§ 4.5.95 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 69.
Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:28/12/2012
Numero:69


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Norma Finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.95 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 69.

Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).

(B.U. 28 dicembre 2012, n. 94 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità) [1]

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Norma Finanziaria) [2]

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P. C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.

2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a. UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;

b. UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore) [3]

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2013, n. 33. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.