§ 1.10.100 - L.R. 18 novembre 2014, n. 17.
Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:18/11/2014
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.100 - L.R. 18 novembre 2014, n. 17.

Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6

(B.U. 19 novembre 2014, n. 46)

 

Art. 1. (Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito con la legge regionale 15 luglio 2013, n. 6, è il responsabile regionale per la certificazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6, la parola "semestrale" è sostituita dalla parola "annuale".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 6/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole "della gestione" sono aggiunte le parole "della Regione, compreso il Consiglio regionale,";

b) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: "g-bis) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ferme restando le funzioni stabilite dalla presente legge, il Collegio svolge comunque i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.".

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 6/2013, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione Molise, per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede degli uffici regionali, spetta un rimborso delle spese nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali, previa autorizzazione del Presidente del Collegio e debitamente documentate."

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.