§ 80.5.219 – L. 18 maggio 1959, n. 342.
Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/05/1959
Numero:342


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario [...]
Art. 2.      La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere [...]
Art. 3.      Alla spesa relativa sarà fatto fronte con gli appositi stanziamenti già a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno


§ 80.5.219 – L. 18 maggio 1959, n. 342.

Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(G.U. 10 giugno 1959, n. 136).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del Municipio di Mogadiscio dalle autorità italiane anteriormente al 1° marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

 

          Art. 2.

     La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma, nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Alla spesa relativa sarà fatto fronte con gli appositi stanziamenti già a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.