§ 15.2.5 - L. 4 giugno 1985, n. 281.
Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:04/06/1985
Numero:281

§ 15.2.5 - L. 4 giugno 1985, n. 281.

Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.

(G.U. 18 giugno 1985, n. 142).

 

Art. 1.

     L'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 2.

     L'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 3.

     La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Art. 4.

     Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.

     Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, e con le modalità ivi previste, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.

     Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, non può superare le cento unità.

     Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

     La Commissione con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto [1].

     L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

     L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [2].

     Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

     A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.

     Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.

     Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle amministrazioni statali si provvederà, da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

 

Art. 5.

     L'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è abrogato.

 

Art. 6.

     Dopo l'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

Art. 7.

     L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 8.

     Dopo l'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

Art. 9. [3]

 

Art. 9 bis. [4]

 

Art. 10. [5]

 

Art. 11. [6]

 

Art. 12.

     Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'art. 7 e alle previsioni dell'art. 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

 

Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 2429-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 14.

     L'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 15.

     Il terzo comma dell'art. 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

     La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

 

Art. 16.

     All'art. 18 quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Art. 17.

     Nel terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge".

     Le disposizioni transitorie di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni già in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18,18-bis,18-ter e18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

 

Art. 18.

     Nell'art. 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "superiore a 10 miliardi" sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

Art. 19.

     Le disposizioni di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle società con azioni quotate in borsa può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

 

Art. 20.

     L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. E' abrogato l'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

 

Art. 21. [7]

 

Art. 22.

     Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.

 

Art. 23.

     Nell'art. 2343 del codice civile, fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Art. 24.

     E' abrogato l'art. 2387 del codice civile.

 

Art. 25.

     Il secondo comma dell'art. 64 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 26.

     L'art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[3] Articolo abrogato dall' art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Articolo abrogato dall' art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[5] Articolo abrogato dall' art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[6] Articolo abrogato dall' art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[7] Articolo abrogato dall' art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.