§ 15.6.6 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 279/79, (CEE) n. 390/80 e (CEE) n. 345/87, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:27/01/1992
Numero:89

§ 15.6.6 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 279/79, (CEE) n. 390/80 e (CEE) n. 345/87, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

(G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

 

Art. 1.

     1. La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

Art. 2.

     1. Nella prima parte del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "azioni quotate" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     2. Il punto 2) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 3.

     1. Dopo l'art. 4 bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Art. 4.

     1. L'ottavo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 5.

     1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva (CEE) n. 279/79 del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali.

     2. L'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

Art. 6.

     1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).