§ 1.7.45 - R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.
Modifiche al R.R. 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:03/10/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1. 1. Al R.R. 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:


§ 1.7.45 - R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

Modifiche al R.R. 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania).

(B.U. 15 ottobre 2012, n. 66)

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

 

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

 

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

 

vista la D.G.R. n. 288 del 12 giugno 2012;

 

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

emana

il seguente Regolamento:

 

Art. 1.

1. Al R.R. 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi";

b) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti" è inserita la seguente: "produttivi";

c) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'articolo 11 e con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione";

e) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3,";

f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"2-bis. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa";

g) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che intendono accedere all'agevolazione presentano apposita istanza, in base alle modalità stabilite nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.";

h) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "ai requisiti formali, " sono inserite le seguenti: "nonché al rispetto dei criteri di valutazione fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3,";

i) al comma 5 dell'articolo 5 le parole "esaurimento dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "mancato rispetto dei criteri di valutazione";

j) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

k) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

l) al comma 1 dell'articolo 7 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'agevolazione è fruibile esclusivamente in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4, a decorrere dal giorno successivo alla data di rendicontazione dell'investimento.";

m) al comma 2 dell'articolo 7 la parola "fruito" è soppressa e le parole "nella convenzione di cui all'art. 11," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.";

n) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "accoglimento dell'istanza" sono sostituite dalle seguenti: "rendicontazione dell'investimento" e le parole "a cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni oggetto dell'agevolazione sono entrati in funzione.";

o) la rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente "Convenzione con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate.";

p) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Le modalità e le procedure di accesso all'agevolazione, di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli necessari a garantire il corretto utilizzo dell'agevolazione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate".