Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 09/02/1939 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al consiglio di Stato, ovvero alla corte dei conti, nonché la soppressione o la [...] |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e verrà presentato al parlamento per la conversione in legge |
§ 50.3.8 - R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273. [1]
Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del consiglio di Stato o della corte dei conti.
(G.U. 25 febbraio 1939, n. 47).
I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al consiglio di Stato, ovvero alla corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente del consiglio di Stato in adunanza generale o della corte dei conti a sezioni riunite.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e verrà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il Duce, primo ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla