Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 10/12/2010 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni alla l.r. 8 marzo 2005, n. 24 |
Art. 2. Autorizzazione provvisoria |
Art. 3. Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 4.5.91 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 54.
Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.
(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)
Art. 1. Integrazioni alla
1. Dopo il titolo II della
«TITOLO II-bis
DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA
Art. 37 bis. Definizioni
1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.
2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.
Art. 37 ter. Procedimento di autorizzazione
1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al
2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione:
a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e),
b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;
c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;
d) dichiarazione, resa, ai sensi del
e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;
f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto;
g) sono escluse dall’obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all’insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.
I Maestri di Sci dell’organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all’interno dell’area attrezzata riservata.
3. Il Servizio competente della Direzione regionale Trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lett. f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del
5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili».
Art. 2. Autorizzazione provvisoria
1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal Titolo II bis della
2. In attesa delle opere di adeguamento, l'esercizio al pubblico dei tappeti mobili di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzato dal Servizio competente della Direzione Trasporti, previa presentazione da parte del gestore del tappeto mobile dei seguenti documenti:
a) dichiarazione resa dalla ditta costruttrice ai sensi della
b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area interessata su cui insiste il tappeto mobile;
c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;
d) dichiarazione resa ai sensi del
e) polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;
f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione del medesimo impianto;
g) sono escluse dall’obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all’insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.
I Maestri di Sci dell’organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all’interno dell’aera attrezzata riservata.
3. All'atto dell'adeguamento di cui al comma 1, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio regionale competente la dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e),
4. Il Servizio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione definitiva.
Art. 3. Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno
1. La gestione degli interventi di cui all'art. 243 della
2. Il Servizio reti ferroviarie e impianti fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica verifica lo stato degli interventi, attesta la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e propone alla Giunta la rimodulazione del programma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di €.1.000.000,00 già iscritto sul capitolo di spesa 1823303 – UPB 06.02.006 ridenominato: «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno» [2].
Art. 4. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione per gli oneri di cui all’art. 3.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma sostituito dall'art. 5 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2011, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.