Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 07/11/2011 |
Numero: | 3975 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attività [...] |
Art. 2. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è aggiunto il seguente: «3. Per far fronte alle iniziative di cui al comma 1 è [...] |
Art. 3. 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, dopo le parole: «nell'ambito del Comitato di cui al comma 2» sono aggiunte le [...] |
Art. 4. 1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari [...] |
Art. 5. 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, è aggiunta la seguente lettera: «n) legge regionale Sicilia 12 [...] |
Art. 6. 1. Per assicurare la realizzazione dell'elisuperfice nel comune di Tortorici, in provincia di Messina, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 [...] |
Art. 7. 1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità» |
Art. 8. 1. Tenuto conto del protrarsi delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativo all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il periodo di cui [...] |
Art. 9. 1. Al comma 13 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni le parole: «del direttore della Direzione generale per [...] |
§ 79.2.1024 - O.P.C.M. 7 novembre 2011, n. 3975.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 12 novembre 2011, n. 264)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Visti l'art. 17 del
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, con la quale il Prefetto di Verona è stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione del Presidente della regione Veneto, nonchè la nota del 20 settembre 2011 del Presidente della regione Veneto;
Visto il
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 con cui, nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina è stato autorizzato a realizzare un elisuperficie abilitata al volo notturno;
Vista la nota del 20 settembre 2011, con cui il Sindaco di Tortorici comunica che con
Ravvisata la necessità di assicurare la realizzazione della sopra citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare alle attività di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 29 febbraio 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonchè per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia», nonchè l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e successive modificazioni, con cui, tra l'altro, il Commissario straordinario della regione Siciliana, nominato ai sensi dell'art. 17 del
Vista la nota del 7 ottobre 2011 del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonchè per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e la nota del 3 novembre 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attività per gli interventi ancora in corso per il definitivo superamento della situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, è attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30 aprile 2012, in deroga all'art. 24 del
2. I relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 20.752,55, gravano sulle risorse di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è aggiunto il seguente: «3. Per far fronte alle iniziative di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 4.020.000,00 a valere sulle disponibilità in conto residui del capitolo 7503 PG.01 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'anno finanziario 2011 - Programma 18.12, nonchè la somma di euro 162.914,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2011 capitolo 7510 - Programma 18.9.».
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in regime di contabilità ordinaria.
1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, dopo le parole: «nell'ambito del Comitato di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in caso di intervenuta cessazione, sono sostituiti, con le modalità già previste per l'individuazione dei componenti dei predetti soppressi Comitati, da altre analoghe professionalità senza nuovi ulteriori oneri a carico del Fondo di protezione civile».
1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% della retribuzione mensile in godimento, quantificato in euro 3.600,00 lordo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati fino al 31 ottobre 2012, in euro 43.200,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1-bis, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 che presenta le necessarie disponibilità.
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, è aggiunta la seguente lettera: «n)
1. Per assicurare la realizzazione dell'elisuperfice nel comune di Tortorici, in provincia di Messina, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010, quantificata in euro 530.000,00, si provvede:
a) quanto a euro 330.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile;
b) quanto a euro 200.000,00 con oneri posti a carico del bilancio del comune di Tortorici.
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità».
1. Tenuto conto del protrarsi delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativo all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il periodo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati fino al 31 dicembre 2012 in euro 3.225.000, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.
1. Al comma 13 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni le parole: «del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del dott. Marco Lupo».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.