§ 8.5.37 - Regolamento 29 giugno 2001, n. 1324.
Regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:29/06/2001
Numero:1324


Sommario
Art. 1.      All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1617/93, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.


§ 8.5.37 - Regolamento 29 giugno 2001, n. 1324.

Regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

(G.U.C.E. 30 giugno 2001, n. L 177)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, modificato da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 2, previa pubblicazione del progetto del presente regolamento, previa consultazione del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

     considerando quanto segue:

     (1) Con regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1083/1999, la Commissione ha accordato un'esenzione per categoria riguardante, tra l'altro, le consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli su servizi aerei di linea, nonché l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari. Tale regolamento si applica sino al 30 giugno 2001.

     (2) La Commissione ha avviato una consultazione sull'opportunità di mantenere l'esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri nella sua versione attuale. La consultazione sarà conclusa nel 2001. A seguito di detta consultazione, la Commissione potrà presentare proposte per una nuova esenzione per categoria, ovvero avviare procedure di esenzione individuale. Di conseguenza, è opportuno prorogare di un anno l'attuale esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri.

     (3) Restano tuttora pienamente validi i motivi su cui si è basata, nel 1993, la concessione di un'esenzione per categoria agli accordi e pratiche concordate riguardanti l'assegnazione di bande orarie e la fissazione degli orari dei servizi aerei che collegano gli aeroporti all'interno della Comunità. È quindi opportuno prorogare tale esenzione per categoria. Affinché sia possibile adeguare questa esenzione per categoria, dopo l'adozione delle previste modifiche del regolamento (CEE) n. 95/93, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, la proroga deve essere concessa per tre anni.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 deve quindi essere modificato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1617/93, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Esso si applica fino al 30 giugno 2002, per quanto concerne l'esenzione relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, nonché fino al 30 giugno 2004, per quanto concerne l'esenzione relativa all'assegnazione di bande orarie e alla fissazione degli orari negli aeroporti."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.