Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 19/07/2002 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva |
Art. 2. I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2003. Essi ne [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 7.3.134 - Direttiva 19 luglio 2002, n. 61.
Direttiva n. 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).
(G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
viste le proposte della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. I provvedimenti di cui alla presente direttiva assicurano un livello elevato di tutela della salute e dei consumatori.
(2) I prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene.
(3) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamento e sul funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e, di conseguenza, modificare l'allegato I della
(4) Il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione.
(5) Per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze.
(6) Agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate dovrebbe essere applicata una concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate nel punto 43 dell'appendice della
(7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della
(8) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene.
(9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.
(10) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla
hanno adottato la presente direttiva:
L'allegato I della
I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 settembre 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
L'allegato I della
1) E’ aggiunto il seguente punto:
(Omissis).
2) All'appendice è aggiunto il seguente punto:
(Omissis).