§ 6.1.190 - L.P. 7 febbraio 2012, n. 2.
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:07/02/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell’articolo 9 bis, relativo alle addizionali all’accisa sull’energia elettrica, e dell’articolo 9 [...]
Art. 2.  Modificazione dell’articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP
Art. 3. 1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 6.1.190 - L.P. 7 febbraio 2012, n. 2.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

(B.U. 8 febbraio 2012, n. 6)

 

Art. 1. Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell’articolo 9 bis, relativo alle addizionali all’accisa sull’energia elettrica, e dell’articolo 9 ter, relativo all’imposta municipale per i fabbricati rurali

1. Dopo l’articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all’accisa sull’energia elettrica

1. Questo articolo persegue l’obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell’entrata in vigore della disciplina attuativa dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l’addizionale provinciale prevista dall’articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ridotta di euro 9,30 per mille kWh.

3. Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di euro 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l’adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012, ove già effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell’imposta.

5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall’articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)."

2. Dopo l’articolo 9 bis della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:

"Art. 9 ter. Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali

1. Ai sensi dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

2. Per l’anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione."

 

     Art. 2. Modificazione dell’articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP

1. Nel comma 1 dell’articolo 27 bis della legge finanziaria provinciale 2011, le parole: "ai quali è applicabile l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)".

2. Per gli anni 2013 e 2014 alle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede con la previsione di maggiori entrate sull’unità previsionale di base 1.1.040. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest’articolo, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 3.

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.