§ 3.7.119 - L.R. 28 settembre 2012, n. 47.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 'Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)'


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:28/09/2012
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della L.R. 30/2012)
Art. 2.  (Relazione attività di liquidazione)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.119 - L.R. 28 settembre 2012, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 'Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)'

(B.U. 3 ottobre 2012, n. 52)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della L.R. 30/2012)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, è inserito il seguente:

 

“1 bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.”

 

2. Al comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 30/2011, le parole: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro la data di cui al comma 1 dell’art. 1" sono sostituite dalle parole: “Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1”.

 

     Art. 2. (Relazione attività di liquidazione)

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Commissario Liquidatore relaziona alla Commissione consiliare competente per materia sulla attività svolta e sui tempi per concludere le procedure di liquidazione dell’APTR.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.