Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 06/01/2003 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 7.3.160 - Direttiva 6 gennaio 2003, n. 2.
Direttiva n. 2003/2/CE della Commissione relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio). (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 9 gennaio 2003, n. L 4).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce le Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Nell'ambito di una revisione della legislazione comunitaria riguardante l'uso dei composti a base di arsenico per la conservazione del legno successiva all'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nel 1995, è stata effettuata una valutazione dei rischi e un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni dell'uso di arsenico in taluni conservanti del legno.
(3) La valutazione dei rischi è stata poi rinviata al comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEE) per una valutazione inter pares, che ha consentito al CSTEE di concludere che la maggior parte dei rischi erano stati identificati correttamente. Tali rischi includono quelli per la salute dei bambini in relazione all'impiego di legni trattati con conservanti contenenti rame, cromo e arsenico (RCA) nelle attrezzature per parchi giochi e per la salute umana in relazione allo smaltimento di legno trattato all'RCA. È stato identificato anche un rischio per l'ambiente in talune acque marine.
(4) Il CSTEE ha inoltre raccomandato, viste le scarse conoscenze riguardanti il legno trattato all'arsenico nelle discariche, di essere cauti e limitare l'uso dei conservanti all'arsenico alle situazioni di assoluta necessità.
(5) In un altro documento riguardante gli effetti dell'arsenico sulla salute il CSTEE ha concluso che tale sostanza è sia genotossica che notoriamente cancerogena e che sarebbe opportuno tenere presente che non esistono soglie per l'effetto cancerogeno.
(6) I rifiuti di legno trattato all'RCA sono stati classificati come rifiuti pericolosi ai sensi della
(7) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi intende armonizzare l'autorizzazione dei biocidi a livello comunitario e il
(8) Tenendo conto della valutazione dei rischi e del principio di cautela, data la mancanza dell'armonizzazione delle regole ai sensi della direttiva 98/8/CE o di una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del
(9) La presente direttiva va applicata senza pregiudicare la legislazione comunitaria che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la
(10) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I alla
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le suddette disposizioni entro il 30 giugno 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Il punto 20 dell'allegato I alla
«20. Composti dell'arsenico |
1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: |
|
a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: |
|
- carene di imbarcazioni, |
|
- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, |
|
- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; |
|
b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato; |
|
c) in deroga a quanto specificato al punto precedente: |
|
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il legno cosí trattato non può essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante. |
|
ii) È consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti: |
|
- nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali, |
|
- nei ponti, |
|
- nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti, |
|
- nelle barriere antirumore, |
|
- nei sistemi di protezione dalle valanghe, |
|
- nelle recinzioni e barriere autostradali, |
|
- nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame, |
|
- nelle strutture per il contenimento della terra, |
|
- nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni, |
|
- nelle traversine ferroviarie in sotterraneo. |
|
Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata.” |
|
iii) Il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non può essere usato: |
|
- in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione, |
|
- in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle, |
|
- nelle acque marine, |
|
- per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii), |
|
- in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale. |
|
2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.» |