§ 6.1.210 - L.R. 5 giugno 2012, n. 25.
Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' Bilancio Pluriennale 2012 ' 2014).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:05/06/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni alla l.r. 2/2012)
Art. 2.  (Integrazioni agli allegati della l.r. 2/2012)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.210 - L.R. 5 giugno 2012, n. 25.

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' Bilancio Pluriennale 2012 ' 2014).

(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. (Integrazioni alla l.r. 2/2012)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012–2014) è inserito il seguente:

 

“Art. 33 quater. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2012 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L’Aquila.

2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:

a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;

b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.

3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale”.

 

2. Dopo l'articolo 33 quater della l.r. 2/2012, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

 

“Art. 33 quinquies. (Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo")

1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo".

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo":

a) Euro 1.750.000,00 nel capitolo 12.01.001 - 81509 per le attività dell’Agenzia.

3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo" è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale”.

 

     Art. 2. (Integrazioni agli allegati della l.r. 2/2012)

1. Gli allegati della l.r. 2/2012 sono integrati con i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2012 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L’Aquila e con il bilancio di previsione dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, allegati alla presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati

(Omissis)