Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. (Addizionale regionale Irpef) |
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 3. (Irap settore agricolo) |
Art. 4. (Variazione al bilancio di previsione 2012) |
Art. 5. (Modifica all’art. 2 della l.r. 54/2010) |
Art. 6. (Finalità) |
Art. 7. (Condizioni per la partecipazione regionale) |
Art. 8. (Atti attuativi) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.26 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 70.
Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della L.R. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani".
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 94 Speciale)
CAPO I
Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012
Art. 1. (Addizionale regionale Irpef)
1. Limitatamente all'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali;
b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39 punti percentuali;
c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive)
1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 3, del
a) alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del
b) alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 bis, del
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del
a) art. 14 della
b) art. 43 della
c) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della
d)
Art. 3. (Irap settore agricolo)
1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del
Art. 4. (Variazione al bilancio di previsione 2012)
1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2012, derivanti dall’applicazione del presente Capo sono quantificate in euro 40 milioni.
2. Al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni finanziarie poste a carico del bilancio regionale e finanziate dal gettito fiscale derivante dalla leva fiscale regionale, è autorizzato l’utilizzo di quota parte della rideterminazione della stima del gettito degli anni d’imposta 2010, 2011 e consuntivazione anno d’imposta 2009 per un valore di 4 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" del bilancio di previsione 2012.
3. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con la
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11710.1, denominato "Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – D.Lgs. 446 del 15.12.1997 – Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale" è ridotto di Euro 18 milioni;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11751.1, denominato "Addizionale Irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 – Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale" è ridotto di Euro 22 milioni;
c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 – 81520.1, denominato "Oneri per il piano di rientro del Settore Sanitario" è ridotto di Euro 36 milioni;
d) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 – 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è ridotto di Euro 4 milioni.
CAPO II
Modifica all’art. 2 della
Art. 5. (Modifica all’art. 2 della
1. Al comma 1, dell’articolo 2, della
CAPO III
Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani"
Art. 6. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nell’assoluto rispetto della Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della valorizzazione socio-culturale e, a tal fine, è autorizzata a partecipare, secondo le modalità delle norme vigenti, quale socio fondatore, alla istituzione della Fondazione "Villa Flaiani", con sede ad Alba Adriatica, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice Civile.
Art. 7. (Condizioni per la partecipazione regionale)
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di promuovere e di sostenere la diffusione della cultura abruzzese con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio artistico e librario della Val Vibrata;
b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici e privati;
c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;
d) che la Regione Abruzzo, all’atto costitutivo della Fondazione quale socio fondatore, non partecipa alla dotazione dei beni della costituenda Fondazione. La Regione Abruzzo può invece partecipare all’attività della Fondazione attraverso la concessione di eventuali contributi finalizzati allo svolgimento di singoli iniziative.
Art. 8. (Atti attuativi)
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'articolo 6.
2. I diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. L’applicazione del presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.