§ 4.2.52 - L.P. 1 agosto 2011, n. 12.
Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:01/08/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modificazione del titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 2.  Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 3.  Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 4.  Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 5.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 8.  Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 11.  Modificazione dell’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 13.  Abrogazione dell’articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 15.  Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 16.  Modificazione dell’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 24.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 24.2 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 19.  Inserimento della sezione I bis e dell’articolo 24 ter, nel capo III, nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 24 quater nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 24 quinquies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 24 sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 23.  Inserimento dell’articolo 24 septies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 24 octies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 25.  Inserimento dell’articolo 24 novies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 24 decies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 24 undecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 28.  Inserimento dell’articolo 24 duodecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 29.  Inserimento dell’articolo 24 terdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 30.  Modificazione dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 31.  Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 32.  Inserimento dell’articolo 35 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 36 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 34.  Abrogazione del capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Art. 35.  Inserimento dell’articolo 6 quinquies nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)
Art. 36.  Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)
Art. 37.  Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché [...]
Art. 38.  Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di enti di garanzia
Art. 39.  Modificazioni della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
Art. 40.  Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)
Art. 41.  Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di interventi nel settore dello spettacolo
Art. 42.  Clausola di salvaguardia
Art. 43.  Disposizioni transitorie
Art. 44.  Abrogazioni
Art. 45.  Disposizioni finanziarie
Art. 46.  Entrata in vigore


§ 4.2.52 - L.P. 1 agosto 2011, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche

(B.U. 9 agosto 2011, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

(legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

 

Art. 1. Modificazione del titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente: "Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".

 

     Art. 2. Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

a) il perseguimento della qualità dell’impresa e degli investimenti;

b) l’integrazione settoriale e intersettoriale;

c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

d) l’internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;

e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;

f) la sicurezza dei lavoratori;

g) l’incremento e il consolidamento della produttività aziendale;

h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;

i) la diffusione di servizi a sostegno dell’innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;

j) la creazione di reti;

k) il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile e giovanile;

l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;

m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro."

 

     Art. 3. Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. All’articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge solo le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)."

 

     Art. 4. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione." sono soppresse.

 

     Art. 5. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"1 bis. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione."

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L’articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese

1. Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all’Unione europea e per promuovere i servizi turistici all’esterno dell’Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

a) prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all’interno dell’Unione europea; per le successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis);

b) azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese;

c) realizzazione di progetti imprenditoriali di marketing internazionale.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)."

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Aiuti per il riequilibrio territoriale

1. Per favorire il riequilibrio territoriale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti fissi sostenuti dalle imprese operanti in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica. Queste finalità sono perseguite mediante la concessione di maggiorazioni di aiuto, nel rispetto dell’intensità massima stabilita dalla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall’articolo 35; in alternativa tali aiuti possono essere concessi nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), anche in misura superiore alle soglie ordinarie.

2. La Provincia sostiene la realizzazione di iniziative innovative e creative nell’ambito della montagna, in particolare nei settori tradizionali e in quelli connessi con la moderna fruizione della montagna relativi al settore agroalimentare, all’intrattenimento, allo sport e al tempo libero nonché al benessere."

 

     Art. 8. Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"1 bis. Per favorire il migliore equilibrio delle fonti di copertura delle iniziative agevolate e per facilitare l’accesso al credito delle imprese, nei casi individuati dalla Giunta provinciale possono essere concessi aiuti combinando le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall’articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis)."

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Agevolazioni sull’IRAP

1. La legge finanziaria provinciale può individuare specifiche agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall’articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, a favore dei beneficiari indicati nell’articolo 2."

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell’articolo 34 quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," e dopo le parole: "altre sanzioni" sono inserite le seguenti: ", per i rispettivi settori economici di riferimento".

 

     Art. 11. Modificazione dell’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti del comitato hanno l’obbligo di astenersi nel caso di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli argomenti esaminati dal comitato."

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. All’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

"3 ter. L’affitto dell’azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell’ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l’affittuario deve continuare a esercitare l’impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario.";

b) nella lettera a) del comma 3 quater le parole: "3 bis" sono sostituite dalle seguenti: "3 ter".

 

     Art. 13. Abrogazione dell’articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L’articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Azioni positive per l’imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l’Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;

c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;

f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell’economia provinciale."

 

     Art. 15. Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell’economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d’impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all’affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell’attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall’articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi."

 

     Art. 16. Modificazione dell’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nel comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "imprenditorialità locale," sono inserite le seguenti: "femminile e giovanile,".

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 24.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24.1

Finanziamento di borse di studio per promuovere nuove idee imprenditoriali

1. La Provincia può finanziare, anche attraverso l’accesso a fondi europei, borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di due anni assegnate dall’Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall’articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), per promuovere nuove idee imprenditoriali proposte da studenti che stanno per acquisire o hanno acquisito da non più di sei mesi il relativo titolo di studio, o da ricercatori o dottori di ricerca di età non superiore a trentacinque anni impiegati presso organismi di ricerca operanti nel territorio provinciale. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l’applicazione di questo comma."

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 24.2 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24.2

Attività di informazione e promozione degli strumenti di intervento

1. Per sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese trentine, la Provincia promuove l’informazione e la diffusione degli strumenti e delle misure di aiuto previsti da questa legge nonché degli interventi promossi nell’ambito di programmi o azioni d’interesse europeo anche per favorire l’internazionalizzazione, la collaborazione e la cooperazione tra le imprese operanti in Europa.

2. La Provincia promuove l’istituzione di sportelli territoriali di informazione per la messa a disposizione degli strumenti di intervento previsti da questa legge e per favorire l’imprenditoria femminile e giovanile, anche attraverso il coinvolgimento di Trentino sviluppo s.p.a., dei comuni, singoli o associati, delle associazioni di categoria, di istituti bancari, di organismi di ricerca, di istituti di formazione superiore operanti nel territorio provinciale."

 

     Art. 19. Inserimento della sezione I bis e dell’articolo 24 ter, nel capo III, nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"Sezione I bis

Servizi alle imprese e reti".

2. Dopo l’articolo 24 bis, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell’articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, comma 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 24 quinquies in relazione ai costi di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

3. Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in relazione all’oggetto della consulenza.

4. Con la deliberazione prevista dall’articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l’innovazione."

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 24 quater nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 ter, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 quater

Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall’articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione;

b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 15 per cento dei seguenti costi, purché sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa;

b) interessi su finanziamenti bancari;

c) spese di affitto di impianti e di apparecchiature di produzione;

d) spese per energia, acqua, riscaldamento;

e) costi inerenti ai contributi previdenziali per figli e familiari, compresi i costi a copertura del congedo parentale.

4. In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

5. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa.

6. La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle spese, per l’acquisizione dei servizi:

a) di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell’azienda;

b) rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l’avvio della nuova attività, per il subentro nell’attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

c) di analisi della gestione economica e finanziaria dell’azienda;

d) di formazione pre-imprenditoriale;

e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse nella misura massima ivi prevista."

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 24 quinquies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 quater, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all’esterno dell’azienda per:

a) l’innovazione di prodotto, anche attraverso il design, e di processo nonché, in generale, l’innovazione nelle strategie anche organizzative dell’impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);

b) l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d’impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell’impresa e del lavoro;

c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;

d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;

e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l’analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

f) la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l’utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.

5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;

i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all’impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile."

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 24 sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 quinquies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 sexies

Aiuti alle imprese per servizi a favore dell’internazionalizzazione

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell’economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all’estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all’esterno dell’azienda destinati a rafforzare l’economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall’articolo 35. L’agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l’indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato."

 

     Art. 23. Inserimento dell’articolo 24 septies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 sexies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 septies

Aiuti alle nuove imprese innovative

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 35 del regolamento (CE) n.

800/2008, per favorire lo sviluppo delle piccole imprese che sostengono elevati investimenti in ricerca e sviluppo può essere concesso un aiuto in conto capitale non superiore a un milione di euro fino all’80 per cento di spese per personale tecnico dipendente in possesso di un diploma di laurea e per progetti di innovazione e ingegnerizzazione di prodotto, realizzati anche dai titolari o soci dell’impresa, eventualmente comprensivi dei servizi di consulenza indicati nell’articolo 24 quinquies.

2. Gli aiuti previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008."

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 24 octies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 septies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 octies

Aiuti per l’attività consortile

1. Per favorire la costituzione di reti d’impresa stabili possono essere concessi contributi per la costituzione e l’attività di consorzi e di società consortili finalizzate all’esercizio delle seguenti attività:

a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;

b) l’assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

c) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

d) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

e) la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;

f) l’acquisizione di ordinativi e l’immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

g) le altre attività che si collegano alle iniziative indicate nelle lettere da a) a f).

2. Per accedere ai contributi i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a quindicimila euro. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l’esclusione degli apporti in natura.

3. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un’espressa disposizione dello statuto.

4. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere contributi in misura non superiore all’entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato, con l’esclusione degli apporti in natura. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 4 comporta l’obbligo di mantenere la continuità dell’attività consortile per un minimo di cinque anni; in caso di inosservanza del predetto obbligo il contributo è revocato con il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali."

 

     Art. 25. Inserimento dell’articolo 24 novies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 octies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 novies

Aiuti per le reti d’impresa

1. Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009.

2. Per favorire la nascita delle aggregazioni, in favore dell’organo comune possono essere accordati per l’esecuzione del contratto di rete contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza effettivamente sostenute per giungere alla sottoscrizione del contratto di rete;

b) fino al 50 per cento del valore di costituzione della quota di fondo patrimoniale comune destinata a:

1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete;

2) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;

3) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell’ambito del progetto di rete;

4) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell’ambito del progetto di rete;

5) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

3. Per accedere alle misure di agevolazione previste da questo articolo il contratto di rete deve risultare regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

4. I contributi previsti da questo articolo sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis)."

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 24 decies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 novies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 decies

Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. Per favorire la concessione e il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale delle piccole e medie imprese possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento e al 25 per cento dei costi ritenuti ammissibili ai sensi del comma 2 in funzione, rispettivamente, delle attività di ricerca industriale e delle attività di sviluppo sperimentale all’origine dei diritti di proprietà industriale.

2. Sono ammissibili ad agevolazione:

a) i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda per l’ottenimento dei diritti di proprietà industriale, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda per l’ottenimento dei diritti di proprietà industriale e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. In alternativa ai contributi previsti dal comma 1 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese, indipendentemente dalla loro correlazione a precedenti spese di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis)."

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 24 undecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 decies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 undecies

Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) progetti di articolazione organizzativa dell’attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro;

b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell’attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;

c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all’istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall’articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L’aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), previo parere dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell’iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni."

 

     Art. 28. Inserimento dell’articolo 24 duodecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 undecies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 duodecies

Aiuti per il passaggio generazionale

1. Per promuovere la conservazione del patrimonio di conoscenza delle imprese, la Provincia concede aiuti a sostegno del riassetto organizzativo e societario delle imprese a carattere familiare in fase di passaggio generazionale, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per le finalità del comma 1, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto organizzativo e societario dell’impresa;

b) fino al 50 per cento delle spese di consulenza per l’attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l’azienda in seguito al passaggio generazionale e per l’attività di pianificazione strategica.

3. Con la deliberazione prevista dall’articolo 35 sono definiti i requisiti per l’individuazione delle piccole imprese a gestione familiare e le condizioni per l’accesso agli interventi previsti da questo articolo."

 

     Art. 29. Inserimento dell’articolo 24 terdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 duodecies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 terdecies

Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale la Provincia può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, nonché da distretti tecnologici o poli d’innovazione, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche dell’Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende."

 

     Art. 30. Modificazione dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 11 e della sezione I bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente."

 

     Art. 31. Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Criteri e modalità per l’applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall’articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l’applicazione di questa legge e in particolare determina:

a) le priorità di intervento;

b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell’articolo 10 bis;

c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza;

d) le tipologie di soggetti ammissibili ad agevolazione;

e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, individuando quali investimenti possono essere agevolati se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà, nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell’istruttoria per la concessione del contributo;

f) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell’aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;

g) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore della dirigenza aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;

h) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall’articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo o a prezzo di mercato;

i) le specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale, quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;

j) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d’impresa, anche attraverso l’affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, secondo i principi individuati dall’articolo 15;

k) le disposizioni attuative degli interventi in favore dell’attività di garanzia collettiva fidi previsti dall’articolo 34 quater;

l) eventuali limiti minimi e massimi e di significatività della spesa ammissibile;

m) le modalità di costituzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;

n) le modalità di corresponsione degli interventi, assicurando comunque l’equivalenza finanziaria fra le medesime tipologie di contributi accordati in un’unica soluzione piuttosto che in più soluzioni;

o) le modalità di presentazione delle domande e le procedure di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni;

p) il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di completamento dell’istruttoria;

q) la composizione del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis e le modalità di svolgimento dei compiti ad esso affidati;

r) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari delle agevolazioni, le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza, le modalità e la decorrenza delle revoche;

s) le eventuali disposizioni attuative inerenti i prestatori di servizio previste dall’articolo 24 ter, comma 3;

t) ogni ulteriore elemento necessario per l’attuazione di questa legge.

2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l’occupazione.

3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.

4. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 1, lettere n), o), p), r) e t), e per adeguarle alle disposizioni dell’Unione europea, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3.

5. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."

 

     Art. 32. Inserimento dell’articolo 35 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 35 bis

Misure straordinarie per la ripresa economica

1. Per sostenere la ripresa economica, la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i casi e le condizioni per agevolare con procedura automatica gli investimenti fissi previsti dall’articolo 3, applicando le aliquote agevolative straordinarie individuate nell’ambito delle misure anticrisi previste dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Questo comma si applica con riferimento agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2011 e i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Per la prima adozione della deliberazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale trasmette un documento preliminare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che formula le proprie osservazioni entro trenta giorni dall’invio; resta ferma la procedura prevista dall’articolo 35 per l’adozione della deliberazione."

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 36 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Informazione al Consiglio provinciale

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull’attuazione della legge e i risultati ottenuti, evidenziando in particolare:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative;

b) il grado dell’efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;

c) le risorse stanziate ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;

d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.

3. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può dare indicazioni sulle modalità di redazione e sui contenuti delle successive relazioni."

 

     Art. 34. Abrogazione del capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

 

Capo II

Modificazioni di altre leggi provinciali

 

     Art. 35. Inserimento dell’articolo 6 quinquies nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)

1. Dopo l’articolo 6 quater della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 quinquies

Sostegno dell’attività di riqualificazione energetica

1. La Provincia interviene attraverso finanziamenti o opportune forme di garanzia a sostegno di fondi promossi dal sistema finanziario per interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici per i quali siano attivate forme di contratti di risparmio energetico garantito con il finanziamento da parte di terzi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beneficiari, le tipologie di iniziative ammissibili, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

3. I rapporti tra la Provincia e i soggetti del sistema finanziario previsti dal comma 1 sono regolati con apposite convenzioni."

 

     Art. 36. Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. All’articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: "Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Con il provvedimento di concessione possono essere stabiliti";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando sussistono giustificati motivi, su richiesta dell’interessato, la Giunta provinciale può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La deliberazione prevista dall’articolo 2 determina i termini di ultimazione delle iniziative, prevedendo la possibilità di prorogarli."

 

     Art. 37. Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 dopo le parole: "degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" è inserita la seguente: "non".

 

     Art. 38. Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di enti di garanzia

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 11 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. La legge provinciale n. 18 del 1993 si applica con le seguenti modificazioni:".

 

     Art. 39. Modificazioni della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese

1. All’articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall’articolo 34 bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra:

a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l’utilizzo del fondo, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell’intervento di capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 50 per cento.";

c) nel comma 3 le parole: "I rapporti tra Provincia e Cooperfidi" sono sostituite dalle seguenti: "I rapporti tra Provincia e l’ente individuato ai sensi del comma 1";

d) nel comma 4 le parole: "decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea".

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le seguenti parole: ", comma 1, lettera b), e che comunque garantiscano una rappresentatività adeguata delle imprese del settore di riferimento operanti in provincia di Trento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità".

 

     Art. 40. Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "nella misura massima della spesa ammessa stabilita dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis)".

 

     Art. 41. Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di interventi nel settore dello spettacolo

1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti per la partecipazione ai bandi previsti dall’articolo 21, comma 3 bis, della legge provinciale sulle attività culturali, come inserito dalla lettera b) del comma 3, sono definiti dal bando medesimo, qualora non sia entrato in vigore il regolamento previsto dall’articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali; per il solo anno 2011 possono essere ammesse anche le spese relative a progetti realizzati successivamente al 1° gennaio 2011.";

b) nel comma 5 le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 42. Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell’Unione europea che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

     Art. 43. Disposizioni transitorie

1. A seguito delle modificazioni contenute nel capo I la Giunta provinciale aggiorna la deliberazione prevista dall’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge; per la prima adozione della predetta deliberazione si applica la procedura prevista dall’articolo 35 bis, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall’articolo 32 di questa legge.

2. Fino alla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1 le disposizioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese continuano ad applicarsi nel testo vigente prima delle modificazioni apportate da questa legge, fatta eccezione per le modificazioni apportate dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 32, che si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alle domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), prima della data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1, si applica la legge provinciale n. 17 del 1993 nel testo vigente prima dell’abrogazione disposta dall’articolo 44 di questa legge.

4. Le disposizioni applicabili prima delle date previste dal comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse anche dopo le date in questione. A questi impegni si fa fronte con il fondo previsto dall’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

5. Le agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad essere erogate se sono rispettati gli obblighi previsti dall’articolo 16 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall’articolo 12 di questa legge.

 

     Art. 44. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13 (Interventi per la razionalizzazione e l’adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi);

b) legge provinciale n. 17 del 1993;

c) articolo 25 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

d) articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

e) articolo 19 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

f) articolo 25 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

g) articolo 14 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

h) articolo 25 (Aiuti specifici per i patti di prodotto) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

i) articolo 36 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

j) articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;

k) articolo 51 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

l) articolo 62 (Centri di assistenza tecnica) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;

m) articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

 

     Art. 45. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante le riduzioni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale indicate nella tabella A.

2. Per i fini dell’articolo 6 è prevista la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1 milione di euro per l’anno 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d’ambito provinciale e della commercializzazione), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell’articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall’articolo 6 di questa legge.

3. Per i fini dell’articolo 14 è prevista la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all’Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell’articolo 8, comma 1, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

4. Per i fini degli articoli 21, 22 e 24 è prevista la spesa di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all’unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) derivanti dall’abrogazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, commi 5 e 6, e 21 bis della legge provinciale n. 17 del 1993 disposta dall’articolo 44 di questa legge.

5. Per i fini dell’articolo 29 è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all’unità previsionale di base 61.22.220 (Contributi annui alle imprese) derivanti dall’abrogazione dell’articolo 62 della legge provinciale n. 17 del 2010 disposta dall’articolo 44 di questa legge.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 46. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A Variazioni di bilancio (articolo 45)

(Omissis)