§ 2.3.5 - D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 .
Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:24/02/1948
Numero:114


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [6]
Art. 3.  [7]
Art. 4.  [8]
Art. 5.  [9]
Art. 6.  [12]
Art. 7.  [13]
Art. 8.  [14]
Art. 9.  [17]
Art. 10.  [18]
Art. 11.      Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 2.3.5 - D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 [1].

Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(G.U. 12 marzo 1948, n. 61).

 

     Art. 1. [2]

     Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a metà, se si verifichino le seguenti condizioni [3]:

     a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

     b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

     c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale;

     d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo [4].

     Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.

     E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dall'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

     L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere b) e c) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo nominato dal prefetto determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina [5].

     Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 2. [6]

     Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

     Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.

     Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo.

 

          Art. 3. [7]

     Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci, siano tutti lavoratori agricoli, nonchè gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, semprechè, avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprietà contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.

     Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.

 

          Art. 4. [8]

     Gli enti di colonizzazione e i consorzi di bonifica integrale sono autorizzati a provvedere, coi benefici e limiti previsti dal presente decreto, all'acquisto, ripartizione e vendita di terreni a diretti coltivatori o loro cooperative, nonchè, dove occorra, all'esecuzione delle opere necessarie per la lottizzazione ed eventuale trasformazione dei terreni da ripartire.

     Ai detti enti e consorzi può essere consentita, con provvedimento del Ministero del tesoro, l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato.

     La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati, anche in deroga di leggi o di statuti, ad acquistare le obbligazioni anzidette.

     Tali enti sono autorizzati inoltre a costituire società, le quali provvedono all'acquisto, trasformazione e cessione di terreni a coltivatori diretti o loro cooperative, alle condizioni e con i benefici previsti dal presente decreto.

     Le società decadranno dai predetti benefici se le cessioni non siano effettuate nel termine di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     L'atto di costituzione e gli eventuali successivi aumenti di capitale sono esenti da ogni imposta o tassa.

 

          Art. 5. [9]

     Lo Stato, le Provincie, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra le persone indicate all'art. 1, lettera a) ed, eventualmente, cooperative agricole, previste dall'art. 3 e gli enti e società, di cui all'art. 4, i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina, alle condizioni previste dallo stesso art. 1.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della località, ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo [10].

     Nei casi previsti dai commi precedenti, alla vendita può essere sostituita la costituzione in enfiteusi perpetua, con canone in natura.

     I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo [11] .

 

          Art. 6. [12]

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi, gli enti e le società, di cui all'art. 4, a procedere alla espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o l'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed altre disposizioni successive.

 

          Art. 7. [13]

     Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e5 si applicano le disposizioni degli articoli 1e2 del presente decreto.

 

          Art. 8. [14]

     Fatta eccezione delle servitù prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti sui fondi acquistati secondo le norme del presente decreto sono soddisfatti sul prezzo.

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

 

          Art. 9. [17]

     Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni volontariamente il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente, perde i benefici fiscali previsti dall'art. 1. Inoltre decade dal diritto al concorso statale negli interessi sul mutuo ed è tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituirne l'importo allo Stato, il quale rimane obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore, nel caso che il contributo abbia formato oggetto di cessione.

     Nei contratti di vendita a persone di cui all'art. 1, stipulati da consorzi, enti e società di cui agli articoli 4 e5 del presente decreto, saranno introdotte clausole che prevedano la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente, qualora si verifichino le ipotesi del primo comma del presente articolo.

     Nella decadenza dai benefici del presente decreto incorre pure l'acquirente il quale abbia, con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti, previsti dall'art. 1 del presente decreto, tratto in inganno l'ufficio statale competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi, è salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, è dovuta una soprattassa pari all'importo dell'imposta evasa.

     Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettore compartimentale per l'agricoltura del compartimento, dove ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato alla Amministrazione finanziaria, per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.

 

          Art. 10. [18]

     E' autorizzata la spesa di L. 5 miliardi, da servire:

     a) per L. 3 miliardi, in ragione di L. 100 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, in aumento del fondo per concorso negli interessi su mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive;

     b) per L. 2 miliardi per sussidi, a norma delle leggi di bonifica, nelle spese delle opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati a norma degli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone, di cui all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 22 marzo 1950, n. 144.

[2] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[3] Alinea così modificato dall'art. 1 della L. 22 marzo 1950, n. 144.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 22 marzo 1950, n. 144.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 20 novembre 1951, n. 1354.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 22 marzo 1950, n. 144.

[7] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[8] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[9] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 20 novembre 1951, n. 1354.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 marzo 1950, n. 144.

[12] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[13] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[14] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[15] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1957, n. 244 e abrogato dall'art. 40 della L. 3 maggio 1982, n. 203..

[16] Comma abrogato dall'art. 40 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[17] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[18] Per una proroga delle presenti disposizioni vedi l'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.