§ 43.1.25 - D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.
Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:07/02/1951
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, [...]
Art. 2.      Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituito l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, con lo scopo di esercitare nel [...]
Art. 3.      L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico.
Art. 4.      L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 5.      Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed [...]
Art. 6.      Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 7.      Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.
Art. 8.      Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.
Art. 9.      Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o), q), r) ed s) dell'articolo precedente, nonché le deliberazioni relative alle assunzioni del personale, [...]
Art. 10.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da [...]
Art. 11.      Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio.
Art. 12.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento di breve durata per [...]
Art. 13.      Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 14.      Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per [...]
Art. 15.      All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 200 milioni di cui 150 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del successivo art. 16, lettera a) e 50 milioni a [...]
Art. 16.      Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nella Maremma tosco-laziale:
Art. 17.      Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nel territorio del Fucino:
Art. 18.      Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dagli Ispettorati [...]
Art. 19.      L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Art. 20.      Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. [...]
Art. 21.      L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 22.      Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel [...]
Art. 23.      Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di [...]
Art. 24.      Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre [...]
Art. 25.      Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a [...]
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 43.1.25 - D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

(G.U. 27 febbraio 1951, n. 48 - S.O.).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

     1) Provincia di Roma.

     Comune di Roma, limitatamente al territorio a nord della linea seguente: Castello Odescalchi sul mar Tirreno - Palo - via Aurelia fino all'incrocio del fosso Palidoro - fosso Palidoro - fosso della Moletta - fosso di Mezzaluna fino all'incrocio con il sentiero C. del Castellaccio Tragliata - detto sentiero sino all'incrocio con il rio Maggiore - rio Maggiore sino all'incrocio con la via Aurelia in località ponte di Arrone - fiume Arrone sino all'incrocio con la linea ferroviaria Grosseto-Roma - detta linea ferroviaria sino all'incrocio con la nuova strada di circonvallazione della città di Roma - detta strada, in direzione nord, sino all'incrocio con il fiume Tevere - fiume Tevere, in direzione nord, sino al limite del territorio del comune di Roma.

     Comuni di: Allumiere - Anguillara Sabazia - Bracciano - Campagnano di Roma - Canale Monterano - Capena - Castelnuovo di Porto - Cerveteri - Civitavecchia - Civitella San Paolo - Filacciano - Formello - Manziana - Fiano Romano - Mazzano Romano - Morlupo - Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Santa Marinella - Tolfa - Torrita Tiberina - Trevignano Romano; oltre a tutte le frazioni staccate e isolate dal comune di Roma che ricadono in tutto od in parte entro il perimetro che comprende i territori comunali sopra elencati.

     2) Provincia di Viterbo.

     Comuni di: Arlena di Castro - Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Bieda - Canino - Capodimonte - Capranica - Cellere - Farnese - Ischia di Castro - Marta - Montalto di Castro - Monte Romano - Oriolo Romano - Piansano - San Giovanni di Bieda - Sutri - Tarquinia - Tessennano - Tuscania - Valentano - Veiano - Vetralla - Viterbo.

     3) Provincia di Grosseto.

     Tutta la Provincia.

     4) Provincia di Siena.

     Comuni di: Abbadia San Salvatore - Castiglione di Orcia - Piancastagnaio.

     5) Provincia di Pisa.

     Comuni di: Castellina Marittima - Castelnuovo di Val Cecina - Laiatico - Montecatini - Monteverdi Marittimo - Pomarance - Riparbella - Santa Luce Orciano - Volterra.

     6) Provincia di Livorno.

     Comuni di: Piombino - Campiglia Marittima - Suvereto.

     7) Territorio del Fucino (prov. di L'Aquila).

     Comuni di: Aielli - Avezzano - Celano - Cerchio - Collarmele - Luco ne' Marsi - Ortucchio - Pescina - San Benedetto de' Marsi - Trasacco.

 

     Art. 2.

     Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituito l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato nell'art. 1 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonché le altre funzioni previste dalla legge.

 

     Art. 3.

     L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'Ente e ne coordina le funzioni ed i compiti.

 

     Art. 4.

     L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

     Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano nel Lazio, nella Toscana o nell'Abruzzo e Molise.

 

     Art. 5.

     Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 6.

     Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio.

     La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

     In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

     La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 7.

     Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

     Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

     a) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;

     b) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

     c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

     d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

     e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

     f) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1;

     g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

     h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

     i) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai dieci milioni, nonché sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

     l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

     m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni assegnati;

     n) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

     o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

     p) sulle domande di derivazione d'acqua;

     q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

     r) sulla eventuale costituzione di Comitati consultivi;

     s) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.

 

     Art. 9.

     Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o), q), r) ed s) dell'articolo precedente, nonché le deliberazioni relative alle assunzioni del personale, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il regolamento indicato alla lettera b) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 10.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

     Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

 

     Art. 11.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio.

     Egli interviene senza voto alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

     Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

     Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.

     Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega del presidente.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 12.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento di breve durata per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

 

     Art. 13.

     Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

     Art. 14.

     Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro ed uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

     Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

     Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il mese di agosto, il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 15.

     All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 200 milioni di cui 150 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del successivo art. 16, lettera a) e 50 milioni a carico della somma destinata all'Ente stesso a norma del successivo art. 17, lettera a).

     L'Ente terrà due gestioni distinte: una per la Maremma tosco-laziale ed una per il Fucino.

     In sede di bilancio preventivo sarà stabilito in quale proporzione le spese generali dell'Ente saranno ripartite tra le due gestioni.

 

     Art. 16.

     Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nella Maremma tosco-laziale:

     a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi all'Ente stesso per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di sette miliardi prevista dal terzo comma dell'art. 24 della legge 31 ottobre 1950, n. 841;

     b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato art. 24, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 17.

     Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nel territorio del Fucino:

     a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma del citato art. 24;

     b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del ripetuto art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 18.

     Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dagli Ispettorati compartimentali agrari per il Lazio, per la Toscana e per l'Abruzzo e Molise, secondo la rispettiva competenza.

     I certificati relativi alla gestione per il Fucino dovranno essere vistati, per approvazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare per ciascuna delle due gestioni l'anticipazione all'Ente:

     all'atto della costituzione, del 20% delle somme assegnate per l'esercizio 1950-1951;

     all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20% delle somme assegnate per l'esercizio stesso.

 

     Art. 19.

     L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

 

     Art. 20.

     Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

     Art. 21.

     L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

     Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.

 

     Art. 22.

     Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

 

     Art. 23.

     Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Ente, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

     Art. 24.

     Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza fra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

 

     Art. 25.

     Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 24 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

 

     Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.