Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 28/09/2011 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Statuto e Regolamento di organizzazione e funzionamento) |
Art. 4. (Personale) |
Art. 5. (Finanziamenti e ricavi) |
Art. 6. (Vigilanza) |
Art. 7. (Riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione) |
Art. 8. (Scioglimento) |
Art. 9. (Disposizioni transitorie e norma di rinvio) |
Art. 10. (Abrogazioni) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.39 - L.R. 28 settembre 2011, n. 35. [1]
Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della "Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico.
(B.U. 1 ottobre 2011, n. 18 - S.S. 5 ottobre 2011, n. 1)
Art. 1. (Oggetto)
1. La "Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori «Tommaso Campanella» Centro Oncologico d'Eccellenza", di seguito denominata "Fondazione", già istituita ai sensi dell'articolo 21 della
1 bis. Il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall'articolo 3, comma 3, della stessa
2. La Fondazione fa parte del sistema sanitario regionale e opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale.
3. La Fondazione ha come scopo la realizzazione e l'organizzazione di un presidio sanitario, strutturato su base ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l'intero territorio regionale, gli interventi sanitari in materia di prevenzione, di ricovero e cura degli infermi, di riabilitazione e di ricerca in campo oncologico. Inoltre essa assicura la realizzazione della integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi del
4. La Fondazione è lo strumento individuato da Regione ed Università per garantire il diretto e costante coinvolgimento delle rispettive rappresentanze istituzionali nella gestione integrata delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca necessarie allo sviluppo delle attività in campo oncologico ed al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale.
5. La Fondazione è considerata provvisoriamente accreditata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della
6. La Regione Calabria promuove il riconoscimento della Fondazione quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'articolo 13 del
7. La Regione Calabria promuove il riconoscimento della Fondazione quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'articolo 13 del
Art. 2. (Finalità)
1. La Fondazione, in conformità alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalità:
a) svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
b) trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale;
c) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
d) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;
e) supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
f) svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori;
g) promuovere e realizzare i programmi di screening oncologico per le principali neoplasie.
2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse strumentali.
Art. 3. (Statuto e Regolamento di organizzazione e funzionamento)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentita la Regione e l'Università, delibera una proposta di adeguamento dello Statuto vigente alle disposizioni della stessa, in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale, che la approva entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali, in mancanza di provvedimento espresso, lo Statuto si intende approvato.
2. Lo Statuto ha per oggetto il funzionamento degli Organi della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, e quanto altro inerente ai poteri dello stesso Consiglio ed ai rapporti tra questo e gli altri organi della Fondazione.
3. Successivamente all'approvazione dello Statuto ai sensi del precedente comma, il Presidente della Regione svolge tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.
3 bis. Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle “Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria” [3].
4. Eventuali modifiche allo Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed approvate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al precedente comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle direttive di cui al successivo articolo 4 comma 3, è adottato un regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione, in conformità al medesimo Statuto e nel rispetto dei principi della normativa regionale e nazionale in materia.
Art. 4. (Personale)
1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. La Fondazione può avvalersi di personale proveniente dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione, che presterà la propria attività in posizione di comando o di assegnazione temporanea, secondo le vigenti norme legislative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto ai sensi del precedente articolo 3, emana direttive per la definizione delle dotazioni organiche della Fondazione e per l'attribuzione del relativo personale, sulla base delle regole fissate dalla
Art. 5. (Finanziamenti e ricavi)
1. Le fonti di finanziamento della Fondazione sono costituite da:
a) stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del
b) finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto;
c) finanziamenti pubblici e privati.
2. Costituiscono ricavi della Fondazione:
a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 13;
d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio.
3. È fatto divieto di utilizzare finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.
Art. 6. (Vigilanza)
1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie, esercita la vigilanza sull'attività della Fondazione sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il programma annuale di attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio;
c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
Art. 7. (Riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione)
1. Al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo della Fondazione, la Regione, entro quattro anni dalla sua istituzione come ente di diritto pubblico, promuove il riconoscimento del carattere scientifico della stessa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
2. Allo Statuto deve essere allegato un cronoprogramma che individui gli obiettivi da raggiungere e le scadenze temporali atte a comprovare la validità del percorso teso al conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 13 del
3. A far data dall'istituzione della Fondazione come ente di diritto pubblico, la Regione verifica con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dalla Regione, al fine di monitorare il processo di attuazione finalizzato al riconoscimento della Fondazione quale IRCCS, sulla base di una relazione che la Fondazione provvede a trasmettere, al Dipartimento Tutela della Salute, entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del semestre.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di riconoscimento, adottato dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di modifica della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento interno della Fondazione alle disposizioni di cui al
5. Entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di modifica gli organi della Fondazione riconosciuta quale IRCCS sono rinnovati in coerenza con il disposto del
Art. 8. (Scioglimento)
1. Qualora per due verifiche semestrali consecutive la Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento Tutela della Salute, accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui al precedente articolo 8, comma 2, ovvero nel caso in cui, al termine del quadriennio di cui all'articolo 16, comma 1, non sia intervenuto il riconoscimento in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, la Fondazione viene soppressa con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di scioglimento la Fondazione devolve il patrimonio con le modalità stabilite dal Consigliò di Amministrazione ai soci fondatori, tenendo conto dei conferimenti effettuati al momento della costituzione della Fondazione. Tutti i beni concessi in uso ceduti alla Fondazione e all'Università ritornano nel patrimonio e nella disponibilità di quest'ultima.
3. Con la medesima Delibera di soppressione, la Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università di Catanzaro, nomina un commissario liquidatore.
4. Dall'insediamento del commissario liquidatore decadono dalla carica, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta, il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico, i componenti il Comitato Tecnico-Scientifico e i membri del Collegio Sindacale.
5. Ferma restando la continuità assistenziale, il commissario liquidatore predispone un piano esecutivo particolareggiato, nei tempi e nei modi, per la riconduzione delle attività e delle funzioni della Fondazione nell'ambito delle attività e delle funzioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. Il piano è approvato dal Presidente della Regione e dal Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro sessanta giorni dalla data di approvazione, pena la riduzione del 70 per cento di ogni eventuale emolumento connesso alla funzione di commissario liquidatore fino alla conclusione dell'incarico.
6. Il Piano di cui al comma precedente prevede la riconduzione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini", delle Unità Operative allo stato esistenti presso la Fondazione che possano dimostrare notevoli volumi di attività e che siano di interesse ai fini della riduzione della migrazione sanitaria. In tal caso le predette unità entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini".
7. I rapporti di lavoro del personale in servizio presso tali unità continuano nell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini" senza soluzione di continuità, purché sia in possesso dei titoli richiesti per l'accesso per le corrispondenti qualifiche degli enti del S.S.N. e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica in conformità alle norme in materia di assunzioni previste dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.
8. In caso di eccedenze di personale, non ricollocabile sulla base del comma precedente, si dà avvio alle procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti del
9. Dal momento della chiusura della fase di liquidazione, la presente legge cessa di avere efficacia.
Art. 9. (Disposizioni transitorie e norma di rinvio)
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell'offerta sanitaria, la Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN. La Fondazione, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, può assumere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 4, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate [4].
2. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, ogni attività che la presente legge rimette alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione è svolta dal Presidente della Regione nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
3. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.
Art. 10. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 21 della
2. Sono altresì abrogate tutte le norme legislative e regolamentari della Regione calabria, precedentemente approvate, che siano in contrasto con la presente legge.
3. Per effetto delle suddette abrogazioni, con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia delle disposizioni contenute nelle delibere della Giunta regionale n. 482/2004 e n. 798/2004, per incompatibilità sopravvenuta nonché di tutti gli atti e provvedimenti in contrasto con la stessa, ma sono fatti salvi gli effetti già prodotti.
4. L'effetto abrogativo dell'articolo 21 della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della