§ 1.6.G44 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1324.
Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/07/2002
Numero:1324


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1163/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G44 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1324.

Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali.

(G.U.C.E. 23 luglio 2002, n. L 194).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione prevede deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 per quanto riguarda il pagamento della restituzione in caso di restituzione differenziata.

     (2) L'articolo 2 precisa che questo regolamento è applicabile a decorrere dal 1 o luglio 2002. Poiché questa data può causare confusione, occorre precisare a cosa si riferisce l'applicabilità del regolamento.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1163/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.