§ 2.9.157 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 3.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:03/01/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Funzioni della Regione
Art. 3.  Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
Art. 4.  Iniziative di prevenzione e di informazione
Art. 5.  Istituzione della rete di relazioni
Art. 6.  Convenzioni
Art. 7.  Centri antiviolenza
Art. 8.  Case di accoglienza
Art. 9.  Inserimento lavorativo
Art. 10.  Formazione
Art. 11.  Istituzione dell’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere
Art. 12.  Indirizzi attuativi
Art. 13.  Contributi regionali
Art. 14.  Cumulabilità dei finanziamenti
Art. 15.  Procedure di verifica dei finanziamenti
Art. 15 bis.  Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere
Art. 16.  Norma finanziaria
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Norma finale


§ 2.9.157 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 3.

Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.

(G.U.R. 13 gennaio 2012, n. 2 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso, sessuale o dall’etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;

b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;

c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzioni o di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli minori o diversamente abili;

d) promuove e sostiene l’attività dei centri antiviolenza;

e) promuove la formazione di operatori del settore;

f) promuove l’emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 11.

2. La Regione, per favorire l’attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1, promuove un piano triennale di interventi al fine di avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo ed il terzo settore, di incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, di potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, di garantire l’indipendenza economica alle donne vittime di violenza.

3. La Regione adotta, in particolare, quattro linee di intervento:

a) sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi;

b) accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d’intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;

c) creazione di una rete territoriale;

d) inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.

4. La Regione promuove, altresì, l’istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per assicurare alle donne in difficoltà la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

5. La Regione, per favorire l’attività dei centri antiviolenza ed il funzionamento delle case di accoglienza già esistenti o di prima attuazione, eroga contributi in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio, o di comuni, enti, associazioni ed imprese sociali, in forma singola o associata.

 

     Art. 3. Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

1. È istituito, presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

3. Il Forum esprime parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne di associazioni, di cooperative sociali e di organizzazioni sindacali con comprovata esperienza nell’attività di contrasto alla violenza di genere, nonché di deputati regionali donne, consiglieri provinciali donne e consiglieri comunali donne.

5. La referente regionale per le pari opportunità presso la Presidenza della Regione è membro di diritto del Forum, ai fini del coordinamento con la Presidenza e del monitoraggio degli interventi.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Iniziative di prevenzione e di informazione

1. La Regione sostiene, in collaborazione con i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, le direzioni scolastiche provinciali nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e alla promozione, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, dell’educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati:

a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici e da aziende sanitarie provinciali;

b) dai centri antiviolenza;

c) da associazioni iscritte al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali.

3. I progetti di cui al comma 1 prevedono il sostegno, l’attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.

4. La Regione promuove la più ampia diffusione, mediante specifiche campagne informative, delle attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l’utilizzo dei portali esistenti.

5. Il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nell’ambito delle proprie funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Istituzione della rete di relazioni

1. La Regione, al fine di garantire idonee azioni di prevenzione della violenza di genere, sostiene e incentiva l’istituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria, le prefetture, le organizzazioni sindacali, gli enti datoriali, i centri antiviolenza presenti sul territorio e, su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato.

2. La rete ha lo scopo di attivare l’immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale o zonale-distrettuale, nonché di favorire l’adozione di procedure omogenee.

3. L’assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, anche se rivolta ad uno solo tra essi.

 

     Art. 6. Convenzioni

1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, forze dell’ordine, autorità giudiziarie, centri anti violenza e ogni altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza, per lo studio, la redazione e la gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi previsti nei progetti.

 

     Art. 7. Centri antiviolenza

1. La Regione riconosce la rilevanza dell’attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri, avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e l’assistenza alle donne vittime di violenza, che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.

2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni provincia.

3. I centri antiviolenza possono essere promossi:

a) da enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con i soggetti di cui al comma 1;

b) da associazioni femminili che operino nel settore da almeno tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione fra donne.

4. Le province e i comuni garantiscono:

a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;

b) copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per cento, delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;

c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti.

5. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:

a) colloqui preliminari con le donne vittime di violenza per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

b) colloqui informativi di carattere legale;

c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;

d) sostegno nell’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati, contattati e coinvolti;

g) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri antiviolenza e degli operatori sociali istituzionali.

6. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati e con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale. Promuovono, altresì, la stipula di convenzioni con gli ordini degli avvocati di tutte le province per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.

7. I centri antiviolenza devono dotarsi di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.

8. Le strutture dei centri antiviolenza devono garantire anonimato e segretezza.

9. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

10. I centri antiviolenza sono dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.

 

     Art. 8. Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza hanno le seguenti finalità:

a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza;

b) sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;

c) creare cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti ed i loro figli minori o diversamente abili;

d) valorizzare le relazioni tra donne, anche in presenza di grave disagio;

e) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti.

2. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni 200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia.

3. L’accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei centri antiviolenza.

4. Le case di accoglienza sono dotate di strutture e personale con competenze professionali, in grado di offrire assistenza in relazione alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.

5. Nelle case di accoglienza sono garantite la consulenza legale e psicologica, l’orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle vittime di violenza.

5-bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali [1].

 

     Art. 9. Inserimento lavorativo

1. La Regione, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, promuove l’istituzione di borse di lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale.

 

     Art. 10. Formazione

1. La Regione e le province, nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione congiunta di operatori sanitari, degli enti locali, di centri antiviolenza, quali soggetti coinvolti negli interventi sul fenomeno della violenza sulle donne.

 

     Art. 11. Istituzione dell’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere

1. È istituito, presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio svolge una azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi territoriali, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

3. L’Osservatorio verifica l’andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché l’efficacia delle iniziative intraprese.

4. L’Osservatorio è sede di confronto e riceve le proposte delle associazioni e delle cooperative sociali con comprovata esperienza nell’attività di contrasto alla violenza di genere.

5. L’Osservatorio elabora annualmente una relazione che contiene le informazioni e i risultati inerenti all’attività di monitoraggio del fenomeno. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 12. Indirizzi attuativi

1. La Giunta regionale, sentiti la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana ed il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, approva gli indirizzi applicativi relativi alle azioni da adottare per il contrasto alle molestie e alle violenze di genere.

 

     Art. 13. Contributi regionali

1. La Regione concede contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici, nei limiti degli stanziamenti relativi agli articoli 7 ed 8, come stabiliti nell’articolo 16, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale [2].

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

3. In sede di prima applicazione, dall’1 marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011. L’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

4. La Regione concede agli enti locali che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia, da destinare ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza.

5. Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono approvati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi attuativi relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

 

     Art. 14. Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

 

     Art. 15. Procedure di verifica dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sentito l’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, assicura annualmente la rilevazione sistematica dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, individua le “buone prassi” e predispone una relazione per definire i criteri per un’adeguata assistenza finanziaria alle donne vittime di violenza, anche in funzione della predisposizione dei documenti contabili della Regione.

 

     Art. 15 bis. Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere [3]

1. È istituita la "Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere".

2. Della Cabina di regia fanno parte l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o un suo delegato, l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro o un suo delegato.

3. La Cabina di regia è, altresì, composta da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'ASAEL, da un rappresentante designato dal forum permanente contro le molestie e le violenze di genere e dalla consigliera regionale di parità.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione legislativa "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, è data attuazione alle previsioni del presente articolo e sono nominati i componenti della Cabina di regia.

5. Al fine di garantire il coordinamento con i soggetti istituzionali preposti al contrasto al fenomeno della violenza di genere, la Cabina di regia può stipulare appositi accordi istituzionali con i medesimi soggetti, da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La presidenza della Cabina di regia è assunta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro o da un suo delegato.

7. La Cabina di regia si riunisce almeno una volta ogni trenta giorni. La Cabina di regia si avvale di una segreteria per l'espletamento delle proprie funzioni avente sede presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed è composta da personale in servizio presso il medesimo Assessorato. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento degli interventi in ambito regionale concernenti il contrasto al fenomeno della violenza di genere, l'attività di prevenzione, assistenza e superamento degli episodi nonché la vigilanza sulla corretta attuazione dei medesimi interventi.

9. La Cabina di regia, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale dell'osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 11, istituito con decreto assessoriale n. 281 del 19 febbraio 2014.

10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Per l’esercizio finanziario 2011 gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, sono quantificati secondo i seguenti importi:

a) articolo 4: 30 migliaia di euro

b) articolo 5: 25 migliaia di euro

c) articolo 7: 150 migliaia di euro

d) articolo 8: 150 migliaia di euro

e) articolo 9: 50 migliaia di euro

f) articolo 10: 25 migliaia di euro.

2. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di 430 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa è determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione e di raccordo tra le disposizioni della presente legge e quelle di cui agli articoli 9 e 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

 

     Art. 18. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 125 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 14.