§ 4.3.40 - L.R. 7 agosto 2012, n. 19.
Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:07/08/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contributi)
Art. 3.  (Obblighi)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.40 - L.R. 7 agosto 2012, n. 19. [1]

Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.

(B.U. 16 agosto 2012, n. 19)

 

Art. 1. (Finalità) [2]

1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalità sociali e statutarie.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare:

a) l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali;

b) l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonché quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria;

c) la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;

d) il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

e) la tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;

f) la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.

 

     Art. 2. (Contributi) [3]

1. I criteri stabiliti dalla Giunta regionale devono ispirarsi al seguente principio: il contributo di cui al primo capoverso del presente comma è diviso in tre quote parti:

a) una quota fissa uguale per tutte le associazioni, oppure rapportata al numero degli iscritti all'associazione, fino ad un massimo del 25 per cento del contributo;

b) una quota variabile e dipendente in maniera proporzionale dalle spese effettuate e documentate dall'associazione e ritenute ammissibili secondo i criteri di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale;

c) una quota variabile dipendente dall'importanza della manifestazione per la quale si chiede il contributo, con prevalenza degli eventi a valenza nazionale o regionale.

2. I contributi non sono cumulabili con quelli erogati da altri enti pubblici locali e destinati al raggiungimento di identiche finalità.

3. La concessione dei contributi è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. (Obblighi) [4]

1. Le associazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare le iniziative previste dall'articolo 1, la relativa proposta di attività regionale corredata dall'indicazione dei preventivi di spesa e dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono trasmettere all'assessorato alla sicurezza sociale il rendiconto analitico, approvato dai rispettivi organi direttivi, dell'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 4. (Abrogazioni) [5]

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 10 (Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) è abrogata.

2. [Ai procedimenti concernenti le richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 10/1985] [6].

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012 [7].

2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale [8].

 

     Art. 6. (Entrata in vigore) [9]

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2014, n. 4.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2013, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2013, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, anche nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall’art. 1 della L.R. 1/2013.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.