Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 09/08/2013 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68) |
Art. 2. (Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 40/2010) |
Art. 3. (Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 40/2010) |
Art. 4. (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12) |
Art. 6. (Modifiche all’art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.70 - L.R. 9 agosto 2013, n. 24.
Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86
(B.U. 21 agosto 2013, n. 79 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all’art. 33 della
1. Al comma 4 dell’art. 33 della
2. Dopo il comma 12 dell’articolo 33 della
“12 bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto-
Art. 2. (Modifiche all’art. 25 della
1. Al comma 1, dell’articolo 25, della
2. Dopo il comma 1, dell’articolo 25, della
“1 bis. Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l’assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell’assunzione del nuovo mandato.”.
Art. 3. (Abrogazione di disposizioni di cui alla
1. Sono abrogati con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell’articolo 5 e l’articolo 23 della
Art. 4. (Modifiche all’art. 1 della
1. Al comma 3, dell’articolo 1, della
2. Alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, della
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 3, del del’art. 4, della
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 5, della
3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 5, della
Art. 6. (Modifiche all’art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86)
1. Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. n. 86 del 16.09.1998 “Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”è sostituito dal seguente:
“1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.”.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.