§ 42.2.43 - D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246.
Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 9 agosto 1954, n. 639, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/11/1954
Numero:1246


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 639, il comprensorio su cui l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino svolge la sua attività è costituito dal territorio dei [...]
Art. 2.      L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino compie quanto occorre per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, ed in particolare:
Art. 3.      L'Ente è amministrato da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 4.      Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da nove membri, dei quali quattro scelti tra esperti nei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, all'economia agraria, [...]
Art. 5.      Il Consiglio esprime parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.
Art. 6.      Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutte le deliberazioni per le quali sia obbligatorio il parere del Consiglio.
Art. 7.      Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 8.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di atti resi obbligatori da disposizioni [...]
Art. 9.      Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il parere del Consiglio. La disciplina [...]
Art. 10.      Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale composto di tre membri elettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per [...]
Art. 11.      Il versamento delle somme assegnate all'Ente, a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 639, viene effettuato su presentazione di certificati, da emettersi in relazione allo sviluppo [...]
Art. 12.      Il personale appartenente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed addetto unicamente ai servizi del Fucino, cessa dal [...]
Art. 13.      Per assicurare la prima organizzazione dell'Ente ed in attesa che siano costituiti gli organi normali di amministrazione può essere nominato un commissario, con le modalità previste per il [...]


§ 42.2.43 - D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246.

Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 9 agosto 1954, n. 639, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

(G.U. 17 gennaio 1955, n. 12).

 

     Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 639, il comprensorio su cui l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino svolge la sua attività è costituito dal territorio dei seguenti Comuni nel limiti segnati dalla planimetria che - vistata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste - forma parte integrante del presente decreto:

     Aielli

     Avezzano

     Balsorano

     Bisegna

     Canistro

     Capistrello

     Castellafiume

     Cappadocia-parte

     Celano e frazione del comune di Celano

     Cerchio e frazione del comune di Cerchio

     Civita d'Antino

     Civitella Roveto

     Collarmele

     Collelongo

     Gagliano Aterno-parte

     Gioia dei Marsi-parte

     Luco ne' Marsi

     Lecce ne' Marsi-parte

     Magliano de' Marsi

     Massa d'Albe

     Morino

     Ortona de' Marsi

     Ortucchio

     Ovindoli

     Pescina

     Rocca di Cambio

     Rocca di Mezzo

     San Benedetto de' Marsi

     Scurcola Marsicana

     Sante Marie-parte

     San Vincenzo Valle Roveto

     Tagliacozzo

     Trasacco

     Villavallelonga

 

          Art. 2.

     L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino compie quanto occorre per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, ed in particolare:

     a) assume, a tutti gli effetti le funzioni di Consorzio di bonifica montana per l'attuazione delle finalità stabilite dalle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e negli altri provvedimenti relativi a zone montane;

     b) per l'attuazione di opere dirette alla valorizzazione, a fini industriali, del territorio del Fucino, ovvero di interesse turistico, può assumere partecipazioni in altri enti; quando provvede direttamente può essere ammesso allo speciale concorso finanziario previsto dall'art. 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

     c) organizza servizi di assistenza tecnica e sociale;

     d) svolge le funzioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, in favore dei lavoratori della terra che abbiano almeno cinque anni di residenza stabile nel comprensorio;

     e) organizza corsi di istruzione e di qualificazione professionale, a pagamento o gratuiti, anche per i lavoratori che intendano trasferirsi fuori dal comprensorio, svolgendo a loro favore azione di assistenza.

     I compiti già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, restano assunti dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per l'attuazione, nel territorio indicato dall'art. 1 al n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, delle finalità ivi previste.

 

          Art. 3.

     L'Ente è amministrato da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Al presidente sono attribuiti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

     Egli, salvo che ne venga autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non può far parte di Consigli di amministrazione di società od enti che operino nel territorio dell'Abruzzo e del Molise.

 

          Art. 4.

     Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da nove membri, dei quali quattro scelti tra esperti nei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, all'economia agraria, all'industria, al turismo ed all'economia della Marsica in generale, e cinque designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

     I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

     In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio esprime parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

     Il parere del Consiglio è obbligatorio nei seguenti casi:

     a) sui programmi annuali generali di attività dell'Ente e sui programmi di colonizzazione o di assegnazione dei terreni;

     b) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

     c) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

     d) sulle direttive per la trasformazione fondiaria e sulle iniziative intese a favorire l'industrializzazione ed il turismo;

     e) sui contratti od assunzioni di spesa per un importo superiore ai dieci milioni di lire, nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

     f) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni espropriati;

     g) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

     h) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629;

     i) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

     l) sul regolamento organico del personale, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale medesimo;

     m) sulla domanda di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

     n) sulle accensioni o cancellazioni di ipoteche, sulle deliberazioni di stare e resistere in giudizio e sulle transazioni;

     o) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

     p) sui programmi per l'attuazione dei compiti di assistenza.

 

          Art. 6.

     Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutte le deliberazioni per le quali sia obbligatorio il parere del Consiglio.

     Sono egualmente sottoposte all'approvazione ministeriale le deliberazioni relative all'assunzione di personale fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera l) del precedente art. 5, il quale è approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nei casi di urgenza il presidente può adottare le deliberazioni nelle materie previste dal presente articolo, dichiarandole immediatamente esecutive, ma ha l'obbligo di sottoporle entro 15 giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica, corredate del parere del Consiglio.

 

          Art. 7.

     Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio nelle forme stabilite dai precedenti articoli 3 e 4.

     La nomina del nuovo presidente e quella del nuovo Consiglio va disposta nel termine di sei mesi dalla data dei decreti con cui sono adottati i provvedimenti indicati nel comma precedente. Qualora alle nomine anzidette non si provveda immediatamente, è nominato, nella forma prevista dall'art. 3, un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

     Ha facoltà di disporre l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'Ente, viziate da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o regolamenti. Ha inoltre la facoltà di disporre la revoca di provvedimenti non rispondenti alle finalità od alle esigenze dell'Ente.

 

          Art. 9.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il parere del Consiglio. La disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di impiego è stabilita a norma dei precedenti art. 5, lettera l) e art. 6, secondo comma.

     Il direttore generale dell'Ente interviene senza voto alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali; dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

     Cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Controfirma i mandati di pagamento e le deliberazioni del presidente che comportino spese dell'Ente e che comunque ne impegnino il patrimonio. Firma gli atti, diversi dai precedenti, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

     Il direttore generale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, anche per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

     Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un funzionario dell'Ente designato dal presidente.

 

          Art. 10.

     Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale composto di tre membri elettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     I membri effettivi saranno designati: uno con funzioni di presidente dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro. Egualmente si provvede alla designazione dei membri supplenti.

     I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e per le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina con il 30 settembre dell'anno successivo.

     Sono comunicati per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 11.

     Il versamento delle somme assegnate all'Ente, a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 639, viene effettuato su presentazione di certificati, da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per l'Abruzzo e per il Molise.

     Detti certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di autorizzare all'inizio di ciascun esercizio finanziario, anticipazioni all'Ente del 20% delle somme assegnate per l'esercizio stesso.

     In aggiunta al detto anticipo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di concedere ulteriori anticipazioni, sino al massimo complessivo del 50% dell'assegnazione stessa, quando l'Ente debba eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

 

          Art. 12.

     Il personale appartenente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed addetto unicamente ai servizi del Fucino, cessa dal servizio, dalla data medesima.

     Al funzionamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino sarà provveduto temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento di cui alla lettera l) del precedente art. 5 mediante trattenimento, a carattere provvisorio, di personale di cui al precedente comma, che sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi. Tale personale conserverà il trattamento economico di cui risultava organicamente provvisto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto: peraltro detto trattamento, qualora ne risulti più vantaggioso, deve essere contenuto, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, in limiti non eccedenti del 20% il trattamento fruito dal personale statale di gruppo e grado o di categoria parificabile.

 

          Art. 13.

     Per assicurare la prima organizzazione dell'Ente ed in attesa che siano costituiti gli organi normali di amministrazione può essere nominato un commissario, con le modalità previste per il presidente fissandosi nel relativo provvedimento la durata della carica.