Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Norma Finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.95 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 69.
Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 94 Speciale)
1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla
Art. 2. (Norma Finanziaria) [2]
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal
2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:
a. UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;
b. UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.
Art. 3. (Entrata in vigore) [3]
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.