§ 1.8.26 - L.R. 2 gennaio 2013, n. 1.
Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:02/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Abrogazioni e modifiche di norme di leggi regionali)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.26 - L.R. 2 gennaio 2013, n. 1.

Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali.

(B.U. 2 gennaio 2013, n. 1 - Edizione straordinaria)

 

Art. 1. (Abrogazioni e modifiche di norme di leggi regionali)

1. I commi 11, 12 e 13 dell'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22 (Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane) sono abrogati.

2. Alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012.".

3. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.".

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia) sono soppresse le parole ", nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.