Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 10/04/2013 |
Numero: | 18523 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 15.3.185 - Delibera 10 aprile 2013, n. 18523.
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
(G.U. 18 aprile 2013, n. 91)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visti il
Vista la
Vista, in particolare, l'intervenuta abrogazione del comma 3, dell'art. 120, del
Visti, in particolare, gli articoli 135-bis e 147-ter del
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica concernenti le società cooperative pubblicato il 22 marzo 2013 ai fini della predisposizione della presente normativa;
Ritenuto necessario abrogare nel regolamento adottato con
Ritenuto necessario abrogare nel regolamento adottato con
Ritenuto non necessario sottoporre ad un procedimento di consultazione le abrogazioni del Titolo III, Capo I, Sezione II e del Titolo VI, Capo I del
Delibera:
Art. 1. Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con
1. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV del regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 70, il comma 5 è abrogato;
all'art. 70-bis, il comma 3 è abrogato;
all'art. 72, il comma 2 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
all'art. 73, il comma 2 è abrogato;
all'art. 74, il comma 2 è abrogato.
2. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole «diversi dalle società cooperative» sono soppresse;
il comma 2 è abrogato;
al comma 2-bis, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
al comma 3, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».
3. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 84, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le società cooperative pubblicano in conformità a quanto previsto dal comma precedente, l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente le informazioni richieste ai sensi degli articoli 125-bis e 135-bis del Testo unico.»;
all'art. 84-bis, il comma 1-bis è abrogato.
4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, la Sezione II è abrogata.
5. Nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
nella Sezione II, all'art. 144-quater, i commi 4 e 5 sono abrogati;
nella Sezione III, all'art. 144-sexies:
il comma 4-bis è abrogato;
al comma 4-quater, le parole «ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative,» sono soppresse;
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.»;
nella Sezione IV, all'art. 144-octies, comma 1, le parole: «ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative,» sono soppresse.
6. Nella Parte III, Titolo VI, il Capo I è abrogato.
7. L'Allegato 5-ter, rubricato «Incarichi di revisione», è abrogato.
Art. 2. Disposizioni finali
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.