§ 4.1.22 - Regolamento 23 ottobre 2002, n. 1890.
Regolamento (CE) n. 1890/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002, per quanto riguarda il bilancio previsionale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:23/10/2002
Numero:1890


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.22 - Regolamento 23 ottobre 2002, n. 1890.

Regolamento (CE) n. 1890/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002, per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 24 ottobre 2002, n. L 286).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali di approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2002, reca il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento in cereali e prodotti cerealicoli per i dipartimenti francesi d'oltremare, conformemente al regolamento (CE) n. 1452/2001.

     (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede un quantitativo annuo di 44 200 tonnellate di cereali per la Guadalupa e di 32 700 tonnellate di cereali per la Martinica. Nella Martinica sono entrati in funzione due nuovi impianti di molitura per cui in base all'attuale e esecuzione del regime specifico di approvvigionamento emerge che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento di questi due dipartimenti sono inferiori al fabbisogno.

     (3) Con lettera in data 6 settembre 2002, le autorità francesi hanno pertanto presentato una domanda di modifica del bilancio relativo alla Guadalupa e alla Martinica, per soddisfare l'accertato fabbisogno di approvvigionamento di questi due dipartimenti.

     (4) Si ravvisa pertanto l'opportunità, per quanto riguarda l'approvvigionamento in cereali, di aumentare il quantitativo complessivo e modificarne la ripartizione fra queste due isole nell'ambito del bilancio di approvvigionamento inizialmente stabilito.

     (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 21/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002, il testo della parte 1 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)