§ 7.3.161 - Direttiva 6 gennaio 2003, n. 3.
Direttiva n. 2003/3/CE della Commissione relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:06/01/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 7.3.161 - Direttiva 6 gennaio 2003, n. 3.

Direttiva n. 2003/3/CE della Commissione relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 9 gennaio 2003, n. L 4).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dell'arsenico (decimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, determinati coloranti azoici non devono essere utilizzati in alcuni articoli tessili e in cuoio. Inoltre, tali articoli tessili e in cuoio possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni di detta direttiva.

     (2) I rischi per la salute e per l'ambiente del «colorante blu», numero indice 611-070-00-2, sono stati valutati a norma della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per l'ambiente che comporta l'uso del colorante blu, dato che quest'ultimo presenta un'elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l'ambiente attraverso le acque di scarico.

     (3) Allo scopo di proteggere l'ambiente, è opportuno proibire l'immissione sul mercato e l'uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. Il colorante blu va aggiunto pertanto alle sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

     (4) Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del colorante blu stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche riguardanti le alternative idonee.

     (5) L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2004.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     - Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 43 è sostituito dal seguente:

 

«43. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:

 

- abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

 

- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

 

- giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio,

 

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

 

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

 

In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

 

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1 % in massa.

 

4. Entro l'11 settembre 2005, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.»

 

     - All'appendice 4 è aggiunto il seguente punto:

 

«Punto 43 Coloranti azoici

Elenco delle ammine aromatiche

 

 

Numero CAS

Numero indice

Numero CE

Sostanza

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

Bifenil-4-ammina

 

 

 

 

4-amminobifenile

 

 

 

 

xenilammina

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

Benzidina

3

95-69-2

 

202-441-6

4-cloro-o-toluidina

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftilammina

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-ammino-azotoluene

 

 

 

 

4-ammino-2',3-dimetilazobenzene

 

 

 

 

4-o-tolilazo-o-toluidina

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidina

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-cloroanilina

8

615-05-4

 

210-406-1

4-metossi-m-fenilenediammina

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-metilenedianilina

 

 

 

 

4,4'-diamminodifenilmetano

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-diclorobenzidina

 

 

 

 

3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimetossibenzidina

 

 

 

 

o-dianisidina

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimetilbenzidina

 

 

 

 

4,4'-bi-o-toluidina

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-metilenedi-o-toluidina

14

120-71-8

 

204-419-1

6-metossi-m-toluidina

 

 

 

 

p-cresidina

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

 

 

 

 

2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-ossidianilina

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-tiodianilina

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidina

 

 

 

 

2-amminotoluene

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metil-m-fenilenediammina

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidina

 

 

 

 

2-metossianilina

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzene

 

Elenco dei coloranti azoici

 

 

Numero CAS

Numero Indice

Numero CE

Sostanza

1

Non attribuito

611-070-00-2

405-665-4

Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)»

 

Componente 1:

 

 

 

N. CAS: 118685-33-9

 

 

 

C39H23ClCrN7O12S.2Na

 

 

 

Componente 2:

 

 

 

C46H30CrN10O20S2.3Na