§ 3.9.24 - L.P. 1 luglio 2011, n. 9.
Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:01/07/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Protezione civile provinciale
Art. 4.  Strutture operative della protezione civile
Art. 5.  Attività e interventi di protezione civile
Art. 6.  Funzioni della Provincia
Art. 7.  Funzioni del Presidente della Provincia
Art. 8.  Funzioni dei comuni e delle comunità
Art. 9.  Attività consultiva
Art. 10.  Carte della pericolosità e carta generale dei rischi
Art. 11.  Attività di controllo e di monitoraggio a supporto della protezione civile
Art. 12.  Piano generale delle opere di prevenzione
Art. 13.  Soggetti competenti per la realizzazione delle opere di prevenzione
Art. 14.  Progetti delle opere di prevenzione
Art. 15.  Redazione e approvazione del piano di delocalizzazione
Art. 16.  Realizzazione degli interventi di delocalizzazione
Art. 17.  Prevenzione degli incendi
Art. 18.  Servizi di vigilanza antincendio
Art. 19.  Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici
Art. 20.  Piani di protezione civile
Art. 21.  Redazione e approvazione dei piani di protezione civile
Art. 22.  Piani di emergenza
Art. 23.  Centrale unica di emergenza
Art. 24.  Servizio di reperibilità provinciale
Art. 25.  Strumenti, segni distintivi della protezione civile e riconoscimenti al merito
Art. 26.  Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile
Art. 27.  Formazione del corpo permanente provinciale
Art. 28.  Enti e soggetti competenti per la formazione e per l’informazione
Art. 29.  Scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari
Art. 30.  Formazione degli amministratori e dei dirigenti degli enti locali
Art. 31.  Iniziative di addestramento
Art. 32.  Commissario per l’emergenza e commissari incaricati
Art. 33.  Sala operativa provinciale e centri operativi comunali e sovracomunali
Art. 34.  Dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi
Art. 35.  Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse comunale
Art. 36.  Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse provinciale, delle emergenze di estensione sovracomunale e ulteriori competenze della Provincia
Art. 37.  Disposizioni comuni per la gestione dell’emergenza
Art. 38.  Disposizioni per l’esecuzione dei lavori e delle relative forniture occorrenti per la gestione dell’emergenza
Art. 39.  Disposizioni per l’acquisizione immediata della disponibilità di beni
Art. 40.  Gestione dello stoccaggio dei materiali derivanti da crolli e da altri eventi
Art. 41.  Disposizioni per l’attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi [...]
Art. 42.  Misure per la gestione del rischio di valanghe
Art. 43.  Misure per la gestione del rischio di incendi boschivi e di esplosioni
Art. 44.  Misure per la gestione del rischio in montagna, nelle zone impervie e ipogee
Art. 45.  Intervento dello Stato per la gestione dell’emergenza
Art. 46.  Iniziative e interventi di protezione civile fuori dal territorio provinciale
Art. 47.  Colonne mobili provinciali
Art. 48.  Organizzazione del volontariato
Art. 49.  Elenco provinciale del volontariato di protezione civile
Art. 50.  Convenzioni tra la Provincia e il volontariato di protezione civile
Art. 51.  Altri soggetti ammessi a partecipare volontariamente alla gestione delle emergenze
Art. 52.  Consulta provinciale del volontariato di protezione civile
Art. 53.  Misure di tutela della sicurezza fisica dei volontari
Art. 54.  Coperture assicurative dei volontari
Art. 55.  Misure volte ad agevolare la partecipazione dei volontari alle attività e agli interventi di protezione civile
Art. 56.  Organizzazione dei servizi di soccorso pubblico urgente dei vigili del fuoco
Art. 57.  Autorità competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente
Art. 58.  Strutture operative competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente
Art. 59.  Disposizioni particolari per gli interventi di soccorso pubblico urgente e per la loro direzione
Art. 60.  Concorso della federazione dei corpi volontari per il soccorso pubblico urgente
Art. 61.  Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso per il soccorso pubblico urgente
Art. 62.  Soccorso pubblico e sanitario e gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero
Art. 63.  Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco
Art. 64.  Realizzazione e gestione di elisuperfici
Art. 65.  Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso le aviosuperfici
Art. 66.  Dichiarazione di sussistenza della calamità
Art. 67.  Soggetti competenti per la ricostruzione dei beni pubblici e per il ripristino dei servizi pubblici
Art. 68.  Regia unitaria degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione
Art. 69.  Programmazione e attuazione degli interventi
Art. 70.  Contributi per la ricostruzione dei beni di uso pubblico
Art. 71.  Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche
Art. 72.  Contributi e indennizzi per danni causati dalle calamità alle attività produttive e al lavoro autonomo
Art. 73.  Reperimento urgente di alloggi per le persone in caso di calamità
Art. 74.  Altre agevolazioni per la ripresa delle normali condizioni di vita
Art. 75.  Gruppo sportivo della protezione civile
Art. 76.  Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26
Art. 77.  Modificazioni dell’articolo 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
Art. 78.  Modificazione dell’articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche
Art. 79.  Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 80.  Modificazione dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale
Art. 81.  Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina della tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili)
Art. 82.  Efficacia della legge, disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali
Art. 83.  Disposizioni transitorie e particolari per i servizi antincendi a Rovereto
Art. 84.  Abrogazione di disposizioni provinciali e disapplicazione di norme regionali
Art. 85.  Disposizioni finanziarie


§ 3.9.24 - L.P. 1 luglio 2011, n. 9.

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

(B.U. 5 luglio 2011, n. 27)

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. Nell’ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, questa legge disciplina la protezione civile provinciale, individuandone i soggetti, le competenze e i relativi rapporti istituzionali, nonché gli strumenti con cui sono realizzate le finalità della legge. In particolare i titoli VIII e IX disciplinano il concorso dei servizi antincendi ai servizi della protezione civile.

2. Ai fini di questa legge s’intendono:

a) per "protezione civile": l’insieme integrato delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi riconducibili alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento preordinati a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni e dell’ambiente rispetto al verificarsi delle calamità e degli eventi eccezionali definiti dall’articolo 2; costituiscono la funzione di protezione civile la previsione, la prevenzione, la protezione e la gestione dell’emergenza;

b) per "servizi antincendi": l’insieme delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi che, nell’ambito della protezione civile e della gestione dell’emergenza, sono preordinati alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico, compresa l’estinzione degli incendi.

3. Questa legge disciplina anche le attività dirette al ripristino definitivo dei servizi pubblici e alla ricostruzione dei beni pubblici e di pubblica utilità e istituisce strumenti di sostegno per la ripresa delle attività economiche e per il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito del verificarsi di calamità.

4. I servizi antincendi e della protezione civile sono ordinati sulla base dell’articolo 63 della Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra l’8 dicembre 1949, ratificata ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini di questa legge s’intendono:

a) per "pericolosità": la probabilità che fattori ambientali, naturali o antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori, generino una calamità con un determinato tempo di ritorno in una determinata area;

b) per "rischio": la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d’uso del territorio medesimo;

c) per "calamità": l’evento connesso a fenomeni naturali o all’attività dell’uomo, che comporta grave danno o pericolo di grave danno all’incolumità delle persone, all’integrità dei beni e dell’ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l’intervento straordinario dell’amministrazione pubblica;

d) per "evento eccezionale": l’evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l’ordinaria attività dell’amministrazione pubblica, in ragione dell’estensione territoriale dell’evento stesso, dell’impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni; ai fini dell’applicazione di questa legge l’evento eccezionale è equiparato alla calamità;

e) per "previsione": le attività di studio e di monitoraggio del territorio e degli eventi naturali e antropici dirette all’identificazione, alla classificazione e alla perimetrazione dei pericoli e dei rischi sul territorio, nonché alla determinazione delle cause e degli effetti delle calamità;

f) per "prevenzione": le attività dirette all’eliminazione o alla riduzione dei rischi, sia mediante misure di carattere prescrittivo e vincolistico per un corretto uso del territorio, sia mediante interventi strutturali;

g) per "protezione": le attività, prevalentemente di carattere pianificatorio, organizzativo, culturale e formativo, e gli interventi gestionali diretti a mitigare gli effetti dannosi derivanti dai rischi non eliminabili tramite l’attività di prevenzione;

h) per "sistema di allerta provinciale di protezione civile": l’insieme dei processi organizzativi, procedurali e comunicativi volti alla valutazione dell’evoluzione e dei possibili effetti delle calamità imminenti o in atto, per la determinazione dei necessari interventi di contrasto e per il conseguente coinvolgimento dei soggetti e delle strutture operative della protezione civile;

i) per "emergenza": la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale; questa situazione non è fronteggiabile con le conoscenze, con le risorse e con l’organizzazione dei soggetti privati o di singoli soggetti pubblici, e perciò richiede l’intervento coordinato di più strutture operative della protezione civile;

j) per "gestione dell’emergenza": l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l’aggravamento del rischio o l’insorgenza di ulteriori rischi connessi;

k) per "gestione dell’evento eccezionale": l’insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’evento stesso, l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni, delle strutture e del territorio, l’assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di ripristino delle normali condizioni di vita.

 

Titolo II

Organizzazione della protezione civile

 

     Art. 3. Protezione civile provinciale

1. L’organizzazione della protezione civile provinciale, di seguito denominata "protezione civile", è l’insieme dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture operative che hanno, tra le loro finalità, la promozione, l’organizzazione, lo svolgimento, il coordinamento e il controllo della funzione di protezione civile e dei servizi antincendi.

2. La protezione civile esercita le funzioni e svolge i compiti previsti da questa legge nell’ambito del territorio provinciale. E’ autorizzata a intervenire anche fuori dal territorio provinciale, nei casi e con le modalità previste dal titolo VI, capo VI.

3. I comuni, le comunità e la Provincia costituiscono i soggetti della protezione civile.

4. I soggetti della protezione civile operano in via ordinaria attraverso le strutture operative indicate nell’articolo 4, coordinando gli interventi di rispettiva competenza, in attuazione dei principi di adeguatezza, di sussidiarietà e di mutua collaborazione, secondo quanto previsto da questa legge e dai suoi atti attuativi, anche di natura pianificatoria e convenzionale.

 

     Art. 4. Strutture operative della protezione civile

1. Costituiscono strutture operative della protezione civile:

a) il dipartimento competente in materia di protezione civile e le sue strutture organizzative che operano nello stesso ambito;

b) il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominato "corpo permanente provinciale";

c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominati "corpi volontari";

d) le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominati rispettivamente "unioni" e "federazione dei corpi volontari";

e) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento che, per i fini di questa legge, opera anche attraverso le strutture il cui personale appartiene in tutto o in parte al corpo medesimo e in coordinamento con il servizio di custodia forestale, ai sensi dell’articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

f) le strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari competenti per gli aspetti attinenti l’igiene, la sanità pubblica e il soccorso sanitario;

g) il servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

h) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;

i) le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia;

j) le strutture organizzative locali di protezione civile, la polizia locale di cui alla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale) e le commissioni locali valanghe.

2. La Provincia promuove la diffusione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento nell’ambito degli ordinamenti delle strutture operative della protezione civile previste dalle lettere c), d), g), h) e i), favorendo in particolare misure per evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

 

     Art. 5. Attività e interventi di protezione civile

1. Le attività e gli interventi di protezione civile disciplinati da questa legge si distinguono in:

a) "attività e interventi d’interesse locale": quelli riferiti a eventi di estensione limitata al territorio di uno o più comuni all’interno della comunità di riferimento, che possono essere fronteggiati mediante le competenze, l’organizzazione e le risorse dei comuni, singoli o associati mediante la comunità, anche con il supporto tecnico di una o più strutture operative di altri soggetti della protezione civile;

b) "attività e interventi d’interesse provinciale": quelli che richiedono l’apporto della Provincia per la realizzazione o anche per il solo coordinamento, in quanto riferiti a eventi non riconducibili alla categoria indicata nella lettera a) o perché rispondono a finalità generali della protezione civile, oppure perché esplicano i loro effetti in maniera diffusa sul territorio provinciale.

2. Con riferimento alle situazioni previste dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), fronteggiate con l’intervento coordinato dello Stato, della Provincia e degli enti locali, il titolo VI, capo V, di questa legge disciplina le modalità con cui la protezione civile si coordina con i competenti organi e autorità statali.

 

     Art. 6. Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge le funzioni e i compiti di protezione civile e dei servizi antincendi con riferimento alle opere, alle attività e agli interventi d’interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza, al ripristino definitivo dei servizi pubblici e alla ricostruzione dei beni pubblici e di pubblica utilità. La Provincia, nei casi previsti da questa legge, sostiene finanziariamente le attività e gli interventi svolti dai soggetti diversi dalla Provincia nell’ambito della protezione civile, dei servizi antincendi e della ricostruzione e riparazione dei beni, per la ripresa delle attività economiche e per il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito del verificarsi di calamità.

2. Sono riservate alla Provincia le funzioni, i compiti e le attività di regolazione, di programmazione, di organizzazione, d’indirizzo e di coordinamento della protezione civile e dei servizi antincendi e, in particolare:

a) i rapporti con lo Stato e con gli altri soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni di volontariato, che operano nelle attività di protezione civile nonché, in accordo e in coordinamento con lo Stato, i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari, per la realizzazione delle iniziative nazionali finalizzate all’attuazione delle linee strategiche internazionali e dell’Unione europea in materia di sicurezza, di tutela del suolo e di protezione civile e alla solidarietà internazionale nelle emergenze di protezione civile;

b) la partecipazione alle attività d’interesse sovraprovinciale per la pianificazione di protezione civile, per la programmazione delle azioni per la tutela del territorio, per la difesa del suolo e dei corpi idrici;

c) la promozione e il coordinamento delle azioni della protezione civile e dei servizi antincendi sull’intero territorio provinciale, anche attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione;

d) il coordinamento e l’integrazione sull’intero territorio provinciale dei servizi antincendi resi dal corpo permanente provinciale, dai corpi volontari, dalle relative unioni e dalla federazione dei corpi volontari;

e) la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni dei servizi antincendi e di protezione civile, nonché la definizione degli standard funzionali e quantitativi dei mezzi e delle attrezzature antincendio e di quelli in uso agli operatori della protezione civile;

f) la realizzazione, l’organizzazione e il coordinamento dei sistemi e delle reti di comunicazione e di documentazione provinciali a supporto dell’attività di protezione civile e dei servizi antincendi.

3. Sono inoltre riservati alla Provincia i compiti di previsione dei pericoli e dei rischi, di programmazione sul territorio provinciale delle opere di prevenzione delle calamità pubbliche, nonché le funzioni della prevenzione degli incendi, nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 17.

4. La Provincia, contattati i comuni con modalità d’urgenza, interviene direttamente per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi di gestione delle emergenze d’interesse locale, in caso d’inerzia dei comuni stessi.

5. Nell’ambito delle attività di ripristino definitivo dei danni e di ricostruzione sono riservati alla Provincia l’accertamento dello stato di calamità, la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche tra i vari settori d’intervento e la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive.

6. La Provincia svolge le competenze in materia di protezione civile e di servizi antincendi garantendo l’unitarietà e l’organicità dell’organizzazione, l’integrazione, la complementarietà e il coordinamento delle azioni e delle iniziative nonché promuovendo la collaborazione tra le strutture operative professionali e volontarie di protezione. La Provincia definisce l’organizzazione e l’operatività dei servizi resi dai vigili del fuoco volontari in collaborazione con la federazione dei corpi volontari.

7. Il coordinamento della protezione civile e dei servizi antincendi spetta al dirigente generale del dipartimento della Provincia competente per materia, di seguito denominato "dirigente generale della protezione civile".

8. La Provincia cura la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le attività della protezione civile provinciale, al fine di assicurarne la più ampia conoscibilità e diffusione.

 

     Art. 7. Funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia promuove e coordina l’attuazione sull’intero territorio provinciale delle politiche della protezione civile e la conformazione alle linee strategiche determinate dalla Giunta provinciale, anche mediante iniziative intersettoriali o interistituzionali. Il Presidente della Provincia, con il supporto tecnico del commissario per l’emergenza, determina gli indirizzi organizzativi per la gestione dell’emergenza.

2. Il Presidente della Provincia adotta i decreti di dichiarazione e di revoca dello stato di emergenza e dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, le ordinanze previste dall’articolo 37, comma 5, ivi comprese quelle dirette a tutelare l’incolumità e l’integrità dei beni e dell’ambiente, nonché a garantire il soccorso alle persone e a soddisfare i bisogni della popolazione, anche mediante la realizzazione di opere e di lavori urgenti. Il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall’articolo 10, comma 8, per la perimetrazione e per la classificazione provvisoria delle aree sottoposte a rischio nonché per l’imposizione in via temporanea e urgente di prescrizioni e vincoli per l’uso delle aree stesse.

3. Per la predisposizione e per l’attuazione dei provvedimenti previsti da quest’articolo, il Presidente della Provincia si avvale in via ordinaria del dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile e delle sue strutture organizzative, nonché di tutte le strutture operative della protezione civile, ed è autorizzato a coinvolgere le altre strutture provinciali. Il Presidente della Provincia promuove il coinvolgimento del volontariato e di altri soggetti pubblici e privati idonei a collaborare per la realizzazione delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge e in particolare per la gestione dell’emergenza e per l’apprestamento di strutture volte ad affrontare le conseguenze dell’emergenza.

 

     Art. 8. Funzioni dei comuni e delle comunità

1. I comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), svolgono le attività e gli interventi d’interesse locale relativi alla realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità secondo quanto previsto dall’articolo 13, nonché alla ricostruzione e alla riparazione dei beni pubblici, ai sensi degli articoli 67, 68 e 69.

2. I comuni provvedono, singolarmente o in forma associata mediante le comunità, alle attività di protezione disciplinate dal titolo V di interesse comunale o rispettivamente sovracomunale, e provvedono alla costituzione e alla gestione delle commissioni locali valanghe ai sensi dell’articolo 42, nonché allo svolgimento degli altri servizi di protezione civile, secondo quanto previsto dai piani di protezione civile comunale e sovracomunale.

3. I comuni e le comunità adottano le misure organizzative necessarie a garantire l’immediato ripristino dei servizi pubblici di propria competenza e la riparazione delle strutture ad essi funzionali, a seguito delle calamità, anche con le modalità previste dall’articolo 67.

4. I comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi. I comuni e le comunità assicurano inoltre la disponibilità degli edifici, delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi idonei all’espletamento dei servizi antincendi da parte dei corpi volontari e delle unioni, utilizzando anche i finanziamenti della Provincia.

5. I comuni collaborano alla predisposizione dei piani di protezione civile locali previsti dal comma 8. A tal fine, e per l’organizzazione degli interventi tecnici urgenti, il comandante del corpo volontario competente per territorio supporta il sindaco, anche al di fuori della fase di gestione dell’emergenza prevista dall’articolo 35, per le valutazioni tecniche relative all’impatto degli eventi calamitosi e degli eventi eccezionali sul contesto locale, all’entità dei pericoli e dei rischi e alle necessità dei presidi territoriali, nonché per l’organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, compreso lo spegnimento degli incendi.

6. I comuni realizzano i lavori di somma urgenza e gli interventi tecnici urgenti locali di soccorso pubblico e di assistenza tecnica e logistica alle popolazioni per la gestione delle emergenze, anche quando questi riguardano il territorio di più comuni o sono d’interesse provinciale. Nel caso di emergenze sovracomunali o provinciali questi compiti sono svolti in coordinamento con la Provincia, con le modalità previste dall’articolo 36, comma 7.

7. I comuni adottano i provvedimenti relativi alla costituzione e al funzionamento dei corpi volontari istituiti sul loro territorio.

8. Le comunità, con la collaborazione dei comuni che vi fanno parte, provvedono alla predisposizione e all’approvazione dei piani di protezione civile sovracomunali e, nell’ambito degli stessi, organizzano le attività di presidio territoriale e logistico locale, nonché gli altri servizi locali di protezione civile.

9. Nell’ambito delle attività dirette al ripristino definitivo dei danni e alla ricostruzione, le comunità provvedono agli interventi necessari per fronteggiare il fabbisogno urgente di strutture abitative.

10. I comuni e le comunità, con le modalità previste da questa legge, collaborano allo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di competenza della Provincia.

11. Nella gestione delle emergenze d’interesse locale, anche a carattere sovracomunale, nulla è innovato in ordine all’esercizio dei poteri contingibili e urgenti da parte del sindaco e del Presidente della Provincia.

 

     Art. 9. Attività consultiva

1. Il comitato tecnico amministrativo previsto dall’articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), integrato, per lo svolgimento delle funzioni previste da quest’articolo, dal dirigente generale della protezione civile, dal capo del corpo forestale provinciale e dai dirigenti delle strutture organizzative della Provincia competenti per le attività e per gli interventi della protezione civile, individuate dalla Giunta provinciale, con riferimento alle tipologie di argomenti di volta in volta trattati, esprime parere in ordine:

a) ai criteri e alla modalità per la predisposizione del piano generale delle opere di prevenzione, nonché alla proposta del piano medesimo;

b) alle proposte dei piani di delocalizzazione;

c) alle proposte dei piani di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici;

d) alla sussistenza dei presupposti dell’intervento sostitutivo della Provincia per la realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità;

e) alla presenza delle situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo e agli interventi da realizzare conseguentemente, individuati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 37, commi 5 e 6;

f) alla sussistenza dei presupposti per il recupero totale o parziale da parte della Provincia della spesa sostenuta per interventi di protezione civile, nei confronti dei responsabili dei danni, se l’importo dell’intera spesa sostenuta è superiore a 200.000 euro.

2. Per l’espressione del parere previsto dal comma 1, lettera g), il comitato è integrato da un esperto in materia giuridico-legale. Quando l’importo dell’intera spesa sostenuta dalla Provincia, da recuperare interamente o parzialmente, è uguale o inferiore a 200.000 euro, il parere previsto dal comma 1, lettera g), è espresso dall’avvocatura della Provincia.

 

Titolo III

Attività di previsione

 

     Art. 10. Carte della pericolosità e carta generale dei rischi

1. La Provincia redige e aggiorna:

a) le carte della pericolosità, che riguardano i pericoli connessi a fenomeni idrogeologici, valanghivi, alluvionali, sismici, a incendi boschivi, a determinate sostanze pericolose, a cavi sospesi o ad altri ostacoli alla navigazione aerea e ad ordigni bellici inesplosi;

b) la carta generale dei rischi.

2. Le carte della pericolosità sono strumento di rilevazione dei pericoli localizzati sul territorio. Le carte contengono la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette a pericolo e costituiscono riferimento per la carta di sintesi della pericolosità prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), che determina prescrizioni e vincoli relativi all’uso del territorio.

3. La carta generale dei rischi, sulla base dei contenuti delle carte della pericolosità e dei fattori relativi all’uso pianificato ed effettivo del territorio, stabilisce la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette ai rischi, in funzione delle attività di prevenzione e di protezione e in particolare per la redazione del piano generale delle opere di prevenzione, nonché per la pianificazione di protezione civile.

4. Per la protezione di particolari aree o beni, compresi quelli culturali, rispetto ai possibili danni prodotti dalle calamità, la Provincia può elaborare anche stralci dettagliati e particolareggiati della carta generale dei rischi, prendendo in considerazione i fattori di pericolosità, di vulnerabilità e di entità del danno.

5. La Giunta provinciale determina i criteri e la metodologia per la redazione e per l’aggiornamento delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi, nonché le strutture provinciali competenti, che operano con il coordinamento del dipartimento competente in materia di protezione civile.

6. I comuni collaborano con la Provincia per la redazione delle carte fornendo i dati tecnici e conoscitivi di carattere locale, e possono proporre l’aggiornamento delle carte stesse, sulla base di studi svolti nel rispetto dei criteri e della metodologia previsti dal comma 5.

7. Le carte della pericolosità e la carta generale dei rischi sono approvate dalla Giunta provinciale anche per stralci, sentiti i comuni territorialmente competenti rispetto alle aree individuate, e sono rese disponibili per chiunque intenda consultarle, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

8. Il Presidente della Provincia, in situazioni di emergenza, può provvedere con propri provvedimenti contingibili e urgenti alla perimetrazione e alla classificazione urgente e provvisoria delle aree sottoposte a rischio, in attesa dell’approvazione o della modifica delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi, nonché imporre in via temporanea prescrizioni e vincoli riguardanti l’uso del territorio e ordinare la realizzazione delle opere di prevenzione previste dall’articolo 13 e di altri interventi per la difesa delle persone, degli insediamenti e dei beni, anche in assenza della loro previsione negli strumenti di programmazione, oppure in deroga alle priorità ivi stabilite.

 

     Art. 11. Attività di controllo e di monitoraggio a supporto della protezione civile

1. Per i fini di protezione civile, e in particolare per la redazione delle carte della pericolosità e per l’operatività del sistema di allerta di protezione civile, la Provincia svolge le seguenti attività, anche mediante la realizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di divulgazione dei dati territoriali e ambientali:

a) previsioni meteorologiche, compresi i settori della nivologia, glaciologia e climatologia, anche nell’ambito del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale prevista nel decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

b) controllo dei fenomeni inerenti il comportamento dei corpi idrici e delle relative opere arginali, e in particolare monitoraggio delle altezze idrometriche dei corsi d’acqua e dei laghi, nonché delle portate dei corsi d’acqua, anche in funzione della gestione del servizio di piena e delle emergenze idriche;

c) attività nel settore della geologia e della sismica e rappresentazione cartografica dei dati di monitoraggio territoriale, per valutare la stabilità dei suoli e per pianificare correttamente l’ubicazione degli insediamenti e delle risorse;

d) monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, anche per la gestione delle emergenze idropotabili;

e) costituzione, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale, di un archivio unico informatico delle costruzioni pubbliche e private contenente i dati identificativi previsti dalla normativa vigente delle caratteristiche tecniche delle medesime costruzioni, gli esiti delle verifiche svolte per le finalità antisismiche ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) nonché le denunce dei lavori di realizzazione e, a struttura ultimata, la relazione relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

f) predisposizione e aggiornamento della carta tecnica generale del territorio provinciale prevista dalla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale).

2. Le attività indicate nel comma 1 e quelle di studio e di sperimentazione connesse possono essere svolte anche a supporto di altri specifici settori di attività di competenza provinciale e, per problematiche particolarmente complesse, anche a supporto dei comuni e delle comunità.

 

Titolo IV

Attività di prevenzione delle calamità

 

Capo I

Opere di prevenzione

 

     Art. 12. Piano generale delle opere di prevenzione

1. La Provincia approva, anche per stralci riferiti ad aree territoriali o a tipologie di rischi da fronteggiare, il piano generale delle opere di prevenzione delle calamità, riferito all’intero territorio provinciale. Il piano è redatto dalla Provincia sulla base delle evidenze della carta generale dei rischi. Il piano ha valore a tempo indeterminato ed è aggiornato almeno ogni tre anni. Per l’approvazione e l’aggiornamento del piano sono sentiti preventivamente i comuni e le comunità competenti per territorio, rispetto all’ubicazione delle opere di prevenzione ivi previste. Il piano:

a) riporta lo stato di fatto delle opere di prevenzione;

b) individua il fabbisogno delle opere di prevenzione;

c) determina le priorità d’intervento;

d) individua le opere d’interesse provinciale e quelle d’interesse locale, a carattere comunale o sovracomunale, nonché quelle che devono essere realizzate da soggetti diversi dai comuni, dalle comunità e dalla Provincia;

e) determina i criteri per la manutenzione e per la gestione delle opere di prevenzione.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, sono opere d’interesse provinciale quelle poste a difesa di strutture e infrastrutture della Provincia, nonché di beni immobili funzionali all’esercizio di servizi pubblici provinciali. Sono opere d’interesse locale, a carattere comunale o sovracomunale, quelle poste a difesa di beni, di strutture e infrastrutture dei comuni o rispettivamente delle comunità, nonché quelle poste a difesa di beni funzionali all’esercizio di servizi pubblici locali di titolarità dei comuni o delle comunità.

3. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la redazione del piano generale delle opere di prevenzione, che è predisposto dalla Provincia con la collaborazione dei comuni e delle comunità territorialmente interessati.

4. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige ed è reso disponibile per chiunque intenda consultarlo, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

5. Il piano generale delle opere di prevenzione trova attuazione nella pianificazione locale degli interventi e, relativamente alle opere d’interesse provinciale, mediante gli strumenti della programmazione provinciale settoriale degli investimenti.

 

     Art. 13. Soggetti competenti per la realizzazione delle opere di prevenzione

1. Le opere incluse nel piano generale delle opere di prevenzione preordinate alla difesa di beni pubblici e privati sono realizzate, in base alle leggi vigenti e secondo quanto previsto dal piano medesimo, dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che ha dato origine al pericolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da quest’articolo.

2. La Provincia e i comuni, singolarmente o associati mediante le comunità, possono realizzare, con onere a loro carico, le opere classificate dal piano generale delle opere di prevenzione come opere d’interesse provinciale e rispettivamente come opere d’interesse locale a carattere comunale o sovracomunale nonché provvedere alla loro manutenzione, previo accordo con i proprietari dei beni che hanno dato origine al pericolo. In mancanza dell’accordo la Provincia, i comuni o le comunità possono provvedere alla realizzazione delle opere, previa diffida ai suddetti soggetti.

3. La Provincia, d’intesa con lo Stato, può realizzare le opere di prevenzione relative ai beni di proprietà statale la cui gestione o manutenzione è ad essa delegata, o ai beni funzionali a servizi e attività delegate dallo Stato alla Provincia.

4. Quando, a seguito di circostanze sopravvenute e impreviste, si rende necessaria la realizzazione di opere di prevenzione urgente per fronteggiare situazioni di rischio molto elevato e la loro realizzazione è incompatibile con i tempi d’inserimento nel piano delle opere di prevenzione e negli strumenti di programmazione previsti dalle leggi vigenti, oppure con le priorità d’intervento da essi stabilite, queste opere sono realizzate anche in assenza della loro previsione nei predetti strumenti o in deroga alle suddette priorità.

5. Quando le opere di prevenzione urgente sono conseguenti e consecutive a un evento calamitoso già verificatosi e si rendono necessarie per contenere il protrarsi o l’aggravamento del rischio oppure il verificarsi di nuovi rischi, per la loro realizzazione e per il loro finanziamento si applicano le disposizioni previste per i lavori di somma urgenza e per gli interventi di gestione delle emergenze nonché l’articolo 45, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

6. La Provincia interviene in via sostitutiva, previa diffida, per la realizzazione delle opere di prevenzione di competenza dei comuni o delle comunità, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, se essi non vi provvedono, con obbligo della manutenzione a carico dei medesimi; la Provincia recupera le spese sostenute per la realizzazione delle opere dai comuni o dalle comunità competenti nell’ambito delle assegnazioni delle risorse finanziarie disposte ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006.

7. L’intervento sostitutivo della Provincia è attuato anche in caso d’inerzia nella realizzazione dell’opera da parte dei soggetti diversi dai comuni e dalle comunità. In tal caso l’intervento è preceduto da una diffida rivolta al soggetto tenuto a provvedere e l’onere finanziario e di manutenzione è a carico dello stesso.

8. Quando i soggetti tenuti a realizzare le opere di prevenzione previste da questo articolo o a garantire la loro manutenzione non sono in grado di provvedervi, in ragione dell’estensione, della complessità tecnica o organizzativa oppure dell’onerosità dell’intervento, vi provvede, su richiesta, la Provincia, con onere finanziario a carico del bilancio provinciale. In questo caso la Provincia assume le determinazioni in ordine alla spettanza dell’obbligo di manutenzione delle opere, in relazione alla complessità della manutenzione stessa.

9. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione ai comuni e alle comunità, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, delle risorse per il finanziamento delle opere d’interesse locale e della loro manutenzione straordinaria inserite nel piano generale delle opere di prevenzione.

10. La Provincia può rivalersi totalmente o parzialmente della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di prevenzione nei confronti dei soggetti che hanno causato o aggravato il rischio. A tal fine la Provincia acquisisce preliminarmente il parere del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, che valuta la sussistenza dei presupposti tecnici e di responsabilità, e può provvedere al recupero delle spese mediante ricorso alla procedura di riscossione coattiva.

 

     Art. 14. Progetti delle opere di prevenzione

1. I soggetti tenuti alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui all’articolo 13 presentano alla Provincia i relativi progetti, corredati da un piano di manutenzione, per l’ottenimento dei pareri e degli atti autorizzativi comunque denominati. A tal fine la Provincia indice la conferenza di servizi;

si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa). Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonché all’indizione della medesima provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice interessata. Le prescrizioni adottate dalla conferenza di servizi sono vincolanti.

2. Quando il progetto presentato ai sensi del comma 1 prevede la realizzazione dell’opera anche su beni diversi da quello che ha dato origine al pericolo, rispettivamente la Provincia, il comune o la comunità, in base alla classificazione delle opere prevista dall’articolo 13, comma 2, promuovono forme di coordinamento tra i privati interessati, anche procedendo, se necessario, all’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione della parte dell’opera che ricade su beni diversi da quello che ha dato origine al pericolo.

3. L’ultimazione delle opere di prevenzione e la loro esecuzione in conformità al progetto secondo quanto espresso dalla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono accertate attraverso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici. L’accertamento è comunicato alla Provincia, anche per il conseguente adeguamento del piano generale delle opere di prevenzione e, se occorre, della carta dei rischi.

 

Capo II

Delocalizzazione degli insediamenti ubicati in aree a rischio

 

     Art. 15. Redazione e approvazione del piano di delocalizzazione

1. La Provincia e i comuni, singoli o associati mediante le comunità, il cui territorio è interessato da situazioni di rischio molto elevato possono stipulare accordi per la redazione di piani di delocalizzazione delle strutture abitative e delle infrastrutture pubbliche e private insistenti su porzioni del territorio provinciale perimetrate e caratterizzate dal predetto rischio, per le quali la rimozione o la riduzione del rischio mediante la realizzazione di opere o interventi di prevenzione risulta impossibile o finanziariamente, tecnicamente oppure organizzativamente più onerosa rispetto alla delocalizzazione.

2. I piani di delocalizzazione sono redatti sulla base delle evidenze delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi nonché di studi, analisi e valutazioni approfondite, e sono approvati d’intesa tra la Giunta provinciale e gli altri enti che hanno stipulato l’accordo previsto nel comma 1. I piani individuano le opere da delocalizzare nonché la specifica localizzazione e consistenza dei siti interessati dalla nuova localizzazione, e definiscono le opere a livello di progettazione preliminare.

3. Per l’approvazione dei piani di delocalizzazione è indetta la conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale n. 13 del 1997 e dalla legge provinciale n. 23 del 1992, come disciplinata dall’articolo 14, comma 1, di questa legge, anche ai fini del conseguimento dell’effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. A tal fine la Giunta provinciale determina i contenuti minimi del piano e la documentazione necessaria per l’esame da parte della conferenza di servizi.

Alla conferenza di servizi partecipano gli enti territoriali interessati sia alla delocalizzazione che alla rilocalizzazione dei beni. L’approvazione da parte della Provincia dei piani di delocalizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere ivi previste.

4. La Provincia acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, la proprietà dei siti occorrenti per la nuova localizzazione dei beni da delocalizzare e successivamente li assegna ai soggetti pubblici e privati interessati dalla delocalizzazione, quali siti di nuova localizzazione, con procedure idonee a garantire la scelta imparziale degli assegnatari. I comuni garantiscono la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei siti e delle altre opere di propria competenza.

 

     Art. 16. Realizzazione degli interventi di delocalizzazione

1. I piani di delocalizzazione possono essere attuati sulla base di convenzioni stipulate tra la Provincia e i comuni, singoli o associati mediante le comunità, il cui territorio è interessato dalle situazioni di rischio, nonché i proprietari dei beni da delocalizzare inclusi nei piani. Le convenzioni disciplinano i rapporti giuridici e finanziari tra questi soggetti e, in particolare, assicurano ai proprietari dei beni immobili inclusi nei piani di delocalizzazione la proprietà dei siti necessari per la ricostruzione, nonché la concessione dei diritti edificatori, e definiscono i relativi oneri, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi e per la concessione dei contributi della Provincia previsti dal titolo X per la ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture in altro sito. Al fine della concessione dei contributi previsti dal titolo X i beni da delocalizzare sono equiparati a quelli distrutti.

2. Quando i beni da delocalizzare ricadenti nel piano sono di proprietà di soggetti non aderenti alla convenzione ed essi non dichiarano al comune nel cui territorio si trovano questi beni e alla Provincia di provvedere in proprio al reperimento di idonei immobili sostitutivi o di rinunciare all’utilizzo dei beni da delocalizzare individuati nel piano e alla loro ricostruzione nei siti di delocalizzazione previsti dal piano stesso, il comune, previa diffida del sindaco ai proprietari affinché aderiscano alla convenzione, può provvedere d’ufficio alla delocalizzazione. In questo caso il comune si rivale delle spese sostenute nei confronti del proprietario inadempiente, per l’importo eccedente quello che spetterebbe a titolo di contributo previsto da questa legge per la ricostruzione a seguito di calamità.

3. La Provincia acquisisce dai proprietari, anche mediante espropriazione per pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), i beni immobili da delocalizzare inclusi nei piani di delocalizzazione nonché le relative aree di sedime e di pertinenza. L’acquisizione è a titolo gratuito nei casi in cui il proprietario ha accesso ai contributi previsti dal titolo X. Compatibilmente con le situazioni di rischio che interessano il relativo territorio, questi beni, quando non sono utilizzabili dalla Provincia per i propri fini istituzionali, possono essere ceduti ai comuni anche in deroga all’articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

4. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse per il finanziamento delle opere d’interesse locale inserite nei piani di delocalizzazione, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo e dell’articolo 15.

 

Capo III

Prevenzione di specifiche tipologie di pericoli e di rischi

 

     Art. 17. Prevenzione degli incendi

1. L’esercizio delle funzioni di prevenzione degli incendi spetta alla Provincia, fatta eccezione per le attività di formazione, di addestramento, d’informazione alla popolazione, di studio e di ricerca in materia di servizi antincendi, alle quali provvedono la Provincia nonché gli altri enti e i soggetti individuati dal titolo V, capo III. Ai fini di questa legge la prevenzione degli incendi comprende:

a) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi di attività e di costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali, di impianti, prodotti e attrezzature;

b) lo svolgimento dei servizi di vigilanza antincendi nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

c) la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

d) l’attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione e di controllo degli incendi in favore di soggetti pubblici e privati;

e) la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature e processi, finalizzati a garantire la sicurezza in caso d’incendi;

f) l’attività di formazione, di addestramento, di informazione alla popolazione, di studio e di ricerca in materia di servizi antincendi.

2. La Provincia esercita la funzione di prevenzione degli incendi, avvalendosi del comitato provinciale di prevenzione degli incendi e del corpo permanente provinciale, per svolgere le attività previste dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in collaborazione, limitatamente alle attività previste dalla lettera b), con i corpi volontari e con le relative unioni.

3. Per l’adozione del certificato di prevenzione incendi, dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di verifica, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi, il corpo permanente provinciale, oltre ad eseguire direttamente le valutazioni e gli accertamenti necessari, acquisisce dai responsabili delle attività soggette all’applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa stessa rilasciate da enti, da laboratori o da professionisti abilitati e autorizzati secondo le disposizioni statali.

4. I certificati di prevenzione incendi, i provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di verifica, di collaudo e di certificazione riguardanti la prevenzione degli incendi, gli esiti dei sopralluoghi di verifica e di vigilanza in ordine al rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi sono trasmessi agli interessati e al sindaco del comune territorialmente competente.

5. Al personale incaricato delle attività di prevenzione degli incendi è concesso l’accesso alle proprietà pubbliche e private per lo svolgimento dei compiti d’istituto, analogamente a quanto disposto per le corrispondenti figure previste dalla normativa statale.

6. Se i titolari delle attività soggette alla normativa sulla prevenzione degli incendi omettono di richiedere il rilascio o il rinnovo degli atti previsti dalla normativa stessa o lo svolgimento dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nei luoghi dove i servizi medesimi sono obbligatori, o se è accertata l’inosservanza della normativa e delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi, il corpo permanente provinciale ne dà comunicazione al comandante del corpo volontario competente per territorio e al sindaco, il quale può disporre la sospensione delle attività per il tempo necessario alla loro regolarizzazione.

7. Se nell’esercizio delle attività di prevenzione degli incendi sono rilevate condizioni di rischio il comandante del corpo permanente provinciale prescrive tutte le misure necessarie e urgenti per la messa in sicurezza delle persone, delle opere e del territorio. Il corpo permanente provinciale attua le misure urgenti e indifferibili di propria competenza e dà immediata comunicazione della situazione di rischio, delle misure già adottate e di quelle da adottare al sindaco e alle autorità competenti per l’adozione delle determinazioni e degli atti di loro competenza, nonché al titolare delle attività interessate dal rischio e al comandante del corpo volontario competente per territorio.

8. Per prevenire gli incendi i comuni provvedono all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi antincendi nei luoghi pubblici e al rifornimento idrico più appropriato alle possibilità locali.

9. Il comandante del corpo permanente provinciale e i comandanti dei corpi volontari territorialmente competenti fanno parte di diritto rispettivamente della commissione edilizia del Comune di Trento e delle commissioni edilizie costituite presso gli altri comuni della provincia di Trento, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi). Quando presso il medesimo comune sono costituiti più corpi volontari il sindaco individua il comandante di uno dei corpi per la partecipazione, quale componente di diritto, alla commissione edilizia comunale.

10. Con regolamento possono essere adottate disposizioni per la semplificazione e per il coordinamento dei procedimenti amministrativi di prevenzione degli incendi con i procedimenti di competenza della commissione di vigilanza, istituita ai sensi dell’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Il regolamento prevede la partecipazione di diritto del comandante del corpo permanente provinciale alla commissione di vigilanza e può disciplinare il rilascio all’interessato da parte della Provincia di autorizzazioni cumulative, anche con prescrizioni tecniche e organizzative, per lo svolgimento di una pluralità di spettacoli, di manifestazioni e di eventi appartenenti a una medesima tipologia di attività di pubblico spettacolo e d’intrattenimento soggetta al controllo della commissione di vigilanza o dei vigili del fuoco, che si svolgono, con carattere di ripetitività o di periodicità, nelle stesse strutture o negli stessi siti e in presenza di situazioni ambientali, strutturali e di sicurezza prevedibilmente invariate.

 

     Art. 18. Servizi di vigilanza antincendio

1. Ai servizi di vigilanza antincendio provvede il personale del corpo permanente provinciale e quello dei corpi volontari. Allo svolgimento di questi servizi provvedono anche gli ispettori e i vice-ispettori delle unioni che, appositamente formati secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, esercitano le funzioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria in conformità a quanto previsto dalla normativa statale per il personale di corrispondente grado o qualifica appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico devono richiedere i servizi obbligatori di vigilanza a pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. I servizi di vigilanza antincendio sono resi in esecuzione delle prescrizioni contenute nel certificato di prevenzione incendi, nei provvedimenti prescrittivi, autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi e nelle deliberazioni della commissione di vigilanza nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Questi provvedimenti sono trasmessi in copia, non appena sono stati adottati e comunque prima dello svolgimento del servizio di vigilanza, al corpo volontario territorialmente competente e, quando non sono stati adottati dal corpo permanente provinciale, anche a quest’ultimo.

4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio a pagamento nei locali, presso gli impianti, gli stabilimenti, i laboratori, i depositi, i magazzini e presso simili strutture diverse da quelle in cui tali servizi sono obbligatori. Questi servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale del corpo permanente e dei corpi volontari.

5. Rimangono fermi gli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza antincendio stabiliti dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro e dei gestori dei locali e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico.

 

     Art. 19. Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici

1. La Provincia adotta appositi regolamenti contenenti le disposizioni volte a definire le misure per la prevenzione e per la gestione dei seguenti pericoli e rischi:

a) pericoli di incidenti disciplinati dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

b) pericoli di incidenti nei voli aerei a bassa quota connessi con la presenza di cavi sospesi e di altri ostacoli al volo.

2. I regolamenti previsti nel comma 1 possono imporre l’obbligo di adottare particolari misure gestionali e strutturali di difesa dai pericoli e dai rischi agli enti competenti e ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o utilizzatori dei beni da cui hanno origine le situazioni di pericolo, oppure ai gestori delle attività che causano le situazioni di rischio oggetto della predetta disciplina regolamentare. I regolamenti:

a) garantiscono il rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni statali;

b) definiscono gli adempimenti e le misure per prevenire, controllare e contrastare i rischi; in particolare per i cavi e gli ostacoli alla navigazione aerea prevedono la disposizione di idonei dispositivi di segnalazione secondo prescrizioni tecniche conformi alla disciplina vigente in materia;

c) individuano i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti stessi;

d) nel rispetto delle competenze spettanti agli enti locali, definiscono le strutture provinciali, i soggetti e le autorità competenti per le funzioni e i compiti previsti dai regolamenti stessi, secondo i principi di decentramento, sussidiarietà e adeguatezza;

e) definiscono i compiti spettanti alle strutture operative della protezione civile, compatibilmente con le disposizioni organizzative di questa legge;

f) perseguono, se possibile, il coordinamento e il raccordo tra i procedimenti in materia di protezione civile e quelli in materia di tutela dell’ambiente, di prevenzione degli incendi, di urbanistica e di pianificazione territoriale, di igiene, di sicurezza pubblica e negli ambienti di lavoro;

g) individuano procedure semplificate per gli adempimenti previsti nei regolamenti, anche in deroga alla normativa provinciale vigente in materia di servizi antincendi, di protezione civile, di lavori pubblici d’interesse provinciale e di urbanistica, quando ciò è indispensabile per garantire l’immediata ed efficiente tutela dell’incolumità delle persone, della sicurezza dell’ambiente e dell’integrità dei beni;

h) disciplinano le modalità di collaborazione istituzionale per la redazione degli atti e dei documenti previsti dai regolamenti stessi;

i) definiscono le modalità per la pubblicità preventiva e successiva degli atti d’interesse della popolazione e per la consultazione degli enti istituzionali e degli interessati ai procedimenti per l’adozione degli atti a natura pianificatoria;

j) garantiscono la massima trasparenza, conoscibilità e diffusione dei dati riguardanti la definizione e la delimitazione dei pericoli e dei rischi, nonché le misure di protezione individuale e collettiva;

k) prevedono, se possibile, i casi e le modalità dell’intervento sostitutivo della Provincia in caso d’inadempimento da parte dei soggetti tenuti alla realizzazione degli adempimenti previsti da ciascun regolamento;

l) definiscono le procedure di allertamento e di gestione dell’emergenza da adottare al verificarsi di un incidente;

m) definiscono le sanzioni amministrative e il regime di vigilanza.

3. Ai gestori di servizi d’interesse pubblico nei settori dell’energia elettrica, della telefonia, dell’acqua e del gas possono essere concessi finanziamenti a parziale copertura delle spese necessarie per lo spostamento in luogo sicuro degli impianti necessari all’erogazione del servizio situati in zone soggette a rischio idrogeologico e nivologico ed esposti a tale rischio. La Giunta provinciale individua le zone a rischio, i tipi di impianto, la spesa ammissibile e i parametri di calcolo del contributo, che non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il finanziamento può essere concesso a condizione che il gestore sottoscriva l’impegno a concludere l’intervento con le modalità e con le scadenze indicate dalla Provincia.

 

Titolo V

Attività di protezione

 

Capo I

Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale

 

     Art. 20. Piani di protezione civile

1. Gli strumenti della pianificazione di protezione civile sono:

a) il piano di protezione civile provinciale riferito al territorio provinciale;

b) i piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovracomunali riferiti rispettivamente al territorio di ciascun comune e a quello di ciascuna comunità.

2. I piani di protezione civile definiscono l’organizzazione dell’apparato di protezione civile e dei servizi antincendi, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analiticità e di dettaglio in relazione all’interesse provinciale o locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizzano le attività di protezione previste in questo titolo e in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianificano le attività di gestione dell’emergenza e individuano le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali. I piani, inoltre, disciplinano il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla protezione civile provinciale. I piani di protezione civile definiscono le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti dei medesimi piani.

3. Il piano di protezione civile provinciale definisce in particolare:

a) i criteri per l’allertamento da parte della centrale unica di emergenza delle strutture operative della protezione civile nonché, secondo i principi di efficienza, di immediatezza dell’intervento, di adeguatezza e di sussidiarietà, il suo coordinamento con il servizio di reperibilità provinciale e con i servizi che assicurano a livello locale l’immediata risposta alle chiamate di emergenza;

b) l’organizzazione del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile e le modalità uniformi sull’intero territorio provinciale per l’avviso alla popolazione per le emergenze imminenti o in atto;

c) la connotazione e l’architettura generale d’implementazione e di gestione del sistema di radiocomunicazione e del sistema informativo provinciale della protezione civile;

d) l’intervento coordinato delle strutture competenti per il soccorso sanitario e di quelle competenti per la protezione civile, definito d’intesa tra l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia;

e) l’apporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in caso di emergenze rilevanti sotto il profilo ambientale e sanitario, per i controlli dei fattori fisici, chimici e biotossicologici, definito d’intesa tra il dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi e i suddetti organismi;

f) gli indirizzi per l’individuazione e per l’allestimento di aree attrezzate funzionali alle attività di soccorso pubblico e di gestione dell’emergenza;

g) l’individuazione di strutture di accoglienza provvisoria della popolazione sfollata in caso di emergenze;

h) gli indirizzi per la formazione degli operatori di protezione civile e per le attività d’informazione e sensibilizzazione della popolazione, compreso l’addestramento.

4. I piani di protezione civile locali definiscono in particolare le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile, con riferimento a quelle di interesse comunale e sovracomunale e, in relazione ad esse, individuano le risorse e i servizi messi a disposizione dai comuni e dalla comunità. I piani di protezione civile sovracomunali, redatti sulla base dei piani di protezione civile comunali, disciplinano nelle attività e negli interventi di protezione civile il coordinamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni e delle altre strutture operative di protezione civile dei comuni facenti parte della comunità e, in particolare, le misure organizzative idonee a garantire un servizio continuato di ricevimento delle chiamate di allertamento della centrale unica di emergenza provinciale e di qualsiasi altro allarme.

 

     Art. 21. Redazione e approvazione dei piani di protezione civile

1. La Giunta provinciale approva, anche per stralci, il piano di protezione civile provinciale, sentiti i comuni e le comunità territorialmente interessati riguardo agli aspetti relativi a specifici scenari di carattere locale. Alla redazione della proposta del piano di protezione civile provinciale provvede la Provincia; vi concorrono anche il presidente della federazione dei corpi volontari e, su sua indicazione, gli ispettori delle unioni competenti per specifici aspetti o aree territoriali. La proposta del piano di protezione civile provinciale è trasmessa al Commissario del Governo per la provincia di Trento, per il coordinamento con le amministrazioni e con le autorità dello Stato.

2. Alla redazione dei piani di protezione civile comunali concorrono i comandanti dei corpi volontari e il volontariato locale e per quelli sovracomunali anche gli ispettori delle unioni distrettuali.

3. Le comunità trasmettono alla Provincia le proposte dei piani di protezione civile sovracomunali. Ai fini dell’approvazione dei piani da parte delle comunità la Provincia accerta e comunica la compatibilità e il coordinamento delle proposte dei piani di protezione civile sovracomunali con il piano di protezione civile provinciale nonché con gli atti e con i documenti di carattere generale, programmatorio e d’indirizzo della Provincia.

La Provincia può impartire prescrizioni alle comunità per garantire la compatibilità e il coordinamento con il piano di protezione civile provinciale e la conformità alla normativa vigente.

4. I piani di protezione civile sovracomunali sono approvati dalla comunità con l’assenso dei comuni facenti parte della comunità per quanto attiene alle competenze proprie di ciascun comune e all’impiego delle risorse strumentali e organizzative a sua disposizione. Il comune dissenziente rispetto alla proposta di piano di protezione civile sovracomunale rimane escluso dalla pianificazione della comunità, pur conservando i doveri, i compiti e le responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile nel suo territorio, compreso l’obbligo di dotarsi di un proprio piano di protezione civile comunale. Se i comuni dissenzienti costituiscono più di un terzo della totalità dei comuni facenti parte della comunità, la Giunta provinciale, previa diffida ad approvare il piano con il consenso di almeno due terzi dei comuni entro un termine non inferiore a centottanta giorni dal ricevimento della diffida, approva in via sostitutiva il piano di protezione civile sovracomunale con le eventuali modifiche per assicurare l’efficacia e il coordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile nell’ambito dell’intero territorio della comunità. Il piano approvato dalla Giunta provinciale ha effetto vincolante per la comunità e per tutti i comuni che vi fanno parte, fino all’approvazione di un nuovo piano da parte della comunità.

5. Per la predisposizione, la gestione e l’attuazione dei piani di protezione civile la Provincia, le comunità e i comuni sono autorizzati al trattamento dei dati personali relativi agli operatori e alla popolazione, inclusi i dati sensibili relativi allo stato di salute della popolazione assistita.

6. La Giunta provinciale definisce le modalità e gli adempimenti di competenza della Provincia previsti dai commi 3 e 4 in relazione all’approvazione dei piani di protezione civile sovracomunali.

 

     Art. 22. Piani di emergenza

1. Quando è già individuato sul territorio un rischio specifico o una tipologia di rischio particolarmente significativa per la sua estensione, complessità o gravità oppure per l’elevata probabilità di accadimento di un evento calamitoso o per l’entità dei danni che l’evento potrebbe produrre, l’ente competente secondo quanto previsto da quest’articolo redige il piano di emergenza avente ad oggetto l’organizzazione delle procedure d’intervento in emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione riferite a quello stesso rischio.

2. La Provincia approva i piani di emergenza con riferimento a particolari tematismi e scenari di rischio, a tipologie di rischio ad estensione territorialmente diffusa o a rischi fronteggiabili con le attività e con gli interventi d’interesse provinciale, assicurandone la compatibilità con il piano di protezione civile provinciale.

3. Le comunità approvano i piani di emergenza che definiscono le procedure relative alla gestione di singole situazioni di rischio ad estensione territorialmente circoscritta e fronteggiabili con le attività e gli interventi d’interesse locale, garantendone la compatibilità con i piani di protezione civile locali e tenendo conto della presenza sul territorio delle strutture ricettive turistiche ricadenti in un’area perimetrata caratterizzata da un livello elevato di rischio idrogeologico o valanghivo.

4. Per la redazione delle proposte dei piani di emergenza e per la loro approvazione si applica l’articolo 21 e, in quanto compatibile, la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 6 dello stesso articolo. La Giunta provinciale può approvare il piano di emergenza locale in via sostitutiva, in luogo della comunità competente, previa diffida alla comunità stessa nei casi previsti dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo.

 

Capo II

Strumenti per l'allertamento, per il presidio immediato

e per la logistica della protezione civile

 

     Art. 23. Centrale unica di emergenza

1. La Giunta provinciale stabilisce un numero unico di emergenza per la ricezione delle richieste di soccorso urgente e degli allarmi riguardanti le emergenze in atto e le situazioni di pericolo imminente rientranti nelle materie di competenza della Provincia.

2. E’ istituita l’agenzia denominata "centrale unica di emergenza", per l’espletamento del servizio continuato di ricezione degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti al numero unico di emergenza, nonché per l’allertamento delle strutture operative della protezione civile competenti in relazione alla tipologia, alla localizzazione, all’estensione, all’intensità e alla complessità dell’evento. L’agenzia è incardinata nel dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è disciplinata con apposito atto organizzativo della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, che determina anche la data di operatività della centrale unica di emergenza.

3. La Giunta provinciale, nell’ambito del piano di protezione civile provinciale, stabilisce i criteri per l’allertamento da parte della centrale unica di emergenza delle strutture operative della protezione civile, secondo i principi di efficienza, di immediatezza dell’intervento, di adeguatezza e di sussidiarietà. Il dirigente generale della protezione civile, su proposta del responsabile della centrale unica di emergenza, adotta uno o più protocolli riguardanti le procedure di allertamento, predisposti in collaborazione tra la centrale unica, il corpo permanente provinciale e la federazione dei corpi volontari. Il dirigente generale della protezione civile trasmette alle strutture operative della protezione civile, anche a partecipazione volontaria, le proposte dei protocolli e fissa un termine non inferiore a quindici giorni, entro il quale le predette strutture possono formulare osservazioni, per gli aspetti di propria competenza. Decorso il termine fissato per le osservazioni il dirigente generale della protezione civile adotta i protocolli di allertamento.

4. L’atto organizzativo che disciplina l’agenzia prevede l’istituzione di un consiglio di amministrazione e ne determina la composizione, garantendo la rappresentatività delle strutture operative della protezione civile individuate dall’articolo 4 e degli organismi pubblici e privati che operano nelle attività di soccorso per le varie tipologie di emergenze e che aderiscono alla centrale unica.

5. L’atto organizzativo che disciplina l’agenzia regola le modalità di messa a disposizione dei beni, dei sistemi, delle reti e delle attrezzature della Provincia necessari per il funzionamento dell’agenzia.

6. Mediante accordo tra la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le organizzazioni sindacali, sono determinate le modalità di trasferimento alla Provincia e di inquadramento volontario, su richiesta degli interessati, nel ruolo unico del personale provinciale, dei dipendenti in servizio presso l’azienda stessa, alla data di operatività dell’agenzia, con mansioni relative alle attività di soccorso in emergenza, per un loro impiego nell’ambito dell’agenzia, secondo modalità compatibili con l’ordinamento del personale della Provincia e garantendo il mantenimento del trattamento economico in godimento alla data di inquadramento.

7. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a trasferire o a mettere a disposizione della Provincia, per il funzionamento dell’agenzia, beni, attrezzature, reti, sistemi di comunicazione, di gestione e di condivisione dei dati, nonché a trasferire contratti in corso di stipulazione o di esecuzione, iniziative e investimenti in corso di realizzazione, rapporti giuridici e finanziari e quant’altro occorre per il funzionamento dell’agenzia sulla base di apposite convenzioni, che determinano anche i rapporti finanziari tra l’azienda e la Provincia.

8. Alle spese per il funzionamento dell’agenzia e per i suoi investimenti provvede la cassa provinciale antincendi. L’agenzia non adotta i documenti contabili previsti dall’articolo 32, comma 4, lettera d), della legge provinciale n. 3 del 2006; non è costituito l’organo di revisione dei conti.

9. Per favorire l’unificazione di tutte le centrali di emergenza sotto un numero unico di emergenza europeo, in attuazione della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza, nonché della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la Provincia è autorizzata a promuovere ogni altra iniziativa volta a garantire il coordinamento tra le attività della centrale unica di emergenza e delle altre centrali operative istituite nell’ambito dei servizi di competenza statale, locale e dei soggetti erogatori di servizi pubblici, o a parteciparvi.

 

     Art. 24. Servizio di reperibilità provinciale

1. A supporto dell’attività della centrale unica di emergenza, nella prima fase di valutazione degli eventi per le decisioni da assumere con immediatezza e per l’attivazione degli interventi indifferibili, la Provincia organizza e gestisce un servizio di reperibilità, svolto dai suoi dipendenti al di fuori del normale orario di lavoro, in modo da assicurare lo svolgimento dei suddetti compiti in via continuativa, ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite l’organizzazione e le modalità di espletamento del servizio di reperibilità.

 

     Art. 25. Strumenti, segni distintivi della protezione civile e riconoscimenti al merito

1. Per l’identificazione delle strutture operative, del personale e dei mezzi d’opera della protezione civile è adottato un apposito emblema, approvato dalla Giunta provinciale. E’ fatto salvo l’utilizzo dell’emblema dei servizi antincendi della provincia di Trento.

2. Il personale delle strutture operative della protezione civile è dotato di un’apposita tessera di riconoscimento. L’esibizione della tessera consente l’accesso, anche con mezzi, alle proprietà pubbliche e private, per lo svolgimento delle attività di protezione civile e dei servizi antincendi previste da questa legge, analogamente a quanto disposto per le corrispondenti figure previste dalla normativa statale, fermo restando il diritto ai risarcimenti e agli indennizzi dovuti ai sensi della normativa vigente. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche e i modi per l’utilizzo dell’emblema e della tessera di riconoscimento.

3. Per svolgere le attività disciplinate da questa legge la Provincia organizza e implementa un sistema di raccolta, aggiornamento, gestione e comunicazione dei dati rilevanti per le attività della protezione civile. A tal fine è autorizzato il trattamento, fatta eccezione per la diffusione, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dei dati personali previsti dalle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4 riguardanti gli operatori di protezione civile professionali e volontari e la popolazione assistita, per garantire il soccorso alle popolazioni e l’incolumità di ogni cittadino, nonché per rendere snelle e tempestive le attività della protezione civile.

4. La Provincia implementa e organizza la rete radiomobile provinciale della protezione civile, che consente il collegamento tra le strutture operative della protezione civile individuate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale può autorizzare l’utilizzo delle infrastrutture di rete, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di telecomunicazioni, per altri servizi pubblici provinciali o locali e può assumere a proprio carico gli oneri relativi agli investimenti per i collegamenti e per gli apparati locali. Relativamente all’utilizzo delle infrastrutture di rete e dei collegamenti e apparati per i servizi pubblici locali l’autorizzazione è subordinata all’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

5. Il commissario per l’emergenza può autorizzare, con oneri a carico della Provincia, l’utilizzo temporaneo delle strutture e degli apparati della rete radiomobile provinciale da parte di strutture organizzative della Provincia e di soggetti pubblici o privati addetti alla gestione di servizi pubblici, anche economici, diversi da quelli costituenti strutture operative della protezione civile, esclusivamente nell’ambito della gestione delle emergenze o nell’imminenza di eventi calamitosi e per la relativa attività di formazione, disponendo le necessarie misure organizzative.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, compresi quelli per il funzionamento delle reti, provvede la cassa provinciale antincendi, nei casi e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

7. Le strutture operative della protezione civile individuate con apposito regolamento della Provincia sono dotate di mezzi immatricolati come mezzi in dotazione alla protezione civile della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il regolamento che individua i mezzi in dotazione alla protezione civile disciplina anche la loro immatricolazione e la loro guida, in esecuzione dell’articolo 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa in emergenza, secondo quanto previsto dall’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 ottobre 2009 (Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile).

8. Fermo restando quanto previsto dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, nonché dalla legge provinciale n. 26 del 1988, in ordine alla cessione gratuita in proprietà o in godimento di beni della Provincia, i beni immobili della Provincia e i loro arredi possono essere ceduti in uso a titolo gratuito alle strutture operative della protezione civile e a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di protezione civile o di attività connesse o strumentali ad essa, sulla base di apposite convenzioni, prescindendo dal vincolo temporale quinquennale di permanenza nel patrimonio della Provincia previsto dall’articolo 38, comma 1, della legge sui contratti e sui beni provinciali.

9. I beni mobili della Provincia dichiarati dal dirigente della struttura che li ha in gestione ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge sui contratti e sui beni provinciali non più indispensabili per lo svolgimento dei compiti della struttura stessa o da sostituire possono essere ceduti a titolo gratuito per le attività e gli interventi di protezione civile, nonché per far fronte a eccezionali situazioni di bisogno della popolazione, anche fuori dal territorio provinciale, alle strutture operative della protezione civile e a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, prescindendo dalla dichiarazione prevista dall’articolo 42, comma 3, della legge sui contratti e sui beni provinciali. I consegnatari dei beni previsti dall’articolo 48 della legge sui contratti e sui beni provinciali comunicano l’avvenuta cessione alla struttura competente per la tenuta e l’aggiornamento degli inventari dei beni della Provincia, che provvede all’eliminazione dei beni ceduti dal patrimonio provinciale. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale copia dei provvedimenti relativi ai beni mobili ceduti secondo quanto previsto da questo comma.

10. Agli operatori professionali e volontari della protezione civile e dei servizi antincendi, oltre alle benemerenze e ai riconoscimenti al merito e al valore previsti dalle norme statali possono essere conferiti dal Presidente della Provincia riconoscimenti, anche di natura economica, per meriti conseguiti e per alti atti di coraggio effettuati nell’ambito della protezione civile provinciale e del servizio antincendi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

Capo III

Formazione, addestramento e informazione in materia di protezione civile

 

     Art. 26. Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile

1. Per i vigili del fuoco e per gli operatori volontari della protezione civile e dei servizi antincendi è richiesta un’adeguata formazione teorico-pratica. La formazione si articola in un livello di base e in livelli specifici, necessari per lo svolgimento delle attività tecniche di carattere specialistico, dei compiti di coordinamento di più interventi nell’ambito della gestione dell’emergenza e di direzione dei soccorsi, nonché per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali vigenti riguardo ai livelli e agli standard di formazione e di addestramento richiesti agli operatori addetti ai compiti della sicurezza individuale e collettiva in particolari ambienti, compresi i luoghi di lavoro, nonché riguardo ai requisiti richiesti ai soggetti che curano la formazione di questi operatori, i livelli di formazione sono acquisiti tramite la frequenza di percorsi di formazione e di addestramento o tramite il riconoscimento di crediti formativi in base a:

a) esperienze di operatività acquisite;

b) competenze professionali;

c) particolari esperienze maturate o svolgimento di compiti in settori specialistici o di coordinamento.

3. I percorsi di formazione sono diversificati, di norma, in base al settore di operatività delle strutture pubbliche e delle organizzazioni di volontariato, ai compiti che l’operatore svolge o si prepara a svolgere nell’ambito del settore stesso, al livello di esperienza e di specializzazione già acquisiti. Per favorire la partecipazione degli operatori volontari alle iniziative di formazione, compreso l’addestramento, sono concesse le agevolazioni previste dall’articolo 55, comma 1. Ai corsi e alle iniziative di formazione specialistica per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria diretti ai vigili del fuoco volontari è ammesso a partecipare il personale volontario avente grado e mansioni di ispettore o di vice-ispettore dell’unione.

4. Un ambito specifico di formazione è rivolto agli interventi di emergenza in campo internazionale, dove vengono richiesti requisiti di conoscenza dei contesti e delle tradizioni culturali dei luoghi. A questo scopo, e con cadenza annuale, è attivato un corso mirato, funzionale all’acquisizione da parte degli operatori di protezione civile degli elementi di base e specialistici per gli interventi che riguardano situazioni di conflitto acuto e di guerra, realtà segnate da emergenze ambientali e catastrofi naturali, situazioni di impoverimento estremo causate da guerre, cambiamenti climatici, eventi naturali. Per quest’attività formativa è stipulata un’apposita convenzione con il Centro di formazione alla solidarietà internazionale di Trento.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di quest’articolo e, in particolare, sono stabiliti i livelli specifici di formazione e le relative modalità di acquisizione, nonché le iniziative di formazione teorico-pratica, che si devono concludere con la verifica delle abilità acquisite. La deliberazione può prevedere che le prestazioni formative possono essere fornite dall’ente o dal soggetto formatore, con rimborso delle spese sostenute per l’erogazione del servizio a carico degli enti e delle organizzazioni beneficiarie della formazione.

 

     Art. 27. Formazione del corpo permanente provinciale

1. La formazione del personale appartenente al corpo permanente provinciale è organizzata in armonia con quella prevista per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale, anche attraverso la frequenza di corsi promossi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 28. Enti e soggetti competenti per la formazione e per l’informazione

1. La Provincia provvede alla formazione e all’addestramento in materia di protezione civile:

a) del personale dipendente dall’amministrazione provinciale impiegato in attività di protezione civile;

b) del personale che svolge funzioni di prevenzione degli incendi e degli addetti alla sicurezza antincendi e al soccorso tecnico urgente negli ambienti di lavoro, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, nei luoghi a elevata frequenza di pubblico e presso le aviosuperfici;

c) degli aspiranti al conseguimento dei livelli specifici di formazione, previsti dall’articolo 26, necessari per lo svolgimento delle attività tecniche di carattere specialistico e dei compiti di coordinamento di più interventi nell’ambito della gestione dell’emergenza;

d) del personale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nell’ambito dei servizi antincendi;

e) degli appartenenti alle commissioni locali valanghe, degli addetti alle misure gestionali di sicurezza e di protezione delle piste, dei tracciati escursionistici e degli impianti da sci dal pericolo di valanghe, nonché degli addetti al trasporto degli infortunati sulla neve;

f) degli addetti alla formazione di protezione civile dipendenti dalla Provincia.

2. La Provincia può:

a) curare la formazione di altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile;

b) effettuare le proprie prestazioni in favore di soggetti pubblici, comprese le amministrazioni locali, di organizzazioni esterne alla Provincia oppure realizzare le proprie iniziative formative in collaborazione con gli stessi;

c) curare la formazione per l’applicazione ai volontari delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) organizzare iniziative di addestramento d’interesse provinciale e, su richiesta della federazione dei corpi volontari o degli enti locali, anche d’interesse locale, nei casi in cui prevalgono ragioni di omogeneità, di coordinamento o altre particolari ragioni organizzative, anche in collegamento con centri studi, laboratori specializzati e istituti di ricerca;

e) attuare iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione.

3. Al fine di perseguire un approccio unitario, integrato e completo alla formazione degli operatori di protezione civile e dei servizi antincendi e il razionale utilizzo delle risorse organizzative disponibili sul territorio provinciale la Provincia:

a) verifica e attesta il conseguimento dei livelli specifici di formazione necessari per lo svolgimento delle attività tecniche di carattere specialistico e dei compiti di coordinamento di più interventi nell’ambito della gestione dell’emergenza previsti nell’articolo 26 e, quando tali compiti e funzioni non sono affidati dalle disposizioni vigenti ad altri soggetti, verifica e attesta l’idoneità degli addetti alla sicurezza antincendi e al soccorso tecnico urgente nei luoghi di lavoro;

b) promuove la pianificazione e la realizzazione coordinata e integrata a livello provinciale delle attività formative e informative realizzate dai soggetti e dalle strutture operative della protezione civile;

c) realizza le strutture fisse e mobili della Provincia da utilizzare per le attività di formazione e di addestramento, e ne cura la manutenzione.

4. Per le attività previste da quest’articolo la Provincia può utilizzare personale assegnato alle strutture provinciali competenti o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati, anche di volontariato, abilitati allo svolgimento di attività formative e addestrative nei settori della protezione civile, della sicurezza, dell’ordine pubblico, della polizia giudiziaria e amministrativa, oppure stipulare contratti di collaborazione con soggetti esperti nelle medesime materie, anche in deroga al divieto previsto dall’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

5. La Provincia può concedere contributi, anche in aggiunta a quelli concessi dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici, per la realizzazione delle iniziative di formazione da parte delle organizzazioni di volontariato che operano nella protezione civile provinciale, fino alla concorrenza della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale.

6. Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge provinciale n. 26 del 1988. Per l’acquisizione di particolari qualificazioni o abilità il personale del corpo permanente provinciale, autorizzato dal comandante, può partecipare a percorsi formativi presso altre organizzazioni o enti.

7. La Provincia, i comuni o le comunità possono attuare campagne d’informazione e di sensibilizzazione in materia di protezione civile, nonché iniziative di educazione all’autoprotezione individuale e collettiva rivolte alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica.

 

     Art. 29. Scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari

1. La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare della formazione e dell’addestramento in materia di servizi antincendi dei vigili del fuoco volontari, compresi gli allievi dei gruppi giovanili, la federazione dei corpi volontari che, a tale scopo e per lo svolgimento degli altri compiti previsti da quest’articolo, può costituire la scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari. La federazione può svolgere la propria attività mediante società cooperative tra tutte o parte delle unioni, che agiscono con il coordinamento della federazione stessa.

2. La federazione dei corpi volontari può anche attuare iniziative di studio e di ricerca nonché, su incarico della Provincia o dei comuni, campagne d’informazione e di sensibilizzazione della popolazione, in particolare per l’orientamento dei giovani alle attività del volontariato nei servizi antincendi.

3. La federazione dei corpi volontari può effettuare le proprie prestazioni anche in favore di soggetti pubblici o privati diversi dalle strutture operative dei vigili del fuoco volontari, oppure realizzare le proprie iniziative in collaborazione con gli stessi soggetti.

4. La federazione dei corpi volontari o le cooperative costituite ai sensi del comma 1, per svolgere i compiti previsti da quest’articolo, possono affidare incarichi professionali o di docenza a soggetti esterni e stipulare contratti per l’acquisizione di prestazioni, di servizi e di forniture da terzi.

5. La Giunta provinciale definisce i livelli delle prestazioni previste da quest’articolo richieste alla federazione dei corpi volontari. La Giunta provinciale può autorizzare la federazione dei corpi volontari a svolgere iniziative a pagamento; in questo caso la Giunta provinciale ne definisce le tariffe, secondo il criterio della copertura delle spese di realizzazione.

6. La cassa provinciale antincendi concede alla federazione dei corpi volontari le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione delle attività di formazione e di addestramento, sulla base di programmi didattici annuali, approvati dalla cassa stessa, nonché per le attività di studio, di ricerca, d’informazione e di sensibilizzazione della popolazione, sulla base di progetti concordati con il dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi.

7. La cassa provinciale antincendi concede alla federazione dei corpi volontari le risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari, sulla base del preventivo approvato dalla cassa stessa ed eventualmente integrato in caso di spese impreviste, autorizzate dalla cassa. La cassa provinciale antincendi può erogare tali risorse finanziarie anche a titolo di anticipazione, salvo conguaglio finale.

8. La Provincia, tramite un’apposita convenzione, può mettere temporaneamente e gratuitamente a disposizione della federazione dei corpi volontari, per il funzionamento della scuola, proprio personale, beni mobili e immobili, servizi. Per la messa a disposizione temporanea di personale dipendente dalla Provincia alla federazione si applica l’articolo 53, comma 1 bis, della legge sul personale della Provincia.

 

     Art. 30. Formazione degli amministratori e dei dirigenti degli enti locali

1. La Provincia, anche avvalendosi della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari, organizza iniziative di formazione in materia di protezione civile per gli amministratori e per i dirigenti degli enti locali, nonché per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono compiti specialistici o intersettoriali e funzioni decisionali nell’ambito della protezione civile e della sicurezza dell’ambiente e del territorio.

2. Le iniziative di formazione dirette agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni sono volte in particolare a favorire la conoscenza delle funzioni di protezione civile attribuite ai vari livelli istituzionali, dei compiti svolti dalle strutture operative, delle forme di collaborazione, di coordinamento e d’integrazione interistituzionale.

 

     Art. 31. Iniziative di addestramento

1. La Provincia, i comuni o le comunità, in relazione a quanto previsto dai piani di protezione civile provinciale e locali, organizzano esercitazioni temporanee e periodiche degli operatori di protezione civile, in cui può essere coinvolta anche la popolazione. Le procedure previste nei piani di emergenza sono oggetto di apposite esercitazioni che coinvolgono anche le popolazioni interessate, per testare la validità e l’efficacia delle procedure di gestione dell’emergenza in essi previste.

2. L’organizzazione delle esercitazioni e degli addestramenti di protezione civile e dei servizi antincendi, nonché l’allestimento temporaneo delle aree di proprietà pubblica o privata necessarie sono comunicati almeno trenta giorni prima del loro svolgimento alla Provincia, anche al fine di promuovere un coordinamento, e al comune territorialmente competente. Resta fermo l’obbligo di acquisire il previo assenso dei proprietari degli immobili oggetto dell’esercitazione e degli addestramenti nonché l’obbligo del loro ripristino.

3. Per l’allestimento temporaneo delle aree e per la realizzazione delle iniziative previste nel comma 2 non è richiesto il parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La manipolazione e il confezionamento degli alimenti effettuati nel corso delle esercitazioni e degli addestramenti sono assimilati all’autoconsumo familiare.

4. Per la realizzazione delle opere precarie, facilmente rimovibili e temporanee, necessarie per allestire le aree temporaneamente destinate alle esercitazioni e agli addestramenti di protezione civile e dei servizi antincendi si applica l’articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale. L’utilizzo delle aree indicate nei commi 2 e 3 e la realizzazione delle opere precarie previste da questo comma sono ammissibili senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici.

5. Per la realizzazione delle esercitazioni e degli addestramenti sono consentiti:

a) il prelievo, la movimentazione e il trasporto, l’utilizzo e il deposito non definitivo di rifiuti, anche in deroga alla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

(testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), e alle altre disposizioni da esso richiamate, ferma restando la destinazione finale allo smaltimento, al reimpiego, al riciclaggio o al recupero dei rifiuti; l’effettuazione di tali operazioni non è soggetta all’acquisizione di provvedimenti permissivi o ad altri obblighi previsti dal medesimo decreto e dalle norme da esso richiamate, e conseguentemente non dà luogo a violazione dei predetti obblighi. Queste disposizioni si applicano anche con riferimento al prelievo, al trasporto e all’utilizzo, compresi lo smontaggio e il danneggiamento, e al deposito non definitivo dei veicoli fuori uso già cancellati dal pubblico registro automobilistico, purché sia assicurata la destinazione finale alla demolizione, in osservanza delle norme vigenti;

b) l’accensione, anche mediante l’utilizzo di idrocarburi, di fuochi di dimensioni contenute, limitati nelle possibilità di diffusione e al di fuori dei boschi e degli insediamenti abitativi o produttivi, con l’obbligo di seguirne l’andamento fino al completo spegnimento e cessazione del rischio, anche in deroga ai divieti previsti dall’articolo 11, comma 1, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e, quando si tratta di bruciatura di stoppie e di residui vegetali, anche in deroga alle limitazioni imposte dall’articolo 13, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

 

Titolo VI

Attività di gestione dell'emergenza

 

Capo I

Provvedimenti e strumenti organizzativi per

la gestione dell'emergenza

 

     Art. 32. Commissario per l’emergenza e commissari incaricati

1. Quando si verifica o si è nell’imminenza di un’emergenza d’interesse provinciale il coordinamento degli interventi e delle attività occorrenti a farvi fronte spetta al commissario per l’emergenza.

2. Le funzioni di commissario per l’emergenza sono svolte dal dirigente generale della protezione civile. Per la sua sostituzione nelle funzioni di commissario per l’emergenza in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il dirigente generale della protezione civile nomina non meno di due sostituti, dotati di qualifica non inferiore a quella di dirigente.

3. Per particolari motivi o in speciali circostanze riguardanti singole e specifiche emergenze il Presidente della Provincia, su proposta del dirigente generale della protezione civile, può incaricare a svolgere tutte o parte delle funzioni di commissario per l’emergenza un altro dirigente che ne ha la competenza.

 

     Art. 33. Sala operativa provinciale e centri operativi comunali e sovracomunali

1. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza di interesse provinciale o sovracomunale, il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato previsto dall’articolo 32, comma 3, può convocare una sala operativa provinciale e rispettivamente, informati la comunità e i comuni interessati nonché gli ispettori distrettuali territorialmente competenti, un centro operativo sovracomunale, con il compito di fornire al medesimo commissario supporto nell’assunzione delle decisioni relative alla gestione dell’emergenza e nel coordinamento degli interventi. L’organizzazione e la direzione della sala operativa provinciale o del centro operativo sovracomunale spettano al commissario per l’emergenza o al commissario incaricato.

2. Quando l’emergenza è di interesse comunale, per il supporto ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 35 nelle decisioni in emergenza e nel coordinamento degli interventi spettanti al comune, il sindaco può convocare un centro operativo comunale.

3. Nei casi previsti dai piani di protezione civile provinciale e locali l’attivazione, rispettivamente, della sala operativa provinciale e dei centri operativi comunali e sovracomunali è obbligatoria. Tali piani stabiliscono anche le modalità di raccordo e di collaborazione tra la sala operativa provinciale e i centri operativi comunali e sovracomunali.

4. Per garantire il coordinamento tra lo Stato e la Provincia, alla sala operativa provinciale è invitato a partecipare il Commissario del Governo per la provincia di Trento o un suo rappresentante e, se necessario, i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti da lui designati. Per le medesime finalità, al centro operativo sovracomunale o comunale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle forze di polizia statali che operano a livello locale. Alla sala operativa provinciale e ai centri operativi sovracomunali è invitato a partecipare anche il capo del corpo forestale provinciale o un suo delegato.

 

     Art. 34. Dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi

1. Quando l’emergenza di interesse provinciale appare particolarmente grave per estensione o per intensità il Presidente della Provincia, su proposta del commissario per l’emergenza, adotta il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Con il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente può nominare uno o più commissari incaricati, definendone l’ambito di operatività, e impartire le disposizioni organizzative per gli interventi indifferibili.

2. Il decreto è comunicato immediatamente al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alle comunità e ai comuni territorialmente interessati dall’emergenza, agli eventuali soggetti cui sono dirette le disposizioni organizzative per gli interventi indifferibili ed è diffuso a cura della Provincia, mediante l’utilizzo dei mezzi d’informazione ritenuti idonei per l’emergenza. Le comunità e i comuni interessati rendono noto con tempestività lo stato di emergenza alle popolazioni locali, mediante avvisi esposti ai relativi albi e con altri mezzi adeguati all’urgenza.

3. In situazioni di eccezionale pericolo di incendi boschivi il Presidente della Provincia, su proposta del commissario per l’emergenza, sentito il capo del corpo forestale provinciale, adotta il decreto di dichiarazione dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Il decreto è comunicato e diffuso ai soggetti e con le modalità previste nel comma 2.

4. La modifica e la cessazione dello stato di emergenza e dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi sono dichiarate e rese note con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

 

Capo II

Organizzazione delle attività e degli interventi

di gestione delle emergenze di protezione civile

 

     Art. 35. Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse comunale

1. Il sindaco è l’autorità di protezione civile comunale.

2. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza d’interesse comunale, il comune competente per territorio dà immediata comunicazione della situazione alla centrale unica di emergenza e la mantiene informata circa l’evoluzione dell’evento e dei soccorsi, fino alla conclusione dell’emergenza.

Il comune interviene per la gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone, e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza. Il comune realizza gli interventi tecnici urgenti e i lavori di somma urgenza. Per il rifornimento di acqua necessario per lo spegnimento degli incendi si applica l’articolo 16 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).

3. Il comune cura i contatti con la comunità di riferimento, con la Provincia, con le articolazioni delle amministrazioni statali territorialmente competenti e con ogni altra autorità pubblica, anche per promuovere l’adozione dei provvedimenti e delle misure di loro competenza. La polizia locale collabora alla gestione dell’emergenza, per quanto di sua competenza.

4. Se necessario, una o più delle strutture operative della protezione civile o altre strutture organizzative della Provincia supportano il comune per la gestione dell’emergenza, sulla base dell’allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza.

5. Il comandante del corpo volontario competente per territorio supporta il sindaco per le valutazioni tecniche dell’evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell’evoluzione della situazione. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi volontari con diversa competenza territoriale il sindaco può affidare i compiti di supporto a un solo comandante, con riferimento all’intero territorio comunale.

6. Per particolari motivi di opportunità o in speciali circostanze il sindaco può affidare a un altro soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e organizzative, anche esterno all’amministrazione comunale, i compiti di supporto previsti nel comma 5.

7. Quando il comune, per la gestione dell’emergenza, si avvale delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, secondo quanto previsto dalle convenzioni disciplinate dall’articolo 50, i responsabili delle loro articolazioni locali presenti sul territorio supportano il sindaco nell’individuazione, programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici a esse affidati.

8. Per gli interventi di soccorso pubblico urgente dei vigili del fuoco, rimangono ferme le funzioni di direzione delle operazioni di soccorso disciplinate dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 59 e quelle di comando operativo dei corpi disciplinate dal comma 7 dello stesso articolo.

 

     Art. 36. Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse provinciale, delle emergenze di estensione sovracomunale e ulteriori competenze della Provincia

1. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza d’interesse provinciale, o quando l’emergenza ha un’estensione sovracomunale, la Provincia interviene per la gestione dell’emergenza stessa, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile provinciale.

2. Il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato, disciplinati dall’articolo 32, garantiscono il supporto al Presidente della Provincia per le valutazioni tecniche dell’evento, dei danni e degli interventi necessari, e adottano i provvedimenti di loro competenza, in particolare per organizzare gli interventi e per coordinare le attività svolte dai soggetti e dalle strutture operative della protezione civile.

3. Nelle attività e negli interventi di gestione delle emergenze il corpo provinciale e i corpi volontari, nonché tutte le altre organizzazioni e istituzioni che concorrono alla gestione dell’emergenza, attuano le direttive di gestione dell’emergenza impartite dal Presidente della Provincia e rispettano le disposizioni del commissario per l’emergenza o del commissario incaricato, ai quali spettano funzioni e poteri di coordinamento, di armonizzazione e d’integrazione degli interventi.

4. L’intervento dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle loro unioni nella gestione delle emergenze d’interesse provinciale è concordato tra il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato e il presidente della federazione dei corpi volontari. In caso di emergenze di estensione sovracomunale che interessano più comuni rientranti nel territorio di un’unica unione l’intervento è concordato tra il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato e l’ispettore territorialmente competente.

5. Nelle emergenze disciplinate da quest’articolo il presidente della federazione dei corpi volontari, gli ispettori e i vice-ispettori sono diretti referenti tecnici della Provincia e partecipano alle riunioni della sala operativa provinciale e dei centri operativi locali.

6. Il concorso del volontariato della protezione civile disciplinato dal titolo VII nella gestione delle emergenze di estensione sovracomunale o d’interesse provinciale è concordato tra il commissario per l’emergenza e i responsabili provinciali delle organizzazioni chiamate a intervenire.

7. I comuni territorialmente interessati dalle emergenze d’interesse provinciale e dalle emergenze di estensione sovracomunale concorrono alla loro gestione, per la realizzazione delle attività, degli interventi di soccorso pubblico e dei lavori di somma urgenza da eseguire in ambito locale, concordandone preventivamente le finalità e le caratteristiche con la Provincia.

 

Capo III

Disposizioni generali per la gestione dell'emergenza

 

     Art. 37. Disposizioni comuni per la gestione dell’emergenza

1. La Provincia concede ai comuni, anche a titolo di rimborso, contributi per le spese relative alla realizzazione dei lavori di somma urgenza previsti dall’articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici per la gestione delle emergenze. La Giunta provinciale determina le tipologie dei lavori oggetto dei contributi, stabilisce, anche in misura differenziata in relazione alla capacità finanziaria dei comuni interessati, la spesa minima ammissibile e le misure dei contributi, anche fino al 100 per cento della spesa ammissibile; inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro erogazione, anche a titolo di anticipazione sui lavori da eseguire, fino al 90 per cento della spesa ammessa.

2. La Provincia è autorizzata a ricevere risorse derivanti da donazioni e atti di liberalità, da destinare alle spese preordinate a fronteggiare situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi da parte del Presidente della Provincia e a fronteggiare emergenze verificatesi fuori dal territorio provinciale, nonché a impiegare le stesse risorse secondo procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso e di assistenza alle popolazioni, anche mediante la fornitura di beni e servizi, e per realizzare interventi di ricostruzione e di riparazione dei beni danneggiati.

3. Le risorse affluite al bilancio della Provincia per le finalità previste dal comma 2 sono vincolate all’effettuazione di spese relative alla gestione delle emergenze causate da singoli eventi di volta in volta individuati dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare variazioni al proprio bilancio, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi 2 e 3, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa.

5. Nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, oppure in presenza di eventi eccezionali che causano situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanze del Presidente della Provincia. Gli interventi possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione oppure a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo oppure nell’accesso ai servizi pubblici. Gli interventi possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o, con il finanziamento totale o parziale della Provincia stessa, nei casi previsti dall’ordinanza del Presidente della Provincia, da altri enti pubblici o dai soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale di contabilità, è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all’attuazione di interventi di emergenza e ripristino e di interventi di prevenzione e ripristino. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in un apposito allegato del documento tecnico di accompagnamento del bilancio della Provincia.

6. Gli interventi previsti dal comma 5 sono stabiliti dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale. Il Presidente della Provincia può individuare i soggetti attuatori degli interventi individuati nelle ordinanze.

7. In aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l’impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d’urgenza. I soggetti attuatori degli interventi individuati nelle ordinanze, quando sono dipendenti dalla Provincia, possono essere nominati funzionari delegati agli effetti contabili; nei loro confronti possono essere autorizzate aperture di credito presso la tesoreria della Provincia, per il pagamento delle spese relative agli interventi individuati nel comma 5.

8. I commi 6 e 7 si applicano anche agli interventi che hanno carattere d’urgenza finanziati con fondi diversi da quello previsto da quest’articolo.

Delle somme utilizzate secondo quanto previsto da questo comma è data specifica evidenza nel documento tecnico di accompagnamento del bilancio della Provincia.

 

     Art. 38. Disposizioni per l’esecuzione dei lavori e delle relative forniture occorrenti per la gestione dell’emergenza

1. Quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi da parte del Presidente della Provincia, al fine di consentire l’immediata erogazione delle somme necessarie per far fronte alle spese relative agli interventi di competenza della Provincia, possono essere autorizzate sul bilancio provinciale aperture di credito presso la tesoreria a favore di funzionari delegati, individuati ai sensi dell’articolo 62 della legge provinciale di contabilità.

2. Quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi l’esecuzione dei lavori e delle relative forniture secondo le procedure di somma urgenza previste dall’articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici è consentita anche oltre il limite previsto dal comma 2 dello stesso articolo, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare la situazione di rischio o di danno e fermo restando l’importo massimo fissato dallo stesso comma 2 per ciascun ordinativo scritto.

L’affidamento dei lavori di somma urgenza, quando le circostanze non consentono alcun indugio, può essere disposto anche individuando direttamente una o più imprese, senza selezione tra più soggetti economici.

3. I beni mobili, le strutture prefabbricate, i supporti logistici e le attrezzature, esclusi i mezzi d’opera che rimangono in dotazione alla protezione civile provinciale, acquistati dalla Provincia mediante contratti di fornitura e posa in opera o di sola fornitura, aventi esclusiva destinazione all’installazione, all’impianto o all’impiego nell’ambito della gestione di specifiche emergenze, anche fuori dal territorio provinciale, di volta in volta individuate dalla Giunta provinciale, sono esenti dall’obbligo d’inventariazione e di discarico e dalla dichiarazione di fuori uso previsti dall’articolo 47 e dall’articolo 42, comma 3, della legge sui contratti e sui beni provinciali. Consegnatario di tali beni, fino alla cessione ai destinatari dell’intervento della Provincia, è il dirigente che ha disposto l’acquisto. Il consegnatario identifica i beni in un apposito verbale, che fa riferimento ai provvedimenti che ne autorizzano l’acquisto e ai contratti di fornitura e posa in opera o di sola fornitura a tal fine stipulati, all’importo d’acquisto, alla data e alle quantità di consegna della fornitura alla Provincia da parte del fornitore, agli enti e agli organismi pubblici o privati destinatari dell’intervento della Provincia e agli interventi da realizzare con i beni acquistati. Il verbale viene successivamente integrato dal consegnatario dei beni con l’attestazione dell’avvenuta consegna dei beni ai destinatari degli interventi della Provincia, e dell’avvenuta installazione o delle altre modalità di utilizzo dei beni da parte della Provincia per fronteggiare le emergenze individuate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale delle iniziative svolte secondo quanto previsto da questo comma.

 

     Art. 39. Disposizioni per l’acquisizione immediata della disponibilità di beni

1. In applicazione dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi e non è possibile reperire con la necessaria tempestività la disponibilità delle scorte, delle attrezzature e dei beni necessari per gli interventi tecnici e per il soccorso alle popolazioni, il Presidente della Provincia, con riferimento agli interventi e alle attività d’interesse provinciale o di livello sovracomunale, e il sindaco, con riferimento agli interventi e alle attività d’interesse di un solo comune, possono disporre che si provveda alle requisizioni in uso e, limitatamente ai beni mobili, alle scorte e alle attrezzature, anche in proprietà, indicando il segretario comunale o un dirigente incaricato di assumere i provvedimenti di requisizione e di determinare la liquidazione degli indennizzi e degli eventuali risarcimenti spettanti ai proprietari dei beni requisiti.

2. In caso di espropriazione di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori e degli interventi di gestione dell’emergenza e di ricostruzione, anche con nuova destinazione d’uso per finalità pubbliche, di beni immobili danneggiati dalle calamità, l’indennità di espropriazione prevista dal titolo I, capo III, della legge provinciale sugli espropri è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili immediatamente precedente il momento del verificarsi della calamità. La Giunta provinciale determina le modalità di verifica dello stato di diritto e di fatto dei beni immobili precedente la calamità e può autorizzare l’affidamento di studi, ricerche e valutazioni necessari per determinare questo stato a professionisti esterni all’amministrazione, assumendo a proprio carico le relative spese.

 

     Art. 40. Gestione dello stoccaggio dei materiali derivanti da crolli e da altri eventi

1. La Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, acquisito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, approva un programma per la gestione dello stoccaggio dei materiali derivanti da crolli e da ulteriori eventi calamitosi, da demolizioni e da altre operazioni svolte dai vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi, per i soccorsi tecnici urgenti e per le relative esercitazioni. Il programma prevede in particolare le direttive per l’individuazione e per l’attrezzamento di apposite aree finalizzate allo stoccaggio di questi materiali, anche avvalendosi di eventuali siti esistenti destinati a centri di raccolta dei rifiuti.

2. Lo stoccaggio dei materiali indicati nel comma 1 nelle aree o nei siti previsti nel medesimo comma è ammesso per il tempo indispensabile per una prima selezione e caratterizzazione nonché, se necessario, per l’attribuzione dei codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER), al fine dell’avvio delle successive fasi di gestione e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Le direttive previste dal comma 1 determinano i criteri, le misure e le cautele necessarie a garantire adeguate condizioni di sicurezza igienico-

sanitaria e ambientale nello svolgimento delle operazioni di raccolta, di conferimento e di deposito del materiale nelle aree o nei siti previsti ai sensi dello stesso comma.

4. L’allestimento e l’attrezzamento delle aree, anche avvalendosi di siti esistenti, secondo le indicazioni delle direttive previste nel comma 1 non comportano la necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici, in quanto si configurano come opere d’infrastrutturazione ai sensi delle norme urbanistiche provinciali vigenti.

5. L’allestimento e l’attrezzamento delle aree di cui al comma 1, nonché la gestione dei materiali individuati nello stesso comma, in osservanza delle direttive previste nel comma 1 e dei provvedimenti in materia di protezione civile, non sono soggetti all’acquisizione di titoli abilitativi edilizi o di provvedimenti permissivi oppure ad altri adempimenti ambientali concernenti la produzione, la raccolta, il deposito temporaneo e il trasporto dei rifiuti. In ogni caso le direttive del comma 1 assicurano appropriate forme di tracciabilità dei rifiuti e di vigilanza dei materiali depositati temporaneamente, eventualmente in collaborazione o in coordinamento con gli enti gestori dei siti esistenti.

6. La cassa provinciale antincendi è autorizzata a stipulare, in favore del corpo permanente provinciale, dei corpi volontari e delle relative unioni, con onere a carico del bilancio della cassa stessa, convenzioni per lo svolgimento dei servizi di raccolta, di caratterizzazione, di trasporto e di conferimento per lo smaltimento o per il recupero del materiale individuato dal comma 1, stoccato nelle aree o nei siti previsti da quest’articolo.

 

Capo IV

Gestione dei rischi connessi a particolari eventi

naturali e antropici

 

     Art. 41. Disposizioni per l’attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e altre misure per la gestione degli eventi alluvionali

1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la Giunta provinciale definisce l’organizzazione di un sistema integrato di misure per la valutazione, il controllo e il contenimento dei rischi di alluvioni e di procedure operative per fronteggiare le emergenze alluvionali. Il sistema integrato tiene conto degli apporti conoscitivi derivanti dalla pianificazione territoriale e urbanistica, dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) previsto dall’articolo 14 dello Statuto speciale, dalla pianificazione di protezione civile, dalle carte della pericolosità e dei rischi previste dall’articolo 10 di questa legge, dalla pianificazione forestale e montana, dalle attività di monitoraggio a supporto della protezione civile e dallo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano generale delle opere di prevenzione.

2. Il sistema integrato previsto dal comma 1 è oggetto di revisione e, se necessario, di adeguamento quando si verificano eventi, circostanze e fenomeni incidenti in modo significativo sull’assetto territoriale, ambientale e climatologico locale, modificando il livello di rischio di alluvioni, e comunque ogni nove anni.

3. La Provincia organizza e gestisce il servizio di piena secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale e lo attiva nell’imminenza di eventi alluvionali, per il presidio, il controllo e il monitoraggio dei corsi d’acqua, dei laghi e delle relative opere arginali, per la valutazione dell’evoluzione degli eventi e per l’esecuzione degli interventi tecnici e delle opere urgenti finalizzati a evitare la tracimazione e la rotta degli argini. Alla gestione del servizio di piena concorrono anche i comuni, avvalendosi in via principale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

4. Indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di emergenza il dirigente generale della protezione civile, in previsione o in presenza di eventi di piena, sentito il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere idrauliche, può temporaneamente disporre l’invaso o lo svaso anche totale dei serbatoi di accumulo idrico, ordinare l’apertura dei canali scolmatori, compresa la galleria Adige-Garda, e adottare ogni altra misura per regolare i livelli d’invaso dei serbatoi dei corpi idrici e la portata dei corsi d’acqua, al fine di prevenire esondazioni o altri pericoli per l’incolumità pubblica.

5. Le misure di regolazione dell’invaso dei serbatoi di accumulo idrico danno luogo alla corresponsione di indennizzi in favore dei concessionari o di terzi soltanto quando comportano vincoli di durata complessivamente superiore a venti giorni nel corso dell’anno solare; in tal caso la Provincia corrisponde ai concessionari, su loro richiesta, un indennizzo corrispondente, per ciascun giorno successivo al ventesimo, al doppio della misura giornaliera del canone annuo di concessione.

6. I provvedimenti che stabiliscono le misure di regolazione dei corsi d’acqua, dei corpi idrici e dei serbatoi di accumulo idrico sono comunicati dalla Provincia ai concessionari tenuti a darne esecuzione, alle regioni e alle autorità statali competenti per il coordinamento e per la gestione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle operazioni volte ad attuare le misure di regolazione, o che comunque sono interessate dai loro effetti.

 

     Art. 42. Misure per la gestione del rischio di valanghe

1. Per prevenire gli incidenti da valanga e tutelare la salute e la sicurezza in montagna su terreni innevati, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune), la Provincia attua iniziative nel campo dell’informazione, dell’educazione e della formazione, rivolte alla conoscenza delle condizioni meteorologiche e nivologiche, dei fenomeni valanghivi, delle norme di sicurezza, di pronto intervento, soccorso e recupero nonché dei relativi comportamenti responsabili, compresa la dotazione da parte degli sciatori e delle persone che frequentano terreni innevati di idonei strumenti, anche elettronici, per agevolare gli interventi di soccorso. La Provincia promuove e sostiene la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico e dei volontari della protezione civile, la sperimentazione e l’introduzione di tecniche e strumenti per la ricerca e il recupero di persone sepolte da valanghe, in collaborazione con istituti di ricerca, università e organismi nazionali e internazionali della protezione civile e del soccorso in montagna.

2. Nelle aree caratterizzate dalla presenza del rischio di valanghe che interessi i centri abitati, le opere pubbliche, le opere, gli impianti o le infrastrutture d’interesse pubblico, comprese quelle per gli sport invernali, i comuni, singoli o associati mediante le comunità, il cui territorio è interessato dal rischio costituiscono e gestiscono le commissioni locali valanghe, composte da soggetti dotati dei requisiti di conoscenza del territorio locale e di esperti in materia di nivologia e di fenomeni valanghivi. La nomina dei componenti delle commissioni locali valanghe e la loro variazione sono comunicate alla Provincia.

3. La Provincia è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati mediante le comunità di riferimento delle commissioni locali valanghe, contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, per la fornitura delle attrezzature, delle dotazioni e dei dispositivi di protezione individuale, nonché per la stipulazione di polizze assicurative, con garanzie non inferiori a quelle stabilite a favore dei vigili del fuoco volontari.

4. Le commissioni locali valanghe, in caso di pericolo di valanghe:

a) garantiscono il presidio territoriale nei luoghi e riguardo alle strutture e infrastrutture indicate nel comma 2;

b) forniscono agli enti territoriali il supporto tecnico e conoscitivo nell’adozione delle misure e dei provvedimenti urgenti a tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dell’ambiente, dei beni e dei servizi pubblici e di pubblica utilità a fronte del rischio di valanghe;

c) svolgono i compiti loro demandati dalle norme provinciali in materia di difesa dal pericolo di valanghe delle piste da sci, dei percorsi escursionistici e degli impianti di risalita invernali.

5. Fatto salvo quanto diversamente previsto con appositi accordi di programma volti a realizzare in forma integrata la gestione del rischio valanghivo, anche attraverso l’istituzione di commissioni unificate, il piano di protezione civile sovracomunale, in relazione alla localizzazione, all’estensione e alla concentrazione delle aree soggette al rischio di valanghe, definisce il numero e l’ambito di operatività delle commissioni locali valanghe e determina i criteri per la loro composizione.

6. La Provincia realizza gli interventi di distacco artificiale delle valanghe e di bonifica delle aree interessate da fenomeni valanghivi, con la collaborazione delle commissioni locali valanghe e degli enti locali interessati.

7. Per la realizzazione di iniziative di formazione degli operatori nel campo del presidio territoriale e delle strutture e infrastrutture in caso di pericolo di valanghe, della ricerca e del soccorso dei dispersi e degli infortunati in caso di valanghe, per la realizzazione di campagne d’informazione e di sensibilizzazione delle popolazioni circa il rischio valanghivo presente sul territorio e i comportamenti da tenere per evitare incidenti, con particolare riferimento all’utilizzo e all’esercizio responsabile degli impianti sportivi soggetti a rischio, la Provincia può avvalersi del proprio personale dipendente, e, sulla base di apposite convenzioni, del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, dei collegi delle guide alpine e dei maestri di sci, dell’Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) e di altri organismi pubblici e privati che operano nell’ambito della frequentazione della neve e dei ghiacci.

 

     Art. 43. Misure per la gestione del rischio di incendi boschivi e di esplosioni

1. I corpi volontari e il corpo forestale provinciale provvedono in forma coordinata agli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, consistenti nelle attività di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento, di presidio, di allarme e di spegnimento degli incendi boschivi, nonché negli altri interventi tecnici connessi. Spettano in particolare ai corpi volontari le decisioni per lo spegnimento degli incendi e la loro attuazione.

2. Le procedure di allarme e d’intervento per gli incendi boschivi sono disciplinate nell’ambito del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile. All’insorgere di un eccezionale pericolo di incendi boschivi il servizio di lotta attiva è intensificato, attivando sul territorio interessato un presidio straordinario di ricognizione, di sorveglianza e di avvistamento degli incendi.

3. La cassa provinciale antincendi corrisponde ai corpi volontari e alle loro unioni un contributo fino al 100 per cento delle spese da loro sostenute per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, determinato, anche in via forfettaria, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Agli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si fa fronte con i fondi trasferiti dalla Provincia ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988.

4. La Provincia provvede alle attività di carattere tecnico e logistico, nonché alla realizzazione dei lavori provvisori a supporto delle operazioni di rimozione e di disinnesco degli ordigni bellici inesplosi realizzate dalle strutture competenti dell’amministrazione statale.

 

     Art. 44. Misure per la gestione del rischio in montagna, nelle zone impervie e ipogee

1. In relazione alle caratteristiche del proprio territorio la Provincia assicura l’incolumità e la sicurezza delle persone in ambiente montano, nelle zone impervie e ipogee, individuate dalla Giunta provinciale nell’ambito del piano provinciale di protezione civile. La Provincia promuove iniziative di prevenzione e di soccorso di carattere specialistico dirette in particolare:

a) alla sensibilizzazione e all’educazione, in particolare dei giovani, sulla sicurezza in montagna e in grotta;

b) alla prevenzione degli infortuni nella frequentazione di questi ambienti;

c) alla formazione, all’addestramento e al perfezionamento degli addetti alla gestione del rischio di valanghe e degli addetti al servizio di trasporto degli infortunati sulle piste da sci e al loro avviamento ad un centro medico ai sensi dell’articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune, nonché alle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea degli impianti di risalita;

d) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti.

2. La Provincia attua quanto previsto dal comma 1 attraverso il servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, in base alla convenzione prevista dall’articolo 50, che ne regola anche il concorso nelle attività di emergenza e di primo soccorso nelle operazioni di protezione civile, e attraverso le altre strutture operative della protezione civile.

 

Capo V

Coordinamento con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti

 

     Art. 45. Intervento dello Stato per la gestione dell’emergenza

1. Il Presidente della Provincia, al verificarsi delle situazioni di danno o di pericolo previste dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, assume le iniziative necessarie per promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza riferita al territorio provinciale da parte del competente organo statale e per la definizione delle intese disciplinate dall’articolo 34 del medesimo decreto.

2. Fino alla nomina del commissario ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, che provvede al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli della Provincia a norma dell’articolo 35, secondo comma, dello stesso decreto, il coordinamento degli interventi sul territorio provinciale è svolto dal dirigente generale della protezione civile.

3. La protezione civile provinciale, coordinata e organizzata secondo quanto previsto da questa legge, collabora con i competenti organi e autorità statali per la gestione delle emergenze che richiedono l’intervento dello Stato ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.

381 del 1974, di quelle rientranti nelle materie di competenza statale nonché per gli interventi di difesa civile nell’ambito di emergenze originate da eventi bellici o terroristici.

 

Capo VI

Concorso della protezione civile provinciale

alla gestione delle emergenze fuori dal territorio provinciale

 

     Art. 46. Iniziative e interventi di protezione civile fuori dal territorio provinciale

1. La Provincia può effettuare interventi e svolgere attività di protezione civile fuori dal territorio provinciale quando in ambito extraprovinciale si verificano rischi o emergenze che producono o potrebbero produrre, anche indirettamente, effetti dannosi sul territorio provinciale;

gli interventi e le attività sono svolti sulla base di accordi con gli enti o con le amministrazioni pubbliche direttamente interessati.

2. La Provincia, a fini di collaborazione, può sostenere spese o effettuare interventi per fronteggiare emergenze determinate da calamità e da eccezionali situazioni di bisogno che si verificano in ambito extraprovinciale, su richiesta dello Stato, delle regioni o degli enti locali, anche nella fase relativa alla realizzazione delle opere urgenti di ricostruzione e di ripristino dei servizi.

3. La Provincia, inoltre, può svolgere attività di protezione civile fuori dal territorio provinciale per realizzare iniziative concordate con altri enti, amministrazioni e organismi competenti.

4. Le iniziative e gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati dalla Giunta provinciale, che può stabilire i criteri per l’organizzazione e per la realizzazione delle iniziative e degli interventi.

5. All’organizzazione e al coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dal comma 3 provvedono il dirigente generale della protezione civile o gli altri dirigenti incaricati ai sensi dell’articolo 32.

6. L’articolo 36, comma 3, si applica anche quando la protezione civile provinciale concorre alla gestione delle emergenze fuori dal territorio provinciale; in questo caso il dirigente generale della protezione civile o altro dirigente incaricato ai sensi dell’articolo 32 è l’unico e diretto referente tecnico-organizzativo per le attività e gli interventi della Provincia nei confronti del dipartimento nazionale della protezione civile, delle articolazioni dell’amministrazione statale competenti in materia di servizi antincendi e di soccorso pubblico nonché dei responsabili delle altre componenti e delle strutture operative del sistema nazionale di protezione civile.

7. Il presidente della federazione dei corpi volontari e gli ispettori delle unioni individuati dallo stesso presidente, nonché i responsabili delle istituzioni e delle organizzazioni a partecipazione volontaria convenzionate con la Provincia per le attività di protezione civile, concorrono con il commissario per l’emergenza o con il commissario incaricato previsti dall’articolo 32 per organizzare e coordinare la partecipazione dei vigili del fuoco volontari e delle rispettive istituzioni e organizzazioni agli interventi di protezione civile fuori dalla provincia di Trento, e partecipano alle riunioni della sala operativa provinciale.

8. Per l’esecuzione dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi, compresi i noli, relativi alle iniziative e agli interventi previsti nei commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni previste per la realizzazione di analoghe tipologie d’intervento nel territorio provinciale.

9. Indipendentemente dal verificarsi dei presupposti previsti dai commi da 1 a 5, il corpo permanente provinciale e i corpi volontari possono prestare i soccorsi tecnici urgenti, per ragioni di celerità dell’intervento, nelle province confinanti col territorio provinciale, dandone avviso alla centrale unica di emergenza provinciale. La Provincia può stipulare accordi con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per disciplinare l’intervento del corpo permanente provinciale in operazioni di soccorso tecnico urgente, quando il suo intervento è richiesto dalla direzione interregionale Veneto e Trentino - Alto Adige o dai comandi provinciali dei vigili del fuoco del corpo nazionale con competenza nei territori limitrofi alla provincia di Trento.

10. Per il finanziamento degli interventi previsti da quest’articolo si fa riferimento agli stanziamenti del bilancio della Provincia e, per le spese del corpo permanente provinciale, della cassa provinciale antincendi destinati alla realizzazione delle medesime finalità nel territorio provinciale.

 

     Art. 47. Colonne mobili provinciali

1. Per l’effettuazione degli interventi della Provincia fuori dal territorio provinciale nella fase di prima emergenza, anche in attesa dell’autorizzazione della Giunta provinciale, l’amministrazione provinciale organizza strutture d’intervento rapido, denominate colonne mobili provinciali, differenziate per entità e tipologia di evento e d’intervento.

2. Partecipano alle colonne mobili provinciali le strutture operative della protezione civile; vi possono essere aggregati, in via eccezionale, altri soggetti in grado di fornire supporto, in relazione alla tipologia dei singoli interventi.

3. La composizione e l’attivazione delle colonne mobili è disposta dal commissario per l’emergenza, che ne informa il Presidente della Provincia.

4. I criteri per l’organizzazione, la composizione e il funzionamento delle colonne mobili provinciali, con riguardo in particolare al coordinamento, ai modi e ai tempi di allertamento e d’intervento, sono determinati dalla Giunta provinciale.

 

Titolo VII

Concorso del volontariato alle attività della protezione civile

 

Capo I

Forme di partecipazione del volontariato

 

     Art. 48. Organizzazione del volontariato

1. La Provincia promuove e valorizza, con apposite iniziative, la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle organizzazioni a partecipazione volontaria, di seguito denominati "organizzazioni di volontariato", alle attività della protezione civile, ne cura l’organizzazione a livello provinciale e il coordinamento per lo svolgimento dei compiti e degli interventi d’interesse provinciale.

2. La Provincia svolge i compiti di carattere organizzativo, giuridico e amministrativo relativi alle funzioni previste in questo titolo secondo criteri di efficienza, di sussidiarietà, di armonizzazione, di integrazione, di complementarietà e di coordinamento tra le attività svolte su base volontaria e quelle svolte dalle componenti professionali della protezione civile, evitando in particolare la sovrapposizione degli interventi.

3. Le comunità definiscono nei piani di protezione civile sovracomunali, nel rispetto delle direttive di coordinamento e di organizzazione dettate dalla Provincia, l’operatività dei corpi volontari, delle relative unioni e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia ai sensi dell’articolo 50, nell’ambito delle attività di protezione civile d’interesse locale, in accordo con gli organismi e con i soggetti che li rappresentano.

4. I comuni o le comunità impiegano il volontariato per la gestione delle emergenze d’interesse locale, garantendo il rispetto delle disposizioni relative all’utilizzo delle organizzazioni di volontariato contenute nei piani di protezione civile locali e nelle direttive adottate dalla Provincia in questo settore.

5. Ai fini di questo titolo s’intendono comprese tra le organizzazioni di volontariato anche le articolazioni provinciali delle organizzazioni e delle istituzioni a partecipazione volontaria nazionali.

 

     Art. 49. Elenco provinciale del volontariato di protezione civile

1. La Provincia forma un elenco delle organizzazioni di volontariato che possono collaborare con la Provincia per lo svolgimento di compiti di protezione civile e di attività connesse e tiene periodicamente aggiornati i dati relativi alle organizzazioni iscritte nell’elenco, al numero dei volontari disponibili, ai settori d’impiego, ai loro livelli di formazione specifica, alle esperienze particolarmente significative maturate nella protezione civile, ai fini di un loro impiego adeguato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Sono iscritti nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari, le istituzioni e le organizzazioni di volontariato con le quali sono in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore di questa legge, le convenzioni stipulate dalla Provincia per le attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile); l’iscrizione è effettuata su richiesta degli interessati, senza che siano necessari ulteriori adempimenti e verifiche.

3. Sono iscritte nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile anche le organizzazioni di volontariato che lo richiedano e che abbiano tra i propri fini istituzionali attività di protezione civile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 50. Convenzioni tra la Provincia e il volontariato di protezione civile

1. Per assicurare con carattere di continuità lo svolgimento di compiti di protezione civile e di attività connesse la Provincia può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile, che disciplinano i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari. Le convenzioni prevedono che le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia intervengono anche per la gestione delle emergenze d’interesse locale e stabiliscono, per questi casi, le modalità di comunicazione e di coordinamento tra le organizzazioni stesse, i comuni interessati dall’emergenza e la Provincia.

2. Nell’ambito delle convenzioni previste dal comma 1, la Provincia affida al servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lo svolgimento delle attività relative alla prevenzione e al soccorso di carattere specialistico previste dall’articolo 44. Secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche vigenti in materia emanate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), un tecnico del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico previsto dall’articolo 6 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) integra l’equipaggio di missione dell’elisoccorso.

3. Sulla base di un’apposita convenzione il comitato provinciale della Croce rossa italiana può svolgere per la Provincia, oltre alle attività di carattere sanitario relative al trasporto degli infermi e all’emergenza sanitaria rese per conto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche altre attività nell’ambito della protezione civile provinciale.

4. Il dirigente generale della protezione civile approva, anche in via d’urgenza, apposite direttive per definire gli ambiti di operatività e i compiti delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile, nonché i rapporti funzionali intercorrenti tra esse e la Provincia, quando in un’emergenza concorrono più strutture operative della protezione civile, evitando la sovrapposizione delle attività o la mancanza di coordinamento.

 

     Art. 51. Altri soggetti ammessi a partecipare volontariamente alla gestione delle emergenze

1. La Provincia può stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale di cui all’articolo 2229 del codice civile per garantire la pronta disponibilità di professionisti iscritti nei relativi albi ed elenchi, da utilizzare su base volontaria e gratuita per lo svolgimento delle attività di gestione delle emergenze. Le convenzioni disciplinano i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari tra la Provincia e i predetti organismi, prevedendo in particolare il rimborso da parte della Provincia degli oneri finanziari per l’impiego di questi professionisti.

2. Fuori dall’ambito di operatività delle convenzioni previste dall’articolo 50 e dal comma 1 di quest’articolo la Provincia può impiegare occasionalmente per lo svolgimento delle attività di gestione delle emergenze, su base volontaria e gratuita, altre organizzazioni di volontariato e, per acquisire prestazioni specialistiche o professionali, soggetti singoli non appartenenti agli enti, agli organismi e alle organizzazioni di volontariato.

La Provincia rimborsa ai soggetti impiegati in attività di gestione delle emergenze secondo quanto previsto da questo comma le spese sostenute per le prestazioni volontarie rese e preventivamente autorizzate dal commissario per l’emergenza.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri per la determinazione degli oneri finanziari e dei rimborsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 52. Consulta provinciale del volontariato di protezione civile

1. Le organizzazioni di volontariato e gli organismi dei servizi antincendi volontari concorrono alla formazione e all’attuazione delle politiche provinciali di promozione e di sviluppo del volontariato di protezione civile nell’ambito della consulta provinciale del volontariato di protezione civile.

2. La consulta è sede di confronto tra la componente professionale e quella volontaria della protezione civile in ordine alle problematiche relative al volontariato. In particolare sono ad essa sottoposte, per un esame degli aspetti di suo interesse, le proposte dei provvedimenti da adottare da parte della Provincia che riguardano le attività di protezione civile svolte su base volontaria.

3. La consulta può essere convocata, anche su richiesta delle organizzazioni di volontariato, per la formulazione e l’esame di proposte relative all’organizzazione e all’impiego del volontariato, nonché all’attuazione delle misure d’incentivazione e di promozione del volontariato della protezione civile.

4. Alla consulta partecipano i seguenti soggetti o i loro delegati:

a) il Presidente della Provincia, che svolge funzioni di presidente della consulta;

b) il presidente della federazione dei corpi volontari;

c) i responsabili provinciali delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia per le attività di protezione civile e per i compiti connessi;

d) il dirigente generale della protezione civile;

e) il dirigente del servizio competente in materia di volontariato di protezione civile o altro responsabile dei compiti di carattere organizzativo, giuridico e amministrativo a supporto del coordinamento del volontariato di protezione civile, che assicura il supporto per il funzionamento della consulta;

f) il comandante del corpo permanente provinciale e gli altri dirigenti delle strutture organizzative della Provincia competenti in materia di protezione civile;

g) il responsabile della struttura organizzativa dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia di trasporto e di soccorso sanitario;

h) il responsabile della centrale unica di emergenza;

i) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, per la durata di cinque anni, in rappresentanza degli enti locali per le attività di volontariato della protezione civile.

5. La consulta disciplina il proprio funzionamento e l’organizzazione dei lavori. Il funzionamento della consulta non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

 

Capo II

Misure di incentivazione e di protezione

del volontariato di protezione civile

 

     Art. 53. Misure di tutela della sicurezza fisica dei volontari

1. Per garantire ai volontari di protezione civile appartenenti alle organizzazioni di volontariato, agli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale convenzionati con la Provincia e ai volontari indicati nell’articolo 51, comma 2, condizioni di sicurezza fisica nelle attività e negli interventi da realizzare e di prevenzione degli incidenti non inferiori a quelle stabilite per i volontari in attuazione della normativa comunitaria, la Provincia è autorizzata a concedere a questi soggetti contributi fino a totale copertura della spesa ammessa, nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per l’acquisto o per l’adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale destinati agli operatori stessi, e di attrezzature e mezzi utilizzati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la Provincia approva programmi di finanziamento che stabiliscono le priorità degli interventi in relazione alle risorse disponibili.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata ad attuare iniziative di formazione e di addestramento dirette agli operatori di protezione civile appartenenti alle organizzazioni di volontariato e agli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale convenzionati con la Provincia, per sviluppare le conoscenze in materia di procedure per la sicurezza fisica personale, di utilizzo in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature, di impiego dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre la Provincia, sulla base di apposite convenzioni, può affidare la realizzazione di queste iniziative alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile e agli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale convenzionati, con integrale rimborso delle spese sostenute e documentate, che possono essere erogate anche in via anticipata fino al 70 per cento dell’intera spesa prevista.

3. I responsabili delle organizzazioni di volontariato che concorrono alle attività della protezione civile verificano l’efficienza, lo stato di conservazione e la rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni che tutelano la sicurezza fisica degli operatori volontari dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, segnalando alla Provincia eventuali necessità, per i fini del comma 1.

4. La Provincia è autorizzata a promuovere e organizzare, sostenendone le spese, la verifica periodica dell’idoneità fisica dei volontari di protezione civile appartenenti alle organizzazioni di volontariato che operano sulla base di convenzioni nella protezione civile provinciale, con la frequenza stabilita dalla Giunta provinciale, anche in maniera differenziata in relazione ai compiti e alle attività affidati agli operatori stessi. La Provincia trasmette gli esiti degli accertamenti ai responsabili dei predetti organismi, per gli adempimenti di loro competenza. Rimangono ferme le responsabilità delle organizzazioni di appartenenza dei volontari, secondo le disposizioni vigenti.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche di idoneità fisica previste dal comma 4.

 

     Art. 54. Coperture assicurative dei volontari

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in ordine all’obbligo delle organizzazioni di volontariato di stipulare polizze di assicurazione in favore dei propri iscritti, la Provincia può concedere alle organizzazioni di volontariato contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa, per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore dei propri operatori volontari di protezione civile a copertura dei seguenti rischi occorsi in occasione delle attività da loro svolte, per l’esercizio dei compiti loro spettanti nell’ambito delle attività della protezione civile provinciale:

a) decesso o invalidità permanente causati da infortuni;

b) responsabilità civile per danni causati a terzi, comprese le organizzazioni di appartenenza.

2. La Giunta provinciale definisce le condizioni e i contenuti minimi delle polizze assicurative stipulate con il contributo previsto dal comma 1, prevedendo in particolare che il massimale, ad integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Per gli indennizzi in caso di morte e di invalidità contratte nello svolgimento dei compiti dei vigili del fuoco volontari si applicano le specifiche disposizioni normative regionali e provinciali.

4. La Provincia può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa alle organizzazioni di volontariato e agli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale convenzionati con la Provincia per prestazioni volontarie di protezione civile, e alla federazione dei corpi volontari per la stipulazione di polizze assicurative di tutela legale e giudiziaria in favore dei propri operatori volontari di protezione civile che devono sostenere spese legali, arbitrali e peritali nell’ambito di contenziosi in cui sono coinvolti in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, per l’esercizio dei compiti di protezione civile.

5. La Provincia può stipulare, anche occasionalmente, specifiche polizze di assicurazione per invalidità e morte a causa di infortuni occorsi ai volontari della protezione civile che svolgono particolari attività, anche sportive, o interventi a rischio elevato oppure in occasione di speciali interventi o missioni fuori dal territorio provinciale. Nei medesimi casi la Provincia può stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile, a copertura di eventuali danni a cose, all’ambiente e a terzi.

6. I soggetti organizzatori delle esercitazioni e degli addestramenti di protezione civile e dei servizi antincendi accertano l’esistenza di una copertura assicurativa per il decesso e per l’invalidità permanente causata da infortuni occorsi agli organizzatori e ai partecipanti alle predette iniziative e per la responsabilità civile in caso di danni causati dagli stessi soggetti all’ambiente, a terzi, nonché agli enti e alle organizzazioni di volontariato, in occasione delle esercitazioni e degli addestramenti previsti da questa legge, compresa la polizza di tutela legale e giudiziaria.

Quando non ci sono queste coperture assicurative o quelle esistenti sono insufficienti in relazione alla gravità dei rischi presenti, i soggetti organizzatori devono integrarle per la durata delle iniziative organizzate.

7. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti da quest’articolo.

 

     Art. 55. Misure volte ad agevolare la partecipazione dei volontari alle attività e agli interventi di protezione civile

1. Con riferimento alla partecipazione dei volontari di protezione civile e dei servizi antincendi alle attività di gestione delle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché alle iniziative di formazione e di addestramento autorizzate dal dirigente generale della protezione civile, la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e comunque nei limiti delle disponibilità del bilancio:

a) rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l’equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato come volontario in attività di protezione civile che comportano un’assenza dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilito dal regolamento, in misura comunque non inferiore alle due giornate lavorative continuative; il rimborso è dovuto per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro;

b) corrisponde al lavoratore autonomo impegnato come volontario in attività di protezione civile, alle condizioni previste dalla lettera a), il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, determinato in via forfettaria.

2. La Provincia, con riferimento ai volontari della protezione civile provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale, provvede agli adempimenti demandati alle regioni e alle province per l’applicazione della normativa statale in materia di sostegno del volontariato di protezione civile. Sulla base di quanto previsto dalle leggi o dalle ordinanze di protezione civile adottate dallo Stato oppure di accordi con le competenti amministrazioni o autorità statali, la Provincia può anticipare ai volontari della protezione civile provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale i rimborsi dovuti dallo Stato, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; in tal caso la Provincia subentra ai volontari beneficiari nella percezione dei rimborsi dovuti dallo Stato, e gli eventuali oneri sostenuti dalla Provincia in eccesso rispetto a quelli rimborsabili in base alle disposizioni statali rimangono a carico della Provincia stessa.

3. Per favorire la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e dei servizi antincendi la Provincia, le comunità e i comuni promuovono la concertazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, diretta a garantire l’utilizzo dei lavoratori impiegati come volontari nei servizi antincendi e di protezione civile secondo modalità che assicurino la compatibilità tra le necessità aziendali e le esigenze di funzionalità dei servizi medesimi.

 

Titolo VIII

Concorso dei servizi antincendi alla gestione

delle emergenze di protezione civile

 

     Art. 56. Organizzazione dei servizi di soccorso pubblico urgente dei vigili del fuoco

1. I servizi di soccorso pubblico dei vigili del fuoco sono resi sull’intero territorio provinciale con carattere di ordinarietà. Per il soccorso pubblico dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni vigenti sull’ordinamento dei servizi antincendi della Regione Trentino - Alto Adige e quelle provinciali, comprese quelle contenute nel regolamento che disciplina le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, previsto dall’articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia. Per i soccorsi tecnici urgenti si applica anche questo titolo.

2. Nell’ambito delle attività di gestione delle emergenze di protezione civile, i servizi antincendi garantiscono il soccorso pubblico urgente, che comprende i soccorsi e gli interventi tecnici urgenti volti a contrastare i rischi e a contenere i danni prodotti dagli eventi calamitosi e l’attività di primo soccorso tecnico alle popolazioni colpite. Cessata la fase di soccorso pubblico urgente possono continuare ad essere svolti altri interventi tecnici attraverso i corpi dei vigili del fuoco nell’ambito del sistema organizzativo di protezione civile.

3. Il corpo permanente provinciale e, tramite la federazione dei corpi volontari, gli stessi corpi volontari e le loro unioni concorrono all’organizzazione delle attività di soccorso pubblico urgente nell’ambito della pianificazione di protezione civile.

4. Il soccorso pubblico urgente nell’ambito della protezione civile e della gestione dell’emergenza è reso a titolo gratuito, ad eccezione degli interventi effettuati a mezzo di elicottero, per i quali la Giunta provinciale può stabilire quote di compartecipazione dell’utente alle spese sostenute dall’amministrazione. L’effettuazione degli interventi di soccorso pubblico urgente ha la priorità assoluta rispetto all’effettuazione degli interventi e soccorsi tecnici non urgenti e alla prestazione dei servizi di prevenzione degli incendi resi al di fuori delle emergenze o dopo che è cessata l’urgenza.

 

     Art. 57. Autorità competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente

1. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di carattere generale per l’organizzazione dei servizi di soccorso pubblico urgente sull’intero territorio provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile.

2. Il dirigente generale della protezione civile, supportato dal comandante del corpo permanente provinciale e dal presidente della federazione dei corpi volontari, svolge i seguenti compiti inerenti le attività di soccorso pubblico:

a) promuove e verifica l’organizzazione, il buon andamento, l’efficienza e il coordinamento dei servizi di soccorso pubblico resi dal corpo permanente provinciale e dai corpi volontari;

b) promuove l’attuazione e il rispetto, da parte del corpo permanente provinciale, dei corpi volontari e delle unioni, dei provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale;

c) emana direttive e istruzioni tecniche, operative e procedurali, comprese quelle contenute nei protocolli di allertamento della centrale unica di emergenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 3.

3. La Giunta provinciale stabilisce le figure e i gradi dei corpi volontari, delle relative unioni e della federazione dei corpi volontari ai quali sono attribuiti compiti di direzione dei soccorsi tecnici urgenti, secondo criteri di comparabilità e di omogeneità con i ruoli e le qualifiche dei vigili del fuoco permanenti.

4. I ruoli e le qualifiche dei vigili del fuoco permanenti cui spettano i compiti di direzione dei soccorsi tecnici urgenti sono previsti dall’ordinamento del corpo disciplinato secondo quanto previsto dall’articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia.

 

     Art. 58. Strutture operative competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente

1. Allo svolgimento dei servizi di soccorso pubblico urgente, compreso lo spegnimento degli incendi, provvedono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e secondo il principio di reciproco aiuto e collaborazione, il corpo permanente provinciale, i corpi volontari dei comuni, le unioni e la federazione dei corpi volontari, secondo quanto previsto da questa legge e dai piani di protezione civile.

2. I soggetti individuati nel comma 1 concorrono anche alla realizzazione degli interventi di difesa civile realizzati dalla Provincia a titolo di collaborazione con lo Stato. Le modalità di concorso dei corpi dei vigili del fuoco alle attività di difesa civile sono concordati dal dirigente generale della protezione civile con le competenti istituzioni e autorità statali.

3. Il corpo permanente provinciale svolge i compiti di soccorso pubblico urgente sui territori della città di Trento individuati nel piano di protezione civile provinciale. Il corpo permanente provinciale cura inoltre, con riferimento alle attività di soccorso pubblico sull’intero territorio provinciale, i seguenti interventi e attività:

a) la ricezione degli allarmi e l’allertamento delle strutture operative della protezione civile, nell’ambito della centrale unica di emergenza, in collaborazione con le strutture competenti della Provincia e degli enti che aderiscono alla centrale;

b) il soccorso pubblico, compreso lo spegnimento degli incendi, per interventi classificati dalla centrale di emergenza, sulla base dei protocolli di allertamento previsti dall’articolo 23, comma 3, come interventi tecnicamente o organizzativamente complessi, estesi o gravi, fino al permanere dei suddetti presupposti di complessità, di estensione e di gravità;

c) gli interventi di supporto specialistico al soccorso pubblico urgente, effettuati dai nuclei o dai settori operativi speciali del corpo permanente provinciale, previo allertamento della centrale unica di emergenza.

4. Con i protocolli di allertamento previsti dall’articolo 23, comma 3, sono definite le modalità e le procedure per l’allertamento nei casi previsti dal comma 3 di quest’articolo.

5. I corpi volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari svolgono i seguenti interventi e attività per il soccorso pubblico urgente nel territorio di propria competenza, avendo riguardo a quanto stabilito nei piani di protezione civile locali e provinciale:

a) gli interventi tecnici urgenti d’interesse locale, compreso lo spegnimento degli incendi, e l’attività di primo soccorso tecnico alle popolazioni colpite dalle calamità;

b) la pronta disponibilità a intervenire sul luogo dell’evento, a seguito dell’allertamento della centrale unica di emergenza;

c) il concorso alla gestione delle emergenze di protezione civile d’interesse locale e provinciale, nonché agli interventi della protezione civile trentina fuori dal territorio provinciale, realizzando le tipologie d’interventi previsti dalle lettere a) e b).

 

     Art. 59. Disposizioni particolari per gli interventi di soccorso pubblico urgente e per la loro direzione

1. In caso di assoluta necessità e urgenza, che rende impossibile l’adozione con la necessaria immediatezza di qualsiasi provvedimento, e quando ogni indugio potrebbe arrecare pericolo per la salvezza delle persone o aggravarlo, i soggetti ai quali sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, i compiti di direzione dei soccorsi pubblici urgenti possono disporre immediatamente, con i poteri del pubblico ufficiale:

a) ogni misura urgente e indifferibile, anche di carattere definitivo, atta a fronteggiare la situazione di pericolo o di emergenza, comprese le demolizioni di beni immobili e l’evacuazione delle persone in pericolo;

b) le misure temporanee e urgenti di regolazione del transito e del traffico in emergenza e di accesso alle proprietà pubbliche e private; allo svolgimento delle operazioni volte ad attuare queste misure urgenti o a quelle intraprese dalle autorità competenti in materia di regolazione del transito e del traffico e di accesso alle proprietà possono provvedere anche i vigili del fuoco.

2. I vigili del fuoco provvedono a recuperare il denaro, i valori e i beni mobili rinvenuti durante la gestione delle emergenze, ad annotarli in appositi elenchi identificativi e a consegnarli all’amministrazione del comune nel cui territorio sono stati rinvenuti. Il comune provvede alla loro custodia e alla loro riconsegna agli aventi diritto, secondo le disposizioni vigenti, anche in materia di recupero e di custodia dei beni culturali.

3. Il comandante o un altro soggetto appartenente al corpo volontario territorialmente competente, al quale sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, i compiti di direzione dei soccorsi tecnici urgenti, dirige le operazioni di soccorso pubblico urgente. In assenza dell’intervento del corpo territorialmente competente la direzione delle operazioni di soccorso pubblico urgente è assunta dal comandante o dal soggetto avente le funzioni di direzione degli interventi tecnici urgenti appartenente al corpo volontario giunto per primo sul luogo, fino a quando non interviene il corpo territorialmente competente.

4. Quando il corpo permanente provinciale interviene sul territorio della città di Trento individuato nel piano di protezione civile provinciale, la direzione delle operazioni di soccorso pubblico urgente spetta al suo comandante o ad un altro soggetto appartenente al corpo stesso, al quale sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, i compiti di direzione dei soccorsi tecnici urgenti.

5. Quando il corpo permanente provinciale interviene per i soccorsi tecnici urgenti tecnicamente o organizzativamente complessi, estesi o gravi previsti dall’articolo 58, comma 3, lettera b), la direzione delle operazioni di soccorso pubblico urgente spetta al comandante del corpo permanente provinciale, al comandante del corpo volontario territorialmente competente o ad un altro soggetto appartenente allo stesso corpo permanente provinciale presente sul luogo dell’intervento, avente qualifica non inferiore a quella richiesta, secondo l’ordinamento professionale del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, per lo svolgimento di compiti di coordinamento di più unità operative dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso, con l’assunzione delle relative responsabilità. In caso di assenza sul luogo dell’intervento del comandante del corpo permanente provinciale o del personale avente la qualifica indicata nel primo periodo di questo comma dirige le operazioni di soccorso pubblico il comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari territorialmente competente o un altro soggetto appartenente al corpo stesso, al quale sono attribuiti i compiti di direzione ai sensi dell’articolo 57, comma 3, oppure, se è richiesto l’intervento dell’ispettore distrettuale, si applica il comma 6 del presente articolo.

6. L’ispettore distrettuale o il vice-ispettore dirige le operazioni di soccorso pubblico urgente, quando è chiamato a intervenire dalla centrale unica di emergenza per la direzione del soccorso, sulla base dei protocolli di allertamento previsti dall’articolo 23, comma 3, oppure quando è richiesto il suo intervento da parte dei corpi volontari, e comunque previo avviso alla centrale unica; in tali casi, in applicazione della normativa statale relativa alle funzioni di polizia giudiziaria, l’ispettore distrettuale o il vice-

ispettore esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria spettanti al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di corrispondente grado o qualifica.

7. In ogni caso il corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente concorre all’attuazione delle misure prescritte dal soggetto che ha la direzione delle operazioni di soccorso pubblico urgente. A tal fine rimangono ferme le funzioni e le responsabilità attribuite al comandante del corpo territorialmente competente riguardo al comando operativo del personale appartenente al corpo cui egli è preposto e alla verifica del suo operato, anche durante lo svolgimento degli interventi, con l’obbligo di impartire al personale tutte le informazioni, le indicazioni, le prescrizioni e gli ordini necessari a dare la migliore attuazione alle misure prescritte dall’incaricato della direzione delle operazioni di soccorso pubblico urgente.

 

     Art. 60. Concorso della federazione dei corpi volontari per il soccorso pubblico urgente

1. La federazione dei corpi volontari è il diretto referente della Provincia per le attività connesse con il soccorso pubblico rese dai vigili del fuoco volontari, e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) l’organizzazione dei servizi svolti dai vigili del fuoco volontari secondo modalità idonee a garantire in ogni parte del territorio provinciale l’efficienza e la tempestività dell’intervento, nonché il coordinamento con le altre strutture operative della protezione civile, anche mediante processi di omogeneizzazione e integrazione delle procedure operative tra tutte le unioni o tra tutti i corpi volontari;

b) l’adozione delle misure idonee ad assicurare il rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Provincia da parte dei corpi volontari e delle unioni;

c) la collaborazione con la Provincia per la verifica dell’organizzazione e del buon andamento dei corpi volontari e delle unioni, nonché la segnalazione di eventuali criticità alla Provincia;

d) la verifica dell’efficienza e dello stato di conservazione dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai corpi volontari e dalle unioni, e della loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori, nonché la segnalazione ai comuni o alle comunità di riferimento e alla cassa provinciale antincendi dell’eventuale necessità di sostenere spese per nuovi acquisti dei predetti beni o per l’adeguamento funzionale di quelli in dotazione;

e) la collaborazione con il commissario per l’emergenza per pianificare e organizzare la partecipazione dei vigili del fuoco volontari alle attività e agli interventi di protezione civile d’interesse provinciale e fuori dal territorio della provincia di Trento.

 

     Art. 61. Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso per il soccorso pubblico urgente

1. I corpi volontari svolgono i servizi antincendi con carattere di ordinarietà nel territorio comunale e possono intervenire anche fuori dal territorio di competenza, a supporto di altri corpi dei vigili del fuoco volontari o per la collaborazione con altre strutture operative della protezione civile. In occasione di emergenze di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari prestano i servizi di soccorso pubblico urgente.

2. Per la costituzione, l’organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, fatto salvo quanto diversamente disposto da quest’articolo.

3. Lo scioglimento del corpo volontario in caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico del corpo stesso, previsto dall’articolo 17, terzo comma, della legge regionale n. 24 del 1954, è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del sindaco e sentiti l’ispettore distrettuale avente competenza nel distretto in cui si trova il comune interessato, il presidente della federazione dei corpi volontari e il dirigente generale della protezione civile.

4. L’attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario non più in possesso di questi requisiti e il vigile del fuoco volontario che ha superato il sessantesimo anno di età possono essere impiegati per altri compiti connessi con lo svolgimento dei servizi antincendi non di emergenza, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari.

5. Il comandante del corpo volontario è referente del sindaco per le attività di protezione civile e fornisce supporto tecnico alle sue decisioni, anche fuori dall’attività di gestione delle emergenze. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi volontari con diversa competenza territoriale il sindaco può individuare come referente tecnico un solo comandante. Ferme restando le funzioni spettanti al comandante, il sindaco, anche in ragione della complessità organizzativa, può individuare nell’ambito della struttura comunale un responsabile tecnico per la protezione civile, in possesso di adeguate competenze tecniche.

6. Con riferimento all’ambito territoriale di propria competenza, l’ispettore dell’unione distrettuale prevista dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano), attua le misure tecnico-organizzative per assicurare un servizio di soccorso pubblico efficiente e il coordinamento tra i corpi dei vigili del fuoco volontari appartenenti all’unione.

7. L’ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della federazione dei corpi volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell’unione distrettuale; inoltre provvede, anche nell’ambito del piano di protezione civile sovracomunale, all’organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell’unione distrettuale.

8. L’ispettore distrettuale collabora con la federazione dei corpi volontari per la verifica dell’idoneità tecnica, della funzionalità, dell’efficienza, dello stato di conservazione e della rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni a tutela della sicurezza fisica degli operatori delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale dei vigili del fuoco volontari.

9. Presso ciascuna unione può essere nominato un vice-ispettore distrettuale, che esercita i compiti affidati all’ispettore in caso di sua assenza o impedimento temporanei. In relazione alla particolare complessità organizzativa e territoriale dell’unione, qualora lo statuto dell’unione distrettuale lo preveda, possono essere nominati ispettori di zona che forniscono il supporto richiesto dall’ispettore distrettuale; qualora siano nominati, tra gli ispettori di zona è scelto il vice-ispettore.

10. Il comandante del corpo volontario e l’ispettore distrettuale, in qualità di rappresentanti legali del corpo volontario e dell’unione distrettuale, stipulano i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali rispettivamente alle attività del corpo volontario e dell’unione, dopo aver dichiarato l’aggiudicazione, secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici. Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 8, comma 4.

 

Titolo IX

Soccorso e gestione dell'emergenza a mezzo

di elicottero e disposizioni in materia di elisuperfici

 

Capo I

Organizzazione del servizio

 

     Art. 62. Soccorso pubblico e sanitario e gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero

1. La Provincia, di norma, si avvale del nucleo elicotteri previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell’ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), per le attività di soccorso pubblico e per la gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero.

2. L’impiego degli elicotteri in dotazione al nucleo elicotteri per il soccorso pubblico e sanitario, per la gestione dell’emergenza, per il trasporto sanitario d’urgenza e per il lavoro aereo in occasione di calamità o di eventi eccezionali è sempre prioritario rispetto a ogni altra finalità di utilizzo.

3. Per lo svolgimento delle attività di soccorso e di trasporto sanitario a mezzo di elicottero l’Azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale in via prioritaria del nucleo elicotteri che opera nel corpo permanente provinciale, sulla base di una convenzione tra la Provincia e l’azienda, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale secondo la vigente normativa statale e in armonia con gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli atti d’indirizzo e coordinamento relativi ai livelli di assistenza sanitaria di emergenza. Con queste direttive, inoltre, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del servizio, i criteri di determinazione dei corrispettivi a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle misure della compartecipazione degli utenti alla spesa.

 

     Art. 63. Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il nucleo elicotteri previsto dall’articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1980 opera nel corpo permanente provinciale e provvede ai compiti di carattere tecnico, operativo e amministrativo riguardanti i servizi resi dal nucleo stesso ai sensi dell’articolo 62, compreso l’addestramento degli operatori, e agli altri compiti a esso attribuiti dalle norme provinciali che disciplinano l’utilizzo degli elicotteri della Provincia e delle altre attrezzature e risorse organizzative a disposizione del nucleo.

2. I compiti e l’organizzazione del nucleo elicotteri sono determinati con apposito atto organizzativo adottato con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale determina, con deliberazione, le modalità di funzionamento del nucleo elicotteri, nel rispetto delle norme statali e comunitarie che disciplinano le attività di volo e le imprese aeronaviganti.

4. Nell’ambito del nucleo elicotteri sono affidati a un responsabile tecnico del nucleo la programmazione operativa, l’organizzazione, la gestione, la direzione e la supervisione delle operazioni di volo, il coordinamento delle attività di carattere tecnico-operativo funzionali e strumentali al volo stesso, con il fine specifico di garantire la regolarità delle attività di volo e dei servizi resi dal nucleo, secondo quanto previsto dal regolamento riguardante il certificato di operatore aereo e dalle norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri, adottati dall’ENAC.

5. Nell’ambito del nucleo elicotteri, i compiti ascrivibili alla figura del responsabile d’impresa previsto dalla normativa comunitaria che disciplina le imprese esercenti le attività di lavoro aereo, di trasporto pubblico di passeggeri e di elisoccorso, e in particolare le funzioni che esulano dalle problematiche tecniche e sono volte a garantire l’operatività del nucleo elicotteri in conformità alle norme vigenti e il mantenimento delle certificazioni di operatore aereo rilasciate dall’ENAC, sono svolte, per quanto riguarda il nucleo, dal servizio competente in materia di servizi antincendi e di soccorsi tecnici urgenti.

6. L’incaricato dei compiti ascrivibili alla figura del responsabile d’impresa del nucleo elicotteri può essere individuato quale funzionario delegato ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti, per l’effettuazione delle spese in economia riguardanti i servizi resi dal nucleo, delle spese per il funzionamento dei mezzi e per le manutenzioni ordinarie delle strutture e dei mezzi a disposizione del nucleo, sulla base di programmi di spesa approvati dalla cassa provinciale antincendi. A suo favore possono essere autorizzate sul bilancio della cassa provinciale antincendi aperture di credito presso la tesoreria competente.

7. L’incarico di responsabile d’impresa del nucleo elicotteri e quello di responsabile tecnico del nucleo possono essere affidati a personale esterno alla Provincia, dotato dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

8. Nell’ambito della contrattazione collettiva provinciale sono specificati, nel rispetto delle norme vigenti, il trattamento economico spettante al responsabile d’impresa del nucleo elicotteri e quello spettante al responsabile tecnico del nucleo, individuati tra il personale provinciale.

In caso di incarico per lo svolgimento dei compiti di responsabile d’impresa del nucleo elicotteri e di responsabile tecnico del nucleo conferito a personale non dipendente dalla Provincia, il loro trattamento economico è determinato nel contratto di incarico ed è correlato all’esperienza e alla professionalità richieste, nonché ai compiti affidati e alle relative responsabilità.

 

Capo II

Rete strategica provinciale di elisoccorso

e altre disposizioni relative alla realizzazione di elisuperfici

 

     Art. 64. Realizzazione e gestione di elisuperfici

1. Al fine dello svolgimento a mezzo di elicottero dell’attività di soccorso pubblico e di trasporto sanitario di emergenza la Giunta provinciale, d’intesa con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, approva programmi per l’implementazione di una rete strategica provinciale di elisoccorso. Al fine di conseguire l’effetto di variante al piano regolatore generale, se necessario, per l’approvazione definitiva dei programmi da parte della Giunta provinciale sono richiesti i pareri del comune territorialmente competente e del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché una preventiva procedura di pubblicità della proposta, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

2. La Provincia e, per le elisuperfici a servizio di presidi sanitari, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvedono alla realizzazione e all’adeguamento tecnico-funzionale, anche per consentire il volo notturno, delle elisuperfici il cui uso è subordinato all’autorizzazione dell’ENAC, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio). Nel caso di elisuperfici occasionali previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006, a questi interventi provvedono i comuni territorialmente competenti. La Provincia può realizzare con oneri a proprio carico, previo accordo con i comuni territorialmente competenti, le elisuperfici occasionali che fanno parte della rete strategica provinciale. La proprietà delle elisuperfici realizzate dalla Provincia è attribuita a titolo gratuito ai comuni territorialmente competenti, con l’obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 3, salva diversa disposizione della Giunta provinciale per esigenze organizzative e funzionali del servizio.

3. Alla manutenzione, al mantenimento dell’efficienza e dell’agibilità in condizioni di sicurezza e, se occorre, alla gestione delle superfici per l’elisoccorso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006, provvedono i comuni territorialmente competenti; nel caso di superfici a servizio di presidi sanitari provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La Provincia, previo accordo con i comuni territorialmente competenti, può assumere a proprio carico tutti o parte degli adempimenti previsti da questo comma relativamente alle elisuperfici individuate con deliberazione della Giunta provinciale, per esigenze organizzative e funzionali oppure per motivi di economicità del servizio.

4. Per la realizzazione, l’adeguamento tecnico-funzionale e la gestione delle superfici adibite al servizio di elisoccorso di proprietà degli enti locali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che lo richiedono la Provincia può assicurare il supporto tecnico e amministrativo, nonché un servizio di assistenza tecnica e di supporto logistico per la manutenzione. La Provincia può affidare a soggetti esterni all’amministrazione, con spese a proprio carico, i compiti previsti da questo comma e quelli indicati dal secondo periodo del comma 3, compresi i compiti di addetto unico alla gestione delle elisuperfici ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006.

5. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, delle risorse per il finanziamento delle elisuperfici realizzate dai comuni.

 

     Art. 65. Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso le aviosuperfici

1. Il Presidente della Provincia istituisce con decreto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, su istanza dei soggetti che li hanno in gestione.

2. Il Presidente della Provincia istituisce il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi sulla base di un’istruttoria effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di servizi antincendi, che accerta la conformità della stazione antincendi alle norme tecniche e verifica il possesso da parte degli addetti al servizio dei requisiti d’idoneità fisica e di capacità tecnica. I requisiti d’idoneità fisica e di capacità tecnica sono accertati rispettivamente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l’accertamento dei requisiti e per l’istituzione del servizio.

3. Al di fuori dei casi indicati nel comma 4, i gestori delle elisuperfici per le quali è prescritto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo n.

139 del 2006 assicurano il servizio con oneri a proprio carico, anche avvalendosi di personale non dipendente.

4. La Provincia svolge il servizio antincendi presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello avvalendosi, di norma, dei vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente provinciale. I soccorsi tecnici urgenti presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello sono svolti dal corpo permanente provinciale e dai corpi volontari, secondo quanto previsto dal relativo piano di emergenza aeroportuale.

5. Alle spese relative al servizio antincendi svolto dal corpo permanente provinciale presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello provvede la cassa provinciale antincendi.

 

Titolo X

Interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione

 

Capo I

Organizzazione delle attività di ripristino definitivo

e di ricostruzione

 

     Art. 66. Dichiarazione di sussistenza della calamità

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione previsti in questo titolo è necessario l’accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni della calamità. La Giunta provinciale dichiara la sussistenza della calamità, su proposta del dirigente generale della protezione civile, e ne delimita l’area territoriale interessata.

2. Si prescinde dall’accertamento e dalla dichiarazione di sussistenza della calamità quando il Presidente della Provincia ha già dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi con riferimento al medesimo territorio.

 

     Art. 67. Soggetti competenti per la ricostruzione dei beni pubblici e per il ripristino dei servizi pubblici

1. La ricostruzione e la riparazione dei beni pubblici è effettuata dalla Provincia, dai comuni e dalle comunità in base alla proprietà del bene da ricostruire. Inoltre i medesimi soggetti, in base alla titolarità del servizio pubblico, adottano le misure necessarie per garantire il ripristino definitivo dei servizi pubblici danneggiati a seguito di calamità. La Provincia, d’intesa con lo Stato, può provvedere alla ricostruzione e alla riparazione dei beni di proprietà statale, la cui gestione o manutenzione è delegata alla Provincia.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, nell’ambito degli atti che disciplinano l’affidamento a terzi della gestione dei servizi pubblici oppure della gestione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti funzionali ai servizi stessi, anche disgiuntamente dall’erogazione dei servizi pubblici, stabiliscono le misure che devono essere adottate per il ripristino immediato della funzionalità dei servizi pubblici in caso di emergenza e determinano gli oneri, anche finanziari, a tal fine reciprocamente assunti dal gestore o dall’amministrazione che affida la gestione. Nei casi previsti da questo comma, tra le assegnazioni delle risorse per la ricostruzione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e delle comunità, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, sono compresi i finanziamenti delle spese per la ricostruzione e per la riparazione delle infrastrutture e dei beni funzionali all’erogazione dei servizi pubblici, quando le amministrazioni titolari dei servizi stessi hanno la proprietà delle infrastrutture e dei beni danneggiati.

3. La Provincia assicura il coordinamento per la redazione dei piani o dei programmi riguardanti la ricostruzione dei beni pubblici e privati, il ripristino dei servizi pubblici, delle normali condizioni di vita e delle attività economiche finanziati, anche parzialmente, con risorse dello Stato o di altri soggetti pubblici.

4. In caso di espropriazione di immobili occorrenti per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e di ripristino definitivo l’indennità di espropriazione prevista dal titolo I, capo III, della legge provinciale sugli espropri è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili immediatamente antecedente al momento del verificarsi della calamità.

5. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, delle risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e delle comunità nonché di ripristino definitivo dei servizi pubblici d’interesse locale, tenendo conto delle risorse disponibili e della capacità finanziaria dei singoli enti locali, e stabilendo le priorità anche in base alla diffusione e alla gravità del disagio collettivo causato dai danni.

 

     Art. 68. Regia unitaria degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione

1. Quando, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei beni pubblici, di pubblica utilità e privati, nonché per il ripristino definitivo dei servizi pubblici a seguito di una calamità, è indispensabile una regia unitaria degli interventi, il comune o la comunità competente per territorio in relazione all’estensione dell’area interessata dai danni possono promuovere la stipulazione di convenzioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’effettuazione degli interventi stessi.

2. Le convenzioni stabiliscono gli interventi da realizzare, determinano i criteri e le modalità per la loro progettazione e realizzazione in forma coordinata, disciplinano i rapporti organizzativi, funzionali e finanziari tra i soggetti aderenti alla medesima convenzione, individuano un incaricato della regia unitaria degli interventi e definiscono i poteri che gli spettano. La convenzione può definire le modifiche necessarie all’assetto delle proprietà se non può essere mantenuta inalterata la conformazione originaria degli edifici. Quando le convenzioni devono essere stipulate in forma pubblica, i comuni o le comunità che ne hanno promosso la stipulazione provvedono allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.

3. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione oggetto della convenzione possono comprendere, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e alle previsioni contenute nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, lavori diretti al consolidamento statico, alla sicurezza, all’adeguamento alle norme tecniche e sanitarie e al miglioramento funzionale dell’intero edificio danneggiato.

4. Quando si rendono indispensabili interventi unitari su edifici privati o su edifici di proprietà mista, pubblica e privata, le convenzioni disciplinano il conferimento della rappresentanza unitaria dei proprietari in tutte le fasi del ripristino e della ricostruzione previste nelle convenzioni stesse, compreso il riparto delle spese in relazione ai lavori eseguiti sulle diverse proprietà, da sostenere da parte del proprietario dell’immobile ricostruito o riparato.

5. Per la realizzazione degli interventi relativi ai beni privati oggetto delle convenzioni, le agevolazioni previste dalle disposizioni provinciali in materia di ricostruzione e di riparazione dei beni danneggiati dalle calamità pubbliche sono concesse ai beneficiari nella misura massima stabilita dalle disposizioni stesse, con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 6.

6. Con regolamento sono adottate le disposizioni attuative di quest’articolo e sono definiti, in particolare, i contenuti minimi delle convenzioni.

 

Capo II

Interventi di ripristino definitivo dei servizi pubblici

e di ricostruzione dei beni pubblici e dei beni di uso civico

 

     Art. 69. Programmazione e attuazione degli interventi

1. Ai fini di questo capo s’intende:

a) per "ricostruzione dei beni": la realizzazione degli interventi volti al rifacimento, alla riparazione e alla ristrutturazione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio della Provincia, dei comuni e delle comunità, nonché dei beni di uso civico e delle proprietà collettive distrutti, danneggiati o resi inservibili a seguito di una calamità;

b) per "ripristino definitivo dei servizi pubblici": la realizzazione degli interventi volti a garantire la ripresa definitiva dell’erogazione dei servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, a seguito di una calamità.

2. La Provincia, quando deve provvedere alla ricostruzione di una pluralità di beni appartenenti al demanio e al patrimonio provinciale, nonché al ripristino definitivo dei servizi pubblici d’interesse provinciale, adotta un piano di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici, anche per determinare le priorità d’intervento, in relazione alla rilevanza pubblica degli interventi, alla necessità e all’urgenza del ripristino dei vari servizi pubblici, alla fattibilità degli investimenti in tempi brevi e alle risorse finanziarie disponibili.

3. Il piano di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici d’interesse provinciale stabilisce:

a) gli interventi di ricostruzione e di ripristino definitivo da realizzare e le relative priorità, avendo riguardo al più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali;

b) i criteri per la realizzazione e per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e di ripristino definitivo inclusi nel piano;

c) la delimitazione delle aree in cui si effettuano gli interventi, con la previsione planivolumetrica degli immobili interessati;

d) la destinazione d’uso degli immobili;

e) l’individuazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione da realizzare;

f) una sommaria stima della spesa occorrente per l’esecuzione degli interventi.

4. Il piano di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici d’interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, su proposta del dipartimento competente in materia di protezione civile, sentiti i comuni territorialmente interessati, ed è attuato mediante gli strumenti della programmazione provinciale settoriale degli investimenti.

 

     Art. 70. Contributi per la ricostruzione dei beni di uso pubblico

1. La Provincia può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione o di riparazione delle opere danneggiate o distrutte a seguito di calamità a favore delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, delle Regole di Spinale e Manez, della Magnifica Comunità di Fiemme e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità che posseggono il requisito della personalità giuridica, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

Capo III

Interventi di ripristino e di ricostruzione a favore

di soggetti privati

 

Sezione I

Interventi per la ripresa delle attività economiche

 

     Art. 71. Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche

1. La Provincia costituisce un fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche a seguito di calamità diretto a finanziare:

a) i contributi e gli indennizzi previsti dall’articolo 72;

b) le iniziative e gli interventi realizzati dalla Provincia.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per il riparto delle quote del fondo da riservare a ciascun settore produttivo e per l’utilizzo del fondo prevedendo in particolare le modalità per l’integrazione del fondo secondo quanto previsto dalla legge provinciale di contabilità e dall’articolo 7 (Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche) della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1.

Il predetto riparto è effettuato tenendo conto dell’importo complessivo stimato delle iniziative e degli interventi realizzati in forma diretta dalla Provincia, nonché dei contributi e degli indennizzi da concedere.

 

     Art. 72. Contributi e indennizzi per danni causati dalle calamità alle attività produttive e al lavoro autonomo

1. La Provincia può concedere, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, contributi e indennizzi alle imprese e ai soggetti indicati nel comma 4, lettera a), per i danni provocati dalle calamità nei settori agricolo - con o senza attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti - industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e ai lavoratori autonomi previsti dall’articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento. I beneficiari dei contributi e degli indennizzi devono impegnarsi a continuare l’esercizio dell’attività produttiva, anche diversa da quella preesistente, almeno per il periodo non inferiore a tre anni stabilito dalla Giunta provinciale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

2. La Provincia può concedere:

a) contributi in conto capitale o in conto interessi per la ricostruzione, la sostituzione o la riparazione dei beni danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle loro adiacenze e dei percorsi di accesso principale;

b) indennizzi per significative sospensioni dell’attività o per la riduzione dei ricavi delle vendite o delle prestazioni a seguito di calamità, per significative perdite di scorte oppure, in ambito agricolo, per la perdita totale o parziale o per il significativo danneggiamento dei frutti pendenti, delle produzioni stivate, delle scorte vive, e per il mancato raccolto nella fase vegetativa delle colture legnose o delle colture di frutti a ciclo pluriennale;

c) indennizzi fino al 95 per cento del valore che i beni avevano prima dell’evento per i beni immobili, gli impianti e le attrezzature fisse distrutti o danneggiati dalla calamità e non ripristinabili o non più utilizzabili anche a causa dell’interruzione delle vie di accesso;

d) contributi, anche in assenza di danni materiali, per l’espianto, il trasporto, la custodia e la reinstallazione di beni, impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

3. La Giunta provinciale stabilisce le spese ammissibili, le misure, i criteri, le modalità per la concessione dei contributi e degli indennizzi previsti da quest’articolo. I contributi e gli indennizzi sono concessi ai soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, prescindendo dalla proprietà dei beni. I contributi e gli indennizzi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità. Quando i beni o le attività danneggiati sono assicurati la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

4. La Giunta provinciale stabilisce, in particolare:

a) i soggetti giuridici beneficiari dei contributi e degli indennizzi, anche se costituiti - limitatamente al settore agricolo - in associazioni agrarie, in consortele e in simili forme, anche diverse dall’impresa, riconosciute dall’ordinamento giuridico, che esercitano direttamente o indirettamente le attività agricole ed economiche con carattere di continuità;

possono beneficiare dei contributi anche i consorzi irrigui, di bonifica e di miglioramento fondiario, per la realizzazione di interventi connessi alle attività agricole;

b) la misura del contributo, che può arrivare fino al 100 per cento della spesa ammissibile nei casi previsti dal comma 2, lettera a), e fino al 95 per cento della spesa ammissibile relativamente alle altre tipologie di intervento, ed è determinata anche in relazione all’entità e alle tipologie dei danni causati dalla calamità, al contesto economico e sociale e alle risorse finanziarie disponibili sul fondo di solidarietà per il sostegno della ripresa delle attività economiche;

c) i criteri e le modalità per l’accertamento dei danni e per la quantificazione della spesa ammissibile, specificando i casi in cui è possibile concedere il contributo anche sulla base di stime forfettarie dei danni e della spesa ammissibile effettuate dall’amministrazione, o di perizie giurate redatte da professionisti esterni all’amministrazione;

d) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, anche con riferimento ai lavori effettuati direttamente dai beneficiari dei contributi in economia, senza il ricorso a prestazioni esterne, nonché per la loro erogazione anche a titolo di anticipazione, fino al 90 per cento del contributo concesso.

5. Per l’adozione dei provvedimenti della Provincia che dispongono la concessione dei contributi per la ricostruzione totale o parziale dei beni immobili destinati alle attività agricole e produttive, quando le questioni tecniche ed amministrative sono complesse, quando per la ricostruzione delle opere è necessario determinare, con un progetto almeno definitivo, l’effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o procedere all’acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su beni di terzi, si applica la disciplina relativa alla conferenza di servizi prevista dalla legislazione provinciale per l’approvazione di lavori pubblici.

6. L’approvazione dei provvedimenti indicati nel comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare, previo esperimento delle procedure previste dall’articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici. I soggetti che realizzano gli interventi previsti da quest’articolo possono avvalersi della procedura espropriativa, in applicazione della legge provinciale sugli espropri.

7. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può determinare le modalità di concorso delle comunità per lo svolgimento di determinati compiti relativi alla raccolta e all’istruttoria delle domande di agevolazione.

 

Sezione II

Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita

 

     Art. 73. Reperimento urgente di alloggi per le persone in caso di calamità

1. In caso di calamità le comunità o, nei casi di rispettiva competenza, i comuni di Trento e di Rovereto, denominati in questa sezione "enti locali competenti", possono autorizzare l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa (ITEA spa) a stipulare, con i soggetti rimasti privi dell’unica abitazione idonea ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa nel comune di residenza, contratti di locazione temporanea ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". A tal fine gli enti locali competenti possono sospendere l’assegnazione degli alloggi in esecuzione delle graduatorie approvate ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2005. Per l’accesso agli interventi straordinari previsti da quest’articolo si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata.

2. In caso di emergenze d’interesse provinciale la Provincia determina con propri atti d’indirizzo e coordinamento i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti da quest’articolo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Restano fermi i poteri del sindaco o del Presidente della Provincia per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti aventi ad oggetto l’acquisizione immediata della disponibilità di alloggi.

 

     Art. 74. Altre agevolazioni per la ripresa delle normali condizioni di vita

1. Gli enti locali competenti possono realizzare in forma diretta, previo accordo con i soggetti interessati, oppure mediante la concessione dei contributi e degli indennizzi previsti da quest’articolo iniziative, individuate dalla Giunta provinciale, per il ripristino degli edifici destinati ad abitazione che sono stati danneggiati da eventi calamitosi.

2. Gli enti locali competenti possono concedere ai proprietari degli immobili adibiti ad abitazione danneggiati, distrutti o dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità pubblica a seguito delle calamità contributi in conto capitale, per la riparazione e per la ricostruzione delle abitazioni, compreso l’acquisto, la costruzione o il risanamento di un’abitazione sostitutiva. Possono essere ammesse a contributo anche le spese relative alle pertinenze, agli arredi e alle attrezzature principali delle abitazioni, anche sulla base di una stima forfettaria dei danni e delle spese occorrenti per il loro ripristino, redatta dall’ente locale competente tenendo conto dello stato di consistenza dei suddetti beni. I contributi possono essere concessi, anziché ai proprietari delle abitazioni, ai soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l’usufrutto al momento della concessione dei contributi.

3. Gli enti locali competenti possono concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile quando gli interventi previsti da quest’articolo si riferiscono ad immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per il nucleo familiare del proprietario o per i nuclei familiari formati da parenti fino al secondo grado, coniugi e affini di primo grado del proprietario. Negli altri casi i contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile, secondo la graduazione stabilita dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell’eventuale proprietà di un’altra abitazione in provincia di Trento ritenuta idonea ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata e della sua distanza dal luogo di residenza del beneficiario al momento del verificarsi della calamità, nonché in base alla situazione economica del beneficiario.

4. In alternativa al contributo in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile gli enti locali competenti possono concedere contributi in conto interessi sui mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito, per un importo fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 possono comprendere, tra le spese ammissibili, anche quelle per l’adeguamento alle norme tecniche vigenti e per l’incremento della sicurezza dei beni danneggiati, quelle per il miglioramento statico degli edifici e delle strutture e per la realizzazione delle opere necessarie a prevenire nuove situazioni di rischio o di danno, nonché quelle relative alle operazioni di trasferimento e di custodia di arredi e attrezzature, alle attività di sgombero dei materiali e ad altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione, definite dalla Giunta provinciale.

6. Se l’edificio dichiarato inagibile dall’autorità pubblica è ceduto all’ente locale competente o se, in caso di demolizione, è ceduta al medesimo ente la sua area di sedime, lo stesso ente concede al proprietario cedente un indennizzo pari al 60 per cento del valore dell’immobile prima del verificarsi della calamità, senza obbligo per il cedente di ricostruire l’edificio.

7. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione alle comunità delle risorse straordinarie per il finanziamento degli interventi disciplinati da quest’articolo, a valere sui fondi previsti dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, e fissa, in relazione all’entità delle risorse disponibili, la misura minima del contributo spettante ai beneficiari. La Giunta provinciale determina inoltre:

a) le voci di spesa ammissibili a contributo, le misure e le soglie minime e massime dei contributi, determinate anche in maniera differenziata in relazione alla situazione economica dei beneficiari e tenendo conto dell’entità e delle tipologie dei danni causati dalla calamità, del contesto economico e sociale e dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili;

b) i criteri e le modalità per l’accertamento dei danni e per la quantificazione della spesa ammissibile, specificando i casi in cui è possibile concedere il contributo anche sulla base di stime forfettarie dei danni e della spesa per la riparazione, effettuate dall’amministrazione, o di perizie redatte da professionisti esterni all’amministrazione;

c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro erogazione, anche a titolo di anticipazione nella misura fino al 95 per cento del contributo concesso;

d) i casi e le condizioni in cui i contributi possono essere concessi alternativamente ai proprietari dei beni danneggiati o ai soggetti che, al momento del verificarsi della calamità, godono di diritti reali o personali sui beni stessi, oppure ai soggetti che li possiedono legittimamente;

e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;

f) ogni altro elemento necessario per l’attuazione di quest’articolo.

8. I contributi relativi alle abitazioni principali possono essere concessi ed erogati anche a titolo di anticipazione, fino al 95 per cento del contributo concesso, pure a cooperative edilizie proprietarie di edifici occupati dai soci assegnatari, nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli istituti mutuanti, previo nulla osta della competente struttura provinciale, possono procedere alla suddivisione tra gli assegnatari dei mutui concessi alle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi, secondo le quote indicate nel nulla osta e attribuibili a ciascuna porzione in base alla sua consistenza, mediante contratto di suddivisione del mutuo, da stipulare nella forma dell’atto pubblico. In conseguenza dell’avvenuta suddivisione e dell’accollo delle singole quote di mutuo il socio assegnatario subentra, nei confronti dell’istituto mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall’operazione di mutuo.

9. Gli enti locali competenti possono concedere ai proprietari dei veicoli a uso privato previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 285 del 1992 distrutti o resi inservibili a causa di una calamità contributi fino al 100 per cento per l’acquisto di un nuovo mezzo sostitutivo di quello distrutto o reso inservibile oppure, se il proprietario del veicolo distrutto o reso inservibile non procede all’acquisto di un mezzo sostitutivo, indennizzi fino al 100 per cento del valore di mercato attribuibile al mezzo al momento della calamità. Ai proprietari dei veicoli danneggiati a causa di una calamità gli enti locali competenti possono concedere contributi per la loro riparazione, fino al 95 per cento della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso non superiore al valore di mercato attribuibile ai veicoli al momento della calamità. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli indennizzi previsti da questo comma, la loro misura, le caratteristiche e il valore dei mezzi sostitutivi ammissibili al contributo e la spesa minima e massima ammissibile, anche in maniera differenziata in relazione alla tipologia del veicolo.

10. Il comma 9 si applica anche ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di imprese che svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, trasporto, manutenzione, assistenza, riparazione, modifica e sistemazione dei mezzi, purché l’immobile sia destinato all’esercizio di queste attività.

11. Agli interventi previsti da quest’articolo si applica l’articolo 72, commi 3 e 5.

 

     Art. 75. Gruppo sportivo della protezione civile

1. La Provincia, nell’ambito delle strutture della protezione civile di cui all’articolo 4, può promuovere la costituzione e l’organizzazione di un gruppo sportivo per favorire la preparazione atletica e la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive e in particolare nelle discipline sportive alpine. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo sportivo e può stipulare convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con altri organismi pubblici e privati per l’esercizio dell’attività agonistica e per la partecipazione a competizioni e manifestazioni anche internazionali.

 

Titolo XI

Disposizioni finali

 

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali

 

     Art. 76. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26

(Norme in materia di servizi antincendi)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera a) sono inserite le parole: "e della centrale unica di emergenza";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alle spese per il funzionamento e per l’attività della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari;";

c) dopo la lettera e octies) è inserita la seguente:

"e novies) alle altre spese e agli altri compiti che sono affidati alla cassa provinciale antincendi dalle norme vigenti."

2. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione finanziaria della cassa è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della Provincia e da un revisore contabile iscritto nel relativo registro, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale."

3. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: "del personale permanente e volontario dei servizi antincendi e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 bis 1" sono sostituite dalle seguenti: "del personale provinciale impiegato in attività di protezione civile e nei servizi antincendi, nonché dei volontari appartenenti alle organizzazioni convenzionate con la protezione civile provinciale";

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c bis) la verifica e l’attestazione del conseguimento dei livelli di formazione specifici richiesti agli operatori della protezione civile per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche e di compiti di coordinamento nella gestione delle emergenze;

c ter) la pianificazione coordinata e integrata a livello provinciale delle attività formative e informative in materia di protezione civile svolte dai vari enti e organizzazioni, nonché lo svolgimento di altri compiti della Provincia inerenti la formazione, l’addestramento e l’informazione nella stessa materia."

4. Il comma 6 bis dell’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato.

5. Il comma 1 bis dell’articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato.

6. Il comma 1 bis dell’articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato.

7. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserita la seguente:

"c bis) ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alla federazione provinciale e alle unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l’acquisto e per l’adeguamento dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme di sicurezza e di tutela della salute fisica degli operatori volontari."

 

     Art. 77. Modificazioni dell’articolo 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento),

e della legge sul personale della Provincia

1. Nel secondo comma dell’articolo 83 della legge provinciale n. 12 del 1983 le parole: "salvo particolari situazioni da specificare nel regolamento di cui al successivo comma" sono sostituite dalle seguenti: "salvo particolari situazioni di necessità, specificate nella deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce l’organizzazione del servizio di reperibilità".

2. Nel comma 3 dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia le parole: "particolari categorie di personale, tra cui i vigili del fuoco e" sono soppresse.

3. L’articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"Art. 67 bis

Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco previsto dall’articolo 1, quinto comma, numero 1), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano).

2. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni - compresa quella di supporto tecnico - la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 36, il rapporto d’impiego del personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, a esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di dirigente, è disciplinato in regime di diritto pubblico, e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare per gli aspetti assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quanto compatibile con le previsioni di quest’articolo e con l’assetto organizzativo e ordinamentale della Provincia.

4. Il rapporto d’impiego previsto dal comma 3 è regolato da appositi accordi negoziali, nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento.

5. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti massimi di spesa appositamente autorizzati con legge finanziaria. Questi accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l’efficacia degli accordi negoziali si applica quanto previsto dall’articolo 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali si applica la disciplina dei contratti collettivi provinciali quadro.

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del fuoco, è disciplinato da quest’articolo."

 

     Art. 78. Modificazione dell’articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche

1. Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale n. 1 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di gestione dell’emergenza la Giunta provinciale, su proposta dei dipartimenti competenti in materia di protezione civile e di ambiente, sentita la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, può disporre, anche a modifica dei provvedimenti che autorizzano, concedono o riconoscono la derivazione o l’utilizzazione di acque pubbliche, misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica - dei livelli d’invaso dei bacini e serbatoi di accumulo idrico, allo scopo di assicurare un sistema strategico di sicurezza idraulica dei territori a valle e di moderazione delle piene, per controllare fenomeni di siccità e per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale.

Tali misure e prescrizioni non devono dar luogo a un aumento della quantità d’acqua complessivamente utilizzabile e della durata della concessione."

 

     Art. 79. Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. La lettera i) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"i) protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all’organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi;".

 

     Art. 80. Modificazione dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale

1. Nel numero 3 bis) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale le parole: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall’ispettore distrettuale competente per il territorio dell’unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l’articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"."

 

     Art. 81. Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina della tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole: "Parco nazionale dello Stelvio;" sono inserite le seguenti: "questa quota è ridotta della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all’altra;";

b) nella lettera b) le parole: "1.000 metri" sono sostituite dalle seguenti: "1.600 metri";

c) alla fine della lettera c) sono inserite le seguenti parole: "Questa quota è ridotta della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all’altra;".

2. Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 le parole: "per il mantenimento della validità della licenza di brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio e il mantenimento dell’abilitazione al volo in montagna".

3. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente:

"Art. 1.1

Utilizzo dell’elicottero per il trasporto passeggeri

1. Per favorire l’impiego dell’elicottero per finalità di trasporto passeggeri la Provincia è autorizzata a stipulare intese con gli enti e le autorità competenti al fine di individuare appositi corridoi per il volo a bassa quota, anche per il collegamento con gli aeroporti del Nord Italia e tra questi e le principali località turistiche del Trentino, tenendo conto di quanto previsto dalla legge provinciale recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"."

4. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione delle disposizioni di questa legge si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro."

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente:

"1 bis. In casi di recidiva specifica la sanzione amministrativa è raddoppiata."

6. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 è sostituito dal seguente:

"3. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione, previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al soggetto competente della Provincia nei casi di violazione dell’articolo 1, commi 1, 4 e 6, e al soggetto competente del comune nei casi di violazione dell’articolo 1, commi 3, 5 e 7."

 

Capo II

Disposizioni transitorie, di prima applicazione

e finanziarie, abrogazione di disposizioni

provinciali e disapplicazione di norme regionali

 

     Art. 82. Efficacia della legge, disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali

1. Fino alla data dell’effettivo trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile, disposto ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, all’esercizio delle funzioni, dei compiti e delle attività attribuiti da questa legge alle comunità provvede la Provincia.

2. Fermo restando quanto previsto da quest’articolo, le funzioni demandate da questa legge ai comuni senza l’obbligo di esercizio in forma associata sono svolte da essi, prescindendo dal trasferimento di funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Ad eccezione dei casi disciplinati dal comma 4, per le opere e i lavori pubblici previsti dalla legge provinciale n. 2 del 1992 o realizzati nell’ambito degli interventi autorizzati dalla Giunta provinciale ai sensi dall’articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, continuano ad applicarsi le disposizioni delle predette leggi, se i relativi progetti almeno definitivi o le relative perizie di cui agli articoli 52, comma 4, 53, comma 3, e 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici sono stati approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, competenti per la loro realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente legge. Per i lavori di somma urgenza delegati dalla Provincia ai comuni continua ad applicarsi l’articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 1992 se, per i medesimi lavori, è stato adottato il decreto del Presidente della Provincia previsto dal predetto articolo 13, comma 2, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4. Per le opere e i lavori previsti dalla legge provinciale n. 2 del 1992, realizzati da soggetti diversi dalla Provincia con il contributo provinciale, continuano ad applicarsi le disposizioni della predetta legge provinciale, se il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto prima dell’entrata in vigore della presente legge.

5. Per le opere e i lavori previsti dalla sezione III del capo IV della legge provinciale n. 2 del 1992 realizzati da soggetti diversi dalla Provincia con il contributo provinciale, continuano in ogni caso ad applicarsi le relative disposizioni, se la data dell’evento è anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all’approvazione del piano generale delle opere di prevenzione previsto dall’articolo 12 o di ciascuno dei suoi stralci, per la realizzazione delle opere e dei lavori di prevenzione delle calamità si continua a fare riferimento alle previsioni e alle priorità stabilite nel piano redatto ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 1992. Fino all’approvazione del piano generale delle opere di prevenzione previsto dall’articolo 12 della presente legge o di ciascuno dei suoi stralci, la Provincia è comunque tenuta ad aggiornare il piano generale di previsione e di prevenzione redatto ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 1992, per le tipologie di interventi e per le aree territoriali non ancora considerate negli stralci approvati.

7. I piani di protezione civile sovracomunali sono adottati a seguito del trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di protezione civile previste nel titolo V, capo I, della presente legge e fino alla data della loro approvazione continua ad applicarsi l’articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1992 per la pianificazione delle attività di gestione dell’emergenza;

per particolari situazioni di rischio, i comuni possono approvare piani di emergenza aventi i contenuti previsti dall’articolo 22 della presente legge, redatti con la collaborazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari e della Provincia.

8. Fino alla data del trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di protezione civile previste dal titolo V, capo I, della presente legge e comunque fino all’approvazione dei piani di protezione civile sovracomunali, all’organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale locale provvedono i comuni, singoli o associati.

9. Fino alla data del trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità, e comunque fino all’approvazione dei piani di protezione civile sovracomunali, continuano a operare le commissioni locali valanghe istituite dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19), secondo quanto previsto dall’articolo 5 della medesima legge.

10. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità la Giunta provinciale, per far fronte a necessità di ordine organizzativo e d’intesa con la federazione dei corpi volontari e con il Consiglio delle autonomie locali, è autorizzata a disporre la rideterminazione dei territori di competenza delle unioni previste dall’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1954, anche modificando la situazione esistente, con conseguente modifica, accorpamento o suddivisione delle unioni; inoltre è autorizzata ad adottare ogni altra misura organizzativa necessaria.

11. L’articolo 67, comma 2, si applica agli affidamenti dei servizi pubblici oppure della gestione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti funzionali ai servizi stessi, anche disgiuntamente dall’erogazione dei servizi pubblici, quando, alla data di entrata in vigore di questa legge, i bandi o gli avvisi con cui si indice una gara non sono stati pubblicati, oppure, in caso di procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

12. Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall’articolo 23, stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 32, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, alla ricezione degli allarmi e all’allertamento delle strutture operative della protezione civile si continua a provvedere mediante le centrali operative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge nei singoli settori di competenza della Provincia, sulla base di protocolli che definiscono le procedure di allertamento.

13. Al fine di realizzare le migliori condizioni per l’accorpamento delle centrali operative nella centrale unica di emergenza la Provincia, la cassa provinciale antincendi e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono autorizzate a effettuare investimenti per la sperimentazione di procedure e per la realizzazione di sistemi comuni o tra loro compatibili di comunicazione in tempo reale e di gestione dei dati e delle informazioni relative all’insorgere di eventi dannosi o calamitosi e alla gestione delle relative emergenze. Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza la Provincia, inoltre, è autorizzata a trasferire risorse finanziarie all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per le medesime finalità, sulla base di apposite convenzioni tra la Provincia e l’azienda stessa. Le convenzioni definiscono, in particolare, le iniziative e gli interventi da realizzare, i tempi e le modalità di realizzazione, i rapporti funzionali e finanziari e le modalità di acquisizione successiva da parte della centrale unica di emergenza degli esiti di queste iniziative, degli investimenti, dei beni materiali e immateriali, dei sistemi, delle reti e delle attrezzature finanziati.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia possono concordare la messa a disposizione reciproca di proprio personale, per facilitare l’avvio della centrale unica di emergenza.

14. Nella fase di avvio dell’esercizio dei compiti di formazione, di addestramento e d’informazione previsti dall’articolo 29 da parte della federazione dei corpi volontari, la Provincia e la federazione stessa possono stipulare tra loro accordi di collaborazione. In ogni caso, fino al raggiungimento dell’autonomia operativa della federazione dei corpi volontari nello svolgimento dei predetti compiti ad essa affidati, la Provincia continua a provvedere alle attività e ai compiti di formazione, di addestramento e d’informazione previsti dall’articolo 29 che non sono ancora svolti dalla federazione. A tal fine la federazione comunica alla Provincia la propria autonomia operativa anche per settori o materie omogenee.

15. Restano fermi gli atti amministrativi - compresi i regolamenti, i piani e i programmi - nonché gli altri atti, anche di natura convenzionale e negoziale, adottati o stipulati in applicazione delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, fino a quando sia diversamente disposto dagli organi competenti in ordine al contenuto dei medesimi atti.

16. Fermo restando quanto diversamente previsto da questa legge, gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima della data di entrata in vigore di questa legge sono definiti secondo le procedure previste dalle leggi provinciali vigenti prima della medesima data.

 

     Art. 83. Disposizioni transitorie e particolari per i servizi antincendi a Rovereto

1. Fino a quando il corpo dei volontari di Rovereto ha raggiunto la consistenza di non meno di centoquaranta effettivi, i servizi antincendi e il soccorso pubblico urgente nel comune di Rovereto sono svolti dal presidio di Rovereto del corpo permanente provinciale e dal corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto; il soccorso è assicurato secondo modalità definite d’intesa tra il predetto comune e la Provincia.

2. Durante il periodo del concorso previsto dal comma 1, con cadenza semestrale la Provincia e il Comune di Rovereto riferiscono sul grado di autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi a Rovereto alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime in merito. Tenendo conto del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Provincia e il Comune di Rovereto stabiliscono d’intesa la consistenza del corpo permanente e le modalità del suo concorso.

3. Con specifica intesa tra la Provincia e il Comune di Rovereto, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è accertata l’autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi a Rovereto, determinata dalla consistenza di non meno di centoquaranta unità del corpo volontari, residenti o domiciliati nel comune di Rovereto secondo quanto previsto dal relativo ordinamento del corpo; nell’ambito della predetta intesa sono stabilite le modalità della cessazione del presidio di Rovereto del corpo permanente provinciale.

 

     Art. 84. Abrogazione di disposizioni provinciali e disapplicazione di norme regionali

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82 sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali;

a) legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

b) quarto comma dell’articolo 3 della legge provinciale 4 marzo 1980, n.

5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale);

c) legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19);

d) articolo 12 bis, comma 5, dell’articolo 18, articoli 18 bis 1, 18 ter e articolo 18 quater, tranne il comma 4, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi);

e) legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile), tranne gli articoli 7 bis, 20 bis, 32 bis, 38, 39 bis, 41, 42, 45, 47, 48 e 49;

f) articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione allo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull’emigrazione, e 13 febbraio 1992, n.

8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l’emergenza).

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82 sono abrogate le seguenti disposizioni modificative delle disposizioni indicate nel comma 1:

a) articolo 13 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33;

b) articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23;

c) articolo 155 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

d) articoli 36 e 37 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e) articolo 25 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

f) articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

g) articolo 68 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

h) comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

i) articoli 20, 22 e 23 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;

j) articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

k) articoli 37, 46 e 47 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

l) legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, tranne gli articoli 11, 12 e 14;

m) articolo 15 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;

n) articoli 27 e 29 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

o) articolo 23 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;

p) articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;

q) articolo 55 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, nell’ordinamento provinciale cessano di applicarsi le seguenti disposizioni regionali:

a) lettera h) del primo comma dell’articolo 3, articolo 4, secondo periodo del primo comma dell’articolo 15, secondo periodo del secondo comma dell’articolo 16 e articolo 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi);

b) legge regionale 22 gennaio 1962, n. 7 (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 sul servizio antincendi).

4. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge che richiedono un’attuazione regolamentare e dettano, se occorre, la disciplina di prima applicazione. I regolamenti indicano anche le disposizioni legislative provinciali e regionali incompatibili con questa legge e con i regolamenti medesimi che sono abrogate o, rispettivamente, cessano di applicarsi nella provincia di Trento a decorrere dalla data indicata dai regolamenti stessi.

5. Con regolamento sono individuate le ulteriori disposizioni legislative provinciali e regionali che sono abrogate o, rispettivamente, che cessano di applicarsi nella provincia di Trento, in quanto incompatibili con questa legge.

6. Le deliberazioni previste da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date di applicazione delle singole disposizioni di questa legge che richiedono un’attuazione amministrativa. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni legislative previgenti anche se abrogate da questa legge.

 

     Art. 85. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli indicati nella tabella A le relative spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini delle disposizioni abrogate da questa legge e previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2011-2013, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale, quando non sono previste da questa legge altre modalità di concorso alle spese dei predetti enti locali.

3. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico della cassa provinciale antincendi provvede la cassa con il proprio bilancio.

4. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede l’azienda con il proprio bilancio.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 85)

(Omissis)