Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 20/02/2013 |
Numero: | 18470 |
§ 15.3.184 - Delibera 20 febbraio 2013, n. 18470.
Modifica del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche concernente la disciplina degli emittenti.
(G.U. 27 febbraio 2013, n. 49)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
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Visto l'articolo 2 del richiamato
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Visti gli Orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM pubblicati il 18 dicembre 2012 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
Considerato che i richiamati Orientamenti riguardano, tra l'altro, talune informazioni da veicolare tramite la documentazione d'offerta relativa ad OICR aperti;
Considerato che gli Orientamenti si applicano dal 18 febbraio 2013 e consentono, relativamente agli OICR già esistenti a tale data, l'adeguamento della relativa documentazione d'offerta alle disposizioni ivi previste al primo aggiornamento utile o, al più tardi, entro 12 mesi dalla data di applicazione degli stessi;
Visti gli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti che prevedono, tra l'altro, l'assolvimento entro il mese di febbraio di ciascun anno degli obblighi informativi di aggiornamento e pubblicazione del prospetto relativo agli OICR italiani aperti nonchè dell'obbligo di comunicazione ai partecipanti dei relativi dati periodici aggiornati e delle altre variazioni informative non altrimenti comunicate;
Ritenuto che la disciplina transitoria prescritta dagli Orientamenti troverebbe un'applicazione temporale eccessivamente ridotta nell'ordinamento italiano, in virtù del termine entro cui gli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti devono adempiere agli obblighi previsti dagli indicati articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti;
Ritenuto necessario consentire, limitatamente all'anno in corso, una proroga eccezionale di due mesi del termine del 28 febbraio 2013 entro cui è previsto l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti, per permettere agli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti, esistenti alla data del 18 febbraio 2013, di disporre di un maggiore lasso temporale per provvedere ai necessari adattamenti della relativa documentazione d'offerta nel rispetto degli Orientamenti dell'AESFEM;
Delibera
I. Il regolamento di attuazione del
Nella Parte IV, nell'articolo 154 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Limitatamente all'anno 2013, il termine per l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, è prorogato sino al 30 aprile 2013, nei casi in cui siano applicabili gli Orientamenti adottati dall'AESFEM il 18 dicembre 2012 e aventi ad oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM". Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2013, gli offerenti pubblicano, nel proprio sito internet, un'avvertenza per segnalare che il prospetto è stato già aggiornato in conformità all'articolo 18, comma 4, nonchè agli Orientamenti adottati dall'AESFEM ovvero, in caso contrario, per segnalare che si avvarranno del periodo di proroga. La medesima avvertenza dovrà essere riportata in un addendum da consegnare gratuitamente all'investitore, unitamente al prospetto, nel caso previsto dall'articolo 17, comma 4.".
II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.