§ 4.3.52 - L.P. 30 luglio 2010, n. 17.
Disciplina dell’attività commerciale


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:30/07/2010
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Casi di esclusione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Settori merceologici
Art. 5.  Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività commerciale
Art. 6.  Subingresso
Art. 7.  Ulteriori disposizioni in materia di commercio
Art. 8.  Esercizi di vicinato
Art. 9.  Medie strutture di vendita
Art. 10.  Grandi strutture di vendita
Art. 11.  Condizioni per l’apertura delle grandi strutture di vendita
Art. 12.  Centri commerciali al dettaglio
Art. 13.  Urbanistica commerciale
Art. 14.  Esercizio dell’attività
Art. 15.  Autorizzazioni
Art. 16.  Adempimenti dei comuni
Art. 17.  Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli
Art. 18.  Mercati tipici
Art. 19.  Tabelle speciali
Art. 20.  Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 21.  Pubblicità dei prezzi
Art. 22.  Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale
Art. 23.  Orari di vendita
Art. 24.  Chiusura degli esercizi di vendita
Art. 25.  Parere sugli orari di vendita e sulla chiusura degli esercizi di vendita
Art. 26.  Commercio in forma itinerante
Art. 27.  Disposizioni speciali
Art. 28.  Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Art. 29.  Pubblicità e prezzi
Art. 30.  Separazione delle merci
Art. 31.  Esaurimento delle merci
Art. 32.  Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa
Art. 33.  Vendite sottocosto
Art. 34.  Riviste e giornali
Art. 35.  Commercio all’ingrosso
Art. 36.  Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione
Art. 37.  Rifornimento self-service di gas metano per autotrazione
Art. 38.  Incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale
Art. 39.  Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato
Art. 40.  Ristrutturazione e modifiche degli impianti
Art. 41.  Sospensione dell’attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante
Art. 42.  Controllo sul gettito delle accise
Art. 43.  Disposizioni varie
Art. 44.  Provvedimenti attuativi
Art. 45.  Finalità
Art. 46.  Definizioni
Art. 47.  Tipologia delle manifestazioni fieristiche
Art. 48.  Qualifica delle manifestazioni fieristiche
Art. 49.  Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica
Art. 50.  Calendario delle manifestazioni fieristiche
Art. 51.  Vigilanza
Art. 52.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa
Art. 53.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art. 54.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Art. 55.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio all’ingrosso
Art. 56.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante
Art. 57.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche
Art. 58.  Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Art. 59.  Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
Art. 60.  Sospensione e decadenza dall’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante
Art. 61.  Interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane
Art. 62.  Centri di assistenza tecnica 1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma [...]
Art. 63.  Valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Art. 64.  Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Art. 65.  Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli
Art. 66.  Contributi per favorire l’incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili
Art. 67.  Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale
Art. 68.  Iniziative della Provincia per la promozione del commercio
Art. 69.  Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche
Art. 70.  Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione
Art. 71.  Disposizioni attuative e abrogative
Art. 72.  Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita
Art. 73.  Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche
Art. 74.  Disposizioni transitorie in materia di riviste e giornali
Art. 75.  Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante
Art. 76.  Altre disposizioni transitorie
Art. 77.  Disposizioni finanziarie
Art. 78.  Entrata in vigore e clausola sospensiva


§ 4.3.52 - L.P. 30 luglio 2010, n. 17.

Disciplina dell’attività commerciale

(B.U. 3 agosto 2010, n. 31 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la promozione di un migliore assetto funzionale, territoriale e urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio, di rivitalizzazione degli insediamenti storici, di tutela della qualità dell’architettura anche ai fini della valorizzazione del paesaggio e di coerente e sostenibile pianificazione urbanistica;

c) la tutela del consumatore e dei destinatari dei servizi, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

d) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e della semplificazione del procedimento amministrativo;

e) il pluralismo tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;

g) la garanzia della presenza di un livello minimo di servizi commerciali in tutte le aree del territorio provinciale, specialmente nelle località svantaggiate o insufficientemente sviluppate;

h) la valorizzazione delle produzioni tradizionali e di qualità del territorio provinciale;

i) la valorizzazione della funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale, in particolare favorendo la sua integrazione con l’offerta turistica;

j) la promozione e la diffusione della stampa quotidiana e periodica, nonché la salvaguardia e l’incremento del sistema di distribuzione e la parità di trattamento fra le varie testate;

k) l’ammodernamento della rete degli impianti di distribuzione di carburante, in coerenza con le scelte effettuate dalla Provincia in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente, allo scopo di migliorare l’efficienza della rete distributiva, di incrementare i servizi resi all’utenza e di assicurare il pubblico servizio.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sul commercio 2010".

 

     Art. 2. Casi di esclusione

1. Questa legge non si applica:

a) alle farmacie, se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente generi di monopolio;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall’articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, agli artigiani iscritti nell’apposito albo e agli industriali che vendono nei locali di produzione o nei locali adiacenti beni di produzione propria o che forniscono al committente beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi; a tal fine non sono considerati locali i mezzi mobili, come definiti dal regolamento di esecuzione; non sono considerati beni di produzione propria, inoltre, quelli per i quali l’artigiano o l’industriale si limita a operazioni accessorie o marginali rispetto all’attività di produzione;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività;

g) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e simili;

h) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata esclusivamente nell’ambito delle procedure fallimentari;

j) agli enti pubblici oppure alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;

k) alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia;

l) alle attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all’interno di centri termali accreditati.

 

Capo II

Commercio al dettaglio

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 3. Definizioni

1. Per i fini di questo capo s’intende:

a) per "commercio al dettaglio" l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;

c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 300 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, fino a 400 metri quadrati nei comuni con popolazione residente compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, fino a 800 metri quadrati negli altri comuni;

d) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);

e) per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all’interno o all’esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;

f) per "superficie di vendita" l’area destinata all’esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all’interno dell’esercizio;

g) per "commercio su aree pubbliche" la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

h) per "mercato" l’area pubblica o l’area privata della quale il comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi dati in concessione e destinata all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;

i) per "forme speciali di vendita al dettaglio" la vendita in spacci interni e cioè la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari, nei campeggi, nei cinema, nei teatri, nei complessi culturali, sportivi e ricreativi a pagamento, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il regolamento di esecuzione può specificare le definizioni del comma 1 e può individuarne altre.

 

     Art. 4. Settori merceologici

1. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

a) alimentare, che comprende tutti i prodotti alimentari;

b) non alimentare, che comprende tutti i prodotti non alimentari;

c) misto, che comprende i prodotti alimentari e non alimentari.

 

     Art. 5. Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività commerciale

1. Per i requisiti morali e professionali necessari all’esercizio dell’attività commerciale si applica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 6. Subingresso

1. Il regolamento di esecuzione determina i casi e le procedure relative al subingresso, per atto tra vivi e per causa di morte, nelle attività disciplinate da questo capo.

 

     Art. 7. Ulteriori disposizioni in materia di commercio

1. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nei locali destinati alla vendita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), gli artigiani e gli industriali possono consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia di loro produzione, utilizzando per tale attività esclusivamente piani d’appoggio collocati su una superficie non superiore al 10 per cento del locale e comunque non eccedente 10 metri quadrati complessivi; è escluso il servizio assistito della somministrazione ed è consentito fornire stoviglie e posate a perdere.

 

Sezione II

Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

 

     Art. 8. Esercizi di vicinato

1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, l’apertura, l’ampliamento della superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono subordinati al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa).

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.

3. L’ampliamento della superficie di vendita al dettaglio oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e fino alla soglia massima di 300 metri quadrati, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento; l’ampliamento fino alla soglia massima non determina la qualificazione degli esercizi come medie strutture di vendita.

4. In presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse il sindaco può concedere un’autorizzazione temporanea per il trasferimento di esercizi di vicinato in locali con destinazione d’uso diversa da quella commerciale, a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. Il trasferimento è autorizzato per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, per il permanere dei motivi di particolare necessità e delle esigenze di pubblico interesse.

5. All’interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che:

a) siano utilizzati i locali e gli arredi dell’azienda commerciale, costituiti esclusivamente da piani d’appoggio;

b) sia riservata a tale attività una superficie non superiore al 10 per cento della superficie di vendita dell’esercizio;

c) sia escluso il servizio assistito di somministrazione, con possibilità di fornire stoviglie e posate a perdere;

d) siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

 

     Art. 9. Medie strutture di vendita

1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, l’apertura, l’ampliamento della superficie e il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono subordinati al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.

3. L’ampliamento della superficie di vendita al dettaglio delle medie strutture di vendita oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata.

4. Relativamente alla superficie ampliata oltre i limiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), si applicano i criteri di programmazione urbanistica stabiliti per le grandi strutture di vendita e l’esercizio commerciale è qualificato come grande struttura di vendita.

 

     Art. 10. Grandi strutture di vendita

1. L’apertura delle grandi strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione del comune competente per territorio. Il regolamento di esecuzione può prevedere, disciplinandone i meccanismi, la presentazione di una dichiarazione di inizio attività in luogo dell’autorizzazione.

2. L’apertura di grandi strutture di vendita è consentita, in coerenza con la disciplina e gli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 11 in relazione ai principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità dell’architettura anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di coerente e sostenibile pianificazione urbanistica, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori nonché delle altre finalità di questa legge.

3. L’ampliamento della superficie e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, da effettuare nel rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.

4. L’ampliamento della superficie di vendita al dettaglio delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento, entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell’articolo 11. Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all’interno del centro.

5. Il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita è consentito nell’ambito del territorio comunale, per gli esercizi commerciali già attivati.

6. Fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici, nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti non si applicano i commi 2 e 3 e l’articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici. Per i fini di questo comma, l’apertura nei centri storici di strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti oppure superiore a 2.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, nonché il trasferimento o l’ampliamento oltre i limiti o prima del termine previsti dal comma 4 sono comunque subordinati al nulla osta della Giunta provinciale, previo parere della commissione prevista dall’articolo 11, comma 5, espresso con riferimento alle seguenti esigenze:

a) salvaguardia del tessuto urbano e di antica origine e armonico inserimento dal punto di vista della dotazione di adeguati servizi e attrezzature;

b) compatibilità con le misure e le esigenze di contenimento dell’inquinamento nonché coerenza con l’obiettivo della riqualificazione urbana;

c) accessibilità dell’area con mezzi pubblici e comunque con modalità compatibili con la struttura insediativa nonché raccordo con le esigenze della mobilità.

7. I commi 2 e 3 e l’articolo 11 non si applicano inoltre in caso di grandi strutture con superficie di vendita al dettaglio inferiore a 2.000 metri quadrati, se esse sono insediate nelle specifiche zone individuate sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione prevista dall’articolo 13 e dall’articolo 72 e se trattano esclusivamente la vendita di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: autoveicoli, motoveicoli, macchinari per l’agricoltura e relativi accessori, mobili per la casa e per l’ufficio, materiale per le imprese di costruzione, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, prodotti e articoli tecnici per l’agricoltura, legnami. L’insediamento di queste strutture nell’ambito dei centri storici e dei luoghi storici del commercio è consentito solo se lo strumento urbanistico comunale lo prevede.

8. Le grandi strutture di vendita attivate ai sensi dei commi 6 e 7 non possono essere trasferite in zone con caratteristiche diverse da quelle in cui sono insediate; il trasferimento e l’ampliamento di tali strutture sono subordinati a presentazione di dichiarazione di inizio attività.

 

     Art. 11. Condizioni per l’apertura delle grandi strutture di vendita

1. Per coniugare le esigenze di sviluppo delle grandi strutture di vendita con quelle di tutela dell’ambiente e di salvaguardia dell’integrità del territorio non edificato e con gli altri interessi individuati dall’articolo 10, comma 2, ogni cinque anni la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

a) la quota complessiva di superficie di vendita al dettaglio da destinare all’apertura delle grandi strutture di vendita, distinguendo la parte da riservare all’apertura di strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati e quella da riservare all’apertura di strutture con superficie inferiore;

b) l’individuazione delle zone del territorio provinciale nelle quali può essere successivamente effettuata la localizzazione di massima delle strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati secondo quanto previsto dal comma 4;

c) la suddivisione tra i diversi territori delle comunità della quota riservata all’apertura di strutture con superficie di vendita al dettaglio inferiore a 10.000 metri quadrati.

2. La deliberazione prevista dal comma 1, che stabilisce anche la suddivisione delle quote di superficie in relazione ai diversi settori merceologici, è approvata sulla base di studi tecnici di carattere urbanistico e ambientale che definiscono il grado d’incremento di superficie per grandi strutture di vendita che il territorio può sopportare nel periodo considerato, avendo riguardo a parametri relativi, tra l’altro, al contenimento dell’impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, alla promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché alle esigenze di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute; gli studi considerano, in particolare, gli obiettivi strategici del piano urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio e del sistema infrastrutturale e all’obiettivo di un equilibrato rapporto tra territorio libero e territorio costruito.

3. La deliberazione prevista dal comma 1 è approvata dalla Giunta provinciale sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le comunità ed è preventivamente sottoposta a valutazione strategica prevista dal decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

4. La localizzazione di massima delle grandi strutture di vendita prevista dal comma 1, lettera b), è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti la comunità e il comune o i comuni interessati. La deliberazione è approvata previa valutazione strategica.

5. Per i fini dei commi 2, 3 e 4 la Giunta provinciale, prima della decisione, acquisisce il parere di una commissione nominata dalla Giunta medesima e composta dai dirigenti dei dipartimenti competenti in materia di commercio e di urbanistica, o loro delegati, e da un numero di esperti non superiore a cinque. Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

6. Entro un anno dalla data di approvazione delle deliberazioni previste dai commi 1 e 4 le comunità provvedono alla localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso l’adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell’articolo 32 dell’allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale). Fermo restando il rispetto del comma 1, lettera b), nell’ambito della localizzazione le comunità definiscono anche le quote di superficie insediabili nelle specifiche aree individuate nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall’articolo 13.

7. Il termine quinquennale previsto dall’articolo 10, comma 4, è ridotto di un periodo massimo di due anni, secondo le condizioni, i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, se la realizzazione della grande struttura di vendita prevede:

a) il riutilizzo di immobili dismessi;

b) l’adozione di soluzioni di elevata qualità architettonica e tecnologicamente innovative per la tutela paesaggistica e ambientale, anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e sistemi che garantiscono il più elevato risparmio energetico.

8. Il contributo di concessione dovuto per la realizzazione di una grande struttura di vendita può essere ridotto fino al massimo del 50 per cento, secondo condizioni, criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, se il richiedente si impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a rispettare uno o più dei seguenti impegni:

a) garanzie, attraverso apposite convenzioni, per l’assunzione in via prioritaria di personale collocato in cassa integrazione, premobilità o mobilità;

b) realizzazione, all’interno della struttura di vendita alla quale è eventualmente assegnato il settore merceologico alimentare o misto, di un apposito spazio, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di prossimità, da affidare in gestione separata di reparto a imprenditori agricoli;

c) realizzazione, all’interno della struttura di vendita, di appositi locali regolarmente attrezzati e con l’assunzione di personale qualificato, riservati allo svolgimento di attività di servizi per l’infanzia destinate ai figli dei dipendenti fino all’età scolastica;

d) allestimento all’interno della struttura di vendita di adeguati spazi riservati e dedicati ai bambini, con apposito personale assegnato alla loro custodia e intrattenimento;

e) per le grandi strutture di vendita nelle quali è presente anche il settore merceologico alimentare, l’apertura di una nuova struttura di vendita al dettaglio, da parte dello stesso titolare e per il medesimo settore merceologico, nelle zone montane prive o carenti di servizi commerciali previste dall’articolo 61, con l’obbligo di mantenerla in attività per lo stesso periodo delle grandi strutture di vendita.

9. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 8 individua la durata minima e massima della convenzione e le idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali. Si applica l’articolo 118, commi 4 e 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

10. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 8 può prevedere, disciplinandone le condizioni e le modalità, che il termine quinquennale previsto dall’articolo 10, comma 4, si riduce di un periodo massimo di due anni quando l’interessato assume uno o più degli impegni previsti dal comma 8. I rapporti tra il comune e l’interessato sono regolati da una convenzione che prevede anche le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni.

 

     Art. 12. Centri commerciali al dettaglio

1. Si considera centro commerciale al dettaglio anche la struttura che per effetto di ampliamenti, trasferimenti o nuove aperture di singoli esercizi superi le soglie di superficie previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c), a condizione che possieda le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le modalità per la gestione unitaria dei centri commerciali al dettaglio.

 

     Art. 13. Urbanistica commerciale

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del piano urbanistico provinciale, sono approvati i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. La deliberazione stabilisce, tra l’altro:

a) i criteri per l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;

b) i vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse strutture di vendita, nonché le condizioni minime di compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento.

3. Le comunità e i comuni, nell’esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi dall’approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche.

4. Fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il rilascio di concessioni edilizie e di autorizzazioni commerciali in contrasto con i criteri di programmazione urbanistica previsti dal comma 1.

5. La deliberazione prevista dal comma 1 prevale sugli strumenti di pianificazione territoriale nei casi indicati nell’articolo 32, comma 2, dell’allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008.

6. Quando è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale, il rilascio della concessione edilizia e dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esito favorevole di questo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione decorre dalla data della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

 

Sezione III

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

     Art. 14. Esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per tale attività; in tal caso si applica la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), compresi i divieti e le limitazioni.

3. E’ vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 176, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Inoltre è vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

5. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o vietato per esigenze di carattere igienico-

sanitario, di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

 

     Art. 15. Autorizzazioni

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative ed è subordinato alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della disciplina statale; se la disciplina statale non prevede il rilascio del DURC è consentita la presentazione di una certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla sede competente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il DURC o la certificazione previsti dal comma 1 sono presentati ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, nonché in caso di subingresso, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; il comune verifica la sussistenza e la regolarità della documentazione.

3. L’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio e abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio provinciale.

4. L’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività e abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago; in tal caso si applica l’articolo 20, comma 3.

5. L’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

6. Il regolamento di esecuzione può prevedere che il rilascio dell’autorizzazione sia sostituito dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività, disciplinando quest’evenienza.

 

     Art. 16. Adempimenti dei comuni

1. La Giunta provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell’articolo 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono:

a) i criteri, i limiti e le modalità per l’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento dei mercati;

b) i criteri e le modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi;

c) i criteri per la determinazione della percentuale di posteggi da riservare ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli con le modalità previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n.

228 del 2001;

d) gli orari di effettuazione dell’attività di vendita;

e) le aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della loro salvaguardia;

f) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

2. I criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono definiti con intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dell’intesa.

3. La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse. In tal caso l’interessato ha titolo a ottenere un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato.

4. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato.

 

     Art. 17. Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli

1. Per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli la Giunta provinciale con deliberazione stabilisce i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per il riconoscimento, l’istituzione e l’autorizzazione di questi mercati.

2. La deliberazione approva un disciplinare di mercato che regola le modalità di vendita e prescrive le condizioni e gli elementi per la tutela dei consumatori e la trasparenza dei prezzi.

3. La deliberazione individua inoltre le disposizioni di principio alle quali i comuni si attengono se adottano un proprio regolamento e disciplinare di mercato.

 

     Art. 18. Mercati tipici

1. I mercati tipici presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono organizzati da soggetti promotori diversi dagli enti locali sul cui territorio si svolge il mercato tipico;

b) si svolgono esclusivamente su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune ha la disponibilità;

c) sono organizzati in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni tipiche o tradizionali;

d) sono indirizzati a un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito;

e) hanno quale scopo esclusivo la vendita di prodotti anche di vasto assortimento merceologico, purché non estranei al tema o alle caratteristiche tradizionali e tipiche della manifestazione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato.

2. La Giunta provinciale può individuare con deliberazione ulteriori caratteristiche dei mercati tipici.

3. Il comune territorialmente competente autorizza l’allestimento del mercato tipico previa richiesta presentata dal soggetto promotore; il comune, con proprio provvedimento, determina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, compresi i requisiti di sicurezza e igienico-

sanitari, e stabilisce il periodo e gli orari di apertura.

4. Partecipano al mercato tipico gli operatori che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 5; per la somministrazione di alimenti e bevande è richiesto anche il relativo requisito professionale.

5. Per i mercati che presentano le caratteristiche delle manifestazioni fieristiche resta ferma l’applicazione del capo V.

 

Sezione IV

Tabelle speciali

 

     Art. 19. Tabelle speciali

1. L’attività commerciale riferita alle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburante può essere esercitata previa presentazione al comune competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.

2. Le attività previste dal comma 1 hanno carattere complementare rispetto alle attività prevalenti di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburante; la loro superficie non è considerata ai fini di questa legge.

3. Il regolamento di esecuzione determina i prodotti che possono essere trattati con l’utilizzazione delle tabelle speciali previste dal comma 1; con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.

 

Sezione V

Forme speciali di vendita al dettaglio

 

     Art. 20. Forme speciali di vendita al dettaglio

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, per l’esercizio delle forme speciali di vendita al dettaglio e per l’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale si applicano il titolo VI del decreto legislativo n. 114 del 1998 e gli articoli 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. E’ vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, effettuano la vendita presso il domicilio del consumatore coloro che non hanno riportato sentenze penali di condanna, o sentenze ad esse equiparate, per i reati previsti dagli articoli da 609 bis a 609 octies del codice penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione VI

Pubblicità dei prezzi

 

     Art. 21. Pubblicità dei prezzi

1. Qualunque prodotto esposto per la vendita al dettaglio, ovunque collocato, sia nelle vetrine sia all’interno dell’esercizio o in tutte le aree dove ha accesso il pubblico, indica in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o di altre modalità idonee.

2. Se prodotti identici dello stesso valore sono esposti insieme è sufficiente l’uso di un unico cartello.

3. Negli esercizi di vendita organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, se il prodotto è esposto per la vendita già preconfezionato, il cartello riporta sia il prezzo per unità di misura sia il prezzo della confezione, con il medesimo carattere ed evidenza.

4. Restano salve le disposizioni vigenti sull’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura.

5. Per specifiche categorie di prodotti la Giunta provinciale può individuare con deliberazione altre idonee modalità di pubblicità dei prezzi, alternative a quelle indicate nel comma 1.

 

Sezione VII

Orari di vendita

 

     Art. 22. Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, definisce con deliberazione le caratteristiche per l’individuazione dei comuni a economia turistica e attribuisce la relativa qualificazione. La qualificazione può essere limitata a determinati periodi dell’anno e a singole località o frazioni del territorio comunale.

2. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i parametri per l’individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale, tenendo conto anche della consistenza della superficie di vendita al dettaglio complessivamente attivata sul territorio comunale e del grado di consolidata attrattività commerciale esercitata.

3. I comuni, sulla base dei parametri previsti dal comma 2, possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune ad alta o media attrazione commerciale; la qualificazione è attribuita con deliberazione del consiglio comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, e indica i periodi, comunque non superiori rispettivamente a nove e sette mesi, e gli ambiti del territorio comunale, eventualmente diversificati per località, frazioni e luoghi storici del commercio, nei quali si applica la disciplina degli orari di vendita e di chiusura degli articoli 23 e 24. A seguito dell’attribuzione della qualificazione, i comuni interessati effettuano una valutazione dei servizi di conciliazione famiglia - lavoro resi per il rispettivo territorio, per verificarne la congruità per far fronte ai nuovi bisogni dei lavoratori.

Ove necessario i comuni promuovono il potenziamento di questi servizi coinvolgendo anche le imprese e gli altri enti competenti a renderli.

 

     Art. 23. Orari di vendita

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di quest’articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 in ordine alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore venti.

3. Nei comuni a economia turistica e nei comuni ad attrazione commerciale, limitatamente agli ambiti territoriali e ai periodi individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, il comune può prolungare l’orario di apertura; in tal caso l’apertura può essere disposta non prima delle ore sei e la chiusura non oltre le ore ventidue e trenta.

4. Nei comuni a economia turistica nel periodo estivo il comune può prolungare l’orario di apertura fino alle ore ventitre e trenta.

5. In occasione di particolari eventi promossi e organizzati in collaborazione con l’ente pubblico i comuni possono autorizzare la protrazione dell’orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche durante l’orario notturno, per un massimo di due giornate nel corso dell’anno. I comuni fissano le modalità, i criteri e l’ambito temporale per la protrazione dell’orario di apertura, anche limitatamente a porzioni del territorio comunale.

6. L’esercente rende noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d’informazione.

 

     Art. 24. Chiusura degli esercizi di vendita

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale stabilita dal comune.

2. In deroga al comma 1 l’apertura domenicale e festiva è consentita:

a) per i comuni a economia turistica: per tutto il periodo in relazione al quale è stata attribuita la relativa qualificazione;

b) per i comuni ad attrazione commerciale: negli ambiti territoriali e nei periodi individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, nonché nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26 dicembre;

c) per i comuni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b): nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26 dicembre, e in quattro ulteriori giornate annue, individuate dal comune;

d) per gli esercizi dei settori merceologici alimentare e misto: nel caso di almeno due festività consecutive, nella mezza giornata antimeridiana della seconda festività.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 l’obbligo di chiusura infrasettimanale non si applica:

a) per i comuni a economia turistica: per tutto il periodo in relazione al quale è stata attribuita la relativa qualificazione;

b) per i comuni ad attrazione commerciale: negli ambiti territoriali e nei periodi individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, nonché nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26 dicembre;

c) per i comuni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b): nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26 dicembre.

 

     Art. 25. Parere sugli orari di vendita e sulla chiusura degli esercizi di vendita

1. Al fine di favorire un’intesa e nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, per la definizione degli orari di vendita e della chiusura degli esercizi di vendita previsti dagli articoli 23 e 24 i comuni acquisiscono il parere delle organizzazioni locali sindacali dei lavoratori, delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori.

2. La Provincia si impegna a favorire il confronto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese del commercio per definire modalità omogenee di trattamento dei lavoratori del settore con riferimento agli orari di vendita e alle aperture domenicali previsti dagli articoli 23 e 24, anche in relazione alla diversa qualificazione dei comuni secondo quanto previsto dall’articolo 22.

 

     Art. 26. Commercio in forma itinerante

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito negli stessi orari di vendita e di chiusura stabiliti da questa sezione per gli esercizi di vendita al dettaglio.

 

     Art. 27. Disposizioni speciali

1. Questa sezione non si applica agli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate, nonché agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali.

2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 questa sezione non si applica, inoltre:

a) alle rivendite di riviste e giornali, agli esercizi che utilizzano unicamente le tabelle speciali previste dall’articolo 19, alle gelaterie, rosticcerie, pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande o di pane e latte o di generi di gastronomia di produzione locale, agli esercizi indicati nell’articolo 61;

b) alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni, se esercitate in forma specializzata:

1) mobili;

2) libri;

3) dischi, musicassette, videocassette, supporti audio e video in formato digitale;

4) opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe;

5) cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;

6) fiori, piante e articoli da giardinaggio;

7) autoveicoli, cicli e motocicli;

c) alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica.

3. E’ consentita l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore venti oppure dalle ore sei alle ore ventidue e trenta se il comune ha deciso il prolungamento dell’orario ai sensi dell’articolo 23, comma 3. Inoltre i comuni, in base alle esigenze degli utenti e alle peculiari caratteristiche del territorio, possono autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato e attività previste dal comma 2. In tal caso i comuni fissano l’ambito temporale dell’orario notturno e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

 

Sezione VIII

Vendite presentate al pubblico come occasioni

particolarmente favorevoli

 

     Art. 28. Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli

1. Sono regolate da questa sezione le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia sono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o d’informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.

2. Nelle vendite previste dal comma 1 è vietato il riferimento, nella presentazione o nella pubblicità della vendita, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Il termine "vendita di liquidazione" è utilizzabile nella pubblicità esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportano la chiusura dell’esercizio.

3. Le vendite previste dal comma 1 possono essere effettuate durante tutto l’anno. Fatta eccezione per le vendite pubblicizzate come promozionali che non sono soggette a limitazioni temporali, ogni altra vendita non può avere una durata superiore a sessanta giorni; fra una vendita e l’altra, inoltre, intercorrono almeno trenta giorni.

4. L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche previste dal comma 1, a eccezione delle vendite pubblicizzate come promozionali, ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e i suoi elementi, nel rispetto dei principi di semplicità e di economicità.

5. Questa sezione non si applica alla pubblicità effettuata esclusivamente all’interno dei punti di vendita, né in alcun modo propagandata all’esterno o prospettata al pubblico con le modalità indicate nel comma 1;

non si applica, inoltre, alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.

6. Le vendite disciplinate da questa sezione sono effettuate durante l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.

7. Le comunicazioni previste dal comma 4 non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.

8. Fino a quando non è diversamente disposto le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di questa sezione, ivi comprese quelle previste dall’articolo 51, comma 2, sono esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

9. La Giunta provinciale può adottare norme regolamentari per l’esecuzione di questa sezione ed emanare direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate.

10. La Provincia è autorizzata a rimborsare le spese per l’esercizio delle funzioni delegate previste da questa sezione secondo criteri e modalità definiti nell’accordo di programma previsto dall’articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

 

     Art. 29. Pubblicità e prezzi

1. La pubblicità che fa diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non deve essere generica, ma indica anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso effettuato rispetto al prezzo di vendita al dettaglio più basso, per lo stesso prodotto, praticato dal venditore nei trenta giorni precedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria.

2. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate da questa sezione sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dall’articolo 28, nonché la durata della vendita.

3. Durante le vendite disciplinate da questa sezione il venditore, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, indica il prezzo di vendita previsto dal comma 1, l’entità dello sconto o del ribasso praticato e il nuovo prezzo finale di vendita.

4. Il venditore dev’essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

5. Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferiscono lo sconto o il ribasso questi si applicano su tutte le merci.

 

     Art. 30. Separazione delle merci

1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questa sezione sono separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente sono contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale distinzione non è possibile queste ultime merci non possono essere offerte in vendita.

2. Se per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità sono indicati il prezzo più basso e quello più alto, escludendo le indicazioni generiche. Se è indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

 

     Art. 31. Esaurimento delle merci

1. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i compratori fino a esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita.

L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile, esposto all’esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

 

     Art. 32. Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 questa sezione non si applica alle vendite al dettaglio dei prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa.

2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio i prodotti indicati nel comma 1, presentandoli al pubblico come occasioni d’acquisto particolarmente favorevoli, osserva in ogni caso l’articolo 30 ed espone sui prodotti oggetto delle vendite il cartellino con indicato il doppio prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul normale prezzo di vendita.

 

     Art. 33. Vendite sottocosto

1. Per le vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

 

Sezione IX

Riviste e giornali

 

     Art. 34. Riviste e giornali

1. L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede delle rivendite di riviste e giornali sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.

3. Non è soggetta a dichiarazione di inizio attività:

a) la vendita di pubblicazioni specializzate e pertinenti nelle sedi di partiti, enti o chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni staccate, di associazioni culturali, sportive o di beneficenza delle pubblicazioni e dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita autorizzati;

e) la vendita tramite apparecchi automatici, la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte di editori, distributori, edicolanti;

f) la vendita di riviste e giornali nelle strutture turistico-ricettive, se costituisce un servizio ai clienti alloggiati;

g) la vendita di riviste e giornali negli spacci interni previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera i), se la vendita è riservata a chi ha titolo ad accedervi.

 

Capo III

Commercio all'ingrosso

 

     Art. 35. Commercio all’ingrosso

1. Per "commercio all’ingrosso" s’intende l’attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche, l’esercizio del commercio all’ingrosso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 ed è soggetto a dichiarazione di inizio attività con i contenuti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.

3. E’ vietato l’esercizio congiunto negli stessi locali dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Il divieto non si applica per la vendita delle categorie di prodotti stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

Capo IV

Distributori di carburante

 

     Art. 36. Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione

1. L’installazione e l’esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, rilasciata previo parere dell’ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. Il rilascio dell’autorizzazione è comunicato al comune interessato e all’ufficio delle dogane di Trento.

2. Il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica l’obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente.

3. I requisiti soggettivi per l’installazione e l’esercizio degli impianti sono quelli previsti dalla disciplina statale in materia.

4. In caso di installazione di un nuovo impianto il suo esercizio è subordinato all’avvenuto collaudo eseguito da una commissione nominata dalla Giunta provinciale. Il collaudo è ripetuto ogni diciotto anni su iniziativa della struttura provinciale competente in materia di commercio.

5. Gli impianti di distribuzione di carburante e le relative attrezzature sono fruibili da persone in situazioni di handicap.

6. L’attività prevista dal comma 1 costituisce pubblico servizio.

 

     Art. 37. Rifornimento self-service di gas metano per autotrazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di impianti stradali e autostradali di distribuzione di gas metano per autotrazione, i titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 36 possono consentire il rifornimento self-service anche al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto di distribuzione.

 

     Art. 38. Incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale

1. I casi di incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa statale in materia.

2. L’ente proprietario o gestore della strada o autostrada verifica la conformità degli impianti alla deliberazione prevista dal comma 1.

 

     Art. 39. Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato

1. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato di ogni capacità e sistema di erogazione da parte di imprese e di amministrazioni pubbliche locali, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente ai mezzi e automezzi dell’impresa o dell’amministrazione pubblica, sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio. Il rilascio dell’autorizzazione è comunicato al comune interessato e, nel caso di impianti con capacità superiori a dieci metri cubi, all’ufficio delle dogane di Trento. L’autorizzazione non è richiesta per gli impianti destinati all’erogazione di carburanti agricoli agevolati.

2. Il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica l’obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente.

3. In caso di nuova installazione l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato di capacità superiore a un metro cubo è subordinato alla presentazione di un’idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell’impianto e la sua conformità al progetto autorizzato. La certificazione è presentata ogni diciotto anni.

4. L’installazione e l’esercizio degli impianti previsti dal comma 1 sono consentiti solo se destinati a rifornire almeno cinque mezzi o automezzi dell’impresa o dell’amministrazione pubblica; il regolamento di esecuzione individua i casi in cui è possibile derogare al numero minimo tenendo conto anche delle tipologie di mezzi e della localizzazione dell’impianto rispetto alla rete stradale.

 

     Art. 40. Ristrutturazione e modifiche degli impianti

1. La ristrutturazione parziale e la ristrutturazione totale degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante sono subordinate all’aggiornamento dell’autorizzazione esistente, previo parere dell’ente proprietario o del gestore della strada o autostrada.

L’aggiornamento dell’autorizzazione è comunicato al comune interessato e all’ufficio delle dogane di Trento.

2. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale sono soggette a comunicazione nei casi previsti dal regolamento di esecuzione.

3. Nel caso di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione di carburante a uso privato si applica quanto previsto dall’articolo 39. La ristrutturazione parziale degli impianti, nei casi indicati dal regolamento di esecuzione, è soggetta a comunicazione.

4. L’aggiornamento dell’autorizzazione è subordinato all’avvenuto collaudo previsto dall’articolo 36, comma 4, e non pregiudica l’obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente.

 

     Art. 41. Sospensione dell’attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante

1. La sospensione dell’attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni, oltre i turni di chiusura stabiliti nel provvedimento previsto dall’articolo 44, comma 4, è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio.

2. La sospensione dell’attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo superiore a trenta giorni è autorizzata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio nei casi e per un periodo massimo stabiliti nel regolamento di esecuzione.

3. Il titolare dell’autorizzazione che intende chiudere definitivamente l’impianto di distribuzione di carburante ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno venti giorni prima della chiusura. Il titolare dell’autorizzazione provvede allo smantellamento degli impianti entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell’area prevista dalla normativa statale.

 

     Art. 42. Controllo sul gettito delle accise

1. Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, ferme restando le comunicazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale, i gestori degli impianti stradali e autostradali, degli impianti per unità da diporto e per aeromobili e degli impianti a uso privato, compresi gli imprenditori agricoli, comunicano alla Provincia la quantità di prodotto erogata.

2. I rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che riforniscono gli impianti a uso privato previsti dall’articolo 39 e direttamente i mezzi di proprietà delle singole amministrazioni pubbliche o imprese e che forniscono carburante in recipienti mobili, comunicano periodicamente alla Provincia la quantità di prodotto fornita.

 

     Art. 43. Disposizioni varie

1. Per l’installazione e l’esercizio, nonché per la ristrutturazione e le modifiche di impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto e per aeromobili si applicano gli articoli 36 e 40, commi 1, 2 e 4.

L’autorizzazione consente esclusivamente il rifornimento di unità da diporto e di aeromobili.

2. I gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante espongono in modo visibile al pubblico un idoneo cartello, posizionato in prossimità degli accessi, recante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto, gli orari e i turni di apertura e di chiusura degli impianti stabiliti nel provvedimento previsto dall’articolo 44, comma 4, nonché la sospensione dell’attività prevista dall’articolo 41.

3. Il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso gli impianti stradali e presso i rivenditori all’ingrosso da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a cento litri e inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporti pericolosi, è soggetto a comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio. Il rifornimento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di comunicazione.

 

     Art. 44. Provvedimenti attuativi

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo stabilisce:

a) le modalità di esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante anche con riferimento al rifornimento con sistema self-service;

b) le condizioni e le modalità per il rifornimento self-service di gas metano per autotrazione;

c) le modalità per l’esecuzione del collaudo e la composizione della commissione prevista dall’articolo 36, comma 4;

d) i casi in cui l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato e la loro ristrutturazione totale sono consentiti mediante presentazione di una dichiarazione di inizio attività;

e) i casi in cui è consentito derogare al principio del rifornimento esclusivo dei mezzi e automezzi del soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 39, comma 1;

f) le modalità per la ristrutturazione parziale o totale, le modifiche, la sospensione delle attività di distribuzione del carburante, la chiusura e lo smantellamento degli impianti;

g) i casi e le procedure relative al subingresso, per atto tra vivi e per causa di morte, nelle attività disciplinate da questo capo;

h) le modalità per la presentazione delle comunicazioni previste da questo capo;

i) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione a questo capo.

2. Nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire:

a) i requisiti minimi per l’installazione degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante anche per favorire la diffusione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e, in generale, a basso impatto ambientale; il regolamento di esecuzione può riferire questi requisiti ai soli impianti di nuova apertura e a quelli sottoposti a ristrutturazione;

b) i casi in cui è obbligatorio assicurare l’erogazione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele; il regolamento di esecuzione può riferire questo obbligo ai soli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante di nuova apertura e a quelli sottoposti a ristrutturazione e limitarlo a territori con particolari caratteristiche.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti delle autorizzazioni, delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni previste da questo capo e dal regolamento di esecuzione.

4. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

 

Capo V

Manifestazioni fieristiche

 

     Art. 45. Finalità

1. L’attività fieristica è libera. La Provincia garantisce la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e l’adeguatezza della qualità dei servizi per gli espositori e gli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, la pubblicità dei dati e delle informazioni a esse relativi.

 

     Art. 46. Definizioni

1. Per i fini di questo capo s’intende:

a) per "manifestazioni fieristiche" le fiere ed esposizioni limitate nel tempo che costituiscono manifestazioni a scopo commerciale per la presentazione, l’esposizione e la promozione di prodotti e servizi che soltanto occasionalmente sono oggetto di vendita diretta con ritiro della merce o esecuzione del contratto di servizio;

b) per "organizzatore" i soggetti pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

c) per "espositori" gli operatori economici che partecipano alla manifestazione fieristica per la presentazione, l’esposizione e la promozione di prodotti e servizi, con esclusione di coloro che, con riferimento ai prodotti e servizi presentati, esposti e promossi nella manifestazione, esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

d) per "visitatori" coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della manifestazione fieristica;

e) per "quartiere fieristico" le aree e gli immobili appositamente attrezzati per ospitare manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 47. Tipologia delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche comprendono la seguente tipologia:

a) le grandi fiere commerciali, intese come esposizioni a carattere generale, non limitate a particolari categorie di prodotti e aperte al pubblico;

b) i saloni o esposizioni specializzati in ragione dei prodotti esposti, normalmente riservati a un pubblico di specialisti o di professionisti;

c) le esposizioni minori, considerate tali soprattutto a motivo del numero di espositori, del contesto geografico, della specificità dei prodotti, della mancanza di periodicità e organizzate in funzione degli interessi di un gruppo di operatori economici che decidono di esporre i loro prodotti in un luogo e in un momento convenuti, al di fuori del circuito delle grandi fiere o saloni internazionali.

2. Sono escluse dal campo di applicazione di questo capo:

a) le esposizioni internazionali e universali rette dalla convenzione sulle esposizioni internazionali, fatta a Parigi il 22 novembre 1928;

b) le esposizioni didattiche, scientifiche e d’informazione che non comportano alcuna operazione commerciale, come pure le manifestazioni artistiche;

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, turistiche o sportive, purché non superino i dieci espositori;

d) le attività previste dal capo II, sezione III.

 

     Art. 48. Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche assumono la qualifica di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è dedicata, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

 

     Art. 49. Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica

1. L’organizzatore presenta alla struttura provinciale competente in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. Nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione idonea a dimostrare che l’organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce il contenuto della comunicazione prevista dal comma 1, le modalità per la sua presentazione, le condizioni per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

3. I quartieri fieristici devono essere idonei sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

4. Gli organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

5. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua le iniziative necessarie a evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto fra gli operatori.

6. A fini statistici gli organizzatori trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione.

 

     Art. 50. Calendario delle manifestazioni fieristiche

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell’articolo 49 la Provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche, nel quale sono indicati, per ogni manifestazione fieristica, i dati e le caratteristiche stabiliti dal regolamento di esecuzione.

2. Se gli organizzatori chiedono l’inserimento della manifestazione nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali la comunicazione prevista dall’articolo 49, comma 1, è presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell’anno che precede quello di svolgimento della manifestazione.

 

Capo VI

Controlli e sanzioni amministrative

 

     Art. 51. Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, dei regolamenti di esecuzione e dei provvedimenti attuativi sono svolte dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della Provincia assegnati alla struttura provinciale competente in materia di commercio, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla Provincia.

2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto del capo II, sezione VIII, possono essere svolte anche da funzionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Per l’esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti e i funzionari indicati nei commi 1 e 2, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso ai locali adibiti a esercizi commerciali.

 

     Art. 52. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa

1. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 8 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio.

2. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 9 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 15.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio.

3. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 10 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza possedere l’autorizzazione richiesta o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio.

4. Chi vende merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l’autorizzazione o indicato nella dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro.

5. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 19 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro. Inoltre il sindaco ordina il divieto di proseguire l’attività commerciale.

6. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 20 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività o in violazione dell’articolo 20, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro. Inoltre il sindaco vieta il proseguimento dell’attività commerciale.

7. La violazione dell’articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.

8. La violazione degli articoli 23, 24 e 27, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro.

9. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 34 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio.

 

     Art. 53. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Chi esercita le attività disciplinate dal capo II, sezione III, senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza possedere l’autorizzazione richiesta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro. Inoltre il sindaco dispone l’immediata confisca delle attrezzature di vendita e della merce.

2. Chi vende merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l’autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro.

3. La violazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, comporta la sospensione e la successiva revoca dell’autorizzazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

4. La violazione dell’articolo 26 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro.

 

     Art. 54. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli

1. La violazione dell’articolo 28, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per le vendite di liquidazione e da 200 a 1.200 euro per le altre vendite favorevoli.

2. La violazione degli articoli 29, 30, 31 e 32 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro.

 

     Art. 55. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio all’ingrosso

1. Chi esercita le attività disciplinate dall’articolo 35 senza possedere i requisiti d’accesso per l’attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività o in violazione dell’articolo 35, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la cessazione immediata dell’attività.

 

     Art. 56. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante

1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro chi:

a) installa ed esercita un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in assenza della prescritta autorizzazione;

b) installa ed esercita un impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e per aeromobili in assenza della prescritta autorizzazione.

2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro chi:

a) installa ed esercita un’attività di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato o ristruttura totalmente in assenza della prescritta autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività se prevista dal regolamento di esecuzione;

b) ristruttura totalmente o parzialmente un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in assenza del preventivo aggiornamento dell’autorizzazione;

c) in caso di chiusura dell’impianto di distribuzione di carburante, non lo smantella entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione;

d) in caso di ordine di smantellamento dell’impianto di distribuzione di carburante ai sensi del comma 8, non lo smantella entro il termine assegnato, ferma restando la disciplina in materia di abusi edilizi;

e) prosegue l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburante in violazione del provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 60, comma 1.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro chi:

a) in caso di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto e aeromobili, rifornisce mezzi diversi;

b) in caso di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato, rifornisce mezzi appartenenti a soggetti diversi;

c) rifornisce o preleva carburante in recipienti senza la comunicazione necessaria ai sensi dell’articolo 43, comma 3;

d) effettua le modifiche e la ristrutturazione parziale indicate nell’articolo 40, commi 2 e 3, in assenza della comunicazione;

e) sospende l’attività di distribuzione di carburante in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 41, comma 2;

f) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura, nonché sulla pubblicità dei prezzi.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro chi:

a) sospende l’attività di distribuzione di carburante senza la comunicazione prevista dall’articolo 41, comma 1;

b) chiude l’impianto di distribuzione di carburante senza la comunicazione prevista dall’articolo 41, comma 3.

5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro chi, in caso di nuova apertura o di ristrutturazione totale o parziale, esercita l’impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante prima del collaudo previsto dall’articolo 36, comma 4.

6. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro chi esercita l’impianto di distribuzione di carburante a uso privato prima della presentazione della certificazione prevista dall’articolo 39, comma 3.

7. La violazione dell’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 42 è punita, per i rivenditori all’ingrosso, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro e, per i gestori degli impianti, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro.

8. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza della prescritta autorizzazione il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio ordina la chiusura e lo smantellamento dell’impianto, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell’area prevista dalla normativa statale.

9. In sede di irrogazione della sanzione prevista dal comma 2, lettere c) e d), l’amministrazione assegna un nuovo termine per lo smantellamento.

Decorso tale termine, è irrogata una nuova sanzione.

10. Se questo capo prevede l’obbligo di smantellare l’impianto entro un determinato termine tale obbligo si estingue se prima di tale termine è rilasciata una nuova autorizzazione per l’installazione ed esercizio dell’impianto stesso. Resta ferma la disciplina in materia di abusi edilizi.

 

     Art. 57. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche

1. L’utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 49, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

 

     Art. 58. Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle ulteriori disposizioni di questa legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro. Per la violazione delle loro norme i regolamenti di esecuzione possono prevedere la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

2. Per il commercio al dettaglio, nei casi di particolare gravità o di recidiva il sindaco, inoltre, può ordinare la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

3. Per l’applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, l’emissione dell’ordinanza-

ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio o, per la violazione dell’articolo 42 e delle disposizioni del capo V, al dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio.

5. Per le sanzioni amministrative previste dall’articolo 56, a eccezione di quella indicata nel comma 7, l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Le somme riscosse sono versate alla Provincia secondo le modalità definite nell’accordo di programma previsto dall’articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005; l’accordo disciplina anche i criteri e le modalità per il rimborso delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate ai sensi di questo comma.

6. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio, salvo quelle riscosse ai sensi degli articoli 56, comma 7, e 57 che sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 59. Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio

1. E’ dichiarata la decadenza dall’autorizzazione relativa alla grande struttura di vendita se il titolare:

a) non inizia l’attività entro due anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende per un periodo superiore a un anno l’esercizio dell’attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) perde i requisiti morali previsti dall’articolo 5.

2. La chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita e per le forme speciali di vendita è disposta se il titolare:

a) non inizia l’attività entro un anno dalla presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) perde i requisiti morali previsti dall’articolo 5.

3. E’ dichiarata la decadenza dall’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche se il titolare non inizia l’attività entro un anno dal rilascio e nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c).

 

     Art. 60. Sospensione e decadenza dall’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio sospende l’autorizzazione, anche relativamente a singoli componenti dell’impianto:

a) per gli impianti di distribuzione di carburante a uso privato, in caso di mancata presentazione o irregolarità della certificazione prevista dall’articolo 39, comma 3;

b) in caso di esercizio dell’impianto o di parte di esso in violazione delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi stabilite dall’autorizzazione o in sede di collaudo.

2. La sospensione dell’autorizzazione nei casi previsti dal comma 1 è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è dichiarata la decadenza dall’autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dall’autorizzazione e ordina la chiusura e, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell’area prevista dalla normativa statale, lo smantellamento dell’impianto:

a) nei casi previsti dal comma 1, qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione;

b) quando vengono meno i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 36, comma 3;

c) quando il titolare dell’autorizzazione non inizia l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburante autorizzato entro il termine prescritto;

d) quando il titolare dell’autorizzazione chiude l’impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante al di fuori dei casi previsti dall’articolo 41 o violando i termini di sospensione comunicati o autorizzati ai sensi del medesimo articolo qualora non riapra entro il termine fissato con diffida dall’amministrazione;

e) in caso di espropriazione per pubblica utilità dell’area su cui è installato l’impianto.

 

Capo VII

Interventi di promozione del commercio

 

     Art. 61. Interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane

1. Per favorire l’insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l’acquisto di immobili, nonché per l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività.

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:

a) un premio d’insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;

b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d’intervento individuate dal comma 1, nella misura massima della spesa ammessa stabilita dalla Giunta provinciale.

3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l’esenzione da tributi provinciali e l’ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.

5. Gli interventi previsti da quest’articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli esercizi commerciali previsti da quest’articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione.

 

     Art. 62. Centri di assistenza tecnica 1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale. I centri sono autorizzati dalla Provincia all’esercizio delle attività previste nel loro statuto e possono beneficiare di sostegni finanziari nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. I centri svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

 

     Art. 63. Valorizzazione dei luoghi storici del commercio

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, lettera b), e mediante le iniziative disciplinate da quest’articolo, la Provincia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale è istituito un marchio di riconoscimento dei luoghi storici del commercio. La deliberazione stabilisce le caratteristiche e i requisiti dei luoghi storici del commercio e del relativo marchio, nonché le modalità per ottenere da parte dei comuni, con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, il riconoscimento e la qualifica di luogo storico del commercio e l’autorizzazione per l’utilizzo del marchio.

3. Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l’albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all’albo, per la sua tenuta e per l’aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l’assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente.

4. I comuni individuano nei luoghi storici del commercio previsti dal comma 2 le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate e promuovono, inoltre, adeguate forme di sostegno secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per questi fini il piano regolatore generale può individuare aree omogenee o singoli immobili da assoggettare a una specifica disciplina sulle destinazioni d’uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione a uso commerciale o di destinazioni tipiche comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, come quella artigianale.

 

     Art. 64. Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio

1. Per valorizzare i luoghi storici del commercio, la Provincia concede ai comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per promuovere livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio attraverso l’organizzazione di eventi di richiamo, d’interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi enogastronomici e altre iniziative, al fine di favorire l’aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio, la Provincia incentiva le iniziative promosse singolarmente o congiuntamente da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l’adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. Le iniziative realizzate da questi soggetti sono orientate a favore dell’intero luogo storico del commercio, possono comprendere gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione e sono incentivate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 65. Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli

1. Per favorire l’accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all’esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 66. Contributi per favorire l’incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili

1. Per contribuire alla ristrutturazione e all’ammodernamento della rete distributiva di carburante e per sviluppare la diffusione di prodotti ecocompatibili e di impianti a limitato impatto ambientale la Provincia può concedere:

a) contributi per l’installazione di impianti stradali di distribuzione di gas metano, di idrogeno e delle relative miscele, nonché per alimentazione elettrica, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile;

b) contributi per la gestione degli impianti di distribuzione di gas metano nel limite massimo di 10.000 euro annuali;

c) contributi per l’installazione o la sostituzione degli impianti di distribuzione di carburante con impianti alimentati da energie rinnovabili, nonché per l’installazione di impianti di video sorveglianza.

2. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettera b), possono essere concessi dalla Provincia anche mediante bandi annuali o pluriennali.

 

     Art. 67. Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale

1. Per promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema fieristico provinciale la Provincia può concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 68. Iniziative della Provincia per la promozione del commercio

1. Per promuovere l’attività commerciale la Provincia può realizzare iniziative e progetti d’informazione, tutela e promozione istituzionale dell’immagine del commercio trentino.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l’attuazione di quest’articolo.

 

Capo VIII

Disposizioni varie

 

     Art. 69. Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi commerciali disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minorenni.

2. Negli esercizi commerciali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, negli orari durante i quali non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche è vietata anche la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

     Art. 70. Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione

1. La Provincia attiva l’osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione per il monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della rete distributiva del commercio nonché del comparto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale n. 9 del 2000. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le forme di partecipazione alle funzioni dell’osservatorio dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni provinciali dei consumatori, delle imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande e dei lavoratori, nonché le modalità di collaborazione dei comuni nella rilevazione periodica dei dati relativi alla rete commerciale. Lo svolgimento dei compiti dell’osservatorio è coordinato da un comitato tecnico-scientifico formato da docenti universitari esperti dei problemi della distribuzione e da funzionari provinciali; a tali componenti sono corrisposti i compensi previsti dalla legislazione provinciale in materia, se spettanti. All’attivazione dell’osservatorio e alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Capo IX

Disposizioni finali

 

     Art. 71. Disposizioni attuative e abrogative

1. Fatto salvo quanto demandato espressamente a deliberazioni della Giunta provinciale, con uno o più regolamenti approvati previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di questa legge. I regolamenti possono demandare a deliberazione della Giunta provinciale la specificazione di proprie disposizioni, con riguardo a contenuti tecnici e procedurali. I regolamenti e le deliberazioni di attuazione possono prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge.

2. Sono abrogati:

a) il capo I del titolo I della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina della promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l’incremento delle attività commerciali), e le sue seguenti modificazioni:

1) articolo 37 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

2) articolo 8 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

b) la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e le sue seguenti modificazioni:

1) legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1;

2) legge provinciale 25 novembre 1988, n. 48;

3) articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

4) lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

5) articolo 21 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

6) articolo 37 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

7) articoli 28, 29 e 30 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

8) articolo 23 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

9) articolo 36 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

10) articolo 13 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

11) articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

12) articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

13) articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

14) articolo 41 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;

15) articolo 35 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;

c) il capo II della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), e le sue seguenti modificazioni:

1) articolo 29 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

2) articolo 61 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

d) l’articolo 30 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e) la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), e le sue seguenti modificazioni:

1) articolo 35 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

2) articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

3) articolo 44 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

4) articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19;

5) articolo 40 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20;

6) articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;

7) articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;

8) articolo 52 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

9) articolo 39 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

f) l’articolo 79 (Censimento dei locali storici) della legge urbanistica provinciale.

3. Fino alla data stabilita dal regolamento o dalla deliberazione di attuazione continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 35 del 1978 e le relative deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.

4. Per l’attuazione di questa legge e fino alla data di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni di attuazione previsti dalla medesima, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari o le deliberazioni di attuazione della legge provinciale sul commercio, in quanto compatibili con questa legge.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, possono essere rese immediatamente applicabili le disposizioni di questa legge in materie disciplinate da eventuali disposizioni statali di recepimento di norme comunitarie. In tal caso la deliberazione può dettare anche le disposizioni attuative e transitorie fino all’adozione dei regolamenti previsti dal comma 1.

6. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 13, 16, 17 e 22 sono approvate previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 11, comma 1, 13 e 22, commi 1 e 2, sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 72. Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita

1. Agli esercizi di vicinato qualificabili come forme speciali di vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), è consentita la prosecuzione dell’attività sulla base della comunicazione prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale sul commercio se presentata prima dell’entrata in vigore di questa legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva con deliberazione i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio. Nell’ambito di tali criteri sono previste anche specifiche disposizioni di natura ambientale, paesaggistica e architettonica, anche riferite agli interventi nei centri storici e anche con riguardo ai parametri edilizi, finalizzate ad assicurare uno sviluppo equilibrato del territorio, della qualità urbana e di un sistema di mobilità sostenibile, mediante forme di pianificazione integrata tra le varie attività della vita urbana. I predetti criteri considerano la presenza di addensamenti di esercizi commerciali e dei settori merceologici rappresentati. La deliberazione può individuare anche la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento delle strutture di vendita al fine di comprovarne la conformità ai predetti criteri.

3. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione anche in deroga agli strumenti urbanistici qualora più restrittivi rispetto ai medesimi.

4. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita si applicano le disposizioni previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine e per il predetto periodo si considerano medie strutture di vendita anche le strutture con superficie superiore a 300 e inferiore a 400 metri quadrati insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

5. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, sono considerati esercizi di vicinato le medie strutture di vendita autorizzate ai sensi della legge provinciale sul commercio con superficie di vendita superiore a 100 e inferiore a 150 metri quadrati insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.

6. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, sono considerate grandi strutture di vendita le medie strutture di vendita autorizzate ai sensi della legge provinciale sul commercio con superficie di vendita superiore a 300 e inferiore a 400 metri quadrati insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

7. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, le condizioni per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio come definite da questa legge sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni transitorie disciplinate da questa legge. A decorrere dalla predetta data e fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 11, comma 1, l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio è comunque consentito nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2, salvo il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dall’articolo 11, comma 1, le condizioni per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono regolate dalla disciplina prevista dall’articolo 11 e dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell’articolo 13, fatte salve le disposizioni transitorie disciplinate da questa legge.

8. Le quote di superficie per l’apertura delle grandi strutture di vendita al dettaglio individuate nell’allegato IV della deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale sul commercio il cui utilizzo è stato sospeso con l’articolo 52, comma 6, della legge provinciale n. 19 del 2009 cessano di avere efficacia e sono definitivamente non utilizzabili. Le superfici il cui utilizzo non è stato sospeso ai sensi della predetta disposizione rimangono fruibili per l’apertura di grandi strutture di vendita nelle aree già individuate dallo strumento urbanistico comunale, nei limiti e secondo le previsioni dello strumento medesimo nonché delle disposizioni approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale sul commercio e a condizione che il procedimento finale di acquisizione del titolo edilizio e quello di carattere commerciale siano avviati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. I predetti procedimenti devono essere avviati entro diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge qualora siano previsti dallo strumento urbanistico la pianificazione attuativa o la valutazione di impatto ambientale. Ai procedimenti di carattere commerciale si applicano ancorché abrogate la legge provinciale sul commercio e le relative disposizioni regolamentari e di attuazione, compresi i criteri di programmazione approvati ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 3 e 4, della legge provinciale sul commercio, fermo restando quanto previsto dal comma 12 di quest’articolo.

9. I commi 6 e 7 dell’articolo 10 trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2.

10. Con riguardo agli esercizi commerciali già in possesso del titolo abilitativo commerciale alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, per il primo ampliamento della superficie di strutture di vendita al dettaglio successivo a tale data il periodo dei cinque anni previsto dagli articoli 8, comma 3, 9, comma 3, e 10, comma 4, decorre dalla data del titolo abilitativo commerciale ottenuto per l’apertura o per l’ultimo ampliamento; l’ampliamento è comunque subordinato all’avvenuto effettivo avvio dell’attività. Per i predetti esercizi l’ampliamento, se richiesto entro tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge, è consentito nella percentuale, se più favorevole, prevista dalle disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data.

11. Alle richieste di autorizzazione relative all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite, si applica la disciplina vigente alla data della loro presentazione fermo restando quanto previsto dal comma 12. La predetta disciplina si applica anche alle richieste di autorizzazione relative all’ampliamento e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita presentate fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano in ogni caso di trovare applicazione i limiti massimi di superficie autorizzabile per l’apertura di ciascuna grande struttura di vendita previsti dalla deliberazione approvata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge provinciale sul commercio.

 

     Art. 73. Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche

1. Salvo quanto previsto da quest’articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge la realizzazione delle strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche già previste dall’articolo 14, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)", è disciplinata secondo quanto previsto da questa legge per i centri commerciali al dettaglio ove abbiano le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e).

2. La realizzazione delle strutture già disciplinate dall’articolo 14, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000 per le quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sia stato richiesto il rilascio dei necessari provvedimenti edilizi abilitativi, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d’uso, o l’approvazione di un piano attuativo o lo svolgimento della preventiva valutazione di impatto ambientale, è consentita nel rispetto della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge - a eccezione dell’articolo 32 bis della legge provinciale sul commercio e dell’articolo 52, comma 7, della legge provinciale n. 19 del 2009 e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 di quest’articolo - sulla base del progetto presentato e delle prescrizioni eventualmente introdotte in sede di rilascio del titolo edilizio, del piano attuativo o della valutazione di impatto ambientale.

3. E’ inoltre consentita la realizzazione delle strutture già disciplinate dall’articolo 14, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000, nel caso in cui siano già state richieste, alla data di entrata in vigore di questa legge, le autorizzazioni relative alle grandi e medie strutture di vendita purché, all’atto della richiesta di autorizzazione, sia stata presentata la documentazione cartografica dalla quale emerga l’obiettivo della realizzazione di una struttura con le caratteristiche previste dal predetto articolo 14, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000. La realizzazione delle predette strutture è consentita nel rispetto della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, a eccezione dell’articolo 32 bis della legge provinciale sul commercio e dell’articolo 52, comma 7, della legge provinciale n. 19 del 2009; la struttura può essere realizzata con le grandi e medie strutture di vendita già autorizzate e con l’attivazione di esercizi di vicinato nei limiti previsti dalla previgente disciplina. Restano ferme le prescrizioni eventualmente introdotte in sede di rilascio del titolo edilizio, di approvazione dell’eventuale piano attuativo o dell’eventuale valutazione di impatto ambientale. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 di quest’articolo intendendosi per superficie di commercio al dettaglio complessivamente già assentita la somma autorizzata ai sensi di questo comma.

4. E’ inoltre consentita, nel rispetto della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione di strutture già disciplinate dall’articolo 14, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000 per le quali era prevista o consentita da strumenti urbanistici comunali già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge la deroga prevista dall’articolo 3, comma 5, ultimo periodo, dell’allegato I alla deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001, nel testo da ultimo vigente, a condizione che il procedimento finale di acquisizione del titolo edilizio e quello di carattere commerciale siano avviati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. I predetti procedimenti devono essere avviati entro diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge qualora siano previsti dallo strumento urbanistico la pianificazione attuativa o la valutazione di impatto ambientale. Nei casi previsti da questo comma resta esclusa l’applicazione dell’articolo 52, comma 7, della legge provinciale n.

19 del 2009 e resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dal comma 5 di quest’articolo.

5. Salvo quanto previsto specificamente da questo comma, i singoli esercizi commerciali al dettaglio nell’ambito delle strutture già disciplinate dall’articolo 14, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000 realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge o realizzate in base alle disposizioni transitorie previste da quest’articolo, sono soggetti alle disposizioni previste da questa legge per ciascuno di essi, ivi comprese quelle relative all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento. L’apertura di medie strutture di vendita all’interno delle strutture di cui a questo comma è consentita unicamente mediante trasferimento di medie strutture di vendita già attivate sul territorio comunale. Resta fermo, a eccezione dei casi di ampliamento dei singoli esercizi, il necessario rispetto della superficie di commercio al dettaglio complessivamente già assentita per l’intera struttura. L’apertura o il trasferimento di esercizi di qualsiasi tipologia dimensionale che non utilizzi la superficie di commercio al dettaglio complessivamente assentita e che dia luogo insieme agli altri esercizi già assentiti alla configurazione di centro commerciale come definito da questa legge, è consentito esclusivamente nel rispetto della disciplina prevista da questa legge per i centri commerciali.

 

     Art. 74. Disposizioni transitorie in materia di riviste e giornali

1. L’articolo 34 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015; fino alla predetta data continuano ad applicarsi le norme riguardanti le rivendite di riviste e giornali contenute nella legge provinciale n. 46 del 1983, nel relativo regolamento di esecuzione e nel piano provinciale di politica commerciale. Fino alla stessa data si applicano in ogni caso, in deroga al primo periodo, le eventuali disposizioni statali di recepimento di norme comunitarie.

2. Ai soggetti titolari di autorizzazione per rivendite di riviste e giornali rilasciate in base alla legge provinciale n. 46 del 1983 che, alla data del 1° gennaio 2015, risultano titolari della relativa autorizzazione amministrativa da almeno dieci anni e che cessano l’attività e restituiscono il titolo autorizzatorio entro i successivi diciotto mesi può essere corrisposto un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale, nella misura massima di 15.000 euro.

3. Per l’erogazione dell’indennizzo previsto, per la determinazione della sua entità e per la sua modulazione si tiene conto dell’anzianità di esercizio dei titolari, dell’eventuale esclusività dell’attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell’attività svolta.

4. E’ dichiarata la decadenza dall’indennizzo se il beneficiario, nei dieci anni successivi alla cessazione, apre una nuova rivendita o subentra in una rivendita esistente, sia individualmente sia come socio di società in imprese che trattano la vendita di riviste e giornali.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2, 3 e 4.

6. Se intervengono le disposizioni statali ai sensi del comma 1 l’indennizzo può essere corrisposto, nella misura massima di 15.000 euro, secondo condizioni, criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2.

 

     Art. 75. Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 42 e 43, comma 3, nonché da quest’articolo, fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall’articolo 44 o dalle deliberazioni di attuazione previste da questa legge continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 46 del 1983 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.

2. Per le domande aventi a oggetto l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge le disposizioni del capo IV trovano applicazione a partire dalla predetta data per la parte che non necessita di disciplina di attuazione.

3. Alle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell’articolo 53, primo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano fino alla loro scadenza le disposizioni previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge; alla scadenza delle concessioni non è consentito disporne il relativo rinnovo. Resta fermo il potere di revocare la concessione per gravi motivi di sicurezza della viabilità, su segnalazione e previa acquisizione di parere vincolante dell’ente proprietario o gestore della strada o autostrada.

4. Le concessioni la cui scadenza è prevista nei due anni successivi all’entrata in vigore di questa legge sono prorogate di diritto al 31 dicembre 2012; ad esse si applica quanto previsto dal comma 3.

5. I titolari delle concessioni previste dai commi 3 e 4 possono chiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 36; l’autorizzazione è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti minimi e purché l’impianto risulti conforme alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale.

6. Alle richieste di rinnovo delle concessioni presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge.

7. Fino alla data stabilita nella deliberazione prevista dall’articolo 38, comma 1, gli enti proprietari o gestori della strada o autostrada effettuano la verifica della conformità degli impianti alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale sulla base della normativa statale vigente in materia.

8. La ristrutturazione degli impianti oggetto di concessione è soggetta ad autorizzazione del dirigente della struttura competente in materia di commercio, previo parere dell’ente proprietario della strada o autostrada che verifica la conformità degli impianti alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale; il rilascio dell’autorizzazione è comunicato al comune interessato e all’ufficio delle dogane di Trento.

9. Le concessioni aventi a oggetto impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto e per aeromobili sono convertite di diritto in autorizzazioni alla data di entrata di vigore di questa legge. Fino alla data stabilita nel regolamento previsto dall’articolo 44, alle domande aventi a oggetto la ristrutturazione di tali impianti si applica il comma 8.

10. Le comunicazioni previste dall’articolo 42 fino alla data stabilita nel regolamento previsto dall’articolo 44 sono effettuate entro il 30 gennaio di ogni anno.

11. Le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante a uso privato rilasciate ai sensi dell’articolo 53, secondo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore di questa legge si intendono rilasciate a tempo indeterminato, fermo restando l’obbligo di presentare la certificazione prevista dall’articolo 39, comma 3; in tal caso la certificazione è presentata decorsi diciotto anni dalla data di effettuazione dell’ultimo collaudo. Tale disposizione si applica anche alle autorizzazioni per le quali è stata presentata domanda di rinnovo alla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Le domande di collaudo degli impianti di distribuzione di carburante a uso privato presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono soggette alla seguente disciplina:

a) nel caso di domande di collaudo per l’esercizio di impianti nuovi o che hanno subito modificazioni strutturali o spostamenti, lo stesso è effettuato ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46);

b) nel caso di domande di collaudo a seguito del rinnovo dell’autorizzazione, si applica quanto previsto dal comma 11.

13. Per i soggetti privi di autorizzazione che hanno presentato domanda di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’articolo 53, ottavo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 entro la data ivi prevista continua a trovare applicazione il medesimo articolo 53 ancorché abrogato.

 

     Art. 76. Altre disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall’articolo 16, comma 2, continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia di rilascio e di rinnovo della concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. A seguito dell’entrata in vigore della disciplina statale prevista dall’articolo 16, comma 2, la deliberazione della Giunta provinciale prevede, in adeguamento alla medesima, anche le disposizioni eventualmente necessarie con riguardo ai provvedimenti di rilascio e ai rinnovi intervenuti prima della sua adozione.

2. Fino all’approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 22, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. I comuni non individuati come turistici dalla predetta deliberazione applicano la disciplina previgente fino all’attribuzione della qualificazione di comune ad attrazione commerciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3; decorsi sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 22, comma 2, nei comuni ai quali non è stata attribuita la qualificazione di comune ad attrazione commerciale si applica, fino all’eventuale attribuzione di tale qualificazione, la disciplina prevista da questa legge per i comuni diversi da quelli a economia turistica e ad attrazione commerciale.

3. Per tutte le violazioni nelle materie disciplinate da questa legge accertate fino alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alle domande di contributo presentate sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge prima della data di entrata in vigore della medesima legge continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente anteriormente alla predetta data.

5. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), la quota complessiva di superficie di vendita al dettaglio definita per tale territorio ai sensi della dell’articolo 11, comma 1, lettera c), di questa legge è ripartita tra i diversi comuni nell’ambito dell’accordo-quadro di programma previsto dall’articolo 146 della legge urbanistica provinciale. Nel caso in cui tale accordo, anche per stralcio, non sia definito entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione prevista dall’articolo 11, comma 1, di questa legge, la Provincia provvede direttamente alla predetta ripartizione sentiti i comuni interessati.

 

     Art. 77. Disposizioni finanziarie

1. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 11, comma 8, è assunta assicurando ai comuni che dispongono la riduzione degli oneri di urbanizzazione che essa possa avvenire, avendo riguardo alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore di quest’articolo, senza oneri aggiuntivi per il comune.

2. Per i fini previsti dagli articoli indicati nella tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini previsti dalle disposizioni abrogate da questa legge e previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2010-2012, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti all’applicazione di questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 78. Entrata in vigore e clausola sospensiva

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’efficacia delle singole disposizioni di questa legge che prevedono requisiti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi da sottoporre alla valutazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta notifica alla Commissione europea del relativo regime da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 77)

(Omissis)