§ 1.5.37 - L.R. 21 maggio 2025, n. 23.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:21/05/2025
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme [...]
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007) e [...]
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 (Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri)
Art. 4.  Percorsi formativi per la professione di assistente infermiere
Art. 5.  Mobilità e stabilizzazione del personale regionale
Art. 6.  Interpretazione del comma 3 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata)
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di
Art. 8.  Modifica alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.)
Art. 9.  Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri [...]
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23 (Istituzione del Fondo Unico – F.U.A.L.)
Art. 11.  Integrazione alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)
Art. 12.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale [...]
Art. 13.  Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società aree produttive industriali Basilicata S.p.A.)
Art. 14.  Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005)
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Norma di adeguamento automatico
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 1.5.37 - L.R. 21 maggio 2025, n. 23.

Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale

(B.U. 21 maggio 2025, n. 27 - S.O.)

 

Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. Al fine di conseguire il contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione e definite dall’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche (EGRIB), di cui al comma 4 dell’articolo 8 della presente legge, nel caso di progetti miranti al rilascio di nuova autorizzazione per gli impianti di trattamento finalizzati al recupero o al riciclo del rifiuto, comunque localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi – industriali, presentati con il benestare dei Comuni interessati e formalizzati con deliberazione di Consiglio comunale, i criteri escludenti di cui all’Allegato A della presente legge sono considerati penalizzanti.”.

2. Dopo il comma 10 quater dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i seguenti commi:

“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) non costituiscono modifiche sostanziali del progetto autorizzato, sia ai fini della valutazione di impatto ambientale che dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli incrementi della volumetria di stoccaggio dei rifiuti contenuti entro il limite del 20 per cento della volumetria complessiva già autorizzata, fatto salvo in ogni caso il rispetto della volumetria prevista dalla tabella 38 del PRGR.

10 sexties. Nei casi di cui al precedente comma le modifiche della volumetria di stoccaggio non sono soggette alla preventiva verifica di conformità al PRGR di cui al comma 8 del presente articolo.”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007) e alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le lettere a) e b) del punto 1.2.1.6 "La progettazione" del paragrafo 1.2.1 "Gli impianti di grande generazione" dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) della legge regionale n. 1 del 2010, sono così modificate:

“a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a sei diametri di rotore. Per impianti che si sviluppano su file parallele con macchine disposte in configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a tre volte il diametro.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 2012 è così sostituito:

“1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi indica espressamente a favore dei comuni, compresi i comuni attraversati dalle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, le misure di compensazione ambientale considerate indispensabili nella stessa sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento.”.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 (Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 40 del 1995 dopo la parola: “Monitoraggio,” sono inserite le seguenti parole: “presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato,”.

 

     Art. 4. Percorsi formativi per la professione di assistente infermiere

1. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di formazione professionale già in essere, promuove l’attivazione di percorsi di formazione idonei allo svolgimento dell’attività professionale di assistente infermiere.

2. Tali percorsi garantiscono l’acquisizione delle abilità e delle competenze essenziali per lo svolgimento dell’attività di cui al comma precedente.

3. I percorsi formativi sono garantiti da strutture di formazione accreditate presso la Regione Basilicata.

 

     Art. 5. Mobilità e stabilizzazione del personale regionale

1. Al fine di garantire l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, la Regione Basilicata è autorizzata ad avviare procedure di mobilità volontaria e di stabilizzazione del personale in distacco presso la Direzione generale alla Salute e politiche della persona della Regione.

2. Le procedure di mobilità e stabilizzazione avvengono nel rispetto:

a) della programmazione finanziaria regionale e del documento del fabbisogno triennale del personale;

b) dei limiti di spesa del personale fissati dalla normativa nazionale e dalle recenti leggi statali di bilancio;

c) dei requisiti di merito e trasparenza, in coerenza con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39 (Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale).

3. Il trasferimento avviene su richiesta del dipendente e con l’assenso dell’amministrazione di appartenenza; è riservato al personale in possesso dei requisiti professionali e di garanzia previsti per il ruolo, ivi compresi i profili sanitari effettivamente impiegati presso strutture regionali, riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 39 del 2001, che nell’anno 2024 risulti impiegato in distacco presso gli uffici regionali della Regione Basilicata a tempo pieno o parziale in misura pari almeno al 50 per cento del proprio orario di lavoro.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla legge regionale n. 39 del 2001, nonché alle disposizioni nazionali in materia di stabilizzazione del personale precario, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, merito e buon andamento dell’azione amministrativa.

5. Le assunzioni tramite mobilità e stabilizzazione sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Interpretazione del comma 3 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata)

1. Il comma 3 dell’articolo 14 bis della legge regionale n. 6 del 2008, nel richiamare sia le attività complementari tipizzate previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sia quelle diverse non tipizzate, consente di riservare le medesime attività sia all’utenza interna della struttura che a quella esterna, senza che ciò comporti l’obbligo di mutare la destinazione dell’immobile.

2. Tra le diverse attività di cui al comma 3 dell’articolo 14 bis della legge regionale n. 6 del 2008 rientrano, con facoltà di fruizione anche da parte di utenti esterni, sale da ballo, sale congressi, parrucchieri, centri estetici, centri di attività motorie (CAM), servizi spa, piscina, senza che tale previsione comporti l’obbligo di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, sempre nel rispetto dei limiti di superficie stabiliti dalla medesima norma.

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di

attività produttive)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 bis. (Disposizioni in materia di differimento degli indicatori occupazionali)

Il presente articolo disciplina il differimento dei termini relativi al raggiungimento degli indicatori occupazionali da parte dei beneficiari di agevolazioni economiche, al fine di promuovere e tutelare l’occupazione e garantire l’efficacia delle misure di sostegno alle imprese. Fermo restando il rispetto degli obiettivi minimi rivenienti dai documenti programmatici adottati in attuazione della vigente normativa di fonte comunitaria, i beneficiari di agevolazioni economiche che non abbiano raggiunto gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conservano il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che si impegnino, formalmente, a conseguire gli anzidetti indicatori:

a) entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, qualora i predetti termini siano a tale data già scaduti;

b) entro i due anni successivi al decorso dei predetti termini, qualora gli stessi scadano entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’articolo;

c) entro l'anno successivo al decorso dei predetti termini, qualora gli stessi scadano entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’articolo.

L’amministrazione competente provvede a integrare gli atti dei procedimenti in corso con le presenti disposizioni ed assicura il monitoraggio periodico del rispetto dei termini differiti.

In caso di ulteriore mancato raggiungimento degli indicatori occupazionali entro il termine differito come da impegno formale, il beneficiario decade dal diritto alle agevolazioni, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate e riconosciute.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la validità dei provvedimenti già adottati.”.

 

     Art. 8. Modifica alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.)

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000 le parole: “è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.”, sono sostituite dalle seguenti parole: “è dovuto un rimborso parametrato al 50 per cento dell’indennità di missione prevista per i Consiglieri regionali.”.

 

     Art. 9. Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 38 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del territorio regionale, autorizzati secondo la normativa vigente, spetta una diaria, aggiornata agli indici ISTAT in vigore durante l’annualità corrente, per ogni giornata intera, di un importo pari ad un trentesimo dell'importo mensile previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.”.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23 (Istituzione del Fondo Unico – F.U.A.L.)

1. Nella legge regionale n. 23 del 2018, laddove ricorrono le parole: “l’UPI e l’Anci” queste sono sostituite dalle parole: “l’UPI, l’ANCI e l’UNCEM”.

 

     Art. 11. Integrazione alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2016 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis. (Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione)

1. È istituito presso la Regione Basilicata, l'Osservatorio sull'immigrazione, quale organismo integrativo del “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” di cui all’articolo 5 della presente legge.

2. L'Osservatorio sovraintende al corretto svolgimento delle iniziative regionali promosse in tema di immigrazione, interfacciandosi con cooperative ed associazioni operanti sul territorio regionale, con il compito di:

a) vigilare sui processi e sulle iniziative volte a garantire ai cittadini stranieri accesso ai servizi sociali;

b) promuovere, di intesa con le associazioni, percorsi formativi di integrazione;

c) controllare il corretto funzionamento e rispetto del Piano regionale per l'Immigrazione come previsto all’articolo 4 della presente legge;

d) promuovere iniziative di integrazione e politiche idonee a garantire la partecipazione pubblica dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;

e) curare i rapporti diretti con associazioni, cooperative, Forze dell'Ordine, Prefettura, Aziende sanitarie;

f) vigilare sull'applicazione della presente legge, in ogni suo ambito, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, come previsto dall’articolo 3 della presente legge;

g) stilare con cadenza biennale un documento di sintesi da sottoporre al Consiglio regionale sul tema immigrazione, sui progetti intrapresi, sulle iniziative promosse, nonché sulle criticità sollevate.

3. Il documento è integrato anche con ulteriori dati relativi ai servizi all'utenza, in particolare quelli dei seguenti enti del territorio:

a) Prefettura: dati provenienti dallo Sportello Unico per l'immigrazione, dall'Ufficio Cittadinanza, dai database sul sistema di accoglienza temporanea per richiedenti e titolari di protezione internazionale;

b) Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della provincia di Potenza e di Matera;

c) Agenzie del lavoro e Centri per l'impiego;

d) Camera di commercio e Centri studi;

e) Aziende sanitarie locali;

f) Uffici scolastici provinciali;

g) Enti del privato sociale e associazioni di volontariato;

h) organizzazioni sindacali.

4. L'Osservatorio sull'immigrazione è composto da cinque componenti, scelti tra i consiglieri regionali in carica, ovvero da soggetti indicati dal Consiglio regionale, e scelti sulla base del profilo e delle singole esperienze pregresse maturate sul tema dell'immigrazione.

5. Con successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di elezione dei componenti di cui al precedente comma.

6. L'Osservatorio sull'immigrazione ha la durata di due anni, rinnovabili e comunque non superiore alla durata della consiliatura; pertanto, i componenti si intendono decaduti dalla carica al termine della stessa.

7. La partecipazione al suddetto Osservatorio è a titolo gratuito.”.

 

     Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2007, sono inserite le seguenti parole: “In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al fine di accelerare il procedimento finalizzato all’assegnazione degli alloggi, il Comune con deliberazione di Giunta, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora non si sia ancora provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria, può richiedere alla predetta Commissione provinciale di procedere ai sensi dei successivi periodi del presente comma.”.

2. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2007, le parole: “In tal caso” sono sostituite dalle seguenti parole: “In tali casi”.

3. Dopo la lettera b5) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2007, è aggiunta la seguente lettera:

“b5 bis) richiedenti che abbiano aderito a bandi per l’assegnazione di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa per liberare alloggi di edilizia residenziale pubblica fatiscenti: punti 2.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2007, dopo le parole: “del Comune interessato” sono aggiunte le seguenti parole: “, previa adozione di deliberazione di Giunta su proposta del Dirigente competente,”.

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2007 sono aggiunte le seguenti:

“e bis) sgombero di strutture prefabbricate temporanee, con conseguente previsione di immediata demolizione, la cui assegnazione sia derivata da stato di urgente necessità dell’assegnatario, da abbandono di alloggio a seguito di calamità, da imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente;

e ter) sistemazione di famiglie che abbiano aderito e permangano nella platea degli aventi diritto, a bandi autorizzati dalla Regione Basilicata, aventi la finalità di assegnare contributi per l’autonoma sistemazione abitativa e rivolti ad assegnatari di strutture prefabbricate.”.

6. Dopo il comma 13 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

“13 bis. I Comuni possono, di concerto, con la Regione e nel rispetto dei principi di programmazione e delle modalità di autorizzazione previste per legge, riservare gli alloggi realizzati o da realizzare con risorse non rivenienti dal Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, ma rientranti in specifici programmi di rigenerazione e riqualificazione di aree particolarmente degradate, da assegnare attraverso bandi speciali autorizzati ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 della presente legge e rivolti a:

a) residenti nelle aree interessate dagli interventi di riqualificazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente legge;

b) persone che siano beneficiari di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa per assegnatari di strutture prefabbricate, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente legge.”.

 

     Art. 13. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società aree produttive industriali Basilicata S.p.A.)

1. Al comma 6 bis dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2021, le parole: “il 31 ottobre 2024,” sono sostituite dalle seguenti parole: “il 31 dicembre 2025,”.

 

     Art. 14. Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 5 del 2005, le parole: “attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l'incentivazione delle attività d'impresa nelle aree industriali e nelle aree per insediamenti produttivi.” sono sostituite dalle seguenti parole: “attraverso il finanziamento di progetti e servizi anche per la tutela e il miglioramento delle politiche sociali e della qualità della vita, per la valorizzazione delle risorse turistiche, storiche, ambientali, culturali e sportive e per l’incentivazione delle attività di impresa nelle aree industriali e nelle aree per insediamenti produttivi.”.

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 16. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.