§ 3.7.81 - L.R. 5 gennaio 2000, n. 2.
Interpretazione autentica dell'art. 19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54"Ordinamento dell'Organizzazione Turistica Regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:05/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'art. 19 commi 1 e 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 è interpretata autenticamente nel senso che l'emolumento mensile legato alla indennità di funzione deve essere calcolato [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.7.81 - L.R. 5 gennaio 2000, n. 2. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54"Ordinamento dell'Organizzazione Turistica Regionale".

(B.U. 5 gennaio 2000, n. 1 Straord.).

 

Art. 1.

     L'art. 19 commi 1 e 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 è interpretata autenticamente nel senso che l'emolumento mensile legato alla indennità di funzione deve essere calcolato comprendendo in esso tutte le spettanze dovute al Consigliere regionale, ivi comprese il rimborso spese di trasporto e diaria, calcolato secondo la legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 23 agosto 2011, n. 30.