Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 20/12/2019 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 41.7.390 - D.Lgs. 20 dicembre 2019, n. 174.
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti.
(G.U. 6 febbraio 2020, n. 30)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della
Visto il
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 17 giugno 2019;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 21 maggio 2019;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 luglio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Dopo l'articolo 6 del
«Art. 6 bis. (Istituzione di un collegio dei revisori). - 1. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un proprio collegio dei revisori dei conti che opera in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. L'organo regionale con funzione di collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma 1, che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente a carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la sua attività di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua costituzione.».