Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 16/03/1992 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Criteri e modalità di intervento. |
Art. 3. Soggetti beneficiari. |
Art. 4. Individuazione delle iniziative agevolabili. |
Art. 5. Investimenti ammissibili ed interventi. |
Art. 6. Concessione e liquidazione delle agevolazioni. |
Art. 7. Attività di consorzi, società consortili e società cooperative di imprese. |
Art. 8. Investimenti ammissibili ed interventi. |
Art. 9. Aree attrezzate. |
Art. 10. Obblighi di richiedenti. |
Art. 11. Validità della legge. |
Art. 12. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 13. Copertura degli oneri. |
Art. 14. Variazioni di bilancio. |
Art. 15. Entrata in vigore. |
§ 3.4.26 - Legge Provinciale 16 marzo 1992, n. 13.
Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).
Capo I
Finalità e obiettivi
Art. 1. Finalità.
1. La Provincia autonoma di Trento interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi al fine di:
a) favorire l'integrazione produttiva delle imprese operanti nel settore, attraverso processi di aggregazione finalizzati ad accrescere la capacità competitiva, l'efficienza e la dimensione delle stesse, nonché attraverso la creazione di consorzi, società consortili cooperative di imprese;
b) favorire processi di investimento per l'aggiornamento del Parco veicolare con riguardo sia all'introduzione di tecnologie per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico sia all'adeguamento alla normativa comunitaria, anche attraverso lo sviluppo del trasporto combinato strada- rotaia;
c) favorire la realizzazione di aree attrezzate da destinare a favore di consorzi, società consortili e cooperative di imprese.
Art. 2. Criteri e modalità di intervento.
1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale determina con propria deliberazione:
a) la dimensione tecnico-economica minima delle imprese, dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di imprese al fine dell'ammissibilità alle agevolazioni;
b) le priorità di intervento;
c) la tipologia e la durata dei contributi, nonché la misura degli stessi rapportata secondo criteri di graduazione al livello di riferimento delle agevolazioni stabilito annualmente dalla Giunta provinciale;
d) le spese ammissibili ad agevolazione ed i requisiti tecnici degli investimenti ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni;
e) i livelli minimi di spesa ammessa e di contributo concedibile determinati secondo criteri di significatività delle agevolazioni;
f) i termini per la presentazione delle domande;
g) la documentazione da allegare alle domande di agevolazione e le modalità per l'effettuazione degli accertamenti finali;
h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.
2. Le determinazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono effettuate secondo gli indirizzi e i criteri fissati dal programma di sviluppo provinciale.
3. Le iniziative non rientranti nelle priorità individuate al comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.
4. L'assessore competente invia prima dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta provinciale la proposta di determinazione dei criteri e modalità di intervento di cui al comma 1 all'organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative, nonché alla competente ammissione consiliare permanente, le quali possono far pervenire le rispettive osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale procede agli adempimenti di sua competenza.
5. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3. Soggetti beneficiari.
1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere:
a) le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, costituite anche in forma di società cooperativa, operanti in provincia da almeno due anni ed aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge che presentino la dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera del comma 1 dell'articolo 2;
b) le imprese di cui alla lettera a) che, pur in assenza della dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, rientrino in almeno uno dei seguenti punti:
1) facciano parte di consorzi con attività esterna, società consortili società cooperative di imprese con i requisiti dimensionali individuati ai sensi dell'articolo 2;
2) realizzino investimenti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
c) i consorzi con attività esterna, le società consortili e le società cooperative di imprese che presentino la dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e che siano costituiti tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, imprese operanti in provincia da almeno due armi e aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Individuazione delle iniziative agevolabili.
1. La Giunta provinciale, entro 6 mesi a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione, approva, in applicazione dei criteri e modalità di intervento di cui all'articolo 2, i piani delle agevolazioni, tenuto conto degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale per il medesimo periodo.
2. Con i piani di cui al comma 1 sono individuati i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili alle agevolazioni, L'entità delle spese agevolabili nonché le misure degli interventi agevolativi previsti.
3. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono essere prese in considerazione per non più di un periodo successivo a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni a validità annuale, per non più di due periodi successivi a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni aventi validità infrannuale.
Capo II
Interventi rivolti alle imprese
Art. 5. Investimenti ammissibili ed interventi.
Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse per la realizzazione di:
a) investimenti volti all'introduzione di tecniche in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
b) investimenti in nuovi veicoli sostitutivi di altri purché dotati di sistemi atti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico. In tal caso sarà dedotto dall'importo ammissibile a contributo il valore di mercato delle unità sostituite;
c) investimenti, anche di tipo incrementativo, relativi ad unità di carico, idonee al trasporto combinato strada-rotaia, ivi compresi i veicoli per completare il trasporto su strada.
2. Per gli investimenti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino alle seguenti misure massime:
a) 40 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 20 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistente presso l'impresa alla data del 31 dicembre 1990.
4. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2 e, in ogni caso, pei investimenti realizzati tramite operazioni di locazione finanziaria, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel a deliberazione di cui all'articolo 2, risulti equivalente all'entità del contributo in conto capitale.
5. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione delle domande.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le stesse finalità dalla Provincia o dal lo Stato.
Art. 6. Concessione e liquidazione delle agevolazioni.
1. I contributi di cui all'articolo 5 vengono concessi con deliberazione della Giunta Provinciale sentito, per i programmi di investimento superiori ai limiti fissati nella deliberazione di cui all'articolo 2 e comunque non inferiore a 300 milioni di Lire, il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 6 della
2. Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito al fine dell'acquisizione di pareri tecnico-economici. Le medesime convenzioni possono essere stipulate anche per l'accertamento finale delle iniziative.
3. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base della regolare esecuzione delle iniziative, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2.
4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento realizzato risulti di importo inferiore a quello ammesso.
5. I contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.
6. In caso di accensione di mutui, i contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.
Capo III
Interventi rivolti ai consorzi, società consortili e società cooperative di
imprese
Art. 7. Attività di consorzi, società consortili e società cooperative di imprese.
1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente capo i consorzi, le società consortili e le società cooperative di imprese, costituiti per le finalità di cui alla presente legge, che svolgano almeno una delle seguenti attività:
a) la gestione degli ordini in comune o una fase dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché dei relativi servizi;
b) lo studio, l'elaborazione nonché la realizzazione di progetti di investimento per l'infrastrutturazione di aree attrezzate aventi come finalità lo sviluppo delle attività accessorie e complementari al trasporto, ivi compresa la gestione in comune dei servizi organizzati sull'area.
2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 può inoltre riguardare:
a) la creazione di una rete informativa tendente all'ottimizzazione dei carichi e dei percorsi;
b) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto combinati strada-rotaia;
c) l'introduzione di procedimenti informatici con lo scopo di migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;
d) l'assistenza e la consulenza tecnico-gestionale;
e) l'attivazione di corsi di aggiornamento tecnico e di formazione nell'ambito delle imprese associate;
f) l'acquisto e la gestione in comune di materiali di consumo, impianti, macchinari ed accessori connessi all'attività di trasporto ivi compresi eventuali servizi assicurativi;
g) ogni altra attività comunque connessa alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 8. Investimenti ammissibili ed interventi.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure massime:
a) 30 per cento della spesa ammessa per gli investimenti mobiliari e di quelli immobiliari finalizzati allo svolgimento delle attività comuni, realizzati entro i primi tre anni dall'inizio dell'attività;
b) 25 per cento della spesa ammessa per gli stessi investimenti indicati nella lettera realizzati dopo tre anni dall'inizio dell'attività.
2. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i commi 2 e 3, e all'articolo 6.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistenti presso le singole aziende facenti parte dei soggetti di cui all'articolo 7 alla data del 31 dicembre 1990.
Art. 9. Aree attrezzate.
1. La Provincia può alienare aree per impianti produttivi e aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti, oltre ai soggetti di cui all'articolo 7, anche a soggetti esercitanti le attività di interscambio, di stoccaggio e deposito suddette. La Provincia acquisisce previamente, per le aree eventualmente inutilizzate e per gli immobili dismessi, il diritto di prelazione nei confronti dei predetti soggetti, qualora tali aree e immobili siano dismessi per effetto del loro trasferimento nelle aree messe a disposizione ai sensi del presente articolo. In alternativa alla vendita può essere costituito il diritto di superficie.
2. Le aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o destinate allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti sono acquisite con le modalità di cui all'articolo 41 della
3. In luogo degli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 51 della
4. Nel caso di alienazione o di costituzione del diritto di superficie ai sensi del presente articolo delle aree per impianti produttivi si applica l'articolo 47 della
5. La determinazione del corrispettivo per l'alienazione o per la costituzione del diritto di superficie delle aree di cui al presente articolo avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 50 della
6. Per i medesimi fini la Giunta provinciale può cedere gratuitamente la proprietà delle aree di cui al presente articolo alla Tecnofin Strutture S.p.A. per la realizzazione di strutture immobiliari da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
Capo IV
Disposizioni comuni e finali
Art. 10. Obblighi di richiedenti.
1. Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge i soggetti richiedenti i contributi devono, all'atto della presentazione della domanda:
a) impegnarsi ad accettare ogni controllo in ordine all'effettiva destinazione del contributo concesso;
b) impegnarsi:
1) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
2) a garantire le libertà sindacali;
3) ad osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
c) dichiarare di non aver presentato sulle medesime operazioni domande di agevolazioni ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciale o statale.
Art. 11. Validità della legge.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate per una durata non superiore a cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse agli interventi previsti dall'articolo 5, anche le spese sostenute e g i acquisti effettuati successivamente al 10 luglio 1991.
Capo V
Disposizioni finanziarie
Art. 12. Autorizzazioni di spesa.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 5 ed 8, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 12.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.
2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui agli articoli 5, comma 4, ed 8, comma 2, è autorizzato il limite d'impegno di Lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1.500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2002.
3. Per l'acquisizione e l'apprestamento delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 40 della
4. Per le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui agli articoli 35 bis, secondo comma, 35 ter, quarto comma, 35 octies, terzo comma, 69, secondo comma, e 75, primo comma, della
Art. 13. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura dell'onere di Lire 5.500.000.000 derivante dall'articolo 12, comma 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per "Nuove disposizioni in materia di industria" nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della
2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive", nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.
3. All'onere di Lire 11.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, per il periodo degli anni 1993 e 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Economia", programma "Industria", area di intervento "Agevolazioni per le imprese industriali" del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.
4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.
5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 14. Variazioni di bilancio.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:
(Omissis).
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, le somme di cui all'articolo 3 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati al comma 3 e 4 del medesimo articolo 13.
Art. 15. Entrata in vigore.
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.