§ 3.3.834 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 78.
Direttiva n. 2004/78/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:29/04/2004
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Modifica della direttiva 2001/56/CE.
Art. 2.  Modifica della direttiva 70/156/CEE.
Art. 3.  Disposizioni transitorie.
Art. 4.  Recepimento.
Art. 5.  Entrata in vigore.
Art. 6.  Destinatari.


§ 3.3.834 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 78. [1]

Direttiva n. 2004/78/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 153).

 

     La COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.

     (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).

     (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE.

     (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito.

     (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE.

     (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE.

     (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1. Modifica della direttiva 2001/56/CE.

     La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue:

     1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva.

     2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva.

 

          Art. 2. Modifica della direttiva 70/156/CEE.

     La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie.

     1. A partire dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

     a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure

     b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione.

     2. A partire dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

     a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure

     b) vietarne la vendita o la messa in circolazione.

     3. A partire dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

     4. A partire dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

     a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;

     b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.

     5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

 

          Art. 4. Recepimento.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 6. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     Modifiche della direttiva 2001/56/CE

     PARTE A

     1. L'allegato I è modificato come segue:

     a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1:

     b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati:

     c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da:

     d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I "direttiva 78/548/CEE" è sostituito da "direttiva 2001/56/CE".

     2. Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue:

     a) Nella tabella, alla riga "Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso" la dicitura "Vedi note 2 e 3" è sostituita da "Vedi nota 3".

     b) La nota 2 è soppressa.

     PARTE B

     L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

     "Allegato VIII

     Prescrizioni in materia di sicurezza per dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e sistemi di riscaldamento a GPL

     1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE

     1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

     1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624: 2000) (*).

     1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 (**).

     1.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949: 2002) (***).

     1.1.4. Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

     1.1.5. L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

     1.1.6. Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

     1.1.6.1. il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

     1.1.6.2. non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

     1.1.7. Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

     1.1.8. Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.

     2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO

     2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

     2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

     2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.

     2.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.

     (*) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (G.U.C.E. C 202 del 18.7.2001).

     (**) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a:

     I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione.

     II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi.

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 2

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 2

E/ECE/TRANS/505

 

 

     (***) La norma EN 1949: 2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624: 2000 fa riferimento alla EN 1949: 2002 (cfr. punto 1.1.1)."

 

 

ALLEGATO II

 

     La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

     1. All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti:

     "9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:...

     9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo."

     L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

     2. L'allegato XI è modificato come segue:

     a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1 ≤ 2 500 Kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

“36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X”

     b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

     c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

     d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

Gru mobili della categoria N3

“36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X”

     e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti:

     "I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi."

     "P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore."


[1] Direttiva interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.