§ 41.9.5E - Legge 19 luglio 1971, n. 564.
Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:19/07/1971
Numero:564


Sommario
Art. 1.      All'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle normali disponibilità dei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di [...]


§ 41.9.5E - Legge 19 luglio 1971, n. 564. [1]

Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale.

(G.U. 10 agosto 1971, n. 201)

 

     Art. 1.

     All'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:

     "Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica".

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle normali disponibilità dei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di appartenenza degli interessati.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.