§ 2.6.10 - L.R. 4 luglio 2005, n. 8.
Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 comitati di controllo
Data:04/07/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione di disposizioni regionali).
Art. 2.  (Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni).


§ 2.6.10 - L.R. 4 luglio 2005, n. 8.

Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo.

(B.U. 7 luglio 2005, n. 27).

 

Art. 1. (Abrogazione di disposizioni regionali).

     1. A seguito della cessazione delle funzioni del Comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dell’indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);

     b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dell’indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate);

     c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti l’esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);

     d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 “ Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di Controllo ”);

     e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 “Norme concernenti l’esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico”);

     f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all’Organo regionale di controllo);

     g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo);

     h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40: “ Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ”: sospensione di alcune disposizioni);

     i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 “ Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ”);

     l) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

 

     Art. 2. (Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni).

     1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività amministrativa di loro competenza.