§ 2.2.41 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 50.
Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:28/12/2011
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n, 35)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.41 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 50. [1]

Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35.

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. 30 dicembre 2011, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 «Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della “Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico» è inserito il seguente:

 

«1 bis. Il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35/2011».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è inserito il seguente:

«3 bis. Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle “Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria”».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n, 35)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è sostituito dal seguente:

 

«1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell'offerta sanitaria, la Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN. La Fondazione, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, può assumere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 4, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n.35 è aggiunto il seguente:

 

«4. L'effetto abrogativo dell'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate si verifica alla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente in ente di diritto pubblico».

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.