§ 50.3.8 - R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273.
Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del consiglio di Stato o della corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:09/02/1939
Numero:273


Sommario
Art. 1.      I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al consiglio di Stato, ovvero alla corte dei conti, nonché la soppressione o la [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e verrà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 50.3.8 - R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273. [1]

Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del consiglio di Stato o della corte dei conti.

(G.U. 25 febbraio 1939, n. 47).

 

     Art. 1.

     I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al consiglio di Stato, ovvero alla corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente del consiglio di Stato in adunanza generale o della corte dei conti a sezioni riunite.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e verrà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il Duce, primo ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739.