Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/12/2018 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971 |
Art. 2. Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971 |
Art. 3. Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. [...] |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree |
Art. 6. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009 |
Art. 7. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009 |
Art. 8. Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009 |
Art. 9. Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009 |
Art. 10. Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012 |
Art. 11. Organo di controllo interno. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012 |
Art. 12. Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012 |
Art. 13. Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 |
Art. 14. Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015 |
Art. 15. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 |
Art. 16. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2017 |
Art. 17. Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017 |
Art. 18. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2017 |
Art. 19. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017 |
Art. 20. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017 |
Art. 21. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017 |
Art. 22. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017 |
Art. 23. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017 |
Art. 24. Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018 |
Art. 25. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2018 |
Art. 26. Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni AmiataVal d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 37/2018 |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 6.1.396 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.
Legge di stabilità per l'anno 2019.
(B.U. 28 dicembre 2018, n. 61)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);
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Visto il parere favorevole dal Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;
Visto il parere favorevole dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;
Visto il parere favorevole dalla Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):
1. È opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Si riunificano nell’ambito della
2. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla
Per quanto concerne il capo II (Disposizioni di carattere finanziario):
3. Ad una rinnovata valutazione rispetto a quanto disposto con la
4. È necessario garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'articolo 3 della
5. È opportuno modificare gli articoli di legge recanti la disciplina delle indennità rispettivamente del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter della
6. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità portuale regionale, è necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del segretario generale;
7. È opportuno individuare nel Collegio dei revisori dei Conti della Regione Toscana l'organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione, in conformità al parere della Corte dei Conti 2/2018, con relativo adeguamento dell’indennità;
8. È necessario disporre per la cessazione degli specifici fondi costituiti a norma dell'articolo 9, comma 7, della
9. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della
10. È necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di alcuni interventi in materia di viabilità, ove occorra anche riprogrammando risorse diminuite in variazione nell'annualità 2018;
11. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese di cui all'articolo 1 della
12. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, gli interventi di manutenzione della Via Francigena autorizzati dall'articolo 6 della
13. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;
14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;
15. È opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) con comuni, province e Città Metropolitana di Firenze, per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali, soprattutto al fine di innalzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1. Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
“2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della
b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.”.
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della
Art. 2. Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del
Art. 3. Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 4. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) il comma 6 dell'articolo 1 della
b) il comma 2 dell'articolo 2 della
c) la
d) gli articoli 11 e 12 della
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
f) l’articolo 33 della
Art. 5. Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l’anno 2019 è ridotta del 100 per cento:
a) l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della
b) l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 6. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 7. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 della
“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.”.
Art. 8. Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all’articolo 40 ter della
1. Il comma 3 dell'articolo 40 ter della
“3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 40 ter della
“7 bis. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.”.
Art. 9. Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della
“3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.”.
2. Il comma 8 bis dell'articolo 42 della
3. Il comma 9 dell'articolo 42 della
“9. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui ai commi 3 e 8, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.”.
Art. 10. Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della
“5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.”.
Art. 11. Organo di controllo interno. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
"d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione;”.
Art. 12. Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della
Art. 13. Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della
“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.”.
Art. 14. Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della
“10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.”.
Art. 15. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della
2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.”.
Art. 16. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
Art. 17. Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della
" 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. ".
Art. 18. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
“1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
“3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.”.
Art. 19. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della
“4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.” .
Art. 20. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per l'anno 2020 e 205.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.
Art. 21. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per l’importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.”.
Art. 22. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
“2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;
2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;
3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.”.
Art. 23. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della
“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.”.
Art. 24. Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Modifiche all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della
“4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 27 della
Art. 25. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 31 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della
“4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.”.
Art. 26. Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni AmiataVal d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana. Abrogazione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
Art. 27. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.