§ 3.6.29 - R.R. 20 gennaio 2012, n. 1.
Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:20/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Zone territoriali omogenee
Art. 4.  Zonizzazioni
Art. 5.  Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative
Art. 6.  Accessi
Art. 7.  Bacini di utenza
Art. 8.  Aree carenti di servizio territorialmente svantaggiate
Art. 9.  Nuovi impianti di distribuzione carburanti
Art. 10.  Localizzazioni
Art. 11.  Norme tecniche
Art. 12.  Norme generali e procedimentali
Art. 13.  Attività complementari e servizi integrativi
Art. 14.  Smantellamento e rimozione
Art. 15.  Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti
Art. 16.  Impianto per natanti
Art. 17.  Orario degli impianti di distribuzione carburanti
Art. 18.  Turni
Art. 19.  Ferie
Art. 20.  Pareri
Art. 21.  Deroghe
Art. 22.  Impianti autostradali: nuove concessioni – potenziamenti
Art. 23.  Commissioni di collaudo impianti stradali e autostradali
Art. 24.  Modalità pagamento sanzioni
Art. 25.  Indirizzi ai comuni per la chiusura di impianti incompatibili
Art. 26.  Norme transitorie


§ 3.6.29 - R.R. 20 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”

(B.U. 30 gennaio 2012, n. 7)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), adempiendo altresì a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 262, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), al fine di :

a) migliorare l’efficienza complessiva della rete distributiva dei carburanti;

b) aumentare la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

c) incrementare la qualità dei sevizi resi all’utenza;

d) favorire la snellezza, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006.

 

     Art. 3. Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell’applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), il territorio comunale è ripartito nelle seguenti quattro zone territoriali omogenee:

a) zona 1 (zona A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;

b) zona 2 (zone B e C di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata e diversa dalla zona 1, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato, nonché le parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto;

c) zona 3 (zone D e F di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale;

d) zona 4 (zona E di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.

2. Ai fini dell’applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento, il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.

 

     Art. 4. Zonizzazioni

1. In relazione alle zone del territorio stabilite dall’articolo 3 comma 1, del presente regolamento, si indicano i seguenti criteri:

a) all’interno delle aree rientranti nella zona 1, di cui all'articolo 3, lettera a), comma 1 del presente regolamento, non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti nell’ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative;

b) in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006 e nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 5 del presente regolamento, all’interno delle aree rientranti nelle zone 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'articolo 3, è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative individuate dall’articolo 13.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali essi ricadono e comunque rispettano un rapporto di copertura non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza.

3. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.

 

     Art. 5. Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative

1. In attuazione dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2006, i comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità:

a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento;

b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato, ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento;

c) per le strade statali, regionali o provinciali, nei tratti ricadenti nei centri abitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano gli indici fissati ai precedenti punti a) e b).

2. Nei tratti ricadenti fuori dai centri abitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento:

a) su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato;

b) su superfici utili disponibili comprese tra 10.001 e 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato;

c) su superfici utili disponibili comprese tra i 15.001 a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,45/1 metro quadrato.

3. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell’ambito degli indici di cui al comma 1 e 2.

4. Fino all’individuazione da parte dei comuni degli indici di cubatura previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, i valori massimi stabiliti dal comma 1 e 2.

 

     Art. 6. Accessi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono qualificati pertinenze stradali di servizio ai sensi degli articoli 24, comma 4, decreto legislativo n. 285 del 1992 e 61 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

2. Per le strade regolarmente classificate in base all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano le disposizioni previste per gli accessi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto, nonché agli articoli 44, 45, 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992.

3. In mancanza del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la determinazione delle modalità esecutive degli accessi è effettuata dagli Enti proprietari delle strade, tenendo conto delle concrete caratteristiche della strada e del limite di velocità stabilito.

 

     Art. 7. Bacini di utenza

1. Ai fini statistici e del monitoraggio effettuato annualmente dalla Regione Campania, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n.59), il territorio regionale è suddiviso in 16 bacini di utenza che costituiscono gli ambiti territoriali omogenei attraverso i quali la regione Campania monìtora l’evoluzione del mercato dei carburanti per autotrazione al fine di perseguire l’ammodernamento della rete, lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili e dei servizi all’utenza, la libertà di stabilimento e la tutela della concorrenza.

2. I bacini di utenza sopra indicati sono stati individuati secondo i seguenti parametri ;

a) erogato medio degli impianti calcolato su base annua;

b) densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);

c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;

d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;

e) sistemi locali del lavoro;

f) presenza di attività turistiche;

g) presenza di attrattori commerciali,

h) altitudine media del comune.

3. La composizione dei singoli bacini di utenza è riportata nell’allegato A al presente regolamento.

 

     Art. 8. Aree carenti di servizio territorialmente svantaggiate

1. Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate, le aree dei comuni inclusi nei bacini montani n. 14, 15 e 16 di cui all'allegato A al presente regolamento, definite in conformità agli strumenti urbanistici locali come Zona E montana. In tali aree è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell’offerta.

 

     Art. 9. Nuovi impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è autorizzata dal comune competente per territorio. Essa è consentita nel rispetto delle specifiche normative statali e regionali vigenti in materia ed è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) prescrizioni fiscali;

c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

d) disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

e) previsioni in materia di sicurezza antincendio;

f) versamento da parte del richiedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 262 della legge regionale n. 4 del 2011, del contributo ambientale pari ad euro 750,00 in favore della Regione Campania, secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento del responsabile del competente ufficio regionale.

2. In conformità a quanto sancito dall’articolo 83 bis del decreto-legge n.112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 1, comma 262, della legge regionale n.4 del 2011 e dall’articolo 9, comma 7 della legge n. 6 del 2006, e al fine di favorire la diffusione dei carburanti ecocompatibili, i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati almeno di:

a) benzine, gasoli e almeno uno fra gpl, metano e idrogeno;

b) dispositivi di self-service pre-pagamento o post-pagamento;

c) almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione e una di metano o gpl o idrogeno a doppia erogazione, quando separate;

d) locale per ricovero gestore con annesso servizio igienico, di dimensioni complessive non inferiori a metri quadri 25;

e) servizi igienico-sanitari per l’utenza, anche per chi versa in condizioni di disabilità;

f) idonee pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

g) superficie utile ad assicurare che il rifornimento dell’impianto avvenga totalmente all’interno dell’area del punto vendita, senza che vi siano interferenze con la sede stradale;

h) impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.

3. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, si fa applicazione di quanto previsto dall’articolo 28, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

 

     Art. 10. Localizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998, la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali di cui alla lettera a), comma1, articolo 3 del presente regolamento.

2. E’ consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all’interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un’area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e sicurezza sul lavoro.

 

     Art. 11. Norme tecniche

1. Per i nuovi impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e Io scarico dei liquami per roulottes e campers.

3. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

4. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

 

     Art. 12. Norme generali e procedimentali

1. La Regione, con successivo provvedimento elenca la documentazione necessaria da esibire a corredo della istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

2. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, lett. h) della legge regionale n. 6 del 2006, la domanda è presentata al comune competente attraverso lo sportello unico delle attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e ne segue le procedure, in quanto compatibili con le norme della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento.

3. In attuazione degli articoli 7, comma 1 lettera h) e 9, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2006, è fatto obbligo al responsabile del procedimento indicare analiticamente la documentazione da integrare o regolarizzare. Successivamente alla integrazione o regolarizzazione, nel pieno rispetto di quanto richiesto dal responsabile del procedimento, è fatto divieto di formulare ulteriori richieste istruttorie se non per ragioni, fatti e circostanze sopravvenute.

 

     Art. 13. Attività complementari e servizi integrativi

1. Ai sensi delle leggi 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e di quanto stabilito dall’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006, i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l’auto e per l’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico.

2. Ai sensi all’articolo 28, comma 8 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, in tali impianti è sempre consentito l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma1, lettera b), della legge n. 287 del 1991; l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, nonché l'esercizio della vendita di pastigliacci.

 

     Art. 14. Smantellamento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, è richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione prevede:

a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;

b) iI ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;

d) la eventuale bonifica del suolo, se necessaria, con presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo.

 

     Art. 15. Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato hanno le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).

2. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento, versamenti di idrocarburi).

 

     Art. 16. Impianto per natanti

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.

 

     Art. 17. Orario degli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell’orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantatre ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l’apertura obbligatoria dell’impianto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e di articolare l’orario di servizio antimeridiano dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e quello pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

2. Dopo quattro anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Regione convoca la commissione consultiva carburanti, di cui all’articolo 4 della legge regionale n.6 del 2006, al fine di valutare le condizioni per un eventuale incremento delle sessantatre ore settimanali previste al comma 1, fino a un massimo del cinquanta per cento del suddetto orario minimo settimanale, ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

3. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L’intervallo intercorrente tra una comunicazione e l’altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera previa autorizzazione rilasciata dai comuni. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi ed alle persone nonché condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

 

     Art. 18. Turni

1. I comuni, ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti, assicurano, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l’apertura del venticinque per cento degli impianti con l’osservanza dell’orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell’autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatre per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti. Tali percentuali possono essere garantite anche con il self-service pre-pagamento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti assicurano, nel pomeriggio di mercoledì o in un altro giorno della settimana, l’apertura del venticinque per cento degli impianti. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell’autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatre per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti. 4. Per gli impianti che effettuano i turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell’attività a titolo di recupero.

5. Nella determinazione dei turni di riposo, i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in maniera omogenea e delle richieste avanzate dai titolari dell’autorizzazione e dei gestori.

 

     Art. 19. Ferie

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione carburanti è autorizzata dai comuni sulla base di un piano di turnazione che garantisca l’apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l’apertura di un impianto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base delle domande presentate dai gestori, emanano un calendario di sospensione dell’attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

 

     Art. 20. Pareri

1. I provvedimenti di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono adottati dai comuni previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei titolari e dei gestori di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2006.

2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che le associazioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

3. I comuni di cui al comma 1 assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

 

     Art. 21. Deroghe

1. I comuni, in accordo con i gestori, possono derogare la disciplina di cui agli articoli 17, 18 e 19 ove vi siano esigenze legate a eventi di particolare interesse o in caso di eventuali imprevisti che ostacolino il consueto funzionamento dell’impianto, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale.

2. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

3. I comuni, previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei gestori e dei titolari di autorizzazione, possono autorizzare l’inosservanza dei turni festivi domenicali previsti nel presente regolamento, per gli impianti siti nelle aree del territorio comunale che hanno subito una ristrutturazione industriale e commerciale.

 

     Art. 22. Impianti autostradali: nuove concessioni – potenziamenti

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, sono presentate alla struttura regionale competente, corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. Alle domande per nuove concessioni sono allegati i documenti da individuare con successivo provvedimento amministrativo, nonchè la documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

 

     Art. 23. Commissioni di collaudo impianti stradali e autostradali

1. In attuazione di quanto stabilito agli articoli 15 e 23 della legge regionale n.6 del 2006, ai singoli componenti e al segretario delle commissioni di collaudo per gli impianti stradali e autostradali spetta un rimborso spese forfettariamente pari a 250,00 euro, a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione.

 

     Art. 24. Modalità pagamento sanzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2006, il pagamento delle somme spettanti alla regione Campania derivanti dalla irrogazione delle sanzioni di cui al comma 7 della legge regionale n.6 del 2006, deve essere effettuato con un versamento alla Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli – sul c/c n. 2196518, specificandone la causale.

2. Spetta ad ogni singola amministrazione comunale stabilire le modalità per il pagamento delle somme ad esse spettanti, derivanti dalla irrogazione delle sanzioni dell’articolo 28, comma 6 della legge regionale n. 6 del 2006.

 

     Art. 25. Indirizzi ai comuni per la chiusura di impianti incompatibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, al fine di razionalizzare l’offerta dei carburanti sono individuate e definite le seguenti fattispecie di incompatibilità assolute e relative fra impianto e territorio:

a) centri abitati:

1) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;

2) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

b) fuori dai centri abitati:

1) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

2) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

3) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

4) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

2. Le fattispecie di incompatibilità assolute sono quelle di cui alla lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2. Gli impianti di distribuzione carburanti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità assolute sono dichiarati dalle amministrazioni comunali, in seguito a verifica, incompatibili e soggetti a provvedimento comunale di chiusura.

3. Le fattispecie di incompatibilità relative sono quelle di cui alla lettera a), punto 2) e lettera b), punti 3) e 4). Tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, le fattispecie di incompatibilità relative possono essere oggetto da parte delle amministrazioni comunali, di interventi finalizzati all’adeguamento degli impianti ricadenti nelle suddette incompatibilità.

4. Con successivo provvedimento la Regione Campania definisce i criteri sulla base dei quali le Amministrazioni comunali ordinano gli interventi da effettuare sugli impianti ricadenti nelle sopra elencate tipologie di incompatibilità relativa, per eliminarle laddove possibile, in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato tali incompatibilità. Nei casi in cui i suddetti interventi di adeguamento e di eliminazione delle incompatibilità relative, non siano possibili, gli impianti sono sottoposti a provvedimento comunale di chiusura.

5. Gli esiti delle verifiche e delle eventuali relative chiusure di impianti, sono comunicati alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 26. Norme transitorie

1. Per le autorizzazioni già rilasciate e per gli atti endoprocedimentali già conclusi, si applica la normativa previgente.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, previa informativa effettuata alla struttura regionale competente, verificano che gli impianti a uso privato siti sul proprio territorio rispettino le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2006 e applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 della stessa legge in caso di violazione delle suddette disposizioni. I comuni comunicano alla regione gli esiti delle suddette verifiche.

 

 

ALLEGATO A

 

Art. 7 del Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006 n.6 “norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo carburanti”.

 

DEFINIZIONE BACINI D’UTENZA

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale n.6 del 2006, a garanzia di una equilibrata ed efficace presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale, sono individuati i seguenti bacini di utenza regionali composti da insiemi di comuni, anche fra loro non contigui :

a) BACINO 1 METROPOLITANO : città di Napoli;

b) BACINO 2 TURISTICO : penisola Sorrentina;

c) BACINO 3 TURISTICO : cilento e golfo di Policastro;

d) BACINO 4 URBANO : provincia di Napoli;

e) BACINO 5 URBANO : Caserta;

f) BACINO 6 URBANO : Benevento;

g) BACINO 7 URBANO : Avellino;

h) BACINO 8 URBANO : Salerno;

i) BACINO 9 RURALE : Casertano;

l) BACINO 10 RURALE : Irpinia;

m) BACINO 11 RURALE : Alto Sele;

n) BACINO 12 RURALE : Valle di Diano;

o) BACINO 13 RURALE : Valle del Sele;

p) BACINO 14 MONTANO : Matese;

q) BACINO 15 MONTANO : Alta Irpinia;

r) BACINO 16 MONTANO : Alburni.

 

Elenchi Elaborati Grafici

(Omissis)