§ 1.2.70 - L.R. 9 agosto 2013, n. 24.
Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:09/08/2013
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)
Art. 3.  (Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 40/2010)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.70 - L.R. 9 agosto 2013, n. 24.

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86

(B.U. 21 agosto 2013, n. 79 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68)

1. Al comma 4 dell’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.”, le parole “30 maggio 2013” sono sostituite dalle seguenti “15 ottobre 2013”.

 

2. Dopo il comma 12 dell’articolo 33 della L.R. n. 68/2012 è aggiunto il seguente:

 

“12 bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111.”

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)

1. Al comma 1, dell’articolo 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 “Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”, prima delle parole “Qualora il Consigliere” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis”, ed in fine, dopo le parole “relativo al nuovo mandato” sono aggiunte le seguenti: “e del coefficiente di riduzione corrispondente all’età anagrafica al momento della cessazione dalla carica”.

 

2. Dopo il comma 1, dell’articolo 25, della L.R. n. 40/2010 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l’assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell’assunzione del nuovo mandato.”.

 

     Art. 3. (Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 40/2010)

1. Sono abrogati con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell’articolo 5 e l’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)

1. Al comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l’ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull’intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell’indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l’incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento”.

 

2. Alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, della L.R. n. 36/2011, le parole “gli articoli da 20 a 24” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 20, 21, 22, 24”.

 

3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12)

1. Al comma 3, del del’art. 4, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, “Modifiche all’art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all’art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell’art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico”, le parole “di nuova istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “04.02.001-152426”.

 

2. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, la parola “spesa” è sostituita dalla seguente: “entrata”.

 

3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, le parole “di nuova istituzione” sono sostituite dalla seguenti: “04.02.001-152426”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86)

1. Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. n. 86 del 16.09.1998 “Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”è sostituito dal seguente:

 

“1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.”.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.