Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 25/07/2005 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della direttiva 72/245/CEE. |
Art. 2. Modifica della direttiva 70/156/CEE. |
Art. 3. Disposizioni transitorie. |
Art. 4. Recepimento. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
Art. 6. Destinatari. |
§ 3.3.860 – Direttiva 25 luglio 2005, n. 49.
Direttiva n. 2005/49/CE della Commissione che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 26 luglio 2005, n. L 194).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la
Vista la
Considerando quanto segue:
(1) La
(2) Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l’uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione — ha armonizzato con la
(3) La banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio è stata riconosciuta come la più idonea allo sviluppo e all’introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli. La
(4) La
(5) La
(6) Per ottemperare alla
(7) La
(8) Le modifiche alla
(9) I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, espresso ex articolo 13 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifica della
La
1) Nell’allegato I, dopo il punto 2.1.12.2. vanno inseriti i punti che seguono:
«2.1.13. “Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz” denota un radar quale quello definito all’articolo 2, paragrafo 2 della
2.1.14. “Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz” denota un radar quale quello definito all’articolo 2, punto(b) della
2) Nell’allegato II A, dopo il punto 12.2.7. vanno inseriti i punti che seguono:
«12.7.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
12.7.2. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».
3) Nell’appendice dell’allegato III A, dopo il punto 1.3. inserire i punti che seguono:
«1.3.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
1.3.2. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)»
Art. 2. Modifica della
La
1) Negli allegati I e III, inserire dopo il punto 12.6.4. i punti che seguono:
«12.7.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
12.7.2. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».
2) Nell’allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del Certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue:
«50. Osservazioni
50.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
50.2. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
50.3. Altre osservazioni ................................................................»
Art. 3. Disposizioni transitorie.
1. A decorrere dall’1° luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della
a) cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della
b) potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi.
Le omologazioni di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.
2. A decorrere dall’1° luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.
3. Se la data di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 5 della
Art. 4. Recepimento.
1. Entro e non oltre il 30 giugno 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni di cui sopra a decorrere dall’1° luglio 2006.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.