Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 23/12/2009 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Natura e finalità dell'ente |
Art. 2. Organi |
Art. 3. Statuto |
Art. 4. Entrate |
Art. 5. Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali |
§ 42.2.226 - D.P.R. 23 dicembre 2009, n. 215. [1]
Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 24 febbraio 2010, n. 45)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della
Visto l'articolo 26 dei
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della
Visto l'articolo 17, comma 2, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Natura e finalità dell'ente
1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
Art. 2. Organi
1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) un generale in congedo;
c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
e) un genitore di assistito dall'ONFA.
3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della
4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.
Art. 3. Statuto
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;
b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonchè degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della
Art. 4. Entrate
1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
b) rendite patrimoniali;
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del
Art. 5. Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.
4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del