§ 2.10.11 - L.R. 21 aprile 2011, n. 7.
Disposizioni in materia di produzione di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 energia
Data:21/04/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in relazione alla produzione, al [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 2.10.11 - L.R. 21 aprile 2011, n. 7.

Disposizioni in materia di produzione di energia.

(B.U. 30 aprile 2011, n. 13)

 

Art. 1.

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in relazione alla produzione, al trasporto, alla distribuzione ed al consumo di energia.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, favorendo l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, nonché la promozione di misure di risparmio energetico.

3. Tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare [1].

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2013, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 54, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.