Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 21/05/2025 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme [...] |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007) e [...] |
Art. 3. Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 (Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri) |
Art. 4. Percorsi formativi per la professione di assistente infermiere |
Art. 5. Mobilità e stabilizzazione del personale regionale |
Art. 6. Interpretazione del comma 3 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata) |
Art. 7. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di |
Art. 8. Modifica alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) |
Art. 9. Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri [...] |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23 (Istituzione del Fondo Unico – F.U.A.L.) |
Art. 11. Integrazione alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati) |
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale [...] |
Art. 13. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società aree produttive industriali Basilicata S.p.A.) |
Art. 14. Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005) |
Art. 15. Norma finanziaria |
Art. 16. Norma di adeguamento automatico |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 1.5.37 - L.R. 21 maggio 2025, n. 23.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale
(B.U. 21 maggio 2025, n. 27 - S.O.)
Art. 1. Integrazioni alla
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della
“9 bis. Al fine di conseguire il contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione e definite dall’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche (EGRIB), di cui al comma 4 dell’articolo 8 della presente legge, nel caso di progetti miranti al rilascio di nuova autorizzazione per gli impianti di trattamento finalizzati al recupero o al riciclo del rifiuto, comunque localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi – industriali, presentati con il benestare dei Comuni interessati e formalizzati con deliberazione di Consiglio comunale, i criteri escludenti di cui all’Allegato A della presente legge sono considerati penalizzanti.”.
2. Dopo il comma 10 quater dell’articolo 17 della
“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) non costituiscono modifiche sostanziali del progetto autorizzato, sia ai fini della valutazione di impatto ambientale che dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Parte II del
10 sexties. Nei casi di cui al precedente comma le modifiche della volumetria di stoccaggio non sono soggette alla preventiva verifica di conformità al PRGR di cui al comma 8 del presente articolo.”.
Art. 2. Modifiche alla
1. Le lettere a) e b) del punto 1.2.1.6 "La progettazione" del paragrafo 1.2.1 "Gli impianti di grande generazione" dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) della
“a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;
b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a sei diametri di rotore. Per impianti che si sviluppano su file parallele con macchine disposte in configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a tre volte il diametro.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi indica espressamente a favore dei comuni, compresi i comuni attraversati dalle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, le misure di compensazione ambientale considerate indispensabili nella stessa sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento.”.
Art. 3. Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 4. Percorsi formativi per la professione di assistente infermiere
1. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di formazione professionale già in essere, promuove l’attivazione di percorsi di formazione idonei allo svolgimento dell’attività professionale di assistente infermiere.
2. Tali percorsi garantiscono l’acquisizione delle abilità e delle competenze essenziali per lo svolgimento dell’attività di cui al comma precedente.
3. I percorsi formativi sono garantiti da strutture di formazione accreditate presso la Regione Basilicata.
Art. 5. Mobilità e stabilizzazione del personale regionale
1. Al fine di garantire l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, la Regione Basilicata è autorizzata ad avviare procedure di mobilità volontaria e di stabilizzazione del personale in distacco presso la Direzione generale alla Salute e politiche della persona della Regione.
2. Le procedure di mobilità e stabilizzazione avvengono nel rispetto:
a) della programmazione finanziaria regionale e del documento del fabbisogno triennale del personale;
b) dei limiti di spesa del personale fissati dalla normativa nazionale e dalle recenti leggi statali di bilancio;
c) dei requisiti di merito e trasparenza, in coerenza con il
3. Il trasferimento avviene su richiesta del dipendente e con l’assenso dell’amministrazione di appartenenza; è riservato al personale in possesso dei requisiti professionali e di garanzia previsti per il ruolo, ivi compresi i profili sanitari effettivamente impiegati presso strutture regionali, riconosciuti ai sensi della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al
5. Le assunzioni tramite mobilità e stabilizzazione sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Interpretazione del comma 3 dell’articolo 14 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 14 bis della
2. Tra le diverse attività di cui al comma 3 dell’articolo 14 bis della
Art. 7. Modifica alla
attività produttive)
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. (Disposizioni in materia di differimento degli indicatori occupazionali)
Il presente articolo disciplina il differimento dei termini relativi al raggiungimento degli indicatori occupazionali da parte dei beneficiari di agevolazioni economiche, al fine di promuovere e tutelare l’occupazione e garantire l’efficacia delle misure di sostegno alle imprese. Fermo restando il rispetto degli obiettivi minimi rivenienti dai documenti programmatici adottati in attuazione della vigente normativa di fonte comunitaria, i beneficiari di agevolazioni economiche che non abbiano raggiunto gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conservano il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che si impegnino, formalmente, a conseguire gli anzidetti indicatori:
a) entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, qualora i predetti termini siano a tale data già scaduti;
b) entro i due anni successivi al decorso dei predetti termini, qualora gli stessi scadano entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’articolo;
c) entro l'anno successivo al decorso dei predetti termini, qualora gli stessi scadano entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’articolo.
L’amministrazione competente provvede a integrare gli atti dei procedimenti in corso con le presenti disposizioni ed assicura il monitoraggio periodico del rispetto dei termini differiti.
In caso di ulteriore mancato raggiungimento degli indicatori occupazionali entro il termine differito come da impegno formale, il beneficiario decade dal diritto alle agevolazioni, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate e riconosciute.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la validità dei provvedimenti già adottati.”.
Art. 8. Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Art. 9. Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del territorio regionale, autorizzati secondo la normativa vigente, spetta una diaria, aggiornata agli indici ISTAT in vigore durante l’annualità corrente, per ogni giornata intera, di un importo pari ad un trentesimo dell'importo mensile previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.”.
Art. 10. Modifiche alla
1. Nella
Art. 11. Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. (Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione)
1. È istituito presso la Regione Basilicata, l'Osservatorio sull'immigrazione, quale organismo integrativo del “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. L'Osservatorio sovraintende al corretto svolgimento delle iniziative regionali promosse in tema di immigrazione, interfacciandosi con cooperative ed associazioni operanti sul territorio regionale, con il compito di:
a) vigilare sui processi e sulle iniziative volte a garantire ai cittadini stranieri accesso ai servizi sociali;
b) promuovere, di intesa con le associazioni, percorsi formativi di integrazione;
c) controllare il corretto funzionamento e rispetto del Piano regionale per l'Immigrazione come previsto all’articolo 4 della presente legge;
d) promuovere iniziative di integrazione e politiche idonee a garantire la partecipazione pubblica dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;
e) curare i rapporti diretti con associazioni, cooperative, Forze dell'Ordine, Prefettura, Aziende sanitarie;
f) vigilare sull'applicazione della presente legge, in ogni suo ambito, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, come previsto dall’articolo 3 della presente legge;
g) stilare con cadenza biennale un documento di sintesi da sottoporre al Consiglio regionale sul tema immigrazione, sui progetti intrapresi, sulle iniziative promosse, nonché sulle criticità sollevate.
3. Il documento è integrato anche con ulteriori dati relativi ai servizi all'utenza, in particolare quelli dei seguenti enti del territorio:
a) Prefettura: dati provenienti dallo Sportello Unico per l'immigrazione, dall'Ufficio Cittadinanza, dai database sul sistema di accoglienza temporanea per richiedenti e titolari di protezione internazionale;
b) Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della provincia di Potenza e di Matera;
c) Agenzie del lavoro e Centri per l'impiego;
d) Camera di commercio e Centri studi;
e) Aziende sanitarie locali;
f) Uffici scolastici provinciali;
g) Enti del privato sociale e associazioni di volontariato;
h) organizzazioni sindacali.
4. L'Osservatorio sull'immigrazione è composto da cinque componenti, scelti tra i consiglieri regionali in carica, ovvero da soggetti indicati dal Consiglio regionale, e scelti sulla base del profilo e delle singole esperienze pregresse maturate sul tema dell'immigrazione.
5. Con successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di elezione dei componenti di cui al precedente comma.
6. L'Osservatorio sull'immigrazione ha la durata di due anni, rinnovabili e comunque non superiore alla durata della consiliatura; pertanto, i componenti si intendono decaduti dalla carica al termine della stessa.
7. La partecipazione al suddetto Osservatorio è a titolo gratuito.”.
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della
2. Al comma 6 dell’articolo 7 della
3. Dopo la lettera b5) del comma 3 dell’articolo 8 della
“b5 bis) richiedenti che abbiano aderito a bandi per l’assegnazione di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa per liberare alloggi di edilizia residenziale pubblica fatiscenti: punti 2.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 13 della
5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della
“e bis) sgombero di strutture prefabbricate temporanee, con conseguente previsione di immediata demolizione, la cui assegnazione sia derivata da stato di urgente necessità dell’assegnatario, da abbandono di alloggio a seguito di calamità, da imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente;
e ter) sistemazione di famiglie che abbiano aderito e permangano nella platea degli aventi diritto, a bandi autorizzati dalla Regione Basilicata, aventi la finalità di assegnare contributi per l’autonoma sistemazione abitativa e rivolti ad assegnatari di strutture prefabbricate.”.
6. Dopo il comma 13 dell’articolo 18 della
“13 bis. I Comuni possono, di concerto, con la Regione e nel rispetto dei principi di programmazione e delle modalità di autorizzazione previste per legge, riservare gli alloggi realizzati o da realizzare con risorse non rivenienti dal Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, ma rientranti in specifici programmi di rigenerazione e riqualificazione di aree particolarmente degradate, da assegnare attraverso bandi speciali autorizzati ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 della presente legge e rivolti a:
a) residenti nelle aree interessate dagli interventi di riqualificazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente legge;
b) persone che siano beneficiari di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa per assegnatari di strutture prefabbricate, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente legge.”.
Art. 13. Modifica alla
1. Al comma 6 bis dell’articolo 2 della
Art. 14. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
Art. 15. Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 16. Norma di adeguamento automatico
1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.