§ 42.2.226 - D.P.R. 23 dicembre 2009, n. 215.
Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/12/2009
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità dell'ente
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Statuto
Art. 4.  Entrate
Art. 5.  Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.2.226 - D.P.R. 23 dicembre 2009, n. 215. [1]

Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 24 febbraio 2010, n. 45)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalità giuridica dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori con sede in Gorizia;

     Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» (ONFA);

     Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;

     Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Natura e finalità dell'ente

     1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

     2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

     3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

 

     Art. 2. Organi

     1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.

     2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:

     a) il presidente nazionale, che lo presiede;

     b) un generale in congedo;

     c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

     d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

     e) un genitore di assistito dall'ONFA.

     3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3.

     4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

     5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

     6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.

 

     Art. 3. Statuto

     1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè al presente regolamento.

     2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

     a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;

     b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonchè degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;

     c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;

     d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.

 

     Art. 4. Entrate

     1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:

     a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;

     b) rendite patrimoniali;

     c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;

     d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

 

     Art. 5. Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale

     1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.

     2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.

     4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile.

     2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.