§ 42.5.164 - D.M. 21 maggio 2010, n. 123.
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:21/05/2010
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Costituzione
Art. 2.  Compiti istituzionali
Art. 3.  Disposizioni finanziarie e contabili
Art. 4.  Organi dell'Istituto
Art. 5.  Il presidente
Art. 6.  Il consiglio di amministrazione
Art. 7.  Il collegio dei revisori dei conti
Art. 8.  Il consiglio scientifico
Art. 9.  Il direttore generale
Art. 10.  Personale e assetto organizzativo
Art. 11.  Incompatibilità
Art. 12.  Controllo e vigilanza
Art. 13.  Rapporti convenzionali
Art. 14.  Statuto
Art. 15.  Il consiglio federale
Art. 16.  Scuola di specializzazione in discipline ambientali
Art. 17.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.5.164 - D.M. 21 maggio 2010, n. 123.

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 3 agosto 2010, n. 179)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;

     Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

     Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 15, comma 2;

     Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

     Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio 2010;

     Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Costituzione

     1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonchè da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     2. L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.

     3. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

     4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

 

     Art. 2. Compiti istituzionali

     1. L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonchè di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonchè alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.

     2. Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie e contabili

     1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede:

     a) con il contributo annuale dello Stato;

     b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonchè da organizzazioni internazionali;

     c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni;

     d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

     2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     3. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

 

     Art. 4. Organi dell'Istituto

     1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 5. Il presidente

     1. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.

     2. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

     b) predispone il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette;

     c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

     d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonchè provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;

     e) convoca e presiede il consiglio scientifico;

     f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;

     g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

 

     Art. 6. Il consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.

     2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

     a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

     b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

     c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonchè le variazioni di bilancio;

     d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attività;

     e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

     3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     5. In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

     6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

 

     Art. 7. Il collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacità giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

     2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

 

     Art. 8. Il consiglio scientifico

     1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto:

     a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;

     b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.

     2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonchè per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

     3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

 

     Art. 9. Il direttore generale

     1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

     2. Il direttore generale:

     a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;

     b) sovrintende ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento;

     c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, comma 4;

     d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;

     e) predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione;

     f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio;

     g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità.

     3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 10. Personale e assetto organizzativo

     1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca.

     3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero delle unità di personale non può eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

     4. La direzione dei dipartimenti può essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

     5. Lo statuto di cui all'articolo 14 è redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

 

     Art. 11. Incompatibilità

     1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento.

     2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nè essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

 

     Art. 12. Controllo e vigilanza

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

     2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilità sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale.

     3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

     4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonchè le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonchè delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi.

     5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

     6. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.

 

     Art. 13. Rapporti convenzionali

     1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, può svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA può, altresì, ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

     2. In ogni caso, le attività di cui al presente articolo non sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.

 

     Art. 14. Statuto

     1. Lo statuto dell'ISPRA è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 15. Il consiglio federale

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.

 

     Art. 16. Scuola di specializzazione in discipline ambientali

     1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 94

 

Allegato

 

Tabella A

Rimodulazione dotazione organica

 

Dirigente Iº

6

Dirigente IIº

55

I

80

II

220

III

452

IV

170

V

200

VI

155

VII

135

VIII

10

IX

0

 

1483