§ 41.9.49 - D.P.R. 21 settembre 1961, n. 1224.
Stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 (personale municipalizzato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:21/09/1961
Numero:1224


Sommario
Art. 1.  Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali
Art. 2.  Obbligo della residenza
Art. 3.  Comportamento in servizio
Art. 4.  Orario di servizio
Art. 5.  Segreto d'ufficio
Art. 6.  Dovere verso il superiore
Art. 7.  Limiti al dovere verso il superiore
Art. 8.  Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione e verso i terzi
Art. 9.  Riposo settimanale
Art. 10.  Congedo ordinario
Art. 11.  Congedo straordinario
Art. 12.  Congedo straordinario per richiamo alle armi
Art. 13.  Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario
Art. 14.  Trattamento economico durante il congedo
Art. 15.  Congedo straordinario per gravidanza o puerperio
Art. 16.  Rapporto informativo e giudizio complessivo
Art. 17.  Organi competenti alla compitazione del rapporto informativo
Art. 18.  Impossibilità di compilazione del rapporto informativo
Art. 19.  Comunicazione del giudizio complessivo
Art. 20.  Fascicolo personale
Art. 21.  Aspettativa - Cause dell'aspettativa
Art. 22.  Aspettativa per servizio militare
Art. 23.  Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio
Art. 24.  Aspettativa per motivi di famiglia
Art. 25.  Cumulo di aspettativa
Art. 26.  Dispensa dal servizio per infermità
Art. 27.  Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26
Art. 28.  Sanzioni disciplinari - Organi competenti
Art. 29.  Censura
Art. 30.  Riduzione dello stipendio
Art. 31.  Sospensione dal servizio
Art. 32.  Revoca dall'impiego
Art. 33.  Destituzione
Art. 34.  Recidiva
Art. 35.  Sospensione cautelare
Art. 36.  Contestazione degli addebiti
Art. 37.  Esame degli atti da parte dell'incolpato
Art. 38.  Deliberazione della Commissione di disciplina - Adozione dei provvedimenti
Art. 39.  Rapporto tra procedimento disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego
Art. 40.  Riabilitazione
Art. 41.  Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione
Art. 42.  Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Art. 43.  Dimissioni
Art. 44.  Collocamento a riposo
Art. 45.  Tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo
Art. 46.  Norme applicabili al personale non di ruolo
Art. 47.  Cessazione dal servizio
Art. 48.  Tabelle di equiparazione economica per il personale non di ruolo
Art. 49.  Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo
Art. 50.  Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale non di ruolo
Art. 51.  Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo in particolari situazioni
Art. 52.  Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo nella categoria superiore
Art. 53.  Norme transitorie per il collocamento a riposo
Art. 54.  Valutazione dei servizi prestati in colonia
Art. 55.  Inquadramento del personale del Municipio di Mogadiscio
Art. 56.  Norme finali e transitorie


§ 41.9.49 - D.P.R. 21 settembre 1961, n. 1224.

Stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 (personale municipalizzato ex coloniale).

(G.U. 4 dicembre 1961, n. 301)

 

 

     Art. 1. Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali

     Lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto e dalle norme ivi richiamate, è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

 

Parte prima

PERSONALE DI RUOLO

 

          Art. 2. Obbligo della residenza

     Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

     Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

          Art. 3. Comportamento in servizio

     Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

     Il dipendente deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

     Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

     Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

     Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, il dipendente deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

     Fuori dell'ufficio, il dipendente deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

 

          Art. 4. Orario di servizio

     L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore nelle Amministrazioni presso le quali i dipendenti sono comandati in servizio.

     Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

 

          Art. 5. Segreto d'ufficio

     Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.

     Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il dipendente preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.

 

          Art. 6. Dovere verso il superiore

     Il dipendente deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.

     Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni; impartite dai superiori per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza del dipendente.

     Tuttavia il dipendente ha il diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro per l'interno, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

     Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

 

          Art. 7. Limiti al dovere verso il superiore

     Il dipendente, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

     Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

     Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

 

          Art. 8. Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione e verso i terzi

     In materia di responsabilità dei dipendenti, verso lo Stato e verso i terzi, si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9. Riposo settimanale

     Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

     Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

     Per i servizi speciali, l'Amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

 

          Art. 10. Congedo ordinario

     Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

     Il dipendente non può rinunciare al congedo.

     Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

 

          Art. 11. Congedo straordinario

     Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

     Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

     In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

     Il congedo straordinario è concesso con decreto del Ministro per l'interno, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.

 

          Art. 12. Congedo straordinario per richiamo alle armi

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

     Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

 

          Art. 13. Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario

     Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

 

          Art. 14. Trattamento economico durante il congedo

     Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

     Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi, sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

     I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

 

          Art. 15. Congedo straordinario per gravidanza o puerperio

     Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

     Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

     Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

 

          Art. 16. Rapporto informativo e giudizio complessivo

     Per ogni dipendente deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".

     Il giudizio complessivo deve essere motivato.

     Al dipendente al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

 

          Art. 17. Organi competenti alla compitazione del rapporto informativo

     Il rapporto informativo è compilato dal funzionario competente per il personale dello Stato al quale i dipendenti sono equiparati agli effetti economici.

 

          Art. 18. Impossibilità di compilazione del rapporto informativo

     Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è espresso dal Ministro per l'interno, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

 

          Art. 19. Comunicazione del giudizio complessivo

     Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma.

     Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

 

          Art. 20. Fascicolo personale

     Per ogni dipendente è tenuto, presso la Divisione personale enti locali dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, un fascicolo personale.

     Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera del dipendente.

 

          Art. 21. Aspettativa - Cause dell'aspettativa

     Il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

     Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, dal Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

 

          Art. 22. Aspettativa per servizio militare

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

     Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 23. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio

     L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, la esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

     Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi più di diciotto mesi.

     L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

     Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     Quando l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, competono al dipendente per tutto il periodo dell'aspettativa tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, nonchè un equo indennizzo per la diminuita integrità fisica eventualmente subita.

     Per quanto riguarda i procedimenti per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.

 

          Art. 24. Aspettativa per motivi di famiglia

     Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministero dell'interno per il tramite gerarchico.

     Il Ministro per l'interno deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate ragioni di servizio, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

     Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

     Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 25. Cumulo di aspettativa

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dell'art. 24, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 23, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può essere superiore, in ogni caso, a due anni e mezzo in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità il Ministro per l'interno può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

 

          Art. 26. Dispensa dal servizio per infermità

     Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 23 e dall'art. 25, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua posizione d'impiego.

     Per il procedimento di dispensa si osservano le modalità di cui all'art. 233 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 27. Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26

     I provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

 

          Art. 28. Sanzioni disciplinari - Organi competenti

     Le punizioni sono:

     1) la censura:

     2) la riduzione dello stipendio;

     3) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;

     4) la revoca;

     5) la destituzione.

     Le sanzioni disciplinari sono inflitte con decreto del Ministro per l'interno e, salvo che per la censura, previo motivato parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

 

          Art. 29. Censura

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

 

          Art. 30. Riduzione dello stipendio

     La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

     La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

     La riduzione dello stipendio è inflitta:

     a) per grave negligenza in servizio;

     b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

     c) per inosservanza dei doveri d'ufficio;

     d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

     e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

     f) per violazione del segreto d'ufficio.

 

          Art. 31. Sospensione dal servizio

     La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dall'ufficio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

     La sospensione è inflitta:

     a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

     c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

     d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

     e) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

     Alla moglie e ai figli minorenni del dipendente sospeso, può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

     Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dal servizio non può conseguire il coefficiente di stipendio superiore, se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a tre mesi.

     Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

 

          Art. 32. Revoca dall'impiego

     La revoca dall'impiego è inflitta per maggiore gravità delle infrazioni indicate nell'articolo precedente.

 

          Art. 33. Destituzione

     La destituzione è inflitta:

     a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

     b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

     c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

     e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

     f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

     g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione.

 

          Art. 34. Recidiva

     Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

 

          Art. 35. Sospensione cautelare

     Il Ministro per l'interno può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare del dipendente dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

     Il provvedimento comporta la temporanea privazione degli emolumenti.

     Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente sospeso cautelarmente può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

 

          Art. 36. Contestazione degli addebiti

     Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine non inferiore a dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

 

          Art. 37. Esame degli atti da parte dell'incolpato

     Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare.

     Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di estrarre copia degli atti predetti.

 

          Art. 38. Deliberazione della Commissione di disciplina - Adozione dei provvedimenti

     La Commissione di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

     Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.

     La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

     Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro per l'interno.

     Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritiene di disporre in modo più favorevole al dipendente.

     Il decreto deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla sua data.

 

          Art. 39. Rapporto tra procedimento disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego

     Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di previdenza.

 

          Art. 40. Riabilitazione

     Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il dipendente abbia riportato nei due anni il giudizio complessivo di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

     Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per l'interno sentita la Commissione consultiva e la Commissione disciplina previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

 

          Art. 41. Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione

     Il dipendente destituito di diritto a seguito di condanna penale e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 556, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la posizione giuridica ed economica che aveva all'atto della destituzione.

     All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile a tutti gli effetti.

 

          Art. 42. Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

     Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.

 

          Art. 43. Dimissioni

     Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

     Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

     Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

     Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

     Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

     In caso di dimissioni volontarie il trattamento di quiescenza e previdenza è disciplinato dalle disposizioni in vigore per il personale iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali.

 

          Art. 44. Collocamento a riposo

     Nei confronti dei dipendenti di ruolo si applicano le disposizioni concernenti i limiti di età e di servizio previsti per il collocamento a riposo del personale civile di ruolo dello Stato.

 

          Art. 45. Tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

     L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto. A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati ed aver riportato, almeno nell'ultimo triennio, giudizi complessivi non inferiori a "distinto":

Tabella A

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera direttiva statale

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 2

Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3

Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 10

Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 5

Dal coefficiente 500 al coefficiente 670 anni 6

Tabella B

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera di concetto statale

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 4

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3

Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 12

Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 6

Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 6

Tabella C

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera esecutiva statale

Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 2

Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 12

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 6

Tabella D

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera ausiliaria statale

Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 1

Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5

Dal coefficiente 159 al coefficiente 173 anni 10

Per il conferimento delle funzioni in relazione al coefficiente di stipendio, come sopra attribuito, si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi sesto e settimo, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

 

Parte seconda

PERSONALE NON DI RUOLO

 

          Art. 46. Norme applicabili al personale non di ruolo

     Lo stato giuridico del personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disciplinato dalle disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207, e da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, in quanto applicabili.

 

          Art. 47. Cessazione dal servizio

     Per la cessazione dal servizio del personale non di ruolo, si applicano le norme di cui all'art. 44.

 

          Art. 48. Tabelle di equiparazione economica per il personale non di ruolo

     L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti non di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto. A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati:

Tabella A

Personale non di ruolo di I categoria

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 5

Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3

Tabella B

Personale non di ruolo di II categoria

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 6

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3

Tabella C

Personale non di ruolo di III categoria

Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 3

Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5

Tabella D

Personale non di ruolo di IV categoria

Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 2

Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 49. Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

     L'inquadramento del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilita dall'art. 45, ha effetto dalla data di scadenza di cui il penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.

     Nella prima attuazione del presente decreto, per l'attribuzione del coefficiente superiore a quello in godimento si tiene conto dell'anzianità di gruppo e grado o categoria e classe riconosciuta ai dipendenti con i provvedimenti di approvazione dei quadri speciali e con i successivi provvedimenti adottati ai sensi della legge 1° marzo 1958, n. 142.

     Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti 402, 325, 229 e 173, previsti dal suddetto art. 45, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D, è valutato per non oltre un terzo il periodo di servizio di ruolo continuativo prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica.

     In ogni caso, l'attribuzione dei coefficienti di stipendio indicati nel precedente comma non può aver luogo se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di conseguimento del coefficiente immediatamente inferiore.

     Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica [1] .

 

          Art. 50. Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale non di ruolo

     L'inquadramento del personale non di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1554, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilite all'art. 48, ha effetto dalla data di scadenza del termine di cui al penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.

     Ai fini dell'inquadramento, si osserva la seguente tabella di parificazione:

     Personale non di ruolo di I categoria

già parificato al grado X del contratto tipo coloniale approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129

coefficiente

229

già parificato al grado IX del contratto tipo coloniale

"

271

     Personale non di ruolo di II categoria

già parificato al grado XIdel contratto tipo coloniale

coefficiente

202

già parificato al grado X del contratto tipo coloniale

"

229

     Personale non di ruolo di III categoria

già parificato al grado XIIl del contratto tipo coloniale

coefficiente

157

già parificato al grado XII del contratto tipo coloniale

"

180

     Personale non di ruolo di IV categoria

già parificato alla classe III del contratto tipo coloniale

coefficiente

151

già parificato alla classe II del contratto tipo coloniale

"

159

     L'attribuzione dei coefficienti 325, 271, 202 e 159 previsti dall'art. 48 rispettivamente nelle tabelle A, B, C e D, non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

 

          Art. 51. Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo in particolari situazioni

     I dipendenti di ruolo e non di ruolo i quali già fruiscono di uno stipendio corrispondente al coefficiente superiore a quello massimo previsto nelle tabelle di equiparazione economica di cui agli articoli 45 e 48 conservano tale stipendio a titolo personale.

 

          Art. 52. Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo nella categoria superiore

     Nella prima attuazione del presente decreto, i dipendenti di ruolo e non di ruolo di IV categoria che abbiano espletato lodevolmente, almeno per un quinquennio alla data del 29 marzo 1956, le mansioni della categoria superiore, potranno essere inquadrati nel coefficiente iniziale di detta categoria, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.

     A tali fini, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero dell'interno nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

     Nei confronti del personale di ruolo che fruisce del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 49.

 

          Art. 53. Norme transitorie per il collocamento a riposo

     I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano superato i 65 anni di età o li raggiungeranno entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superino i 70 anni di età.

 

          Art. 54. Valutazione dei servizi prestati in colonia

     Al personale previsto nel presente decreto sono estesi, in quanto applicabili, i benefici previsti dal regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

 

          Art. 55. Inquadramento del personale del Municipio di Mogadiscio

     Nei confronti del personale del Municipio di Mogadiscio, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ai sensi dellalegge 18 maggio 1959, n. 342, l'inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica di cui ai precedenti articoli 45 e 48, che ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è disposto con l'osservanza degli articoli 49 e 50.

 

          Art. 56. Norme finali e transitorie

     I nuovi trattamenti spettanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 49, 50 e 55 non danno luogo alla corresponsione di competenze arretrate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 19 luglio 1971, n. 564.