Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 05/06/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni alla l.r. 2/2012) |
Art. 2. (Integrazioni agli allegati della l.r. 2/2012) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.210 - L.R. 5 giugno 2012, n. 25.
Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' Bilancio Pluriennale 2012 ' 2014).
(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)
Art. 1. (Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 33 della
“Art. 33 quater. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)
1. Ai sensi dell’articolo 47 della
2. Ai sensi dell’articolo 17 della
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;
b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale”.
2. Dopo l'articolo 33 quater della
“Art. 33 quinquies. (Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo")
1. Ai sensi dell’articolo 47 della
2. Ai sensi della
a) Euro 1.750.000,00 nel capitolo 12.01.001 - 81509 per le attività dell’Agenzia.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo" è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale”.
Art. 2. (Integrazioni agli allegati della
1. Gli allegati della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegati
(Omissis)