§ 8.5.29 - Regolamento 25 giugno 2002, n. 1105.
Regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:25/06/2002
Numero:1105


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 8.5.29 - Regolamento 25 giugno 2002, n. 1105.

Regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti.

(G.U.C.E. 26 giugno 2002, n. L 167).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, modificato da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 2,

     previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     previa consultazione del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1324/2001, al fine di estendere sino al 30 giugno 2002 l'esenzione per categoria riguardante le consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri e sino al 30 giugno 2004 l'esenzione per categoria riguardante l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari.

     (2) Nel febbraio 2001 la Commissione ha avviato una consultazione sull'opportunità di mantenere, nella sua versione attuale, l'esenzione per categoria per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri. La Commissione ha ricevuto risposte dagli Stati membri, dalle compagnie aeree, dalle agenzie di viaggio e dalle associazioni dei consumatori.

     (3) Dalla larga maggioranza delle risposte è emerso che le conferenze tariffarie sul trasporto passeggeri della IATA (International Air Transport Association) garantiscono benefici importanti grazie all'interlining e che tale vantaggio molto difficilmente potrebbe essere garantito da un sistema alternativo meno restrittivo. Benché nella maggior parte delle risposte si riconoscesse che la fine dell'esenzione per categoria relativamente alle conferenze sulle tariffe passeggeri non comporterebbe automaticamente la scomparsa dell'interlining, è stato manifestato da molti anche il timore che, senza le conferenze tariffarie, la scelta di tariffe flessibili offerte ai consumatori sarebbe più limitata e che le compagnie più piccole potrebbero avere meno occasioni di interlining e, di conseguenza, maggiori difficoltà ad essere competitive. Alcuni, tuttavia, hanno sostenuto che, con lo sviluppo delle alleanze, queste ultime nonché gli accordi bilaterali potrebbero offrire, almeno in una prospettiva più a lungo termine, vantaggi simili a quelli garantiti dall'interlining della IATA.

     (4) Il settore del trasporto aereo sta attraversando attualmente un periodo di grave crisi e, al momento, potrebbe quindi avere difficoltà a compiere gli investimenti necessari per sviluppare un sistema alternativo di interlining.

     (5) L'esenzione per categoria relativamente alle conferenze sulle tariffe passeggeri dovrebbe pertanto essere prorogata per altri tre anni, fino al 30 giugno 2005. Al fine di facilitare il riesame dell'opportunità di prorogare l'esenzione per categoria dopo tale data, l'esenzione dovrebbe essere accompagnata dall'obbligo, per i vettori aerei che partecipano alle conferenze, di raccogliere dati, per ciascuna stagione IATA e a partire dal 1° settembre 2002, sull'utilizzo relativo delle tariffe passeggeri stabilite dalle conferenze e sulla loro importanza relativa per l'effettivo interlining. Un periodo di tre anni consentirà di disporre di una serie di dati su un periodo sufficientemente rappresentativo.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1324/2001 ha prorogato l'esenzione per categoria per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari, in attesa dell'adozione delle proposte modifiche del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché tali emendamenti non sono ancora stati adottati, è opportuno prorogare di un altro anno, fino al 30 giugno 2005, tale esenzione per categoria.

     (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1617/93 di conseguenza,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:

     1) All'articolo 4 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

     "3. I vettori che partecipano alle consultazioni sulle tariffe passeggeri raccolgono dati a partire dal 1o settembre 2002, per quanto riguarda:

     a) la parte relativa delle tariffe stabilite nelle consultazioni rispetto al traffico complessivo all'interno del SEE;

     b) la misura in cui biglietti emessi alle tariffe stabilite nelle consultazioni vengono effettivamente utilizzati per l'interlining;

     c) la misura in cui biglietti al di fuori delle tariffe stabilite nelle consultazioni vengono effettivamente utilizzati per l'interlining.

     I dati raccolti sono comunicati alla Commissione dai vettori interessati o per loro conto a intervalli di sei mesi."

     2) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Esso si applica fino al 30 giugno 2005.".

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.