Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.3 cultura e istruzione |
Data: | 07/08/2012 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Contributi) |
Art. 3. (Obblighi) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Norma finanziaria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.3.40 - L.R. 7 agosto 2012, n. 19. [1]
Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.
(B.U. 16 agosto 2012, n. 19)
1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalità sociali e statutarie.
2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare:
a) l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali;
b) l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonché quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria;
c) la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
d) il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine;
e) la tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
f) la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.
1. I criteri stabiliti dalla Giunta regionale devono ispirarsi al seguente principio: il contributo di cui al primo capoverso del presente comma è diviso in tre quote parti:
a) una quota fissa uguale per tutte le associazioni, oppure rapportata al numero degli iscritti all'associazione, fino ad un massimo del 25 per cento del contributo;
b) una quota variabile e dipendente in maniera proporzionale dalle spese effettuate e documentate dall'associazione e ritenute ammissibili secondo i criteri di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale;
c) una quota variabile dipendente dall'importanza della manifestazione per la quale si chiede il contributo, con prevalenza degli eventi a valenza nazionale o regionale.
2. I contributi non sono cumulabili con quelli erogati da altri enti pubblici locali e destinati al raggiungimento di identiche finalità.
3. La concessione dei contributi è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.
1. Le associazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare le iniziative previste dall'articolo 1, la relativa proposta di attività regionale corredata dall'indicazione dei preventivi di spesa e dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono trasmettere all'assessorato alla sicurezza sociale il rendiconto analitico, approvato dai rispettivi organi direttivi, dell'attività svolta nell'anno precedente.
1. La
2. [Ai procedimenti concernenti le richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012 [7].
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale [8].
Art. 6. (Entrata in vigore) [9]
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.