Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 07/07/2020 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere. |
Art. 2. Misure di sostegno agli orfani per crimini domestici. |
Art. 3. Politiche attive del lavoro. |
Art. 4. Norma finale. |
§ 2.9.170 - L.R. 7 luglio 2020, n. 14.
Norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici.
(G.U.R. 10 luglio 2020, n. 38 - S.O. n. 23)
Art. 1. Istituzione Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere.
1. Dopo l'articolo 15 della
"Art. 15 bis. Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere
1. È istituita la "Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere".
2. Della Cabina di regia fanno parte l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o un suo delegato, l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro o un suo delegato.
3. La Cabina di regia è, altresì, composta da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'ASAEL, da un rappresentante designato dal forum permanente contro le molestie e le violenze di genere e dalla consigliera regionale di parità.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione legislativa "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, è data attuazione alle previsioni del presente articolo e sono nominati i componenti della Cabina di regia.
5. Al fine di garantire il coordinamento con i soggetti istituzionali preposti al contrasto al fenomeno della violenza di genere, la Cabina di regia può stipulare appositi accordi istituzionali con i medesimi soggetti, da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La presidenza della Cabina di regia è assunta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro o da un suo delegato.
7. La Cabina di regia si riunisce almeno una volta ogni trenta giorni. La Cabina di regia si avvale di una segreteria per l'espletamento delle proprie funzioni avente sede presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed è composta da personale in servizio presso il medesimo Assessorato. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento degli interventi in ambito regionale concernenti il contrasto al fenomeno della violenza di genere, l'attività di prevenzione, assistenza e superamento degli episodi nonché la vigilanza sulla corretta attuazione dei medesimi interventi.
9. La Cabina di regia, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale dell'osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 11, istituito con decreto assessoriale n. 281 del 19 febbraio 2014.
10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione siciliana.".
Art. 2. Misure di sostegno agli orfani per crimini domestici.
1. In attuazione dell'articolo 8, lettera d), della
Art. 3. Politiche attive del lavoro.
1. La Regione sostiene le vittime di crimini domestici anche mediante apposite riserve dei fondi destinati alle politiche attive del lavoro in favore delle stesse.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione legislativa "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti e le modalità applicative del presente articolo.
Art. 4. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.