§ 3.3.915 - Direttiva 5 settembre 2007, n. 46.
Direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:05/09/2007
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Obblighi degli Stati membri
Art. 5.  Obblighi dei costruttori
Art. 6.  Procedure per l’omologazione CE di veicoli
Art. 7.  Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche
Art. 8.  Disposizioni generali
Art. 9.  Disposizioni specifiche concernenti i veicoli
Art. 10.  Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche
Art. 11.  Prove richieste per l’omologazione CE
Art. 12.  Provvedimenti relativi alla conformità della produzione
Art. 13.  Disposizioni generali
Art. 14.  Disposizioni speciali relative ai veicoli
Art. 15.  Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche
Art. 16.  Rilascio e comunicazione delle modifiche
Art. 17.  Cessazione della validità
Art. 18.  Certificato di conformità
Art. 19.  Marchio di omologazione CE
Art. 20.  Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
Art. 21.  Provvedimenti da adottare
Art. 22.  Omologazione CE di piccole serie
Art. 23.  Omologazione nazionale di piccole serie
Art. 24.  Omologazioni individuali
Art. 25.  Disposizioni speciali
Art. 26.  Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli
Art. 27.  Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie
Art. 28.  Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche
Art. 29.  Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva
Art. 30.  Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato
Art. 31.  Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali
Art. 32.  Richiamo di veicoli
Art. 33.  Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
Art. 34.  Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE
Art. 35.  Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti
Art. 36.  Equivalenza con altre regolamentazioni
Art. 37.  Informazioni destinate agli utenti
Art. 38.  Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche
Art. 39.  Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti
Art. 40.  Comitato
Art. 41.  Designazione dei servizi tecnici
Art. 42.  Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
Art. 43.  Procedure di notifica
Art. 44.  Disposizioni transitorie
Art. 45.  Date di applicazione per l’omologazione CE
Art. 46.  Sanzioni
Art. 47.  Valutazione
Art. 48.  Attuazione
Art. 49.  Abrogazione
Art. 50.  Entrata in vigore
Art. 51.  Destinatari


§ 3.3.915 - Direttiva 5 settembre 2007, n. 46.

Direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(G.U.U.E. 9 ottobre 2007, n. L 263)

 

Testo rilevante ai fini del SEE

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

 

(2) Ai fini dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno della Comunità, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con un’idonea procedura comunitaria basata sul principio dell’armonizzazione totale.

 

(3) I requisiti tecnici applicabili ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche e ai veicoli dovrebbero essere armonizzati e specificati in atti normativi. Tali atti normativi dovrebbero in primo luogo tendere a garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, protezione dell’ambiente, efficienza energetica e protezione contro gli usi non autorizzati.

 

(4) La direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [4], limita l’applicazione della procedura comunitaria di omologazione dei veicoli completi alla categoria M1. Tuttavia, per realizzare il mercato interno e assicurarne il buon funzionamento, il campo d’applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le categorie di veicoli, in modo da consentire ai costruttori di beneficiare dei vantaggi del mercato interno mediante l’omologazione comunitaria.

 

(5) Per consentire ai costruttori di adattarsi alle nuove procedure armonizzate, si dovrebbe prevedere un lasso di tempo sufficiente prima che l’omologazione comunitaria dei veicoli diventi obbligatoria per i veicoli di categorie diverse da M1 prodotti in una sola fase. Un periodo più lungo è necessario per i veicoli di categorie diverse da M1 che richiedono un’omologazione in più fasi, perché a tale procedura parteciperanno i carrozzieri, che dovranno acquisire sufficiente esperienza in questo campo, di modo che le necessarie procedure possano essere convenientemente applicate. Tuttavia, vista l’importanza della sicurezza per i veicoli delle categorie M2 e M3, durante il periodo transitorio, in cui è ancora valida l’omologazione nazionale onde consentire ai costruttori di acquisire esperienza in relazione all’omologazione CE di veicolo, è necessario che tali veicoli soddisfino i requisiti tecnici delle direttive armonizzate.

 

(6) Finora i costruttori che producono veicoli in piccole serie sono stati parzialmente esclusi dai benefici del mercato interno. L’esperienza ha dimostrato che la sicurezza stradale e la protezione dell’ambiente potrebbero essere notevolmente migliorate se i veicoli prodotti in piccole serie fossero totalmente integrati nel sistema comunitario di omologazione dei veicoli, iniziando da quelli della categoria M1.

 

(7) Per evitare abusi, dovrebbe essere applicata una procedura semplificata per i veicoli in piccole serie solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli prodotti.

 

(8) È importante disporre misure che consentano l’omologazione di veicoli su base individuale, in particolare per introdurre una certa flessibilità nel sistema di omologazione in più fasi. Tuttavia, nell’attesa che entrino in vigore specifiche norme armonizzate a livello comunitario, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rilasciare omologazioni individuali conformemente alle loro norme nazionali.

 

(9) Nell’attesa dell’applicazione delle procedure di omologazione CE dei veicoli a categorie di veicoli diverse da M1, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rilasciare omologazioni di veicoli su base nazionale ed è opportuno di conseguenza prevedere disposizioni transitorie.

 

(10) I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente direttiva dovrebbero essere adottati secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(11) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio [6], la Comunità ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

 

Di conseguenza, i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) a cui la Comunità aderisce in applicazione di detta decisione e le modifiche dei regolamenti UNECE a cui essa ha già aderito dovrebbero essere incorporati nella procedura di omologazione comunitaria come prescrizioni relative all’omologazione CE dei veicoli o come alternativi alla normativa comunitaria in vigore. In particolare, qualora la Comunità mediante una decisione del Consiglio decida che un regolamento UNECE sia integrato nella procedura di omologazione CE dei veicoli e sostituisca la normativa comunitaria in vigore, la Commissione ha il potere di apportare i necessari adeguamenti a tale direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(12) Ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione e onde evitare la necessità di aggiornare costantemente la legislazione comunitaria in vigore su questioni di specifiche tecniche, è opportuno che la presente direttiva o le direttive particolari e i regolamenti possano contenere riferimenti a norme e regolamenti internazionali esistenti senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.

 

(13) Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei fondamenti del sistema di omologazione comunitario, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori dovrebbero essere sottoposti a regolari verifiche da parte delle autorità competenti o di un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie.

 

(14) L’obiettivo principale della legislazione in materia di omologazione dei veicoli è assicurare che i veicoli nuovi, i componenti e le entità tecniche immessi in commercio forniscano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente. Tale scopo non dovrebbe essere pregiudicato dal montaggio di talune parti o apparecchiature dopo che i veicoli sono stati commercializzati o sono entrati in circolazione. Pertanto, dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di assicurare che le parti o le apparecchiature che possono essere montate sui veicoli e che sono in grado di pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali in termini di sicurezza o di protezione ambientale, siano soggetti a un controllo preventivo da parte di un’autorità di omologazione prima di essere messi in vendita. Tali misure dovrebbero consistere in disposizioni tecniche relative ai requisiti cui tali parti o tali apparecchiature debbono rispondere.

 

(15) Tali misure dovrebbero applicarsi solo a un numero limitato di parti o apparecchiature. L’elenco delle parti o apparecchiature in questione, con i requisiti ad esse applicabili, dovrebbe essere redatto dopo aver consultato i soggetti interessati. Nel redigere tale elenco è opportuno che la Commissione consulti i soggetti interessati sulla base di una relazione e che si adoperi per trovare un giusto equilibrio tra i requisiti relativi al miglioramento della sicurezza stradale e alla protezione dell’ambiente e gli interessi di consumatori, produttori e distributori, nel mercato post-vendita.

 

(16) L’elenco delle parti ed apparecchiature, i sistemi essenziali interessati nonché le misure di verifica e di attuazione dovrebbero essere determinati secondo la decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a integrare la presente direttiva con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della suddetta decisione.

 

(17) La presente direttiva costituisce una serie di requisiti di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [7], che stabilisce requisiti specifici per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori. È quindi importante stabilire disposizioni volte ad assicurare che, nel caso in cui un veicolo presenti un serio rischio per i consumatori, derivante dall’applicazione della presente direttiva o di atti normativi elencati all’allegato IV, il produttore abbia adottato misure di protezione efficaci, ivi compreso il richiamo dei veicoli. Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto essere in grado di valutare se le misure proposte siano o meno sufficienti.

 

(18) È importante che i costruttori forniscano ai proprietari di veicoli le informazioni necessarie ad evitare l’uso improprio di dispositivi di sicurezza. È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni al riguardo.

 

(19) È altrettanto importante che i produttori di apparecchiature abbiano accesso a talune informazioni, disponibili solo presso il costruttore del veicolo, vale a dire le informazioni tecniche, compresi i disegni, necessarie a produrre i pezzi destinati al mercato dell’assistenza postvendita.

 

(20) È ugualmente importante che i costruttori rendano le informazioni facilmente accessibili agli operatori indipendenti, al fine di garantire la riparazione e la manutenzione dei veicoli in un mercato pienamente competitivo. Questi obblighi di informazione sono stati finora incorporati nella legislazione comunitaria, in particolare nel regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo [8], sulla base del fatto che, entro quattro anni dall’entrata in vigore di tale regolamento, la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema d’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e valuterà se sia opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l’accesso a tali informazioni nell’ambito di una direttiva quadro rivista sull’omologazione.

 

(21) Al fine di semplificare e di accelerare la procedura, i provvedimenti di esecuzione delle direttive particolari o dei regolamenti nonché le disposizioni relative all’adeguamento degli allegati della presente direttiva, delle direttive particolari o dei regolamenti, in particolare riguardo all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, dovrebbero essere adottati secondo la decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari o dei regolamenti, o integrarli con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis di tale decisione. La stessa procedura dovrebbe essere applicata agli adeguamenti necessari per l’omologazione dei veicoli destinati ai disabili.

 

(22) L’esperienza ha dimostrato che laddove siano state individuate carenze nella normativa vigente può presentarsi la necessità di adottare quanto prima gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una migliore protezione degli utenti della strada. In simili casi d’urgenza le necessarie modifiche delle direttive particolari o dei regolamenti sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali o delle direttive particolari o dei regolamenti, o integrarli con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis di tale decisione.

 

(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire la realizzazione del mercato interno mediante l’introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione comunitario per tutte le categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(24) L’obbligo di recepire nel diritto nazionale la presente direttiva dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva dalle direttive precedenti.

 

(25) A norma del punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [9], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(26) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato XX, parte B.

 

(27) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi ai principi contenuti nel piano d’azione "semplificare e migliorare la regolamentazione".

 

(28) È particolarmente importante che le future misure proposte sulla base della presente direttiva o le procedure da attuare in applicazione della stessa siano conformi a tali principi, che sono stati riaffermati dalla Commissione nella comunicazione "Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo",

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo d’applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all’interno della Comunità.

 

La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e la messa in circolazione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva.

 

Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione e al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione della presente direttiva con atti normativi, il cui elenco tassativo figura nell’allegato IV.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica all’omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli.

 

Essa si applica anche all’omologazione individuale di tali veicoli.

 

La presente direttiva si applica inoltre alle parti e alle apparecchiature destinate ai veicoli da essa contemplati.

 

2. La presente direttiva non si applica all’omologazione o all’omologazione individuale dei seguenti veicoli:

 

a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli [10], e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

 

b) i quadricicli, quali definiti nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote [11];

 

c) i veicoli cingolati.

 

3. L’omologazione o l’omologazione individuale, disciplinate dalla presente direttiva, sono facoltative per i seguenti veicoli:

 

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

 

b) veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; e

 

c) macchine mobili,

 

nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti della presente direttiva. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine [12].

 

4. L’omologazione individuale a norma della presente direttiva è facoltativa per i seguenti veicoli:

 

a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

 

b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano stati progettati e fabbricati specificamente a tal fine.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

 

1) "atto normativo", una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all’accordo del 1958 riveduto;

 

2) "direttiva particolare o regolamento" una direttiva o un regolamento elencato nell’allegato IV, parte I. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

 

3) "omologazione", la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

 

4) "omologazione nazionale", l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità è limitata al territorio di tale Stato membro;

 

5) "omologazione CE", la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti della presente direttiva e degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;

 

6) "omologazione individuale", la procedura con cui uno Stato membro certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

 

7) "omologazione in più fasi", la procedura con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti della presente direttiva;

 

8) "omologazione a tappe", una procedura di omologazione di un veicolo consistente nell’ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all’omologazione del veicolo completo;

 

9) "omologazione in un’unica tappa", una procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un’unica operazione;

 

10) "omologazione mista", una procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell’omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

 

11) "veicolo a motore", ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

 

12) "rimorchio", ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

 

13) "veicolo", ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti 11 e 12;

 

14) "veicolo a motore ibrido", veicolo munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulazione (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;

 

15) "veicolo elettrico ibrido", veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo:

 

- un carburante di consumo,

 

- un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc.);

 

16) "macchina mobile", ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;

 

17) "tipo di veicolo", i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell’allegato II; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch’esse specificate nella parte B dell’allegato II;

 

18) "veicolo base", qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

 

19) "veicolo incompleto", un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

 

20) "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

 

21) "veicolo completo", un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

 

22) "veicolo di fine serie", un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o messo in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stato omologato;

 

23) "sistema", un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;

 

24) "componente", un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l’atto normativo lo preveda espressamente;

 

25) "entità tecnica", un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l’atto normativo lo preveda espressamente;

 

26) "parti o apparecchiature originali", parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

 

27) "costruttore", la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione;

 

28) "rappresentante del costruttore", una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l’autorità di omologazione e per agire in suo nome, ai fini della presente direttiva; quando è fatto riferimento al termine "costruttore", esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;

 

29) "autorità di omologazione", l’autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell’omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione;

 

30) "autorità competente" di cui all’articolo 42, l’autorità di omologazione o un’autorità designata, ovvero un organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto;

 

31) "servizio tecnico", un organismo o un ente designato, dall’autorità di omologazione di uno Stato membro, come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l’esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione;

 

32) "metodo di prova virtuale", simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali;

 

33) "scheda di omologazione", il documento con cui l’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

 

34) "scheda di omologazione CE", la scheda che figura nell’allegato VI, o nell’allegato corrispondente di una direttiva particolare o di un regolamento; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell’allegato IV della presente direttiva, è considerato equivalente ad essa;

 

35) "scheda di omologazione individuale", il documento con cui l’autorità di omologazione certifica che un singolo veicolo è omologato;

 

36) "certificato di conformità", il documento di cui all’allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma della presente direttiva è conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;

 

37) "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare o di un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

 

38) "documentazione informativa", la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

 

39) "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l’autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;

 

40) "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell’omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

 

CAPO II

 

OBBLIGHI GENERALI

 

     Art. 4. Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano che i costruttori che richiedono un’omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

 

Essi non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dalla presente direttiva, se soddisfano i requisiti previsti da quest’ultima.

 

4. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti alla Commissione a norma dell’articolo 43.

 

L’atto di notifica delle autorità di omologazione comprende il nome, l’indirizzo, compreso quello elettronico, e il loro settore di competenza.

 

     Art. 5. Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.

 

2. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.

 

Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

 

3. Ai fini della presente direttiva, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.

 

CAPO III

 

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

 

     Art. 6. Procedure per l’omologazione CE di veicoli

1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

 

a) omologazione a tappe;

 

b) omologazione in un’unica tappa;

 

c) omologazione mista.

 

2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI. Nel caso dell’omologazione di un sistema o di un’entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l’autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell’omologazione.

 

3. La domanda di omologazione in un’unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell’allegato IV o nell’allegato XI e, se del caso, nella parte II dell’allegato III.

 

4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione può esentare un costruttore dall’obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all’allegato I, necessarie per l’omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l’esenzione è sostituita da un verbale di prova.

 

5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un’omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni:

 

a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

 

b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo.

 

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al paragrafo 4.

 

6. Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

 

Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

 

7. Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.

 

8. Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

 

     Art. 7. Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche

1. Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

 

2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari o nei regolamenti.

 

3. Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.

 

4. Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari o regolamenti ai fini dell’esecuzione delle prove richieste.

 

CAPO IV

 

ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

 

     Art. 8. Disposizioni generali

1. Gli Stati membri non rilasciano l’omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all’articolo 12 sono state debitamente applicate.

 

2. Gli Stati membri rilasciano l’omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.

 

3. Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l’omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l’ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.

 

4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all’allegato VII.

 

5. L’autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l’omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

 

6. L’autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri circa ogni rifiuto o revoca dell’omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.

 

7. L’autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione CE durante il periodo precedente. L’elenco include le menzioni indicate nell’allegato XIV.

 

8. Su domanda di un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

 

     Art. 9. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE per i seguenti veicoli:

 

a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV;

 

b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato XI.

 

Si applicano le procedure di cui all’allegato V.

 

2. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

 

L’omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.

 

Si applicano le procedure di cui all’allegato XVII.

 

3. Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione procede come segue:

 

a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell’allegato VIII;

 

b) appronta o verifica l’indice del fascicolo di omologazione;

 

c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.

 

4. Nel caso di un’omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell’allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

 

5. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell’allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

 

6. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell’allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

 

7. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un’unica tappa, l’autorità di omologazione stabilisce l’elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell’appendice dell’allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

 

     Art. 10. Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

1. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare o del regolamento pertinenti, come stabilito nell’allegato IV o nell’allegato XI.

 

2. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE del componente o dell’entità tecnica per un componente o un’entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare o del regolamento pertinenti, come stabilito nell’allegato IV.

 

3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all’assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un’omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un’omologazione supplementare del componente o dell’entità tecnica è necessaria solo quando ciò è previsto dall’atto normativo pertinente.

 

4. Quando un componente o un’entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell’omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d’uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d’uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell’omologazione del veicolo.

 

     Art. 11. Prove richieste per l’omologazione CE

1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente direttiva e negli atti normativi elencati nell’allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati.

 

Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all’esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.

 

2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.

 

Tuttavia, il costruttore può selezionare, d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

 

3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell’autorità di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XVI.

 

4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell’allegato XVI, appendice 1.

 

Per i singoli atti normativi elencati nell’allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell’appendice 2 del medesimo allegato.

 

5. La Commissione fissa l’elenco degli atti normativi per i quali sono autorizzati metodi di prova virtuali, le condizioni specifiche e le disposizioni amministrative corrispondenti. Tali misure, intese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono stabilite e aggiornate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che rilascia un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell’allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

 

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell’allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.

 

La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure previste nell’allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine la competente autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

 

3. Qualora uno Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE constati che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, esso adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell’omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformità della produzione.

 

CAPO V

 

MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI CE

 

     Art. 13. Disposizioni generali

1. Il costruttore informa immediatamente lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. Tale Stato membro decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente capo. Se necessario, lo Stato membro può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.

 

2. La domanda di modifica di un’omologazione CE è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE originaria.

 

3. Se lo Stato membro ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.

 

     Art. 14. Disposizioni speciali relative ai veicoli

1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta "revisione".

 

In tal caso, l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

 

2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

 

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

 

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

 

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.

 

In tali casi, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate.

 

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.

 

3. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recente o dell’unificazione più recente della versione aggiornata.

 

4. Non è necessario modificare l’omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

 

     Art. 15. Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta "revisione".

 

In tali casi, l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

 

2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

 

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

 

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

 

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all’entità tecnica omologati.

 

In tali casi l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata.

 

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.

 

3. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recente o dell’unificazione più recente della versione aggiornata.

 

     Art. 16. Rilascio e comunicazione delle modifiche

1. Nel caso di un’estensione, l’autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l’indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.

 

2. Nel caso di una revisione, l’autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l’indice riveduto del fascicolo di omologazione.

 

3. L’autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all’articolo 8.

 

CAPO VI

 

VALIDITÀ DI UN’OMOLOGAZIONE CE DI VEICOLI

 

     Art. 17. Cessazione della validità

1. L’omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

 

a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione;

 

b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;

 

c) quando cessa la validità dell’omologazione per effetto di una restrizione speciale.

 

2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l’omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

 

3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri.

 

L’articolo 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, quando un’omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE.

 

Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l’applicazione dell’articolo 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.

 

CAPO VII

 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

 

     Art. 18. Certificato di conformità

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

 

Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell’omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.

 

2. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue.

 

3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

 

4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell’uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.

 

5. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, reca nell’intestazione l’indicazione "Per veicoli completi/completati omologati a norma dell’articolo 20 (omologazione provvisoria)."

 

6. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’articolo 22 reca nell’intestazione l’indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l’anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell’allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

 

7. Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all’ente responsabile dell’immatricolazione dello Stato membro.

 

8. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine "duplicato" deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.

 

     Art. 19. Marchio di omologazione CE

1. Il costruttore di un componente o di un’entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare o dal regolamento pertinenti.

 

2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonché l’indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.

 

3. Il marchio di omologazione CE è conforme all’appendice dell’allegato VII.

 

CAPO VIII

 

NUOVE TECNOLOGIE O CONCEZIONI INCOMPATIBILI CON DIRETTIVE PARTICOLARI

 

     Art. 20. Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1. Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare un’omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

 

2. In attesa della decisione sulla concessione dell’autorizzazione, lo Stato membro può rilasciare un’omologazione provvisoria, valida solo sul proprio territorio, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:

 

a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;

 

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell’ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;

 

c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.

 

3. Altri Stati membri possono decidere di accettare l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 sul loro territorio.

 

4. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un’omologazione CE per quel tipo di veicolo.

 

Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell’omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi.

 

Se la Commissione decide di rifiutare l’autorizzazione, lo Stato membro informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente articolo che l’omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della revoca di quest’ultima possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione negli Stati membri che abbiano accettato l’omologazione provvisoria.

 

5. Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un’entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità ha aderito.

 

     Art. 21. Provvedimenti da adottare

1. Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell’articolo 20, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all’evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

Se la deroga di cui all’articolo 20 è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall’accordo del 1958 riveduto.

 

2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa.

 

Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, con un’altra decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

 

CAPO IX

 

VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

 

     Art. 22. Omologazione CE di piccole serie

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 1, gli Stati membri rilasciano, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 4, un’omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell’appendice dell’allegato IV, parte I.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

 

3. Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all’allegato VII.

 

     Art. 23. Omologazione nazionale di piccole serie

1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative.

 

Per "prescrizioni alternative" si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI secondo il caso.

 

2. Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

 

3. Si deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo.

 

4. Ai fini dell’omologazione di veicoli a norma del presente articolo, gli Stati membri accettano sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell’allegato IV.

 

5. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

La scheda di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VI, non reca l’intestazione "scheda di omologazione CE di veicolo". Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell’allegato VII.

 

6. La validità dell’omologazione è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l’autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore.

 

Entro 60 giorni dalla ricezione, lo Stato membro decide se accettare l’omologazione e comunica formalmente tale decisione all’autorità di omologazione di cui al primo comma.

 

Uno Stato membro può rifiutare l’omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

 

7. Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione.

 

Uno Stato membro autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

 

CAPO X

 

OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI

 

     Art. 24. Omologazioni individuali

1. Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di uno o più degli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative.

 

Si deroga alle disposizioni di cui al primo comma solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo.

 

Per "prescrizioni alternative" si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI, secondo il caso.

 

2. Gli Stati membri non eseguono prove distruttive. Utilizzano qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative.

 

3. Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.

 

4. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purché quest’ultima sia stabilita nella Comunità.

 

5. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilasciano senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale.

 

La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all’allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli [13]. La scheda di omologazione individuale non reca l’intestazione "Omologazione CE di veicolo".

 

Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

 

6. La validità di un’omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata.

 

Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o mettere in circolazione in un altro Stato membro un veicolo per il quale è stata rilasciata un’omologazione individuale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.

 

Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un’omologazione individuale da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro ne autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

 

7. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni della presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, secondo il caso.

 

In tal caso, gli Stati membri accettano l’omologazione individuale e autorizzano la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo.

 

8. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o messa in circolazione.

 

     Art. 25. Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all’articolo 24 può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.

 

2. La procedura di cui all’articolo 24 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l’omologazione in prima fase di un veicolo.

 

CAPO XI

 

IMMATRICOLAZIONE, VENDITA E MESSA IN CIRCOLAZIONE

 

     Art. 26. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’articolo 18.

 

Gli Stati membri autorizzano la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando restano incompleti.

 

2. I veicoli esentati dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.

 

3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A.

 

     Art. 27. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie

1. Entro i limiti indicati nell’allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.

 

Il primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un’omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.

 

2. La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell’omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.

 

3. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato della messa in circolazione dei veicoli in questione. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche.

 

Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l’immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai veicoli oggetto di un’omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell’articolo 45, in ragione dell’obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

 

5. Gli Stati membri applicano i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nell’ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.

 

     Art. 28. Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

1. Gli Stati membri autorizzano la vendita o la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all’articolo 19.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di componenti o entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell’articolo 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione.

 

4. In deroga al paragrafo 1 e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro messa in circolazione, non erano tenuti, né in virtù della presente direttiva né in virtù della direttiva 70/156/CEE a formare oggetto di un’omologazione CE.

 

CAPO XII

 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 29. Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva

1. Se uno Stato membro constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche.

 

In tali casi, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da:

 

- carenze nei pertinenti atti normativi, o

 

- errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.

 

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate, in particolare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, al fine di preparare la decisione.

 

3. Laddove i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:

 

- se si tratta di direttive particolari o di regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, la Commissione li modifica secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2,

 

- se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell’accordo del 1958 riveduto.

 

4. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti a un’errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.

 

     Art. 30. Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

1. Se uno Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato.

 

Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.

 

3. Se uno Stato membro dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

 

4. L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:

 

a) nel caso di un’omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica;

 

b) nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

 

Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1.

 

5. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un’omologazione CE e dei relativi motivi.

 

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

 

     Art. 31. Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

1. Gli Stati membri autorizzano la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un’autorità di omologazione conformemente ai paragrafi da 5 a 10.

 

2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del paragrafo 1 sono inserite nell’elenco fissato nell’allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:

 

a) l’esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e

 

b) l’effetto su consumatori e costruttori del mercato post-vendita dell’imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica né alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell’omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell’allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell’allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.

 

Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o apparecchiature di cui al presente paragrafo.

 

4. Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell’elenco fissato nell’allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell’ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell’allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell’arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell’apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.

 

5. Ai fini del paragrafo 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all’autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente.

 

La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l’autorizzazione, nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l’anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature.

 

L’autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità, fatto salvo il paragrafo 9, secondo comma.

 

6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio.

 

La Commissione stabilisce i requisiti per la marcatura e l’imballaggio, nonché il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 5.

 

7. Le misure di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola.

 

8. Il costruttore informa senza indugio l’autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un’incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove.

 

Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato.

 

9. Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

 

L’autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l’autorizzazione.

 

10. Eventuali disaccordi tra gli Stati membri riguardo ai certificati di cui al paragrafo 5 sono sottoposti all’esame della Commissione. Quest’ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l’autorizzazione, previa consultazione degli Stati membri.

 

11. Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito nell’elenco di cui all’allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell’allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell’apparecchiatura di chiedere e ottenere un’autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall’applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.

 

12. Nell’attesa di una decisione sull’opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un’apparecchiatura nell’elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

 

Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.

 

13. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.

     Art. 32. Richiamo di veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l’omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o messi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo.

 

2. Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al paragrafo 1. L’autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri.

 

Le autorità competenti garantiscono l’effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

 

3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l’autorità che ha concesso l’omologazione CE del veicolo.

 

L’autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell’omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell’omologazione CE del veicolo, l’autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.

 

4. Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.

 

     Art. 33. Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un’omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata.

 

Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.

 

CAPO XIII

 

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

 

     Art. 34. Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE

1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunità ha aderito e che sono elencati nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari o dei regolamenti. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I, e dell’allegato XI.

 

2. Laddove la Comunità abbia deciso l’applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell’omologazione CE di veicoli conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE, gli allegati della presente direttiva sono modificati di conseguenza secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della presente direttiva. L’atto che modifica gli allegati della presente direttiva indica inoltre il calendario dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione.

 

Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell’allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, la direttiva particolare o il regolamento sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

Qualora sia abrogata una direttiva particolare, gli Stati membri abrogano le normative nazionali adottate ai fini dell’attuazione di tale direttiva.

 

4. La presente direttiva o le direttive particolari o i regolamenti possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.

 

     Art. 35. Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti

1. I regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto.

 

Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari o ai regolamenti equivalenti.

 

2. Qualora la Comunità abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del paragrafo 1, l’allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 36. Equivalenza con altre regolamentazioni

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

 

CAPO XIV

 

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

 

     Art. 37. Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o negli atti normativi elencati nell’allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall’autorità competente.

 

2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all’uso di un veicolo, di un componente o di un’entità tecnica.

 

Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d’intesa con l’autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d’istruzioni o il libretto di manutenzione.

 

     Art. 38. Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell’allegato o nell’appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l’omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l’ottenimento di un’autorizzazione a norma dell’articolo 31.

 

Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

 

2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, contiene restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo.

 

Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d’uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.

 

CAPO XV

 

PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE E MODIFICHE

 

     Art. 39. Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti

1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari all’applicazione di ciascuna direttiva particolare o di ciascun regolamento secondo il disposto della direttiva o regolamento in questione.

 

2. La Commissione adotta le modifiche degli allegati della presente direttiva o delle disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

 

3. La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva che siano necessarie per definire le prescrizioni tecniche relative ai veicoli in piccole serie, ai veicoli omologati secondo la procedura d’omologazione individuale e ai veicoli per uso speciale.

 

4. Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l’ambiente che richiedono provvedimenti urgenti, essa può modificare le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.

 

5. La Commissione adotta le modifiche necessarie nell’interesse di una buona amministrazione e, in particolare, per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.

 

6. Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche dei regolamenti UNECE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva.

 

7. Ogni nuova direttiva particolare o nuovo regolamento apporta le opportune modifiche agli allegati della presente direttiva.

 

8. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati mediante regolamenti.

 

9. Le misure di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari e dei regolamenti, anche integrandoli.

 

     Art. 40. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato tecnico — Veicoli a motore" (CTVM).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

CAPO XVI

 

DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI

 

     Art. 41. Designazione dei servizi tecnici

1. Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva.

 

2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l’omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati.

 

3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:

 

a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV;

 

b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;

 

c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;

 

d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nell’ambito del controllo della conformità della produzione.

 

4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli atti normativi elencati nell’allegato IV.

 

Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

 

5. L’autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3.

 

6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XV.

 

La Commissione modifica, se necessario, l’elenco di tali atti normativi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6 si conformano alle disposizioni del presente articolo.

 

8. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del paragrafo 6, possono essere notificati ai fini dell’articolo 43 solo nell’ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità e il paese terzo in questione.

 

     Art. 42. Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1. Le competenze di cui all’articolo 41 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata da un’autorità competente. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

 

2. La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità delle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato V.

 

La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.

 

3. La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione, ove lo richieda.

 

4. L’autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali.

 

Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.

 

5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.

 

     Art. 43. Procedure di notifica

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l’indirizzo, compreso l’indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive.

 

L’atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.

 

2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all’articolo 41 ai fini dell’omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione.

 

3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri indipendentemente dalla categoria di attività svolta.

 

4. Qualora un’organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all’articolo 41 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.

 

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.

 

CAPO XVII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 44. Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle necessarie modifiche della presente direttiva volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all’omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all’articolo 45, gli Stati membri continuano a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purché tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui alla presente direttiva.

 

2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un’omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, gli Stati membri interessati completano e rilasciano la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente.

 

Per i veicoli dello stesso tipo, gli altri Stati membri accettano una copia autenticata come attestazione dell’esecuzione delle prove previste.

 

3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un’omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro, tale Stato membro può chiedere all’autorità che ha rilasciato l’omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

 

4. Nelle more dell’armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare codici nazionali per facilitare l’immatricolazione e l’imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all’allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

 

     Art. 45. Date di applicazione per l’omologazione CE

1. Per quanto riguarda l’omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all’allegato XIX.

 

2. Su domanda del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.

 

3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato XIX, l’articolo 26, paragrafo 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un’omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un’omologazione.

 

4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all’allegato XIX, gli Stati membri continuano a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all’omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, della presente direttiva.

 

5. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

 

6. Per quanto riguarda l’omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dal 29 aprile 2009.

 

La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

 

     Art. 46. Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, dei divieti di cui all’articolo 31 o derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni entro il 29 aprile 2009 e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva.

 

     Art. 47. Valutazione

1. Entro il 29 aprile 2011 gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva e, in particolare, dell’applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.

 

2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all’articolo 45.

 

     Art. 48. Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 29 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche sostanziali della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2009.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 49. Abrogazione

La direttiva n. 70/156/CEE è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XX, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.

 

     Art. 50. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 51. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 108 del 30.4.2004, pag. 29.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 370), posizione comune del Consiglio dell’ 11 dicembre 2006 (GU C 64 E del 20.3.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007.

 

[3] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

 

[4] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[6] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

 

[7] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

 

[8] GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

 

[9] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[10] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

 

[11] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio.

 

[12] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

 

[13] GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI

 

Allegato I Elenco completo delle informazioni da fornire per l’omologazione CE dei veicoli

 

Allegato II Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

 

Allegato III Scheda informativa per l’omologazione CE dei veicoli

 

Allegato IV Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli

 

Appendice: Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli della categoria M1 prodotti in piccole serie

 

Allegato V Procedura da seguire per l’omologazione CE dei veicoli

 

Appendice 1: Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41

 

Appendice 2: Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

 

Allegato VI Scheda di omologazione CE

 

Appendice: Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme

 

Allegato VII Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE

 

Appendice: Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

 

Allegato VIII Risultati delle prove

 

Allegato IX Certificato di conformità CE

 

Allegato X Procedure di conformità della produzione

 

Allegato XI Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili

 

Appendice 1: Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

 

Appendice 2: Veicoli blindati

 

Appendice 3: Veicoli con accesso per sedie a rotelle

 

Appendice 4: Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

 

Appendice 5: Gru mobili

 

Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

 

Allegato XIII: Elenco delle parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali e relativi requisiti di prestazione, procedure di prova appropriate, disposizioni in materia di marcatura e imballaggio

 

Allegato XIV: Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base ad atti normativi

 

Allegato XV: Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico

 

Allegato XVI: Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore o un servizio tecnico possono utilizzare metodi di prova virtuali

 

Appendice 1: Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali

 

Appendice 2: Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali

 

Allegato XVII: Procedura da seguire per l’omologazione CE in più fasi

 

Appendice: Modello della targhetta supplementare del costruttore

 

Allegato XVIII: Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di conformità

 

Allegato XIX: Calendario per l’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’omologazione

 

Allegato XX: Termini d’attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

 

Allegato XXI: Tavola di concordanza

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco completo delle informazioni da fornire per l’omologazione CE dei veicoli

 

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari o ai regolamenti devono essere costituite unicamente da un estratto dell’elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti.

 

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

 

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le informazioni relative alle prestazioni.

 

(Le note esplicative figurano nell’ultima pagina del presente allegato)

 

0. DATI GENERALI

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.0.1. Telaio:

 

0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (b) (1):

 

0.3.0.1. Telaio:

 

0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.3.1.1. Telaio:

 

0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo:

 

0.4. Categoria del veicolo (c):

 

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

 

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo:

 

0.6.1. Sul telaio:

 

0.6.2. Sulla carrozzeria:

 

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

 

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

 

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

 

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

 

1.2. Disegno complessivo quotato dell’intero veicolo:

 

1.3. Numero di assi e di ruote:

 

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

 

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

 

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

 

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

 

1.5. Materiale dei longheroni (d):

 

1.6. Posizione e disposizione del motore:

 

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (z):

 

1.8. Lato di guida a destra/a sinistra (1)

 

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

 

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata:

 

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

 

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

 

2.1.1. Semirimorchi:

 

2.1.1.1. Distanza tra l’asse del perno di ralla e l’estremità posteriore del semirimorchio:

 

2.1.1.2. Distanza massima tra l’asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:

 

2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (conformemente al punto 7.6.1.2 dell’allegato I della direttiva 97/27/CE):

 

2.2. Veicoli trattori di semirimorchi:

 

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g):

 

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h):

 

2.3. Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi:

 

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):

 

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):

 

2.3.3. Larghezza dell’asse posteriore più largo:

 

2.3.4. Larghezza dell’asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo):

 

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

 

2.4.1. Telaio non carrozzato:

 

2.4.1.1. Lunghezza (j):

 

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile:

 

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile:

 

2.4.1.2. Larghezza (k):

 

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile:

 

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile:

 

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):

 

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): … gradi

 

2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n):

 

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): … gradi

 

2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (nd):

 

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell’allegato II, parte A):

 

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

 

2.4.1.6.2. Sotto l’asse o gli assi anteriori:

 

2.4.1.6.3. Sotto l’asse o gli assi posteriori:

 

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): … gradi

 

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile:

 

2.4.2. Telaio carrozzato:

 

2.4.2.1. Lunghezza (j):

 

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

 

2.4.2.2. Larghezza (k):

 

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

 

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):

 

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): … gradi

 

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):

 

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): … gradi

 

2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (nd):

 

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell’allegato II, parte A):

 

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

 

2.4.2.6.2. Sotto l’asse o gli assi anteriori:

 

2.4.2.6.3. Sotto l’asse o gli assi posteriori:

 

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): … gradi

 

2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):

 

2.4.2.9. Posizione del baricentro del veicolo (M2 e M3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale:

 

2.4.3. Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 e M3):

 

2.4.3.1. Lunghezza (j):

 

2.4.3.2. Larghezza (k):

 

2.4.3.3. Altezza nominale (in ordine di marcia) (1) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente):

 

2.5.1. Distribuzione di tale massa sugli assi:

 

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell’apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

 

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

 

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

 

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:

 

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

 

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

 

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

 

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

 

2.11. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

 

2.11.1. Rimorchio a timone:

 

2.11.2. Semirimorchio:

 

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:

 

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (p) e l’interasse:

 

2.11.3.2. Valore V massimo: … kN

 

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*):

 

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell’allegato II della direttiva 77/389/CEE)

 

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

 

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

 

2.12.1. Del veicolo a motore:

 

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

 

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore):

 

2.13. Fascia d’ingombro:

 

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: … kW/kg

 

2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): … kW/kg

 

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (+++): … %

 

2.16. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell’allegato IV della direttiva 97/27/CE):

 

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

3. MOTOPROPULSORE (q) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)

 

3.1. Costruttore:

 

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

 

3.2. Motore a combustione interna:

 

3.2.1. Caratteristiche del motore:

 

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

 

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

 

3.2.1.2.1. Alesaggio (r): … mm

 

3.2.1.2.2. Corsa (r): … mm

 

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

 

3.2.1.3. Cilindrata (s): … cm3

 

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2):

 

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti:

 

3.2.1.6. Regime minimo normale (2): … giri/min–1

 

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (2): … giri/min–1

 

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (2): … %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

 

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): … kW a … giri/min–1 (valore dichiarato dal costruttore)

 

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: … giri/min–1

 

3.2.1.10. Coppia massima netta (t): … Nm a … giri/min–1 (dichiarata dal costruttore)

 

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo … (1)

 

3.2.2.1. RON, con piombo:

 

3.2.2.2. RON, senza piombo:

 

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (1)

 

3.2.3. Serbatoio(i) del carburante:

 

3.2.3.1. Serbatoio(i) di servizio:

 

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale:

 

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

 

3.2.3.1.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

 

3.2.3.2. Serbatoio(i) ausiliario(i):

 

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale:

 

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

 

3.2.3.2.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

 

3.2.4. Alimentazione:

 

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

 

3.2.4.1.1. Marca o marche:

 

3.2.4.1.2. Tipo o tipi:

 

3.2.4.1.3. Numero:

 

3.2.4.1.4. Regolazioni (2):

 

3.2.4.1.4.1. | Getti: | Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d’aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva |

 

3.2.4.1.4.2. | Diffusori: |

 

3.2.4.1.4.3. | Livello in vaschetta: |

 

3.2.4.1.4.4. | Massa del galleggiante: |

 

3.2.4.1.4.5. | Ago del galleggiante: |

 

3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo manuale/automatico (1):

 

3.2.4.1.5.1. Principio(i) di funzionamento:

 

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2):

 

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

 

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:

 

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

 

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione:

 

3.2.4.2.3.1. Marca o marche:

 

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi:

 

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (1) (2): … mm3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: … giri/min-1, oppure curva caratteristica:

 

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell’iniezione (2):

 

3.2.4.2.3.5. Curva dell’anticipo d’iniezione (2)

 

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore (1)

 

3.2.4.2.4. Regolatore:

 

3.2.4.2.4.1. Tipo:

 

3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione:

 

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: … giri/min–1

 

3.2.4.2.4.2.2. Punto di intercettazione a vuoto: … giri/min–1

 

3.2.4.2.5. Tubazione dell’iniezione:

 

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: … mm

 

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: … mm

 

3.2.4.2.6. Iniettore(i):

 

3.2.4.2.6.1. Marca o marche:

 

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi:

 

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): … kPa, oppure curva caratteristica (2):

 

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo:

 

3.2.4.2.7.1. Marca o marche:

 

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi:

 

3.2.4.2.7.3. Descrizione:

 

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario:

 

3.2.4.2.8.1. Marca o marche:

 

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi:

 

3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema:

 

3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico:

 

3.2.4.2.9.1. Marca o marche:

 

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema:

 

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

 

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1)

 

3.2.4.3.2. Marca o marche:

 

3.2.4.3.3. Tipo o tipi:

 

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema:

 

3.2.4.3.4.1. | Tipo o numero dell’unità di controllo: | In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti |

 

3.2.4.3.4.2. | Tipo di regolatore del carburante: |

 

3.2.4.3.4.3. | Tipo di sensore del flusso d’aria: |

 

3.2.4.3.4.4. | Tipo di distributore del carburante: |

 

3.2.4.3.4.5. | Tipo di regolatore di pressione: |

 

3.2.4.3.4.6. | Tipo di microinterruttore: |

 

3.2.4.3.4.7. | Tipo di vite per la regolazione del minimo: |

 

3.2.4.3.4.8. | Tipo di corpo della valvola a farfalla: |

 

3.2.4.3.4.9. | Tipo di sensore della temperatura dell’acqua: |

 

3.2.4.3.4.10. Tipo di sensore della temperatura dell’aria:

 

3.2.4.3.4.11. Tipo di interruttore termico:

 

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (2): … kPa, oppure curva caratteristica:

 

3.2.4.3.6. Fasatura dell’iniezione:

 

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo:

 

3.2.4.3.7.1. Principio(i) di funzionamento:

 

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2):

 

3.2.4.4. Pompa di alimentazione:

 

3.2.4.4.1. Pressione (2): … kPa, oppure curva caratteristica (2):

 

3.2.5. Impianto elettrico:

 

3.2.5.1. Tensione nominale: … V, terminale a massa positivo/negativo (1)

 

3.2.5.2. Generatore:

 

3.2.5.2.1. Tipo:

 

3.2.5.2.2. Potenza nominale: … VA

 

3.2.6. Accensione:

 

3.2.6.1. Marca o marche:

 

3.2.6.2. Tipo o tipi:

 

3.2.6.3. Principio di funzionamento:

 

3.2.6.4. Curva dell’anticipo (2):

 

3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): … gradi prima del PMS

 

3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): … mm

 

3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): … gradi

 

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

 

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:

 

3.2.7.2. Liquido:

 

3.2.7.2.1. Natura del liquido:

 

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no (1)

 

3.2.7.2.3. Caratteristiche: oppure

 

3.2.7.2.3.1. Marca o marche:

 

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi:

 

3.2.7.2.4. Rapporto(i) di trasmissione:

 

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento:

 

3.2.7.3. Aria:

 

3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no (1)

 

3.2.7.3.2. Caratteristiche: oppure

 

3.2.7.3.2.1. Marca o marche:

 

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi:

 

3.2.7.3.3. Rapporto(i) di trasmissione:

 

3.2.8. Sistema di aspirazione:

 

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

 

3.2.8.1.1. Marca o marche:

 

3.2.8.1.2. Tipo o tipi:

 

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: … kPa; eventuale valvola di sfiato):

 

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (1)

 

3.2.8.3. Depressione all’aspirazione, a regime nominale e carico del 100 %

 

minimo ammissibile: … kPa

 

massimo ammissibile: … kPa

 

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d’aria supplementari, ecc.):

 

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):

 

3.2.8.4.2. Filtro dell’aria, disegni: oppure

 

3.2.8.4.2.1. Marca o marche:

 

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:

 

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure

 

3.2.8.4.3.1. Marca o marche:

 

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:

 

3.2.9. Sistema di scarico

 

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico:

 

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

 

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: … kPa

 

3.2.9.4. Silenziatore(i): silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

 

3.2.9.5. Ubicazione dell’uscita dello scarico:

 

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

 

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita:

 

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti:

 

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti:

 

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (1):

 

3.2.12. Misure contro l’inquinamento atmosferico:

 

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

 

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci):

 

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no (1)

 

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:

 

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici:

 

3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica:

 

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi:

 

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa:

 

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale):

 

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle:

 

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

 

3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

 

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no (1)

 

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

 

3.2.12.2.2.1. Tipo:

 

3.2.12.2.2.2. Posizione:

 

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione:

 

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

 

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

 

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

 

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.):

 

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

 

3.2.12.2.5.1. escrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto:

 

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori:

 

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone:

 

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: … grammi

 

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale:

 

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico:

 

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

 

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell’intercettatore di particelle:

 

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell’intercettatore di particelle:

 

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

 

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni:

 

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

 

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI):

 

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:

 

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:

 

3.2.12.2.7.3.1. Motori ad accensione comandata (1):

 

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore (1):

 

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell’accensione irregolare (1):

 

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno (1):

 

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1):

 

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea (1):

 

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore (1):

 

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell’intercettatore di particelle (1):

 

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica (1):

 

3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1):

 

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico):

 

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione):

 

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

 

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

 

3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci):

 

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

 

3.2.15.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

 

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

 

3.2.15.2.1. Marca o marche:

 

3.2.15.2.2. Tipo o tipi:

 

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

 

3.2.15.3. Altra documentazione:

 

3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa:

 

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

 

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo:

 

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

 

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

 

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:

 

3.2.16.2.1. Marca o marche:

 

3.2.16.2.2. Tipo o tipi:

 

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

 

3.2.16.3. Altra documentazione:

 

3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa:

 

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

 

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo:

 

3.3. Motore elettrico:

 

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

 

3.3.1.1. Massima potenza oraria: … kW

 

3.3.1.2. Tensione di esercizio: … V

 

3.3.2. Batteria:

 

3.3.2.1. Numero di elementi:

 

3.3.2.2. Massa: … kg

 

3.3.2.3. Capacità:…A/h (Amp./ora)

 

3.3.2.4. Ubicazione:

 

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori):

 

3.5. Emissioni di CO2/consumo di carburante (u) (valori dichiarati dal costruttore):

 

3.5.1. Emissioni massiche di CO2:

 

3.5.1.1. Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): … g/km

 

3.5.1.2. Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): … g/km

 

3.5.1.3. Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): …g/km

 

3.5.2. Consumo di carburante:

 

3.5.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano): … l/100 km/m3/100 km (1)

 

3.5.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano): … l/100 km/m3/100 km (1)

 

3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto): … l/100 km/m3/100 km (1)

 

3.6. Temperature ammesse dal costruttore:

 

3.6.1. Sistema di raffreddamento:

 

3.6.1.1. Raffreddamento a liquido:

 

Temperatura massima all’uscita: … K

 

3.6.1.2. Raffreddamento ad aria:

 

3.6.1.2.1. Punto di riferimento:

 

3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: … K

 

3.6.2. Temperatura massima all’uscita del refrigeratore intermedio: … K

 

3.6.3. Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: … K

 

3.6.4. Temperatura del carburante:

 

minima: … K

 

massima: … K

 

3.6.5. Temperatura del lubrificante:

 

minima: … K

 

massima: …K

 

3.7. Dispositivi azionati dal motore:

 

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui all’allegato I, punto 5.1.1, della direttiva 80/1269/CEE, per ciascuno dei regimi del motore definiti all’allegato III, punto 4.1, della direttiva 88/77/CEE

 

3.7.1. Minimo: … kW

 

3.7.2. Intermedio: … kW

 

3.7.3. Nominale: … kW

 

3.8. Sistema di lubrificazione:

 

3.8.1. Descrizione del sistema:

 

3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante:

 

3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all’aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) (1):

 

3.8.2. Pompa di lubrificazione:

 

3.8.2.1. Marca o marche:

 

3.8.2.2. Tipo o tipi:

 

3.8.3. Miscela con carburante:

 

3.8.3.1. Percentuale:

 

3.8.4. Refrigeratore dell’olio: sì/no (1)

 

3.8.4.1. Disegno(i):

 

oppure

 

3.8.4.1.1. Marca o marche:

 

3.8.4.1.2. Tipo o tipi:

 

3.9. MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti)

 

3.9.1. Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)

 

3.9.2. Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione (1):

 

3.9.2.1. Marca o marche:

 

3.9.2.2. Tipo o tipi:

 

3.9.2.3. Numero di stadi di riduzione della pressione:

 

3.9.2.4. Pressione allo stadio finale:

 

minima: … kPa

 

massima: … kPa

 

3.9.2.5. Numero di punti principali di regolazione:

 

3.9.2.6. Numero di punti di regolazione del minimo:

 

3.9.2.7. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.3. Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (1)

 

3.9.3.1. Regolazione del titolo della miscela:

 

3.9.3.2. Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi:

 

3.9.3.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.4. Unità di miscelazione:

 

3.9.4.1. Numero:

 

3.9.4.2. Marca o marche:

 

3.9.4.3. Tipo o tipi:

 

3.9.4.4. Posizione:

 

3.9.4.5. Possibilità di regolazione:

 

3.9.4.6. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.5. Iniezione nel collettore d’ammissione:

 

3.9.5.1. Iniezione: a punto singolo/multiplo (1)

 

3.9.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (1)

 

3.9.5.3. Dispositivo di iniezione:

 

3.9.5.3.1. Marca o marche:

 

3.9.5.3.2. Tipo o tipi:

 

3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione:

 

3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso):

 

3.9.5.4.1. Marca o marche:

 

3.9.5.4.2. Tipo o tipi:

 

3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.5.5. Iniettore(i):

 

3.9.5.5.1. Marca o marche:

 

3.9.5.5.2. Tipo o tipi:

 

3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.6. Iniezione diretta:

 

3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione (1):

 

3.9.6.1.1. Marca o marche:

 

3.9.6.1.2. Tipo o tipi:

 

3.9.6.1.3. Fasatura dell’iniezione:

 

3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.6.2. Iniettore(i):

 

3.9.6.2.1. Marca o marche:

 

3.9.6.2.2. Tipo o tipi:

 

3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica (2):

 

3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva …/…/CE:

 

3.9.7. Unità di comando elettronico:

 

3.9.7.1. Marca o marche:

 

3.9.7.2. Tipo o tipi:

 

3.9.7.3. Possibilità di regolazione:

 

3.9.8. Dispositivo specifico a GN:

 

3.9.8.1. Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici):

 

3.9.8.1.1. Composizione del carburante:

 

metano (CH4): base: … % mole min. … % mole max… % mole

 

etano (C2H6): base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

propano (C3H8): base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

butano (C4H10): base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

C5/C5+: base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

ossigeno (O2): base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

gas inerte (N2, He, ecc.): base: … % mole min. … % mole max. … % mole

 

3.9.8.1.2. Iniettore(i):

 

3.9.8.1.2.1. Marca o marche:

 

3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi:

 

3.9.8.1.3. Altro (se del caso):

 

3.9.8.1.4. Temperatura del carburante:

 

minima: … K

 

massima: … K

 

allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas

 

3.9.8.1.5. Pressione del carburante:

 

minima: … kPa

 

massima: … kPa

 

allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN

 

3.9.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici):

 

4. TRASMISSIONE (v)

 

4.1. Disegno della trasmissione:

 

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

 

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

 

4.3. Momento d’inerzia del volano motore:

 

4.3.1. Momento d’inerzia supplementare in folle:

 

4.4. Frizione (tipo):

 

4.4.1. Conversione della coppia massima:

 

4.5. Cambio:

 

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (l):

 

4.5.2. Posizione rispetto al motore:

 

4.5.3. Sistema di comando:

 

4.6. Rapporti di trasmissione

 

Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell’albero motore e quelli dell’albero secondario del cambio) | Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell’albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione |

 

Massimo per cambio continuo | | | |

 

1 | | | |

 

2 | | | |

 

3 | | | |

 

… | | | |

 

Minimo per cambio continuo | | | |

 

Retromarcia | | | |

 

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

 

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione):

 

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

 

4.8.2. Costante dello strumento:

 

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell’allegato II della direttiva 75/443/CEE):

 

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell’allegato II della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti):

 

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione:

 

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

 

5. ASSI

 

5.1. Descrizione di ciascun asse:

 

5.2. Marca:

 

5.3. Tipo:

 

5.4. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili:

 

5.5. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili:

 

6. SOSPENSIONE

 

6.1. Disegno degli organi di sospensione:

 

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota:

 

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

 

6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

 

6.2.3. Sospensione pneumatica per l’asse o gli assi motore: sì/no (1)

 

6.2.3.1. Sospensione dell’asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

 

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell’oscillazione della massa sospesa:

 

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni):

 

6.4. Stabilizzatori: sì/no/facoltativo (1)

 

6.5. Ammortizzatori: sì/no/facoltativo (1)

 

6.6. Pneumatici e ruote:

 

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l’indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per gli pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

 

6.6.1.1. Assi:

 

6.6.1.1.1. Asse 1:

 

6.6.1.1.2. Asse 2:

 

ecc.

 

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

 

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

 

6.6.2.1. Asse 1:

 

6.6.2.2. Asse 2:

 

ecc.

 

6.6.3. Pressione(i) degli pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: … kPa

 

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull’asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore:

 

6.6.5. Breve descrizione dell’eventuale unità di scorta per uso provvisorio:

 

7. DISPOSITIVO DI STERZO

 

7.1. Schema dell’asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:

 

7.2. Trasmissione e comando:

 

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

 

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

 

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:

 

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo:

 

7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo:

 

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo:

 

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote:

 

7.3.1. A destra: … gradi; … numero di giri del volante (o dati equivalenti):

 

7.3.2. A sinistra: … gradi; … numero di giri del volante (o dati equivalenti):

 

8. FRENI

 

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:

 

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente all’allegato I, punto 1.6, della direttiva 71/320/CEE) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell’asse o degli assi e della sospensione):

 

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente all’allegato I, punto 1.2, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura):

 

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio:

 

8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso:

 

8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento:

 

8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura:

 

8.2.5. Sistema di frenatura d’emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio:

 

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio:

 

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici (1): sì/no (1)

 

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

 

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:

 

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2 dell’allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all’appendice dell’allegato XI):

 

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti):

 

8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione:

 

8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi:

 

8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando:

 

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell’addendum dell’appendice 1 dell’allegato IX della direttiva 71/320/CEE):

 

8.10. Se viene richiesta l’esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all’appendice 2 dell’allegato VII della direttiva 71/320/CEE:

 

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

 

9. CARROZZERIA

 

9.1. Tipo di carrozzeria:

 

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

 

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere:

 

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

 

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte:

 

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte:

 

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere:

 

9.3.4. Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:

 

9.4. Campo di visibilità (direttiva 77/649/CEE):

 

9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R:

 

9.4.2. Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l’avanti:

 

9.5. Parabrezza ed altre vetrature:

 

9.5.1. Parabrezza:

 

9.5.1.1. Materiali impiegati:

 

9.5.1.2. Metodo di montaggio:

 

9.5.1.3. Angolo di inclinazione:

 

9.5.1.4. Numero(i) di omologazione CE:

 

9.5.1.5. Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici:

 

9.5.2. Altri finestrini:

 

9.5.2.1. Materiali impiegati:

 

9.5.2.2. Numero(i) di omologazione CE:

 

9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:

 

9.5.3. Vetratura del tetto apribile:

 

9.5.3.1. Materiali impiegati:

 

9.5.3.2. Numero(i) di omologazione CE:

 

9.5.4. Altre vetrature:

 

9.5.4.1. Materiali impiegati:

 

9.5.4.2. Numero(i) di omologazione CE:

 

9.6. Tergicristallo del parabrezza:

 

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

 

9.7. Lavacristallo del parabrezza:

 

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE:

 

9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento:

 

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

 

9.8.2. Consumo elettrico massimo: … kW

 

9.9. Dispositivi per la visione indiretta:

 

9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio):

 

9.9.1.1. Marca:

 

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE:

 

9.9.1.3. Variante:

 

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo:

 

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato:

 

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore:

 

9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione:

 

9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi:

 

9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo):

 

9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor:

 

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE:

 

9.10. Finiture interne:

 

9.10.1. Protezione interna degli occupanti (direttiva 74/60/CEE):

 

9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate:

 

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (allegato I, punto 2.3.1, della direttiva 74/60/CEE):

 

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell’abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (allegato I, punto 3.2, della direttiva 74/60/CEE):

 

9.10.2. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori:

 

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori:

 

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti:

 

9.10.2.3. Tabella riassuntiva:

 

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

 

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

 

Simbolo n. | Dispositivo | Comando/indicatore [1] | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] | Spia | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] |

 

1 | Interruttore generale di illuminazione | OK (10) | | | | | |

 

2 | Proiettori abbaglianti | | | | | | |

 

3 | Proiettori anabbaglianti | | | | | | |

 

4 | Luci di posizione (laterali) | | | | | | |

 

5 | Proiettori fendinebbia (anteriori) | | | | | | |

 

6 | Luce per nebbia (posteriore) | | | | | | |

 

7 | Dispositivo di regolazione dei proiettori | | | | | | |

 

8 | Luci di stazionamento | | | | | | |

 

9 | Indicatori di direzione | | | | | | |

 

10 | Segnalazione di emergenza | | | | | | |

 

11 | Tergicristallo del parabrezza | | | | | | |

 

12 | Lavacristallo del parabrezza | | | | | | |

 

13 | Tergicristallo e lavacristallo | | | | | | |

 

14 | Dispositivo tergifari | | | | | | |

 

15 | Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza | | | | | | |

 

16 | Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore | | | | | | |

 

17 | Ventilatore | | | | | | |

 

18 | Dispositivo di preriscaldamento (diesel) | | | | | | |

 

19 | Starter | | | | | | |

 

20 | Freni difettosi | | | | | | |

 

21 | Livello del carburante | | | | | | |

 

22 | Carica della batteria | | | | | | |

 

23 | Temperatura liquido di raffreddamento del motore | | | | | | |

 

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

 

Simbolo n. | Dispositivo | Comando/indicatore [3] | Identificato dal simbolo [3] | Posizione [4] | Spia | Identificato dal simbolo [3] | Posizione [4] |

 

1 | Freno di stazionamento | | | | | | |

 

2 | Tergicristallo lunotto posteriore | | | | | | |

 

3 | Lavacristallo lunotto posteriore | | | | | | |

 

4 | Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore | | | | | | |

 

5 | Tergicristallo a intermittenza | | | | | | |

 

6 | Segnalatore acustico | | | | | | |

 

7 | Cofano anteriore (motore) | | | | | | |

 

8 | Cofano posteriore (vano bagagli) | | | | | | |

 

9 | Cintura di sicurezza | | | | | | |

 

10 | Pressione olio del motore | | | | | | |

 

11 | Benzina senza piombo | | | | | | |

 

… | | | | | | | |

 

… | | | | | | | |

 

… | | | | | | | |

 

9.10.3. Sedili:

 

9.10.3.1. Numero:

 

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

 

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

 

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

 

9.10.3.3. Massa:

 

9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni:

 

9.10.3.4.1. dei sedili e loro ancoraggi:

 

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione:

 

9.10.3.4.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio:

 

9.10.3.4.4. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile):

 

9.10.3.4.5. delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi:

 

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x):

 

9.10.3.5.1. Sedile del conducente:

 

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere:

 

9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale:

 

9.10.3.6.1. Sedile del conducente:

 

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere:

 

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile:

 

9.10.3.7.1. Sedile del conducente:

 

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere:

 

9.10.4. Poggiatesta:

 

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)

 

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

 

9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati:

 

9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l’omologazione:

 

9.10.4.3.2. Poggiatesta "separati":

 

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta:

 

9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta:

 

9.10.5. Sistema di riscaldamento dell’abitacolo:

 

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore:

 

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l’aria di raffreddamento del motore, comprendente:

 

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:

 

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l’aria di raffreddamento del motore):

 

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:

 

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici:

 

9.10.5.3. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:

 

9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l’ingresso dell’aria, del sistema di scarico, del serbatoio di carburante, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo:

 

9.10.5.4. Consumo elettrico massimo: … kW

 

9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto (direttiva 74/297/CEE):

 

9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l’energia in caso di urto contro il comando dello sterzo:

 

9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto:

 

9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva 95/28/CE):

 

9.10.7.1. Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto:

 

9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.1.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.1.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: … / … mm

 

9.10.7.2. Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali:

 

9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

 

9.10.7.2.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: … / … mm

 

9.10.7.3. Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento:

 

9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.3.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: … / … mm

 

9.10.7.4. Materiale(i) impiegato(i) per l’imbottitura dei sedili:

 

9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.4.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: … / … mm

 

9.10.7.5. Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione:

 

9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.5.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: …/…

 

9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: …/… mm

 

9.10.7.6. Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli:

 

9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.6.2. Materiale non omologato:

 

9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: … / … mm

 

9.10.7.7. Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi:

 

9.10.7.7.1. Scopi previsti:

 

9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

 

9.10.7.7.3. Materiale non omologato:

 

9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: … / …

 

9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

 

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento (1):

 

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: … /… mm

 

9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli):

 

9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione CE di componente:

 

9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc. (1)

 

9.11. Sporgenze esterne (direttiva 74/483/CEE e direttiva 92/114/CEE)

 

9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:

 

9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d’aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

 

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente all’allegato I, punto 6.9.1, della direttiva 74/483/CEE:

 

9.11.4. Disegno dei paraurti:

 

9.11.5. Disegno della linea del pianale:

 

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta:

 

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

 

| Marchio completo di omologazione CE | Eventuale variante | Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo) |

 

Prima fila di sedili | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

Seconda fila di sedili [5] | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo):

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

 

| Airbag anteriore | Airbag laterale | Pretensionatore |

 

Prima fila di sedili | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

Seconda fila di sedili [6] | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

 

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

 

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza:

 

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R:

 

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale):

 

9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

 

| Posizione dell’ancoraggio |

 

Struttura del veicolo | Struttura del sedile |

 

Prima fila di sedili | | |

 

Sedile di destra | Ancoraggi inferiori | esterni |

 

interni |

 

Ancoraggio superiore | |

 

Sedile centrale | Ancoraggi inferiori | destra | | |

 

sinistra |

 

Ancoraggio superiore | |

 

Sedile di sinistra | Ancoraggi inferiori | esterni | | |

 

interni |

 

Ancoraggio superiore | |

 

Seconda fila di sedili [7] | | |

 

Sedile di destra | Ancoraggi inferiori | esterni |

 

interni |

 

Ancoraggio superiore | |

 

Sedile centrale | Ancoraggi inferiori | destra | | |

 

sinistra |

 

Ancoraggio superiore | |

 

Sedile di sinistra | Ancoraggi inferiori | esterni | | |

 

interni |

 

Ancoraggio superiore | |

 

9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell’energia:

 

9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni):

 

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore:

 

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore:

 

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo:

 

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo:

 

9.14.5. Dimensioni (lunghezza x larghezza):

 

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:

 

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale:

 

9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE):

 

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

 

9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell’asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

 

9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica:

 

9.16. Parafanghi (direttiva 78/549/CEE):

 

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi:

 

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui all’allegato I, figura 1, della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

 

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

 

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

 

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni):

 

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni):

 

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell’ allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

 

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

 

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

 

9.18. Soppressione perturbazioni radioelettriche:

 

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell’abitacolo più vicina a detto vano:

 

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell’aria, meccanismo dello sterzo, ecc.):

 

9.18.3. Tabella e disegno dell’apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche:

 

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare:

 

9.19. Protezione laterale (direttiva 89/297/CEE):

 

9.19.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

 

9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

 

9.19.2. Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente:

 

9.20. Dispositivo antispruzzi (direttiva 91/226/CEE):

 

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

 

9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi:

 

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell’allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

 

9.20.3. Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi:

 

9.21. Resistenza all’urto laterale (direttiva 96/27/CE):

 

9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell’abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione:

 

9.22. Protezione antincastro anteriore:

 

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell’asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte:

 

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica:

 

9.23. Protezione dei pedoni:

 

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati:

 

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

 

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:

 

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

 

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):

 

10.3.1. Disegno illustrante l’estensione della superficie illuminante:

 

10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all’allegato II, punto 1, della direttiva 76/756/CEE):

 

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:

 

10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili:

 

10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:

 

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all’allegato II, punto 1, della direttiva 76/756/CEE:

 

10.4.1. Valore della regolazione iniziale:

 

10.4.2. Posizione dell’indicazione:

 

10.4.3. | Descrizione/disegno (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua): | applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori |

 

10.4.4. | Dispositivo di comando: |

 

10.4.5. | Segni di riferimento: |

 

10.4.6. | Segni assegnati alle condizioni di carico: |

 

10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:

 

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

 

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

 

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio da installare: … da N

 

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

 

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

 

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

 

12. VARIE

 

12.1. Segnalatore(i) acustico(i):

 

12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del(i) dispositivo(i), con le dimensioni:

 

12.1.2. Numero di dispositivi:

 

12.1.3. Numero(i) di omologazione CE:

 

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (1):

 

12.1.5. Tensione o pressione nominale:

 

12.1.6. Disegno del supporto:

 

12.2. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo:

 

12.2.1. Dispositivo di protezione:

 

12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del comando o dell’organo su cui agisce il dispositivo di protezione:

 

12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:

 

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo:

 

12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura:

 

12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo:

 

12.2.1.5.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

 

12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati:

 

12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell’immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente:

 

12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l’immobilizzatore del veicolo:

 

12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile:

 

12.2.2. Sistema di allarme, se esiste:

 

12.2.2.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

 

12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati:

 

12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato:

 

12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme:

 

12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

 

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio:

 

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro (1)

 

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (1)

 

12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio del dispositivo o dei dispositivi di rimorchio:

 

12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci):

 

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

 

12.6. Limitatori di velocità (direttiva 92/24/CEE)

 

12.6.1. Costruttore(i):

 

12.6.2. Tipo o tipi:

 

12.6.3. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

 

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: … km/h

 

12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo:

 

Banda di frequenza (Hz) | Potenza massima di uscita (W) | Posizione dell’antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l’installazione e/o l’impiego |

 

Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

 

Appendice 1

 

Un elenco con marca/marche e tipo/tipi di tutti i componenti elettrici/elettronici interessati dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10 della direttiva 2004/104/CE), in precedenza non elencati.

 

Appendice 2

 

Uno schema o un disegno della disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici (interessati dalla direttiva 2004/104/CE) e del cablaggio complessivo.

 

Appendice 3

 

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo.

 

Tipo di carrozzeria:

 

Guida a destra o a sinistra:

 

Interasse:

 

Appendice 4

 

Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.

 

12.7.1. Veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SÌ/NO (cancellare la dicitura inutile)

 

12.7.2. Veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SÌ/NO (cancellare la dicitura inutile)

 

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

 

13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

 

13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica: …

 

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:

 

13.2. Superficie disponibile per i passeggeri (m2):

 

13.2.1. Totale (S0):

 

13.2.2. Piano superiore (S0a) (1):

 

13.2.3. Piano inferiore (S0b) (1):

 

13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S1):

 

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

 

13.3.1. Totale (N):

 

13.3.2. Piano superiore (Na) (1):

 

13.3.3. Piano inferiore (Nb) (1):

 

13.4. Numero di passeggeri seduti:

 

13.4.1. Totale (A):

 

13.4.2. Piano superiore (Aa) (1):

 

13.4.3. Piano inferiore (Ab) (1):

 

13.5. Numero di porte di accesso:

 

13.6. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):

 

13.6.1. Totale:

 

13.6.2. Piano superiore (1):

 

13.6.3. Piano inferiore (1):

 

13.7. Volume dei vani bagagli (m3):

 

13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2):

 

13.9. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l’accesso al veicolo (ad esempio rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:

 

13.10. Resistenza della sovrastruttura:

 

13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

 

13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate:

 

13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

 

13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell’allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

 

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

 

13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

 

13.11. Punti della direttiva […/…/CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica:

 

14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (direttiva 98/91/CE)

 

14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

 

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

 

14.1.2. Tipo di disgiuntore:

 

14.1.3. Tipo e funzionamento dell’interruttore principale della batteria:

 

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo:

 

14.1.5. Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata:

 

14.1.6. Costruzione e protezione dell’impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida:

 

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio:

 

14.2.1. Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida:

 

14.2.2. Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile):

 

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore:

 

14.2.4. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico:

 

14.2.5. Tipo e concezione dell’isolamento termico del dispositivo rallentatore:

 

14.2.6. Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

 

14.3. Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

 

14.3.1. Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III:

 

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno:

 

Note

 

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

 

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, cfr. l’allegato III, punti 1.1.3 e 1.1.4, della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo "S", specificare la natura del tipo o dei tipi.

 

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

 

(+) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

 

(+++) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

 

(#) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

 

(1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

 

(2) Specificare la tolleranza.

 

(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all’omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

 

(b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

 

(c) Classificazione in base alle definizioni date nell’allegato II, parte A.

 

(d) Se possibile, designazione secondo le euronorme, altrimenti indicare:

 

- la descrizione del materiale,

 

- il limite di snervamento,

 

- il carico di rottura,

 

- l’allungamento (in %),

 

- la durezza Brinell.

 

(e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

 

(f) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.

 

(g) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.

 

(h) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.

 

(i) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.

 

(j) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1.

 

(k) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2.

 

(l) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3.

 

(m) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.

 

(n) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.

 

(na) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.

 

(nb) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.

 

(nc) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.

 

(nd) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.

 

(o) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

 

(p) Per "sbalzo del dispositivo di aggancio" si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell’asse o degli assi posteriori.

 

(q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

 

(r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

 

(s) Questo valore deve essere calcolato con π = 3,1416 ed arrotondato al cm3 più vicino.

 

(t) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

 

(u) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

 

(v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

 

(w) È ammessa una tolleranza del 5 %.

 

(x) Per "punto R" o "punto di riferimento del posto a sedere" si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all’allegato III della direttiva 77/649/CEE.

 

(y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

 

(z) Per "guida avanzata" si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

 

[1] xdisponibile–non disponibile o non disponibile separatamenteofacoltativo

 

[2] ddirettamente sul comando, sull’indicatore o sulla spiacin immediata prossimità

 

[3] xdisponibile–non disponibile o non disponibile separatamenteofacoltativo

 

[4] ddirettamente sul comando, sull’indicatore o sulla spiacin immediata prossimità

 

[5] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

 

[6] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

 

[7] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

 

 

ALLEGATO II

 

Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

 

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

 

Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla "massa massima", si intende la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" di cui al punto 2.8 dell’allegato I)

 

Categoria M: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. |

 

Categoria M1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. |

 

Categoria M2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. |

 

Categoria M3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. |

 

1. I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

 

Categoria N: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote. |

 

Categoria N1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. |

 

Categoria N2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. |

 

Categoria N3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. |

 

2. Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

 

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

 

Categoria O: | Rimorchi (compresi i semirimorchi). |

 

Categoria O1: | Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t. |

 

Categoria O2: | Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t. |

 

Categoria O3: | Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t. |

 

Categoria O4: | Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t. |

 

3. Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall’asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

 

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

 

4. Veicoli fuoristrada (simbolo G)

 

4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

 

- almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,

 

- almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

 

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

 

- avere un angolo d’attacco di almeno 25°,

 

- avere un angolo di uscita di almeno 20°,

 

- avere un angolo di rampa di almeno 20°,

 

- avere un’altezza libera dal suolo sotto l’asse anteriore di almeno 180 mm,

 

- avere un’altezza libera dal suolo sotto l’asse posteriore di almeno 180 mm,

 

- avere un’altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

 

4.2. I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2, M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

 

- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

 

- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

 

- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

 

4.3. I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

 

- essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,

 

- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

 

- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

 

- soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

 

- avere un angolo d’attacco di almeno 25°,

 

- avere un angolo di uscita di almeno 25°,

 

- avere un angolo di rampa di almeno 25°,

 

- avere un’altezza libera dal suolo sotto l’asse anteriore di almeno 250 mm,

 

- avere un’altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,

 

- avere un’altezza libera dal suolo sotto l’asse posteriore di almeno 250 mm.

 

4.4. Condizioni di carico e di verifica

 

4.4.1. I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (o) dell’allegato I].

 

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

 

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

 

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

 

4.5. Definizioni e schizzi dell’altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)].

 

4.5.1. Per "altezza libera dal suolo tra gli assi" si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

 

+++++ TIFF +++++

 

4.5.2. Per "altezza minima dal suolo di un asse" si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

 

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All’occorrenza, l’altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

 

+++++ TIFF +++++

 

4.6. Designazione combinata

 

Il simbolo "G" deve essere combinato con i simboli "M" o "N". Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G.

 

5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle.

 

5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

 

- posti a sedere e tavolo,

 

- cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

 

- attrezzatura di cucina,

 

- armadi o ripostigli.

 

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile.

 

5.2. Con "veicoli blindati" s’intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

 

5.3. Con "ambulanze" s’intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

 

5.4. Con "autofunebri" s’intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

 

5.5. Con "veicoli con accesso per sedie a rotelle" s’intendono veicoli della categoria M1 costruiti o trasformati in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle, durante il trasposto su strada.

 

5.6. "Caravan", vedi la norma ISO 3833:77, termine n. 3.2.1.3.

 

5.7. Con "gru mobili" s’intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

 

5.8. Con "altri veicoli per uso speciale", s’intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

 

I codici pertinenti dei "veicoli per uso speciale" sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

 

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

 

1. Relativamente alla categoria M1:

 

Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- il costruttore,

 

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

 

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

 

- motopropulsore:

 

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell’allegato III),

 

- numero e disposizione dei cilindri,

 

- differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

 

- differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 

- assi sterzanti (numero e posizione).

 

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell’allegato VIII.

 

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

 

- massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

 

- cilindrata,

 

- potenza netta massima,

 

- tipo di cambio e numero di marce,

 

- numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell’allegato II.

 

2. Relativamente alle categorie M2 e M3:

 

Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- il costruttore,

 

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 

- la categoria,

 

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

- telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

 

- numero di assi,

 

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

 

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente [1] (solo per veicoli completi),

 

- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 

- motopropulsore:

 

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell’allegato III),

 

- numero e disposizione dei cilindri,

 

- differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 

- differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 

- ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

 

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 

- assi sterzanti (numero e posizione).

 

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell’allegato VIII.

 

3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

 

Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- il costruttore,

 

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 

- la categoria,

 

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 

- numero di assi,

 

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

 

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- concezione della struttura della carrozzeria (ad esempio: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

 

- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 

- motopropulsore:

 

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell’allegato III),

 

- numero e disposizione dei cilindri,

 

- differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 

- differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 

- assi sterzanti (numero e posizione).

 

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell’allegato VIII.

 

4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

 

Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- il costruttore,

 

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 

- la categoria,

 

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

- telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

 

- numero di assi,

 

- rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

 

- tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

 

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 

- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 

- tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),

 

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 

- assi sterzanti (numero e posizione).

 

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

 

5. Per tutte le categorie:

 

L’identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un’unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

 

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati)

 

Nell’allegato I, nell’allegato III, parte 1, punto 9.1, e nell’allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

 

1. Autovetture (M1)

 

AA Berlina | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali |

 

AB Due volumi | Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo |

 

AC Familiare (Giardinetta) | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4 |

 

AD Coupé | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5 |

 

AE Decappottabile | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6 |

 

AF Veicolo multiuso | Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, se il veicolo soddisfa le seguenti condizioni: i)il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili;per "accessibili" s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano "accessibili", il costruttore deve impedirne materialmente l’uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso;ii)P–(M + N × 68) > N × 68dove:Pmassa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kgMmassa in ordine di marcia, in kgNnumero di posti a sedere escluso quello del conducenteesso non è considerato come appartenente alla categoria M1. |

 

2. Veicoli a motore delle categorie M2 o M3

 

Veicoli della classe I (cfr. direttiva 2001/85/CE)

 

CA | A un piano |

 

CB | A due piani |

 

CC | Autosnodato a un piano |

 

CD | Autosnodato a due piani |

 

CE | A un piano e pianale ribassato |

 

CF | A due piani e pianale ribassato |

 

CG | Autosnodato a un piano e pianale ribassato |

 

CH | Autosnodato a due piani e pianale ribassato |

 

Veicoli della classe II (cfr. direttiva 2001/85/CE)

 

CI | A un piano |

 

CJ | A due piani |

 

CK | Autosnodato a un piano |

 

CL | Autosnodato a due piani |

 

CM | A un piano e pianale ribassato |

 

CN | A due piani e pianale ribassato |

 

CO | Autosnodato a un piano e pianale ribassato |

 

CP | Autosnodato a due piani e pianale ribassato |

 

Veicoli della classe III (cfr. direttiva 2001/85/CE)

 

CQ | A un piano |

 

CR | A due piani |

 

CS | Autosnodato a un piano |

 

CT | Autosnodato a due piani |

 

Veicoli della classe A (cfr. direttiva 2001/85/CE)

 

CU | A un piano |

 

CV | A un piano e pianale ribassato |

 

Veicoli della classe B (cfr. direttiva 2001/85/CE)

 

CW | A un piano |

 

3. Veicoli a motore della categoria N

 

BA | Autocarro | Cfr. direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi [2], allegato I, punto 2.1.1 |

 

BB | Furgone | Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria |

 

BC | Veicolo trattore per semirimorchi | Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1 |

 

BD | Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale) | Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1 |

 

- Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3500 kg:

 

- ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente,

 

oppure

 

- soddisfa le seguenti condizioni:

 

i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; e

 

ii) P-(M + N × 68) ≤ N × 68,

 

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

 

- Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

 

i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8; oppure

 

ii) P-(M + N × 68) ≤ N × 68,

 

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

 

Per la definizione di "posti a sedere", P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

 

4. Veicoli della categoria O

 

DA | Semirimorchio | Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.2 |

 

DB | Rimorchio a timone | Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.3 |

 

DC | Rimorchio ad asse centrale | Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.4 |

 

5. Veicoli per uso speciale

 

SA | Autocaravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1) |

 

SB | Veicoli blindati (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2) |

 

SC | Ambulanze (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3) |

 

SD | Autofunebri (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4) |

 

SE | Caravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6) |

 

SF | Gru mobili (cfr. allegato II, parte A, punto 5.7) |

 

SG | Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato II, parte A, punto 5.8) |

 

SH | Veicoli con accesso per sedie a rotelle (cfr. allegato II, parte A, punto 5.5) |

 

[1] GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE della Commissione (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 6).

 

 

ALLEGATO III

 

Scheda informativa per l’omologazione CE dei veicoli

 

(Le note esplicative figurano nell’ultima pagina dell’allegato I)

 

PARTE I:

 

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

 

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

 

A: per le categorie M e N

 

0. DATI GENERALI

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.4. Categoria del veicolo (c):

 

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

 

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile)

 

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

 

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

 

1.3. Numero di assi e di ruote:

 

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

 

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

 

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

 

1.6. Posizione e disposizione del motore:

 

1.8. Guida: a destra/a sinistra (1):

 

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1):

 

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

 

(eventualmente con riferimento ai disegni)

 

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

 

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):

 

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):

 

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

 

2.4.2. Telaio carrozzato:

 

2.4.2.1. Lunghezza (j):

 

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

 

2.4.2.2. Larghezza (k):

 

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

 

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell’apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

 

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

 

2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

 

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

 

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

 

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

 

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

 

2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:

 

2.11.1. Rimorchio a timone:

 

2.11.2. Semirimorchio:

 

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:

 

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:

 

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2, allegato II, della direttiva 77/389/CEE)

 

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

 

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

 

2.12.1. Del veicolo a motore:

 

2.16. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell’allegato IV della direttiva 97/27/CE):

 

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

3. MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)]

 

3.1. Costruttore:

 

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

 

3.2. Motore a combustione interna:

 

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

 

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

 

3.2.1.3. Cilindrata (s): … cm3

 

3.2.1.6. Regime minimo normale (2) … giri/min–1

 

3.2.1.8. Potenza massima netta (t): … kW a … giri/min–1 (dichiarata dal costruttore)

 

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: … giri/min–1

 

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: (1)

 

3.2.2.1. RON, con piombo:

 

3.2.2.2. RON, senza piombo:

 

3.2.4. Alimentazione:

 

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

 

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

 

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

 

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

 

3.2.7. Sistema di raffreddamento liquido/aria (1):

 

3.2.8. Sistema di aspirazione:

 

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

 

3.2.12. Misure contro l’inquinamento atmosferico:

 

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci):

 

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no (1)

 

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

 

3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no (1)

 

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

 

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

 

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

 

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

 

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

 

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

 

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

 

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

 

3.3. Motore elettrico:

 

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

 

3.3.1.1. Massima potenza oraria: … kW

 

3.3.1.2. Tensione di esercizio: … V

 

3.3.2. Batteria:

 

3.3.2.4. Ubicazione:

 

3.6.5. Temperatura del lubrificante:

 

minima: … K

 

massima: … K

 

4. TRASMISSIONE (v)

 

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

 

4.5. Cambio:

 

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (1)

 

4.6. Rapporti di trasmissione

 

Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell’albero motore e quelli dell’albero secondario del cambio) | Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell’albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione |

 

Massimo par cambio continuo 1 2 3 … Minimo per cambio continuo | | | |

 

Retromarcia | | | |

 

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

 

5. ASSI

 

5.1. Descrizione di ciascun asse:

 

5.2. Marca:

 

5.3. Tipo:

 

5.4. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili:

 

5.5. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili:

 

6. SOSPENSIONE

 

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

 

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

 

6.2.3. Sospensione pneumatica per l’asse o gli assi motore: sì/no (1)

 

6.2.3.1. Sospensione dell’asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

 

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell’oscillazione della massa sospesa:

 

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l’indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

 

6.6.1.1. Assi:

 

6.6.1.1.1. Asse 1:

 

6.6.1.1.2. Asse 2:

 

ecc.

 

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

 

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

 

6.6.2.1. Asse 1:

 

6.6.2.2. Asse 2:

 

ecc.

 

7. DISPOSITIVO DI STERZO

 

7.2. Trasmissione e comando:

 

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

 

8. FRENI

 

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

 

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente all’allegato IX, appendice 1, addendum, punto 1.6, della direttiva 71/320/CEE):

 

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

 

9. CARROZZERIA

 

9.1. Tipo di carrozzeria:

 

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere:

 

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

 

9.9. Dispositivi per la visione indiretta:

 

9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio):

 

9.9.1.1. Marca:

 

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE:

 

9.9.1.3. Variante:

 

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo:

 

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato:

 

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore:

 

9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione:

 

9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi:

 

9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo):

 

9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor:

 

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE:

 

9.10. Finiture interne:

 

9.10.3. Sedili:

 

9.10.3.1. Numero:

 

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

 

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

 

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

 

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1):

 

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione, se disponibile:

 

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo):

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

 

| Airbag anteriore | Airbag laterale | Pretensionatore |

 

Prima fila di sedili | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

Seconda fila di sedili [1] | S | | | |

 

C | | | |

 

D | | | |

 

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

 

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

 

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell’allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

 

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

 

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

 

9.23. Protezione dei pedoni:

 

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati:

 

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

 

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

 

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

 

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

 

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

 

12.7.1. Veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (cancellare la dicitura inutile)

 

12.7.2. Veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: sì/no (cancellare la dicitura inutile):

 

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

 

13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

 

13.1.1. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:

 

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

 

13.3.1. Totale (N):

 

13.3.2. Piano superiore (Na) (1):

 

13.3.3. Piano inferiore (Nb) (1):

 

13.4. Numero di passeggeri seduti:

 

13.4.1. Totale (A):

 

13.4.2. Piano superiore (Aa) (1):

 

13.4.3. Piano inferiore (Ab) (1):

 

B: per la categoria O

 

0. DATI GENERALI

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.4. Categoria del veicolo (c):

 

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

 

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

 

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

 

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

 

1.3. Numero di assi e di ruote:

 

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

 

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

 

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

 

(eventualmente con riferimento ai disegni)

 

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

 

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):

 

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):

 

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

 

2.4.2. Telaio carrozzato:

 

2.4.2.1. Lunghezza (j):

 

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

 

2.4.2.2. Larghezza (k):

 

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

 

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell’apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

 

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

 

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

 

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

 

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

 

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

 

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

 

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

 

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

 

2.16. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell’allegato IV della direttiva 97/27/CE):

 

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

 

5. ASSI

 

5.1. Descrizione di ciascun asse:

 

5.2. Marca:

 

5.3. Tipo:

 

5.4. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili:

 

5.5. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili:

 

6. SOSPENSIONE

 

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

 

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

 

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l’indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

 

6.6.1.1. Assi:

 

6.6.1.1.1. Asse 1:

 

6.6.1.1.2. Asse 2:

 

ecc.

 

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

 

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

 

6.6.2.1. Asse 1:

 

6.6.2.2. Asse 2:

 

ecc.

 

7. DISPOSITIVO DI STERZO

 

7.2. Trasmissione e comando:

 

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

 

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

 

8. FRENI

 

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

 

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente all’allegato IX, appendice 1, addendum, punto 1.6, della direttiva 71/320/CEE):

 

9. CARROZZERIA

 

9.1. Tipo di carrozzeria:

 

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

 

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

 

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell’allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

 

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

 

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

 

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

 

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

 

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

 

PARTE II

 

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

 

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

 

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "tutte".

 

Punto n. | Tutte | Versione 1 | Versione 2 | ecc. | Versione n. |

 

| | | | | |

 

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

 

Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

 

Nel caso di varianti conformi all’allegato XI o all’articolo 20, il costruttore assegnerà un codice speciale.

 

PARTE III

 

Numeri di omologazione

 

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV o XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

 

Elemento | Numero di omologazione | Stato membro o parte contraente [+] che rilascia l’omologazione [++] | Data di estensione | Varianti/Versioni |

 

| | | | |

 

Firma:

 

Mansioni:

 

Data:

 

[1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

 

 

ALLEGATO IV

 

Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli

 

PARTE I

 

Elenco degli atti normativi

 

[Se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell’ultima modifica di ciascuno degli atti normativi. Con riguardo a regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il riferimento dell’atto normativo indica le serie pertinenti di modifiche dei regolamenti UNECE ai quali ha aderito la Comunità].

 

X : Atto normativo applicabile.

 

Oggetto | Riferimento dell’atto normativo | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale | Applicazione |

 

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

 

1. | Livello sonoro | 70/157/CEE | L 42 del 23.2.1970, pag. 16. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

2. | Emissioni | 70/220/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

3. | Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore | 70/221/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 23. | X [5] | X [5] | X [5] | X [5] | X [5] | X [5] | X | X | X | X |

 

4. | Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore | 70/222/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 25. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

5. | Dispositivi di sterzo | 70/311/CEE | L 133 del 18.6.1970, pag. 10. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

6. | Serrature e cerniere delle porte | 70/387/CEE | L 176 del 10.8.1970, pag. 5. | X | | | X | X | X | | | | |

 

7. | Segnalatore acustico | 70/388/CEE | L 176 del 10.8.1970, pag. 12. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

8. | Dispositivi per la visione indiretta | 2003/97/CE [8] | L 25 del 29.1.2004, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

9. | Frenatura | 71/320/CEE | L 202 del 6.9.1971, pag. 37. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

10. | Soppressione perturbazioni radioelettriche | 72/245/CEE | L 152 del 6.7.1972, pag. 15. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

11. | Emissioni motori diesel | 72/306/CEE | L 190 del 20.8.1972, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

12. | Finiture interne | 74/60/CEE | L 38 dell’11.2.1974, pag. 2. | X | | | | | | | | | |

 

13. | Antifurto e immobilizzatore | 74/61/CEE | L 38 dell’11.2.1974, pag. 22. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

14. | Protezione dello sterzo | 74/297/CEE | L 165 del 20.6.1974, pag. 16. | X | | | X | | | | | | |

 

15. | Resistenza dei sedili | 74/408/CEE | L 221 del 12.8.1974, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

16. | Sporgenze esterne | 74/483/CEE | L 256 del 2.10.1974, pag. 4. | X | | | | | | | | | |

 

17. | Tachimetro e retromarcia | 75/443/CEE | L 196 del 26.7.1975, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

18. | Targhette regolamentari | 76/114/CEE | L 24 del 30.1.1976, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

19. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza | 76/115/CEE | L 24 del 30.1.1976, pag. 6. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

20. | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 76/756/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

21. | Catadiottri | 76/757/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 32. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna | 76/758/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 54. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

23. | Indicatori di direzione | 76/759/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 71. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

24. | Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore | 76/760/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 85. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

25. | Proiettori (comprese le lampade) | 76/761/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 96. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

26. | Proiettori fendinebbia (anteriori) | 76/762/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 122. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

27. | Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE | L 145 del 13.6.1977, pag. 41. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

28. | Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 60. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

29. | Proiettori di retromarcia | 77/539/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 72. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

30. | Luci di stazionamento | 77/540/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 83. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

31. | Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta | 77/541/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 95. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

32. | Campo di visibilità anteriore | 77/649/CEE | L 267 del 19.10.1977, pag. 1. | X | | | | | | | | | |

 

33. | Identificazione dei comandi | 78/316/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 3. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

34. | Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 27. | X | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | | | | |

 

35. | Lavacristalli/tergicristalli | 78/318/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 49. | X | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | | | | |

 

36. | Sistemi di riscaldamento | 2001/56/CE | L 292 del 9.11.2001, pag. 21. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

37. | Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE | L 168 del 26.6.1978, pag. 45. | X | | | | | | | | | |

 

38. | Poggiatesta | 78/932/CEE | L 325 del 20.11.1978, pag. 1. | X | | | | | | | | | |

 

39. | Emissioni di CO2/ consumo di carburante | 80/1268/CEE | L 375 del 31.12.1980, pag. 36. | X | | | X | | | | | | |

 

40. | Potenza del motore | 80/1269/CEE | L 375 del 31.12.1980, pag. 46. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

41. | Emissioni motori diesel | 88/77/CEE | L 36 del 9.2.1988, pag. 33. | X | X | X | X | X | X | | | | |

 

42. | Protezione laterale | 89/297/CEE | L 124 del 5.5.1989, pag. 1. | | | | | X | X | | | X | X |

 

43. | Dispositivi antispruzzi | 91/226/CEE | L 103 del 23.4.1991, pag. 5. | | | | | X | X | | | X | X |

 

44. | Masse e dimensioni (autovetture) | 92/21/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 1. | X | | | | | | | | | |

 

45. | Vetri di sicurezza | 92/22/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 11. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

46. | Pneumatici | 92/23/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 95. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

47. | Limitatori di velocità | 92/24/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 154. | | | X | | X | X | | | | |

 

48. | Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture) | 97/27/CE | L 233 del 28.8.1997, pag. 1. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

49. | Sporgenze esterne delle cabine | 92/114/CEE | L 409 del 31.12.1992, pag. 17. | | | | X | X | X | | | | |

 

50. | Dispositivi di aggancio | 94/20/CE | L 195 del 29.7.1994, pag. 1. | X [3] | X [3] | X [3] | X [3] | X [3] | X [3] | X | X | X | X |

 

51. | Infiammabilità | 95/28/CE | L 281 del 23.11.1995, pag. 1. | | | X | | | | | | | |

 

52. | Autobus | 2001/85/CE | L 42 del 13.2.2002, pag. 1. | | X | X | | | | | | | |

 

53. | Urto frontale | 96/79/CE | L 18 del 21.1.1997, pag. 7. | X | | | | | | | | | |

 

54. | Urto laterale | 96/27/CE | L 169 dell’8.7.1996, pag. 1. | X | | | X | | | | | | |

 

55. | | | | | | | | | | | | | |

 

56. | Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose | 98/91/CE | L 11 del 16.1.1999, pag. 25. | | | | X [4] | X [4] | X [4] | X [4] | X [4] | X [4] | X [4] |

 

57. | Protezione antincastro anteriore | 2000/40/CE | L 203 del 10.8.2000, pag. 9. | | | | | X | X | | | | |

 

58. | Protezione dei pedoni | 2003/102/CE | L 32 del 6.12.2003, pag. 15. | X [6] | | | X [6] [7] | | | | | | |

 

 

 

Appendice

 

Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli della categoria M1 prodotti in piccole serie

 

(Se del caso, tenendo conto dell’ultima modifica di ciascuno degli atti normativi sottoelencati)

 

Legenda

 

X : È richiesta la piena conformità all’atto normativo; deve essere rilasciata la scheda di omologazione CE; è assicurata la conformità della produzione.

 

A : Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nell’atto normativo. Non sono richiesti scheda di omologazione e marchio di omologazione. I verbali di prova devono essere prodotti da un servizio tecnico notificato.

 

B : Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche dell’atto normativo. Le prove prescritte dall’atto normativo devono essere effettuate integralmente; previa autorizzazione dell’autorità di omologazione, possono essere effettuate dal costruttore stesso, che può redigere il rapporto tecnico; non è necessario il rilascio di una scheda di omologazione e non è richiesta l’omologazione.

 

C : Il costruttore deve dimostrare all’autorità di omologazione, in modo da essa ritenuto soddisfacente, che le prescrizioni essenziali dell’atto normativo sono rispettate.

 

N/A : L’atto normativo non è applicabile (nessuna prescrizione).

 

Oggetto | Riferimento dell’atto normativo | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale | M1 |

 

1. | Livello sonoro | 70/157/CEE | L 42 del 23.2.1970, pag. 16 | A |

 

2. | Emissioni ad eccezione dell’intera serie di prescrizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) | 70/220/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 1 | A |

 

3. | Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore | 70/221/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 23 | B |

 

4. | Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore | 70/222/CEE | L 76 del 6.4.1970, pag. 25 | B |

 

5. | Dispositivi di sterzo | 70/311/CEE | L 133 del 18.6.1970, pag. 10 | C |

 

6. | Serrature e cerniere delle porte | 70/387/CEE | L 176 del 10.8.1970, pag. 5 | C |

 

7. | Segnalatore acustico | 70/388/CEE | L 176 del 10.8.1970, pag. 12 | B |

 

8. | Dispositivi per la visione indiretta | 2003/97/CE [5] | L 25 del 29.1.2004, pag. 1 | X [2] B [4] |

 

9. | Frenatura | 71/320/CEE | L 202 del 6.9.1971, pag. 37 | A |

 

10. | Soppressione perturbazioni radioelettriche | 72/245/CEE | L 152 del 6.7.1972, pag. 15 | A [1] C [3] |

 

11. | Emissioni motori diesel | 72/306/CEE | L 190 del 20.8.1972, pag. 1 | A |

 

12. | Finiture interne | 74/60/CEE | L 38 dell’11.2.1974, pag. 2 | C |

 

13. | Antifurto e immobilizzatore | 74/61/CEE | L 38 dell’11.2.1974, pag. 22 | A |

 

14. | Protezione dello sterzo | 74/297/CEE | L 165 del 20.6.1974, pag. 16 | C |

 

15. | Resistenza dei sedili | 74/408/CEE | L 221 del 12.8.1974, pag. 1 | C |

 

16. | Sporgenze esterne | 74/483/CEE | L 266 del 2.10.1974, pag. 4 | C |

 

17. | Tachimetro e retromarcia | 75/443/CEE | L 196 del 26.7.1975, pag. 1 | B |

 

18. | Targhette regolamentari | 76/114/CEE | L 24 del 30.1.1976, pag. 1 | B |

 

19. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza | 76/115/CEE | L 24 del 30.1.1976, pag. 6 | B |

 

20. | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 76/756/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 1 | B |

 

21. | Catadiottri | 76/757/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 32 | X |

 

22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna | 76/758/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 54 | X |

 

23. | Indicatori di direzione | 76/759/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 71 | X |

 

24. | Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore | 76/760/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 85 | X |

 

25. | Proiettori (comprese le lampade) | 76/761/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 96 | X |

 

26. | Proiettori fendinebbia (anteriori) | 76/762/CEE | L 262 del 27.9.1976, pag. 122 | X |

 

27. | Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE | L 145 del 13.6.1977, pag. 41 | B |

 

28. | Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 60 | X |

 

29. | Proiettori di retromarcia | 77/539/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 72 | X |

 

30. | Luci di stazionamento | 77/540/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 83 | X |

 

31. | Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta | 77/541/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 95 | A [2] B [4] |

 

32. | Campo di visibilità anteriore | 77/649/CEE | L 267 del 19.10.1977, pag. 1 | A |

 

33. | Identificazione dei comandi | 78/316/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 3 | X |

 

34. | Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 27 | C |

 

35. | Lavacristalli/tergicristalli | 78/318/CEE | L 81 del 28.3.1978, pag. 49 | C |

 

36. | Sistema di riscaldamento | 2001/56/CE | L 292 del 9.11.2001, pag. 21 | C |

 

37. | Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE | L 168 del 26.6.1978, pag. 45 | B |

 

39. | Consumo di carburante | 80/1268/CEE | L 375 del 31.12.1980, pag. 36 | A |

 

40. | Potenza del motore | 80/1269/CEE | L 375 del 31.12.1980, pag. 46 | C |

 

41. | Emissioni motori diesel | 88/77/CEE | L 36 del 9.2.1988, pag. 33 | A |

 

44. | Masse e dimensioni (autovetture) | 92/21/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 1 | C |

 

45. | Vetri di sicurezza | 92/22/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 11 | X [2] B [4] |

 

46. | Pneumatici | 92/23/CEE | L 129 del 14.5.1992, pag. 95 | X [2] B [4] |

 

50. | Dispositivi di aggancio | 94/20/CE | L 195 del 29.7.1994, pag. 1 | X [2] A [4] |

 

53. | Urto frontale | 96/79/CE | L 18 del 21.1.1997, pag. 7 | N/A |

 

54. | Urto laterale | 96/27/CE | L 169 dell’8.7.1996, pag. 1 | N/A |

 

58. | Protezione dei pedoni | 2003/102/CE | L 321 del 6.12.2003, pag. 15 | N/A |

 

PARTE II

 

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare o a un regolamento, l’omologazione a norma dei seguenti regolamenti UNECE (tenendo conto del campo di applicazione [9] e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti UNECE sottoelencati) è considerata sostitutiva dell’omologazione CE rilasciata a norma della corrispondente direttiva particolare o regolamento elencati nella tabella della parte I.

 

Detti regolamenti UNECE sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell’accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

 

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti UNECE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE [++] Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UNECE TRANS/WP.29/343..

 

Oggetto | Numero del regolamento UNECE di base | Serie di modifiche |

 

1. | Livello sonoro | 51 | 02 |

 

1. | Dispositivi silenziatori di sostituzione | 59 | 00 |

 

2. | Emissioni | 83 | 03 |

 

2. | Convertitori catalitici di sostituzione | 103 | 00 |

 

3. | Dispositivi di protezione posteriore | 58 | 01 |

 

3. | Serbatoi di carburante | 34 | 01 |

 

3. | Serbatoi di carburante | 67 | 01 |

 

3. | Serbatoi di carburante | 110 | 00 |

 

5. | Dispositivi di sterzo | 79 | 01 |

 

6. | Serrature e cerniere delle porte | 11 | 02 |

 

7. | Segnalatore acustico | 28 | 00 |

 

8. | Retrovisori | 46 | 01 |

 

8 bis. | Dispositivi per la visione indiretta | 46 | 02 |

 

9. | Frenatura | 13 | 09 |

 

9. | Frenatura | 13H | 00 |

 

9. | Frenatura (guarnizioni) | 90 | 01 |

 

10. | Soppressione perturbazioni radioelettriche | 10 | 02 |

 

11. | Emissioni motori diesel | 24 | 03 |

 

12. | Finiture interne | 21 | 01 |

 

13. | Antifurto | 18 | 02 |

 

13. | Immobilizzatore | 97 | 00 |

 

13. | Sistemi di allarme | 97 | 00 |

 

13. | Impiego non autorizzato | 116 | 00 |

 

14. | Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto | 12 | 03 |

 

15. | Resistenza dei sedili | 17 | 06 |

 

15. | Resistenza dei sedili (autobus) | 80 | 01 |

 

16. | Sporgenze esterne | 26 | 02 |

 

17. | Tachimetro | 39 | 00 |

 

19. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza | 14 | 04 |

 

20. | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 48 | 01 |

 

21. | Catadiottri | 3 | 02 |

 

22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto | 7 | 02 |

 

22. | Luci di marcia diurna | 87 | 00 |

 

22. | Luci di posizione laterali | 91 | 00 |

 

23. | Indicatori di direzione | 6 | 01 |

 

24. | Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore | 4 | 00 |

 

25. | Proiettori (R2 e HS1) | 1 | 01 |

 

25. | Proiettori (sigillati) | 5 | 02 |

 

25. | Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, e/o H8) | 8 | 04 |

 

25. | Proiettori (H4) | 20 | 02 |

 

25. | Proiettori (alogeni sigillati) | 31 | 02 |

 

25. | Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate | 37 | 03 |

 

25. | Proiettori con fonte luminosa a scarica | 98 | 00 |

 

25. | Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate | 99 | 00 |

 

26. | Proiettori fendinebbia (anteriori) | 19 | 02 |

 

28. | Luci per nebbia (posteriori) | 38 | 00 |

 

29. | Proiettori di retromarcia | 23 | 00 |

 

30. | Luci di stazionamento | 77 | 00 |

 

31. | Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta | 16 | 04 |

 

31. | Dispositivi di ritenuta per bambini | 44 | 03 |

 

38. | Poggiatesta (combinati con i sedili) | 17 | 06 |

 

38. | Poggiatesta | 25 | 04 |

 

39. | Consumo di carburante | 101 | 00 |

 

40. | Potenza del motore | 85 | 00 |

 

41. | Emissioni motori diesel | 49 | 02 |

 

42. | Protezione laterale | 73 | 00 |

 

45. | Vetri di sicurezza | 43 | 00 |

 

46. | Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi | 30 | 02 |

 

46. | Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi | 54 | 00 |

 

46. | Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio | 64 | 00 |

 

46. | Rumore di rotolamento | 117 | 00 |

 

47. | Limitatori di velocità | 89 | 00 |

 

50. | Dispositivi di aggancio | 55 | 01 |

 

51. | Infiammabilità | 118 | 00 |

 

52. | Resistenza della sovrastruttura (autobus) | 66 | 00 |

 

53. | Urto frontale | 94 | 01 |

 

54. | Urto laterale | 95 | 02 |

 

55. | Protezione antincastro anteriore | 93 | 00 |

 

[1] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

 

[2] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

 

[3] Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

 

[4] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l’omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

 

[5] Per i veicoli a GPL o GNC, in attesa dell’adozione delle relative modifiche della direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GNC è richiesta un’omologazione a norma del regolamento UNECE 67-01 o 110.

 

[6] Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

 

[7] Derivati da veicoli della categoria M1.

 

[8] Fino alle date di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/97/CE, le omologazioni rilasciate in conformità della direttiva 71/127/CEE restano valide agli effetti dell’omologazione del veicolo completo.

 

[1] Sottoinsieme elettronico.

 

[2] Componente.

 

[3] Veicolo.

 

[4] Prescrizioni di montaggio.

 

[5] Fino al 26 gennaio 2006 possono essere accettate, in alternativa, le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 71/127/CEE.

 

[9] Se la direttiva particolare o il regolamento contiene prescrizioni in materia d’installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti UNECE.

 

 

ALLEGATO V

 

Procedura da seguire per l’omologazione CE dei veicoli

 

1. Per le domande di omologazione di un veicolo completo, l’autorità di omologazione CE deve:

 

a) verificare che tutte le schede di omologazioni CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all’omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

 

b) accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, confermare che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

 

c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE;

 

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

 

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell’allegato IV.

 

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

 

Categoria del veicolo | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

 

Criteri | | | | | | | | | | |

 

Motore | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

Cambio | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

Numero di assi | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

Assi motore (numero, posizione, interconnessione) | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

Assi sterzanti (numero e posizione) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

Tipo di carrozzeria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

Numero di porte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

 

Lato di guida | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

Numero di sedili | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

Equipaggiamento | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — |

 

3. Nei casi in cui non è disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l’autorità di omologazione CE deve:

 

a) disporre l’esecuzione dei controlli e delle prove necessari a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

 

b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

 

c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

 

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell’allegato IV.

 

 

Appendice 1

 

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41

 

1. Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV della presente direttiva:

 

1.1. Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

 

EN ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

 

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo.

 

1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):

 

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

 

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un terzo, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

 

2. Attività relative alla conformità della produzione

 

2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

 

EN 45012:1998 sui requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità.

 

2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

 

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

 

 

Appendice 2

 

Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

 

1. OBIETTIVO DELLA PRESENTE APPENDICE

 

1.1. La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui all’articolo 42 della presente direttiva dovrebbe svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.

 

1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

 

2. PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE

 

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

 

- l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni,

 

- un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

 

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità, e rispettare i principi di riservatezza e discrezione. Essi devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

 

3. COMPETENZE RICHIESTE AI CONTROLLORI

 

3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.

 

3.2. I controllori devono essere stati specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, devono possedere una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.

 

3.3. Senza pregiudizio delle disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all’articolo 42, paragrafo 4, deve essere svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

 

4. DOMANDA DI DESIGNAZIONE

 

4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente deve presentare all’autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:

 

a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse umane e tecniche;

 

b) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell’ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell’oggetto della designazione;

 

c) l’accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione delle direttive pertinenti;

 

d) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro delle direttive applicabili e un elenco delle direttive per le quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;

 

e) una copia del manuale di qualità del servizio tecnico.

 

4.2. L’autorità competente deve verificare l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.

 

5. ESAME DELLE RISORSE

 

L’autorità competente deve esaminare la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico per quanto riguarda la propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori ed esperti qualificati.

 

6. SUBAPPALTO DELLA VALUTAZIONE

 

6.1. L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

 

6.2 L’autorità competente deve tener conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

 

7. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE

 

7.1. L’autorità competente deve nominare formalmente una squadra di valutazione e deve provvedere all’adeguatezza delle competenze messe a disposizione per ciascun incarico. In particolare, la squadra nel suo insieme deve possedere:

 

a) un’adeguata conoscenza dell’obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione, e

 

b) una comprensione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

 

7.2. L’autorità competente deve definire chiaramente l’incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell’esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell’effettuare la valutazione in loco.

 

7.3. L’autorità competente deve concordare con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il calendario previsti per la valutazione. Tuttavia, l’autorità competente rimane responsabile della fissazione di una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

 

7.4. L’autorità competente deve provvedere affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

 

8. VALUTAZIONE IN LOCO

 

La squadra di valutazione deve effettuare la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, deve effettuare un’attestazione in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

 

9. ANALISI DEI RISULTATI E RELAZIONE DI VALUTAZIONE

 

9.1. La squadra di valutazione deve analizzare tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi deve essere tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

 

9.2. Le procedure in materia di relazioni dell’autorità competente devono assicurare il rispetto dei seguenti requisiti.

 

9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione deve tenere una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa deve presentare una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico deve avere la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

 

9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione deve essere sottoposta senza indugio all’attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione deve contenere osservazioni sulla competenza e la conformità e deve individuare, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

 

9.2.3. Il servizio tecnico deve essere invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per risolvere le non conformità eventualmente individuate.

 

9.3. L’autorità competente deve provvedere affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per risolvere le non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, devono essere richieste ulteriori informazioni. Inoltre possono essere richieste prove circa l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive.

 

9.4. La relazione di valutazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

 

a) identificativo unico del servizio tecnico;

 

b) data/e della valutazione in loco;

 

c) nome/i del/i controllore/i e/o esperti partecipanti alla valutazione;

 

d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;

 

e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;

 

f) una dichiarazione sull’adeguatezza dell’organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;

 

g) informazioni sulla risoluzione della non conformità;

 

h) una raccomandazione sull’opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

 

10. CONCESSIONE/CONFERMA DI UNA DESIGNAZIONE

 

10.1. L’autorità di omologazione deve, senza indebito ritardo, prendere una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.

 

10.2. L’autorità di omologazione deve fornire al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

 

a) identità e logo dell’autorità di omologazione;

 

b) identificativo unico del servizio tecnico designato;

 

c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;

 

d) una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro parti applicabili);

 

e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva.

 

11. RIVALUTAZIONE E CONTROLLO

 

11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell’esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo sono meno generali delle rivalutazioni.

 

11.2. L’autorità competente deve elaborare il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

 

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

 

11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente deve stabilire termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive.

 

11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente deve adottare provvedimenti adeguati quali l’effettuazione di una nuova valutazione, la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.

 

11.5. L’autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, deve informarne quest’ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l’autorità competente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.

 

12. REGISTRI SUI SERVIZI TECNICI DESIGNATI

 

12.1. L’autorità competente deve tenere registri sui servizi tecnici per fornire la prova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

 

12.2. L’autorità competente deve garantire la sicurezza dei registri sui servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.

 

12.3. I registri sui servizi tecnici devono contenere almeno i seguenti elementi:

 

a) corrispondenza pertinente;

 

b) registri e relazioni di valutazione;

 

c) copie dei certificati di designazione.

 

 

ALLEGATO VI

 

MODELLO A

 

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

 

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

Timbro dell’autorità di omologazione CE

 

Comunicazione riguardante: | di un tipo di: |

 

l’omologazione CE [1] | veicolo completo [1] |

 

l’estensione dell’omologazione CE [1] | veicolo completato [1] |

 

il rifiuto dell’omologazione CE [1] | veicolo incompleto [1] |

 

la revoca dell’omologazione CE [1] | veicolo con varianti complete e incomplete [1] veicolo con varianti completate e incomplete [1] |

 

per quanto riguarda la direttiva 2007/46/CE

 

Numero di omologazione CE:

 

Motivo dell’estensione:

 

SEZIONE I

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) [2]:

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.4. Categoria del veicolo [3]:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo [1]:

 

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base [1] [4]:

 

Nome e indirizzo del costruttore dell’ultima fase costruita del veicolo incompleto [1] [4]:

 

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato [1] [4]:

 

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

 

SEZIONE II

 

Il sottoscritto certifica l’esattezza della descrizione del costruttore che figura nell’allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall’autorità di omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

 

1. Per veicoli completi e completati e loro varianti [1]:

 

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa [1] le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi applicabili, come stabilito all’allegato IV e all’allegato XI [1] [4] della direttiva 2007/46/CE.

 

2. Per veicoli incompleti e loro varianti [1]:

 

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa [1] le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella di pagina 2.

 

3. L’omologazione è concessa/rifiutata/revocata [1].

 

4. L’omologazione è concessa a norma dell’articolo 20 e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

 

(Luogo) | (Firma) | (Data) |

 

Allegati: | Fascicolo di omologazione. Risultati delle prove (cfr. allegato VIII). Nome(i) e campione(i) della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni nell’azienda. |

 

NB: Se il presente modello è utilizzato per l’omologazione a norma degli articoli 20, 22 o 23, non deve recare la dicitura "Scheda di omologazione CE di un veicolo", tranne:

 

- nel caso di cui all’articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un’omologazione ai sensi della presente direttiva,

 

- nel caso di veicoli della categoria M1, omologati secondo la procedura di cui all’articolo 22.

 

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

 

Pagina 2

 

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla(e) omologazione(i) dei veicoli incompleti sottoelencati:

 

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

 

Numero di omologazione CE:

 

Data:

 

Applicabile alle varianti:

 

Fase 2: Costruttore:

 

Numero di omologazione CE:

 

Data:

 

Applicabile alle varianti:

 

Fase 3: Costruttore:

 

Numero di omologazione CE:

 

Data:

 

Applicabile alle varianti:

 

Se l’omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

 

Variante o varianti complete/completate:

 

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo conto del campo d’applicazione e dell’ultima modifica di ciascuno degli atti normativi sottoelencati):

 

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE)

 

Voce | Oggetto | Riferimento dell’atto normativo | Ultima modifica | Applicabile alle varianti |

 

| | | | |

 

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all’allegato XI e deroghe concesse a norma dell’articolo 20:

 

Riferimento dell’atto normativo | Numero della voce | Tipo di omologazione e natura della deroga | Applicabile alle varianti |

 

| | | |

 

 

 

Appendice

 

Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme

 

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3)

 

Oggetto | Riferimento dell’atto normativo [1] | Modificato da | Applicabile alle varianti |

 

1. | Livello sonoro | 70/157/CEE | | |

 

2. | Emissioni | 70/220/CEE | | |

 

3. | Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore | 70/221/CEE | | |

 

4. | Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore | 70/222/CEE | | |

 

5. | Dispositivi di sterzo | 70/311/CEE | | |

 

6. | Serrature e cerniere delle porte | 70/387/CEE | | |

 

7. | Segnalatore acustico | 70/388/CEE | | |

 

8. | Campo di visibilità posteriore | 71/127/CEE | | |

 

8A. | Dispositivi per la visione indiretta | 2003/97/CE | | |

 

9. | Frenatura | 71/320/CEE | | |

 

10. | Soppressione perturbazioni radioelettriche | 72/245/CEE | | |

 

11. | Emissioni motori diesel | 72/306/CEE | | |

 

12. | Finiture interne | 74/60/CEE | | |

 

13. | Antifurto e immobilizzatore | 74/61/CEE | | |

 

14. | Protezione dello sterzo | 74/297/CEE | | |

 

15. | Resistenza dei sedili | 74/408/CEE | | |

 

16. | Sporgenze esterne | 74/483/CEE | | |

 

17. | Tachimetro e retromarcia | 75/443/CEE | | |

 

18. | Targhette regolamentari | 76/114/CEE | | |

 

19. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza | 76/115/CEE | | |

 

20. | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 76/756/CEE | | |

 

21. | Catadiottri | 76/757/CEE | | |

 

22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna | 76/758/CEE | | |

 

23. | Indicatori di direzione | 76/759/CEE | | |

 

24. | Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore | 76/760/CEE | | |

 

25. | Proiettori (comprese le lampade) | 76/761/CEE | | |

 

26. | Proiettori fendinebbia (anteriori) | 76/762/CEE | | |

 

27. | Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE | | |

 

28. | Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE | | |

 

29. | Proiettori di retromarcia | 77/539/CEE | | |

 

30. | Luci di stazionamento | 77/540/CEE | | |

 

31. | Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta | 77/541/CEE | | |

 

32. | Campo di visibilità anteriore | 77/649/CEE | | |

 

33. | Identificazione dei comandi | 78/316/CEE | | |

 

34. | Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE | | |

 

35. | Lavacristalli/tergicristalli | 78/318/CEE | | |

 

36. | Sistemi di riscaldamento | 2001/56/CE | | |

 

37. | Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE | | |

 

38. | Poggiatesta | 78/932/CEE | | |

 

39. | Emissioni di CO2/ consumo di carburante | 80/1268/CEE | | |

 

40. | Potenza del motore | 80/1269/CEE | | |

 

41. | Emissioni motori diesel | 88/77/CEE | | |

 

42. | Protezione laterale | 89/297/CEE | | |

 

43. | Dispositivi antispruzzo | 91/226/CEE | | |

 

44. | Masse e dimensioni (autovetture) | 92/21/CEE | | |

 

45. | Vetri di sicurezza | 92/22/CEE | | |

 

46. | Pneumatici | 92/23/CEE | | |

 

47. | Limitatori di velocità | 92/24/CEE | | |

 

48. | Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44) | 97/27/CE | | |

 

49. | Sporgenze esterne delle cabine | 92/114/CEE | | |

 

50. | Dispositivi di aggancio | 94/20/CE | | |

 

51. | Infiammabilità | 95/28/CE | | |

 

52. | Autobus | 2001/85/CE | | |

 

53. | Urto frontale | 96/79/CE | | |

 

54. | Urto laterale | 96/27/CE | | |

 

55. | Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose | 98/91/CE | | |

 

56. | Protezione antincastro anteriore | 2000/40/CE | | |

 

57. | Protezione dei pedoni | 2003/102/CE | | |

 

MODELLO B

 

(da utilizzare per l’omologazione di un sistema o per l’omologazione di un veicolo relativamente a un sistema)

 

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

 

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

Timbro dell’autorità di omologazione CE

 

Comunicazione riguardante: | |

 

l’omologazione CE [1] | di un tipo di sistema/tipo di veicolo relativamente a un sistema [1] |

 

l’estensione dell’omologazione CE [1] |

 

il rifiuto dell’omologazione CE [1] |

 

la revoca dell’omologazione CE [1] |

 

per quanto riguarda la direttiva …/…/CE/il regolamento (CE) n. …/… [1], modificata/modificato da ultimo dalla direttiva …/…/CE/dal regolamento (CE) n. …/… [1].

 

Numero di omologazione CE:

 

Motivo dell’estensione:

 

SEZIONE I

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [5]:

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.4. Categoria del veicolo [6]:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

 

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Rappresentante del costruttore:

 

SEZIONE II

 

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum

 

2. Servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove:

 

3. Data del verbale di prova:

 

4. Numero del verbale di prova:

 

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

 

6. Luogo:

 

7. Data:

 

8. Firma:

 

Allegati: | Fascicolo di omologazione Verbale di prova |

 

Addendum

 

alla scheda di omologazione CE n. …

 

1. Altre informazioni:

 

1.1. […]:

 

1.1.1. […]:

 

[…]

 

2. Numero di omologazione di ogni componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conformità della presente direttiva o regolamento:

 

2.1. […]:

 

3. Osservazioni:

 

3.1. […]:

 

MODELLO C

 

(da utilizzare per l’omologazione di componenti/entità tecniche)

 

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

 

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

Timbro dell’autorità di omologazione CE

 

Comunicazione riguardante: | |

 

l’omologazione CE [1] | di un tipo di componente/entità tecnica [1] |

 

l’estensione dell’omologazione CE [1] |

 

il rifiuto dell’omologazione CE [1] |

 

la revoca dell’omologazione CE [1] |

 

per quanto riguarda la direttiva …/…/CE/il regolamento (CE) n. …/… [1], modificata/modificato da ultimo dalla direttiva …/…/CE/dal regolamento (CE) n. …/… [1].

 

Numero di omologazione CE:

 

Motivo dell’estensione:

 

SEZIONE I

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull’entità tecnica [1] [5]:

 

0.3.1. Posizione della marcatura:

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

 

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

 

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

 

SEZIONE II

 

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum

 

2. Servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove:

 

3. Data del verbale di prova:

 

4. Numero del verbale di prova:

 

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

 

6. Luogo:

 

7. Data:

 

8. Firma:

 

Allegati: | Fascicolo di omologazione Verbale di prova |

 

Addendum

 

alla scheda di omologazione CE n. …

 

1. Altre informazioni:

 

1.1. […]:

 

1.1.1. […]:

 

[…]

 

2. Eventuali restrizioni d’uso del dispositivo:

 

2.1. […]:

 

3. Osservazioni:

 

3.1. […]:

 

[1] Cancellare la dicitura inutile.

 

[2] Se non disponibile al momento del rilascio dell’omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso sul mercato.

 

[3] Conformemente alle definizioni dell’allegato II, parte A.

 

[4] Cfr. pagina 2.

 

[1] O regolamento UNECE considerato equivalente.

 

[5] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

 

[6] Conformemente alle definizioni dell’allegato II, parte A.

 

 

ALLEGATO VII

 

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE [1]

 

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l’omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l’omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

 

Sezione 1: | La lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l’omologazione CE: 1 per la Germania,2 per la Francia,3 per l’Italia,4 per i Paesi Bassi,5 per la Svezia,6 per il Belgio,7 per l’Ungheria,8 per la Repubblica ceca,9 per la Spagna,11 per il Regno Unito,12 per l’Austria,13 per il Lussemburgo,17 per la Finlandia,18 per la Danimarca,19 per la Romania,20 per la Polonia,21 per il Portogallo,23 per la Grecia,24 per l’Irlanda,26 per la Slovenia,27 per la Slovacchia,29 per l’Estonia,32 per la Lettonia,34 per la Bulgaria,36 per la Lituania,49 per Cipro,50 per Malta. |

 

Sezione 2: | Il numero della direttiva o del regolamento di base. |

 

Sezione 3: | Il numero dell’ultima direttiva o dell’ultimo regolamento che modifica l’omologazione CE. Nel caso dell’omologazione CE di un veicolo completo, si intende l’ultima direttiva o regolamento che modifica uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE.Nel caso dell’omologazione CE di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura di cui all’articolo 22, si intende l’ultima direttiva o l’ultimo regolamento che modifica uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE, eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle lettere KS.Si intende l’ultima direttiva o l’ultimo regolamento contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l’entità tecnica sono conformi.Qualora una direttiva o un regolamento preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a norme tecniche diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l’omologazione è stata rilasciata. |

 

Sezione 4: | Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli completi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare o un regolamento, indicante il numero dell’omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base. |

 

Sezione 5: | Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l’estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base. |

 

2. Per l’omologazione CE di un veicolo completo la sezione 2 è omessa.

 

Nel caso di un’omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell’articolo 23, la sezione 2 è sostituita dalle lettere NKS.

 

3. Unicamente sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

 

4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

 

e2*71/320*98/12*0003*00

 

oppure

 

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

 

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

 

e11*98/14*0004*02

 

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l’ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

 

6. Esempio di omologazione CE di un veicolo completo rilasciata dal Lussemburgo ai sensi dell’articolo 22 per un veicolo prodotto in piccole serie:

 

e13*KS[…/…]*0001*00

 

7. Esempio di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 23:

 

e4*NKS*0001*00

 

8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

 

e11*98/14*0004

 

9. L’allegato VII non si applica ai regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV della presente direttiva. Per le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE continua ad essere utilizzata la numerazione appropriata prevista in tali regolamenti.

 

[1] I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nei pertinenti atti normativi.

 

 

Appendice

 

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

 

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

 

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera "e" minuscola seguita dalla(e) lettera(e) o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del componente o dell’entità tecnica:

 

1 per la Germania,

 

2 per la Francia,

 

3 per l’Italia,

 

4 per i Paesi Bassi,

 

5 per la Svezia,

 

6 per il Belgio,

 

7 Per l’Ungheria,

 

8 Per la Repubblica ceca,

 

9 per la Spagna,

 

11 per il Regno Unito,

 

12 per l’Austria,

 

13 per il Lussemburgo,

 

17 per la Finlandia,

 

18 per la Danimarca,

 

19 per la Romania,

 

20 per la Polonia,

 

21 per il Portogallo,

 

23 per la Grecia,

 

24 per l’Irlanda,

 

26 per la Slovenia,

 

27 per la Slovacchia,

 

29 per l’Estonia,

 

32 per la Lettonia,

 

34 per la Bulgaria,

 

36 per la Lituania,

 

49 per Cipro,

 

50 per Malta.

 

1.2. In prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalla due cifre indicanti il numero progressivo attribuito all’ultima modifica tecnica di rilievo dei pertinenti regolamenti o direttive particolari.

 

1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentono l’identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è specificata nei pertinenti regolamenti o nelle direttive particolari.

 

2. Il marchio di omologazione del componente o dell’entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

 

3. Nell’addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un’entità tecnica.

 

 

Addendum all’appendice 1

 

Esempio di marchio di omologazione di un componente o di un’entità tecnica

 

+++++ TIFF +++++

 

Legenda: l’omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio con il numero 0004.01 è un numero progressivo che indica il livello delle prescrizioni tecniche alle quali il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito conformemente alla direttiva particolare o al regolamento pertinente.

 

NB: In questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.

 

 

ALLEGATO VIII

 

RISULTATI DELLE PROVE

 

(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

 

Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

 

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

 

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

in marcia [dB(A)/E]: | … | … | … |

 

da fermo [dB(A)/E]: | … | … | … |

 

a (giri/min–1): | … | … | … |

 

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

 

2.1. Emissioni dei veicoli a motore

 

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

 

Carburante(i) [1]: … (gasolio, benzina, GPL, GN, benzina/GPL, benzina/GN, etanolo …)

 

2.1.1. Prova di tipo I [2]: emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

CO | … | … | … |

 

HC | … | … | … |

 

NOx | | | |

 

HC + NOx | | | |

 

Particolato | … | … | … |

 

2.1.2. Prova di tipo II [2]: dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

 

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

CO % | … | … | … |

 

Regime del motore | … | … | … |

 

Temperatura dell’olio motore | … | … | … |

 

Tipo II, prova a regime minimo superiore

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

CO % | … | … | … |

 

Valore lambda | … | … | … |

 

Regime del motore | | | |

 

Temperatura dell’olio motore | … | … | … |

 

2.1.3. Risultato della prova di tipo III: …

 

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione): … g/prova

 

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

 

- categorie di durevolezza: 80000 km/100000 km/non applicabile [3]

 

- fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato [3]

 

- fattori da utilizzare:

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni a temperatura ambiente bassa

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

CO g/km | | | |

 

HC g/km | | | |

 

2.1.7. OBD: sì/no [3]

 

2.2. Emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli

 

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …

 

Carburante(i) [1]: … (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo …)

 

2.2.1. Risultati della prova ESC [4]

 

CO : g/kWh

 

THC : g/kWh

 

NOx : g/kWh

 

PT : g/kWh

 

2.2.2. Risultati della prova ELR [4]

 

Valore dei fumi: … m–1

 

2.2.3. Risultato della prova ETC [4]

 

CO : g/kWh

 

THC : g/kWh [4]

 

NMHC : g/kWh [4]

 

CH4 : g/kWh [4]

 

NOx : g/kWh [4]

 

PT : g/kWh [4]

 

2.3. Inquinamento prodotto dai motori diesel

 

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

 

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

Valore corretto del coefficiente d’assorbimento (m–1): | … | … | … |

 

Regime minimo normale | | | |

 

Regime minimo massimo | | | |

 

Temperatura dell’olio (min/max) | | | |

 

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO2/consumo di carburante [4] [2]

 

Numero dell’atto normativo di base e dell’atto normativo di modifica più recente applicabile all’omologazione:

 

Variante/Versione: | … | … | … |

 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km) | … | … | … |

 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano) (g/km) | … | … | … |

 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km) | … | … | … |

 

Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) [5] | … | … | … |

 

Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) [5] | … | … | … |

 

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) [5] | … | … | … |

 

[1] Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

 

[2] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l’avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

 

[3] Cancellare la dicitura inutile.

 

[4] Se applicabile.

 

[5] Per i veicoli alimentati a GN, l’unità "l/100 km" è sostituita da "m3/100 km".

 

 

ALLEGATO IX [1]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

(Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

0. OBIETTIVI

 

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato.

 

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata "valutazione iniziale" [1], e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata "disposizioni sulla conformità dei prodotti".

 

1. VALUTAZIONE INIZIALE

 

1.1. Prima di rilasciare l’omologazione CE, l’autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

 

1.2. L’autorità che rilascia l’omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

 

Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni iniziali relative alla conformità del prodotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

 

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall’autorità che rilascia l’omologazione CE o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.

 

1.2.1.1. Per stabilire l’entità della valutazione iniziale da eseguire, l’autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

 

- la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

 

- in caso di omologazione CE di un componente o di un’entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente o dell’entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002:1994 o EN ISO 9001:2000, con l’esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo".

 

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall’autorità di omologazione CE di un altro Stato membro o dall’organismo designato a tal fine da tale autorità. In tal caso, l’autorità di omologazione CE dell’altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive o i regolamenti loro applicabili [2]. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall’autorità competente di uno Stato membro che rilascia l’omologazione CE, l’autorità competente dell’altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

 

Gruppo o impresa: | ad esempio: Automobili XYZ |

 

Organismo particolare: | ad esempio: Divisione europea |

 

Fabbrica/officina: | ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania) |

 

Gamma di veicoli/componenti: | ad esempio: tutti i modelli della categoria M1 |

 

Parti verificate: | ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo |

 

Documenti esaminati: | ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell’impresa e dell’officina |

 

Valutazione | (ad esempio: eseguita in data 18- 30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002) |

 

1.2.3. L’autorità di omologazione CE deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alle norme armonizzate EN ISO 9002:1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001:2000, con l’esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo", oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l’autorità di omologazione CE di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

 

1.3. Ai fini dell’omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell’omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l’assemblaggio dell’intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento che figura sull’elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

 

2.2. All’atto del rilascio di un’omologazione CE, l’autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari o da regolamenti.

 

2.3. Il detentore dell’omologazione CE deve in particolare:

 

2.3.1. assicurarsi dell’esistenza e dell’applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

 

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

 

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l’autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

 

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

 

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari o dai regolamenti applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV o XI;

 

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

 

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l’omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all’allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all’allegato IX della presente direttiva.

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

 

3.1. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

 

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto 1.2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

 

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all’atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

 

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall’autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall’autorità competente.

 

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell’ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

 

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l’ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare o il regolamento lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

 

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l’ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

 

3.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un’ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l’autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

 

[1] La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all’esecuzione della valutazione.

 

[2] Vale a dire la direttiva particolare o il regolamento applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un’entità tecnica, e la direttiva 2007/46/CE se si tratta di un veicolo completo.

 

 

ALLEGATO XI

 

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

 

Appendice 1

 

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

 

Voce | Oggetto | Riferimento dell’atto normativo | M1 ≤ 2500 [1] kg | M1 > 2500 [1] kg | M2 | M3 |

 

1. | Livello sonoro | 70/157/CEE | H | G + H | G + H | G + H |

 

2. | Emissioni | 70/220/CEE | Q | G + Q | G + Q | G + Q |

 

3. | Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore | 70/221/CEE | F | F | F | F |

 

4. | Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore | 70/222/CEE | X | X | X | X |

 

5. | Dispositivi di sterzo | 70/311/CEE | X | G | G | G |

 

6. | Serrature e cerniere delle porte | 70/387/CEE | B | G + B | | |

 

7. | Segnalatore acustico | 70/388/CEE | X | X | X | X |

 

8. | Dispositivi per la visione indiretta | 71/127/CEE | X | G | G | G |

 

9. | Frenatura | 71/320/CEE | X | G | G | G |

 

10. | Soppressione perturbazioni radioelettriche | 72/245/CEE | X | X | X | X |

 

11. | Emissioni motori diesel | 72/306/CEE | H | H | H | H |

 

12. | Finiture interne | 74/60/CEE | C | G + C | | |

 

13. | Antifurto e immobilizzatore | 74/61/CEE | X | G | G | G |

 

14. | Protezione dello sterzo | 74/297/CEE | X | G | | |

 

15. | Resistenza dei sedili | 74/408/CEE | D | G + D | G + D | G + D |

 

16. | Sporgenze esterne | 74/483/CEE | X per la cabina; A per le altre parti | G per la cabina; A per le altre parti | | |

 

17. | Tachimetro e retromarcia | 75/443/CEE | X | X | X | X |

 

18. | Targhette regolamentari | 76/114/CEE | X | X | X | X |

 

19. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza | 76/115/CEE | D | G + L | G + L | G + L |

 

20. | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 76/756/CEE | A + N | A + G + N per la cabina; A + N per la altre parti | A + G + N per la cabina; A + N per le altre parti | A + G + N per la cabina; A + N per le altre parti |

 

21. | Catadiottri | 76/757/CEE | X | X | X | X |

 

22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali | 76/758/CEE | X | X | X | X |

 

23. | Indicatori di direzione | 76/759/CEE | X | X | X | X |

 

24. | Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore | 76/760/CEE | X | X | X | X |

 

25. | Proiettori (comprese le lampade) | 76/761/CEE | X | X | X | X |

 

26. | Proiettori fendinebbia (anteriori) | 76/762/CEE | X | X | X | X |

 

27. | Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE | E | E | E | E |

 

28. | Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE | X | X | X | X |

 

29. | Proiettori di retromarcia | 77/539/CEE | X | X | X | X |

 

30. | Luci di stazionamento | 77/540/CEE | X | X | X | X |

 

31. | Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta | 77/541/CEE | D | G + M | G + M | G + M |

 

32. | Campo di visibilità anteriore | 77/649/CEE | X | G | | |

 

33. | Identificazione dei comandi | 78/316/CEE | X | X | X | X |

 

34. | Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE | X | G + O | O | O |

 

35. | Lavacristalli/tergicristalli | 78/318/CEE | X | G + O | O | O |

 

36. | Sistemi di riscaldamento | 2001/56/CE | X | X | X | X |

 

37. | Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE | X | G | | |

 

38. | Poggiatesta | 78/932/CEE | D | G + D | | |

 

39. | Emissioni di CO2/ consumo di carburante | 80/1268/CEE | N/A | N/A | | |

 

40. | Potenza del motore | 80/1269/CEE | X | X | X | X |

 

41. | Emissioni motori diesel | 88/77/CEE | H | G + H | G + H | G + H |

 

44. | Masse e dimensioni (autovetture) | 92/21/CEE | X | X | | |

 

45. | Vetri di sicurezza | 92/22/CEE | J | G + J | G + J | G + J |

 

46. | Pneumatici | 92/23/CEE | X | G | G | G |

 

47. | Limitatori di velocità | 92/24/CEE | | | | X |

 

48. | Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture) | 97/27/CE | | | X | X |

 

50. | Dispositivi di aggancio | 94/20/CE | X | G | G | G |

 

51. | Infiammabilità | 95/28/CE | | | | G per la cabina; X per le altre parti |

 

52. | Autobus | 2001/85/CE | | | A | A |

 

53. | Urto frontale | 96/79/CE | N/A | N/A | | |

 

54. | Urto laterale | 96/27/CE | N/A | N/A | | |

 

58. | Protezione dei pedoni | 2003/102/CE | X | | | |

 

[1] Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

 

 

ALLEGATO XII

 

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

 

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

 

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nella Comunità a norma dell’articolo 22 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

 

Categoria | Unità |

 

M1 | 1000 |

 

M2, M3 | 0 |

 

N1 | 0 |

 

N2, N3 | 0 |

 

O1, O2 | 0 |

 

O3, O4 | 0 |

 

2. Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell’articolo 23 è stabilito dallo Stato membro ma non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

 

Categoria | Unità |

 

M1 | 75 |

 

M2, M3 | 250 |

 

N1 | 500 |

 

N2, N3 | 250 |

 

O1, O2 | 500 |

 

O3, O4 | 250 |

 

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

 

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura "fine serie" è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

 

- il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell’anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli,

 

- il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell’entrata in vigore di un atto normativo.

 

 

ALLEGATO XIII

 

ELENCO DELLE PARTI O APPARECCHIATURE CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI AMBIENTALI, E RELATIVI REQUISITI DI PRESTAZIONE, PROCEDURE DI PROVA APPROPRIATE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO

 

I. Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulla sicurezza del veicolo

 

Voce n. | Descrizione della voce | Requisiti di prestazione | Procedura di prova | Requisiti per la marcatura | Requisiti per l’imballaggio |

 

1 | […] | | | | |

 

2 | | | | | |

 

3 | | | | | |

 

II. Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulle prestazioni ambientali del veicolo

 

Voce n. | Descrizione della voce | Requisiti di prestazione | Procedura di prova | Requisiti per la marcatura | Requisiti per l’imballaggio |

 

1 | […] | | | | |

 

2 | | | | | |

 

3 | | | | | |

 

 

ALLEGATO XIV

 

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE AD ATTI NORMATIVI

 

Timbro dell’autorità di omologazione

 

Elenco numero:

 

relativo al periodo dal …al …

 

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

 

Costruttore:

 

Numero di omologazione CE:

 

Motivo dell’eventuale estensione:

 

Marca:

 

Tipo:

 

Data del rilascio:

 

Data del primo rilascio (per le estensioni):

 

 

ALLEGATO XV

 

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

 

| Oggetto | Riferimento dell’atto normativo |

 

Direttiva o regolamento | Regolamento UNECE equivalente [+] |

 

1. | Pneumatici | 92/23/CEE | 30, 54 |

 

 

ALLEGATO XVI

 

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE METODI DI PROVA VIRTUALI

 

| Oggetto | Riferimento dell’atto normativo |

 

Direttiva o regolamento | Regolamento UNECE equivalente [+] |

 

| […] | | |

 

 

Appendice 1

 

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI

 

1. Impostazione delle prove virtuali

 

Lo schema che segue deve essere utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:

 

a) scopo;

 

b) modello di struttura;

 

c) condizioni limite;

 

d) ipotesi di carico;

 

e) calcolo;

 

f) valutazione;

 

g) documentazione.

 

2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

 

2.1. Modello matematico

 

Il modello di calcolo/simulazione fornito dal richiedente deve rispecchiare la complessità della struttura del veicolo e/o dei componenti in combinazione con le prescrizioni previste dall’atto normativo e le sue condizioni limite.

 

Il modello deve essere fornito al servizio tecnico.

 

2.2. Convalida del modello

 

Il modello deve essere convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive. Deve essere comprovata la comparabilità dei risultati del modello con i risultati delle procedure di prova convenzionali.

 

2.3. Documentazione

 

I dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo devono essere messi a disposizione dal richiedente e opportunamente documentati e registrati.

 

 

Appendice 2

 

CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI PROVA VIRTUALI

 

| Riferimento dell’atto normativo | Condizioni di prova e disposizioni amministrative |

 

Riferimento | Paragrafo |

 

| […] (per ciascun atto normativo di cui all’allegato XVI) | […] | […] |

 

 

ALLEGATO XVII

 

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

 

1. DATI GENERALI

 

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l’omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

 

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

 

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

 

2. PROCEDURA

 

L’autorità di omologazione deve:

 

a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili alle omologazioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo nella rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;

 

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

 

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo siano inclusi nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE conformi ai pertinenti atti normativi; e nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo ad uno degli atti normativi, confermare che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

 

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base ai pertinenti atti normativi;

 

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche.

 

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

 

- motore,

 

- cambio,

 

- assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 

- assi sterzanti (numero e posizione),

 

- tipi di carrozzeria,

 

- numero di porte,

 

- lato di guida,

 

- numero di sedili,

 

- equipaggiamento.

 

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

 

4.1. Numero di identificazione del veicolo

 

a) Il numero di identificazione del veicolo di base (NIV) prescritto dalla direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità.

 

b) Nell’ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fase, con l’accordo dell’autorità di omologazione, può sostituire la prima e la seconda sezione del numero di identificazione del veicolo con il proprio codice di costruttore e con il codice di identificazione del veicolo, ma soltanto se il veicolo deve essere immatricolato con la sua denominazione commerciale. In tal caso il numero di identificazione di veicolo completo del veicolo base non è cancellato.

 

4.2. Targhetta supplementare del costruttore

 

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato nell’appendice del presente allegato. La targhetta deve essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l’uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell’ordine in cui sono elencate:

 

- nome del costruttore,

 

- sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

 

- fase di omologazione,

 

- numero di identificazione del veicolo,

 

- massa massima a pieno carico ammissibile del veicolo [1],

 

- massa massima a pieno carico ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) [1],

 

- massa massima a pieno carico ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore [1],

 

- per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio [1].

 

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

 

[1] Solo se il valore è cambiato nel corso dell’attuale fase di omologazione.

 

 

Appendice

 

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

 

L’esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

 

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3) |

 

e2*98/14*2609 |

 

Fase 3 |

 

WD9VD58D98D234560 |

 

1500 kg |

 

2500 kg |

 

1-700 kg |

 

2-810 kg |

 

 

ALLEGATO XVIII

 

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

 

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di conformità.

 

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

 

0.2. Tipo:

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo:

 

0.6. Numero di identificazione del veicolo:

 

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

 

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all’atto della consegna, il veicolo è conforme ai seguenti atti normativi:

 

Oggetto | Riferimento dell’atto normativo | Numero di omologazione | Stato membro o parte contraente [+] che rilascia l’omologazione [++] |

 

1.Livello sonoro | | | |

 

2.Emissioni | | | |

 

3.… | | | |

 

ecc. | | | |

 

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato XI della direttiva 2007/46/CE.

 

(Luogo) | (Firma) | (Data) |

 

 

ALLEGATO XIX

 

CALENDARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA PER QUANTO RIGUARDA L’OMOLOGAZIONE

 

Categorie interessate | Date di applicazione |

 

Nuovi tipi di veicoli Facoltativa | Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria | Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria |

 

M1 | N.A. [*] | 29 aprile 2009 | N.A. [*] |

 

Veicoli per uso speciale della categoria M1 | 29 aprile 2009 | 29 aprile 2011 | 29 aprile 2012 |

 

Veicoli completi e incompleti della categoria N1 | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2010 | 29 ottobre 2011 |

 

Veicoli completati della categoria N1 | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2011 | 29 aprile 2013 |

 

Veicoli incompleti e completi delle categorie N2, N3, O1, O2, O3, O4 | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2010 | 29 ottobre 2012 |

 

Veicoli incompleti e completi delle categorie M2, M3 | 29 aprile 2009 | 29 aprile 2009 [2] | 29 ottobre 2010 |

 

Veicoli per uso speciale delle categorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4 | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2012 | 29 ottobre 2014 |

 

Veicoli completati delle categorie N2, N3, | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2012 | 29 ottobre 2014 |

 

Veicoli completati delle categorie M2, M3, | 29 aprile 2009 | 29 aprile 2010 [2] | 29 ottobre 2011 |

 

Veicoli completati delle categorie O1, O2, O3, O4, | 29 aprile 2009 | 29 ottobre 2011 | 29 ottobre 2013 |

 

[*] Non applicabile.

 

[2] Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, tale data è prorogata di dodici mesi.

 

 

ALLEGATO XX

 

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE ABROGATE

 

PARTE A

 

Direttiva 70/156/CEE e sue modificazioni

 

Direttive/Regolamenti | Osservazioni |

 

Direttiva 70/156/CEE [1] | |

 

Direttiva 78/315/CEE [2] | |

 

Direttiva 78/547/CEE [3] | |

 

Direttiva 80/1267/CEE [4] | |

 

Direttiva 87/358/CEE [5] | |

 

Direttiva 87/403/CEE [6] | |

 

Direttiva 92/53/CEE [7] | |

 

Direttiva 93/81/CEE [8] | |

 

Direttiva 95/54/CE [9] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 96/27/CE [10] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 96/79/CE [11] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 97/27/CE [12] | Solo l’articolo 8 |

 

Direttiva 98/14/CE [13] | |

 

Direttiva 98/91/CE [14] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 2000/40/CE [15] | Solo l’articolo 4 |

 

Direttiva 2001/92/CE [16] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 2001/56/CE [17] | Solo l’articolo 7 |

 

Direttiva 2001/85/CE [18] | Solo l’articolo 4 |

 

Direttiva 2001/116/CE [19] | |

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 [20] | Solo il punto 2) dell’allegato III |

 

Direttiva 2003/97/CE [21] | Solo l’articolo 4 |

 

Direttiva 2003/102/CE [22] | Solo l’articolo 6 |

 

Direttiva 2004/3/CE [23] | Solo l’articolo 1 |

 

Direttiva 2004/78/CE [24] | Solo l’articolo 2 |

 

Direttiva 2004/104/CE [25] | Solo l’articolo 3 |

 

Direttiva 2005/49/CE [26] | Solo l’articolo 2 |

 

PARTE B

 

Termini d’attuazione in diritto nazionale

 

Direttiva | Termini d’attuazione | Termini di applicazione |

 

Direttiva 70/156/CEE | 10 agosto 1971 | |

 

Direttiva 78/315/CEE | 30 giugno 1979 | |

 

Direttiva 78/547/CEE | 15 dicembre 1979 | |

 

Direttiva 80/1267/CEE | 30 giugno 1982 | |

 

Direttiva 87/358/CEE | 1o ottobre 1988 | |

 

Direttiva 87/403/CEE | 1o ottobre 1988 | |

 

Direttiva 92/53/CEE | 31 dicembre 1992 | 1o gennaio 1993 |

 

Direttiva 93/81/CEE | 1o ottobre 1993 | |

 

Direttiva 95/54/CE | 1o dicembre 1995 | |

 

Direttiva 96/27/CE | 20 maggio 1997 | |

 

Direttiva 96/79/CE | 1o aprile 1997 | |

 

Direttiva 97/27/CE | 22 luglio1999 | |

 

Direttiva 98/14/CE | 30 settembre 1998 | 1o ottobre 1998 |

 

Direttiva 98/91/CE | 16 gennaio 2000 | |

 

Direttiva 2000/40/CE | 31 luglio 2002 | 1o agosto 2002 |

 

Direttiva 2001/92/CE | 30 giugno 2002 | |

 

Direttiva 2001/56/CE | 9 maggio 2003 | |

 

Direttiva 2001/85/CE | 13 agosto 2003 | |

 

Direttiva 2001/116/CE | 30 giugno 2002 | 1o luglio 2002 |

 

Direttiva 2003/97/CE [27] | 25 gennaio 2005 | |

 

Direttiva 2003/102/CE [28] | 31 dicembre 2003 | |

 

Direttiva 2004/3/CE | 18 febbraio 2005 | |

 

Direttiva 2004/78/CE | 30 settembre 2004 | |

 

Direttiva 2004/104/CE | 31 dicembre 2005 | 1o gennaio 2006 |

 

Direttiva 2005/49/CE | 30 giugno 2006 | 1o luglio 2006 |

 

[1] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

 

[2] GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.

 

[3] GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

 

[4] GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.

 

[5] GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 51.

 

[6] GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 44.

 

[7] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

 

[8] GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.

 

[9] GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1.

 

[10] GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1.

 

[11] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.

 

[12] GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

 

[13] GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

 

[14] GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

 

[15] GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

 

[16] GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 24.

 

[17] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

 

[18] GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.

 

[19] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

 

[20] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

 

[21] GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

 

[22] GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

 

[23] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

 

[24] GU L 153 del 30.4.2004, pag. 107.

 

[25] GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.

 

[26] GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.

 

[27] GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

 

[28] GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

 

 

ALLEGATO XXI

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

(di cui all’articolo 49, secondo comma)

 

Direttiva 70/156/CEE | La presente direttiva |

 

— | Articolo 1 |

 

Articolo 1, primo comma | Articolo 2, paragrafo 1 |

 

Articolo 1, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

— | Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |

 

— | Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |

 

Articolo 2 | Articolo 3 |

 

— | Articolo 4 |

 

— | Articolo 5 |

 

— | Articolo 6, paragrafo 1 |

 

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 2 |

 

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 3 |

 

— | Articolo 6, paragrafo 4 |

 

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 5 |

 

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |

 

Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 6, e articolo 7, paragrafo 1 |

 

— | Articolo 6, paragrafi 7 e 8 |

 

— | Articolo 7, paragrafi 3 e 4 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 1 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 2 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c) | Articolo 10, paragrafo 1 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) | Articolo 10, paragrafo 2 |

 

— | Articolo 10, paragrafo 3 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 4 |

 

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 9, paragrafo 5 |

 

— | Articolo 9, paragrafi 6 e 7 |

 

— | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |

 

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 3 |

 

Articolo 4, paragrafo 3, prima e terza frase | Articolo 9, paragrafo 3 |

 

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase | Articolo 8, paragrafo 4 |

 

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 10, paragrafo 4 |

 

Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafi 5 e 6 |

 

Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 8, paragrafi 7 e 8 |

 

— | Articolo 11 |

 

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 |

 

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 2 |

 

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma | Articolo 15, paragrafo 1 |

 

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 3 |

 

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafi 1 e 2 |

 

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma | Articolo 13, paragrafo 3 |

 

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma | Articolo 14, paragrafo 1 |

 

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma | Articoli 14, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 2 |

 

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma | Articolo 14, paragrafo 2 |

 

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase | Articolo 13, paragrafo 3 |

 

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase | Articolo 16, paragrafo 3 |

 

Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 17, paragrafo 4 |

 

Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 14, paragrafo 4 |

 

— | Articolo 17, paragrafi da 1 a 3 |

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma | Articolo 18, paragrafo 1 |

 

— | Articolo 18, paragrafo 2 |

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 3 |

 

Articolo 6, paragrafo 2 | — |

 

— | Articolo 18, paragrafi da 4 a 8 |

 

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 19, paragrafi 1 e 2 |

 

— | Articolo 19, paragrafo 3 |

 

Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 38, paragrafo 2, primo comma |

 

— | Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma |

 

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 26, paragrafo 1 |

 

— | Articolo 26, paragrafo 2 |

 

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 28 |

 

Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 29, paragrafi 1 e 2 |

 

— | Articlo 29, paragrafi 3 e 4 |

 

Articolo 8, paragrafo 1 | — |

 

— | Articolo 22 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase | Articolo 26, paragrafo 3 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase | — |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta frase | Articolo 23, paragrafi 1, 3, 5 e 6 |

 

— | Articolo 23, paragrafo 2 |

 

— | Articolo 23, paragrafo 4 |

 

— | Articolo 23, paragrafo 7 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e secondo comma | Articolo 27, paragrafo 1 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo comma | Articolo 27, paragrafo 2 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e secondo comma | Articolo 27, paragrafo 3 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e quarto comma | — |

 

— | Articolo 27, paragrafi 4 e 5 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma | Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma | Articolo 20, paragrafo 4, primo comma |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma | — |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma | Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma |

 

— | Articolo 20, paragrafo 4, terzo comma |

 

— | Articolo 20, paragrafi 3 e 5 |

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto comma | Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, e articolo 21, paragrafo 2 |

 

— | Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma |

 

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma |

 

— | Articolo 24 |

 

— | Articolo 25 |

 

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 36 |

 

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 35, paragrafo 1 |

 

— | Articolo 34 |

 

— | Articolo 35, paragrafo 2 |

 

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 |

 

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, prima frase |

 

— | Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, seconda frase |

 

— | Articolo 12, paragrafo 3 |

 

Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 30, paragrafo 2 |

 

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 30, paragrafo 1 |

 

Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 30, paragrafo 3 |

 

Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 30, paragrafo 4 |

 

Articolo 11, paragrafo 5 | Articolo 30, paragrafo 5 |

 

Articolo 11, paragrafo 6 | Articolo 30, paragrafo 6 |

 

— | Articolo 31 |

 

— | Articolo 32 |

 

Articolo 12, prima frase | Articolo 33, paragrafo 1 |

 

Articolo 12, seconda frase | Articolo 33, paragrafo 2 |

 

— | Articolo 37 |

 

— | Articolo 38, paragrafo 1 |

 

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 40, paragrafo 1 |

 

— | Articolo 39, paragrafo 1 |

 

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 39, paragrafo 2 |

 

Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 40, paragrafo 3 |

 

— | Articolo 40, paragrafo 2 |

 

Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 39, paragrafo 7 |

 

Articolo 13, paragrafo 5 | Articolo 39, paragrafo 2 |

 

— | Articolo 39, paragrafi da 3 a 6 e 8 e 9 |

 

— | Articolo 41, paragrafi da 1 a 3 |

 

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 43, paragrafo 1 |

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase | — |

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda frase | Articolo 41, paragrafo 4 |

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i) | Articolo 41, paragrafo 6 |

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii) | — |

 

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma | — |

 

— | Articolo 41, paragrafi 5 e 7 |

 

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 41, paragrafo 8 |

 

— | Articolo 42 |

 

— | Articolo 43, paragrafi da 2 a 5 |

 

— | Articoli da 44 a 51 |

 

Allegato I | Allegato I |

 

Allegato II | Allegato II |

 

Allegato III | Allegato III |

 

Allegato IV | Allegato IV |

 

— | Allegato IV, Appendice |

 

Allegato V | Allegato V |

 

Allegato VI | Allegato VI |

 

— | Allegato VI, Appendice |

 

Allegato VII | Allegato VII |

 

— | Allegato VII, Appendice |

 

Allegato VIII | Allegato VIII |

 

Allegato IX | Allegato IX |

 

Allegato X | Allegato X |

 

Allegato XI | Allegato XI |

 

Allegato XII | Allegato XII |

 

— | Allegato XIII |

 

Allegato XIII | Allegato XIV |

 

— | Allegato XV |

 

— | Allegato XVI |

 

Allegato XIV | Allegato XVII |

 

Allegato XV | Allegato XVIII |

 

— | Allegato XIX |

 

— | Allegato XX |

 

— | Allegato XXI |


[1] Sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 385/2009.